Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Corte di appello di Venezia, Sez. Lav., 11 giugno 2019, n. 133 - Carcinoma laringeo dell'infermiere professionale presso varie piattaforme petrolifere


 

 

REPUBBLICA ITALIANA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
- Sezione Lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 


Ufficio del Giudice del Lavoro di 2° grado composto dai seguenti magistrati: Dr. Luigi P.M.NA Presidente
Dr.ssa Annalisa MULTARI Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA


nella causa promossa in appello con ricorso del 5.6.2017
da
P.M. (cf OMISSIS) , C. Gianluca (OMISSIS), C. Leonardo (OMISSIS) e C. Riccardo (OMISSIS), nella qualità di eredi di C.G., rappresentati e difesi dagli avv.ti Saverio Fatone, Simone Torre e Saverio Muccio, in virtù di procura in calce al ricorso in riassunzione
Appellanti -Ricorrenti in riassunzione
contro

l’INAIL, Sede di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Cosimo Giordano, giusta procura generale alle liti del 14.6.2010 per notaio Candiani
Appellato - Resistente

OGGETTO: giudizio di rinvio ex art. 392 cpc a seguito della sentenza n. 5704/2017 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, Sezione Lavoro, n. 422/2011


IN PUNTO: malattia professionale
 

Conclusioni:
Per gli appellanti/ricorrenti in riassunzione: “accertare e dichiarare che C.G., nato a OMISSIS e morto a OMISSIS, è deceduto a causa di un carcinoma laringeo squamoso, provocato dagli agenti patogeni e dalle sostanze chimiche cui è stato esposto durante l’attività lavorativa svolta per circa 20 anni alle dipendenze di aziende operanti nel settore petrolchimico (quali acetonitrile, acido acetico glaciale, acido cloridrico, acido nitrico, acido solforico, acido tricloroacetico, acrilonitrile, amianto, benzene, benzina, DCE, magnesio perclorato, mercurio cloruro, metilene cloruro, metilico assoluto, Na2-ESTA, ossalato d’ammonio, piridina, potassio ferricianuro, soda caustica, sodio boroidruro, sodio carbonato anidro, sodio cloruro, sodio solfato anidro, sol. Fissatore parte A e B, sol. Rivelatore parte A, B e C, tetraborato di sodio, toluendiammina) e riconosciuta, pertanto, l’origine professionale della malattia, per l’effetto condannare l’INAIL (cf 01165400589), in persona del suo Presidente pro tempore, con sede in Via IV Novembre n. 144, Roma (cap 00144) a corrispondere tramite la Sede Provinciale di Venezia dell’INAI alla vedova P.M. (cf OMISSIS) nata a OMISSIS, ed ai suoi tre figli C. Gianluca (OMISSIS) nato a OMISSIS, C. Leonardo () nato a OMISSIS e C. Riccardo (OMISSIS) nato a OMISSIS, la rendita vitalizia ex art. 85 del T.U. e ogni altra indennità di Legge con gli arretrati dalla data del decesso, debitamente rivalutati e maggiorati degli interessi legali per ritardato pagamento.
In ogni caso accertare e dichiarare che il tumore della laringe, previsto nella Lista 1 Gruppo 6 – Tumori professionali allegato al Decreto del Ministero del Lavoro del 10.6.2014, è una malattia professionale contratta a causa e nell’ambiente lavorativo in cui il de cuius ha svolto la propria attività lavorativa, descritta in epigrafe, per la presenza di amianto ed i citati elementi patogeni e, per l’effetto, condannare l’INAIL a corrispondere ai ricorrenti la rendita vitalizia ex art 85 del T.U. ed ogni altra indennità di legge, con gli arretrati dalla data del decesso, debitamente rivalutati e maggiorati degli interessi legali per ritardato pagamento.
Con condanna, altresì, a corrispondere gli onorari professionali per il giudizio di primo grado e di grado di appello già conclusi, rispettivamente, in data 19.3.2009 ed in data 5.10.2011, nonché delle spese ed al compenso professionale ex DM 10.3.2014 n. 55, sia del presente giudizio di Appello che anche del giudizio in Cassazione, come da sentenza di rinvio, oltre Iva e Cap, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari e distrattari”

Per l'appellato/resistente in riassunzione: “respingersi la domanda perché inammissibile, improponibile e infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. Spese legali come di giustizia”

 

Fatto



1. Con sentenza n. 65/2009 il Tribunale del Lavoro di Treviso respingeva la domanda proposta da P.M. e dai figli C.Gi., C.L. e C.R. diretta ad ottenere la costituzione della rendita e il pagamento delle altre indennità in loro favore in qualità di superstiti di C.G. a causa della malattia professionale contratta da quest’ultimo nell’ambiente lavorativo e che ne aveva procurato il decesso.
Il Tribunale condividendo le conclusioni del CTU, il quale aveva escluso qualsiasi nesso di causa tra l’attività lavorativa del C. e la malattia che lo aveva portato a morte, aveva ritenuto che il consulente, esaminati i fattori di rischio cui era stato esposto il lavoratore nell’arco della sua attività lavorativa, con mansioni di infermiere professionale alle dipendenze di Saipem presso varie piattaforme petrolifere in mare, nei campi di estrazione del petrolio, (dal 1979 al 2001) nonché a bordo della nave “Castoro II” ed alle dipendenze dell’Enichem di Marghera (dal 2001 al 2003), ed ipotizzando anche una esposizione agli idrocarburi policlinici aromatici, all’amianto per i brevi P.M.odi passati a bordo della nave “Castoro II”, ed al benzene, alla piridina e all’ossalato di ammonio a partire dal 2001 presso l’Enichem di Marghera, aveva escluso ogni rapporto tra i suddetti agenti patogeni e la malattia contratta dal C. evidenziando, quale esclusivo fattore di rischio extraprofessionale nella patologia, il tabagismo.
Proposto rituale appello, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 5.10.2011 (n. 422/2011) rigettava la impugnazione proposta dai superstiti di C.G. confermando la decisione del giudice di prime cure e ritenendo che il consulente avesse correttamente evidenziato i possibili agenti patogeni cui era stato esposto il C. durante il periodo dal 1979 al 2003 (quali l’IPA in piattaforme e impianti a terra, l’amianto, a bordo della nave Castoro, e le sostanze chimiche presso Enichem) e valutato se detti agenti avessero o meno potuto aver causato la patologia che ne ha determinato il decesso.

Secondo la Corte di Appello le conclusioni del CTU, che aveva individuato il più importante fattore di rischio della patologia “tumore della laringe” nella prolungata e tutt’altro che modesta abitudine al fumo, si mostravano sorrette da corretta tecnica di indagine ed esenti da vizi logici.
A seguito di ricorso per Cassazione proposto da P.M., C.Gi., C.L. e C.R. la Suprema Corte, con sentenza n. 5704/2017, depositata in cancelleria il 7.3.2017, ha accolto i motivi di ricorso, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Venezia ed ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per provvedere in applicazione dei principi indicati nella citata sentenza n. 5704/2017.
La Corte di Cassazione, richiamati i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ha evidenziato come tutta la motivazione della sentenza impugnata ruotasse attorno alla consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado e alla sua totale adesione, senza tuttavia che fossero state esplicitate le ragioni per le quali fattori di rischio, pur ben evidenziati nella consulenza tecnica d’ufficio e costituiti dall’esposizione a idrocarburi policiclici aromatici, all’amianto, al benzene, alla piridina ed all’ossalato di ammonio, non avessero avuto alcuna incidenza neppure concausale nel determinismo della malattia.
La Corte Suprema ha aggiunto che in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento; solo se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo alla attività lavorativa, che sia di per se sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (richiama Cass. 6105/2015, 23990/2014, 13954/2014)
La Cassazione ha ritenuto, pertanto, che il giudice dell’appello non si fosse attenuto ai principi richiamati atteso che “pur in presenza di una pluralità di cause, quali l’esposizione a sostanze nocive ed il tabagismo, ha rigettato la domanda in base ad un giudizio fondato su affermazioni apodittiche e generiche, senza fornire adeguata motivazione sul perché, nonostante la pacifica prolungata esposizione del C. ad agenti patogeni (come gli idrocarburi, il benzene, la piridina, l’ossalato di ammonio e l’amianto) che presentano coefficienti di “rischio cancerogeno”, come affermato dallo stesso consulente, sia pervenuta alla conclusione che la patologia che ha provocato il decesso del sig. C.G. non poteva essere in alcun modo correlata all’esposizione lavorativa, attribuendo invece efficacia causale esclusiva al fumo”.
Il Supremo Collegio, cassata la sentenza n. 422/2011 della Corte di Appello di Venezia, ha rinviato il giudizio dinanzi alla medesima Corte, in diversa composizione affinchè si attenesse, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi richiamati provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

2. Con ricorso in riassunzione del 5.6.2017 P.M., C.Gi., C.L. e C.R. hanno chiesto che in riforma della sentenza n. 65/2009 del 27.2.2009 del Tribunale del Lavoro di Treviso, venissero accolte le domande proposte con il riconoscimento dell’origine professionale della malattia “carcinoma laringeo squamoso” e la condanna dell’INAIL alla corresponsione in favore degli aventi causa della rendita ex art. 85 del T.U. e di ogni altra indennità di legge, con gli arretrati dalla data del decesso, debitamente rivalutati e maggiorati degli interessi legali.
In via istruttoria hanno richiesto disporsi CTU medico legale e prova per testi al fine di comprovare la esposizione ai diversi agenti patogeni.

L’INAIL, costituitosi con memoria del 22.1.2018, ha contestato la domanda ribadendo che la causa della neoplasia laringea fosse stata unicamente determinata dal tabagismo e che la CTU espletata in primo grado avesse compiutamente esaminato la questione in conformità dei principi indicati dalla Suprema Corte di Cassazione.

3. Questa Corte, alla udienza del 16.2.2018, ha disposto nuova consulenza medico legale con il dotto Carlo Moreschi al quale, in riferimento ai principi enunciati dal Supremo Collegio, veniva posto il relativo quesito.
Espletata la consulenza e concesso alle parti termine per controdedurre alle conclusioni P.M.tali con note difensive, alla udienza del 7 marzo 2019 la causa è stata decisa dando lettura del sottoriportato dispositivo.

 

Diritto



4. Il ricorso è fondato nei termini di cui alla seguente motivazione

5. La principale questione che qui interessa è se la patologia sviluppata da C.G. sia riconducibile alla esposizione lavorativa ed agli agenti patogeni cui lo stesso è stato esposto durante la vita lavorativa e se detti fattori possano aver determinato anche in termini di concausa l’insorgere e lo sviluppo della malattia
Nella relazione medico legale disposta nel presente giudizio di rinvio, il CTU, rivedendo e sostanzialmente ribaltando le conclusioni cui era giunto il CTU di primo grado (dott. De Rosa), ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra la specifica attività lavorativa svolta da C.G. e gli ambienti in cui questa è stata effettuata e lo sviluppo del carcinoma laringeo che ne ha cagionato il decesso, precisando, inoltre, che il carcinoma alla laringe diagnosticato a carico del C. era riconducibile a patologia di origine professionale.
Il consulente ha precisato come, dal 2009, l’amianto è stato considerato dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro “cancerogeno certo” anche per il cancro alla laringe e la presenza di amianto, anche in grandi quantità, negli ambienti in cui ha prestato la propria attività lavorativa C.G. risultava essere stata accertata nelle sedi predisposte.
Quanto al nesso causale tra esposizione professionale a fibre di amianto e manifestazione clinica della patologia neoplastica amianto correlata, ha evidenziato come il C. ha svolto la attività lavorativa presso la nave Castoro II in qualità di infermiere con mansione anche di controllo della salubrità degli ambienti della nave, risultando che la sua presenza negli ambienti della nave avveniva anche durante i lavori di coibentazione/scoibentazione in atto sulla nave stessa.
Ha altresì rimarcato che, dall’esame degli atti di causa, è emerso come le manovre di coibentazione e scoibentazione venivano effettuate senza adottare le specifiche misure di sicurezza che il caso avrebbe richiesto, previste dal D. Lgs n. 277/91.
Pertanto, il riconoscimento da parte dell’AIRC del ruolo dell’amianto come cancerogeno di classe I per i tumori della laringe, il riconoscimento della presenza di sostanze cancerogene negli ambienti in cui il C. svolgeva la sua attività lavorativa e il riconoscimento di una esposizione a predette sostanze che rispetti le caratteristiche di quantità temporale, consentono di riconoscere che il carcinoma della laringe diagnosticato a carico del C. è riconducibile a patologia di origine professionale.

L’INAIL non ha mosso specifici rilievi alla CTU, ribadendo, peraltro, alla udienza di discussione del 7 marzo 2019, la assenza di qualsiasi contestazione circa il nesso causale evidenziato dal CTU, riconoscendone così le conclusioni medico legali.

Le ulteriori istanze istruttorie (di prova testimoniale) formulate dai ricorrenti in riassunzione in ordine alla esposizione del C. agli agenti patogeni che hanno poi procurato l’insorgere della malattia, restano assorbite dai rilievi contenuti nella CTU che, richiamata la documentazione agli atti di causa, ha evidenziato la indubbia presenza di sostanze cancerogene negli ambienti di lavoro in cui il C. ha svolto la propria attività lavorativa ed una esposizione alle predette sostanze che rispetta le caratteristiche di quantità temporali.

6. In conclusione, in base alle risultanze della CTU, nemmeno contestata dall’Istituto previdenziale, l’appello di P.M., C. Gi., C. L. e C.R. contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n. 65/2009 va accolto e per l’effetto la stessa va riformata con il riconoscimento della natura professionale della patologia “carcinoma laringeo squamoso” a carico di C.G. ed il diritto degli appellanti ad ottenere la rendita vitalizia ex art. 85 T.U..

7. All’accoglimento del ricorso in riassunzione ed applicato il principio della soccombenza all’esito globale del processo, consegue che l’INAIL deve essere condannato alla rifusione in favore degli appellanti/ricorrenti in riassunzione delle spese di lite dei diversi gradi di giudizio nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14, negli importi medi dello scaglione di riferimento.

 

P.Q.M.



La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1) accoglie il ricorso in riassunzione ex art 392 c.p.c. proposto da P.M., C.Gi., C.L. e C.R. e, in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 65 del 27.2.2009, accerta la natura professionale della patologia “carcinoma laringeo squamoso” di C.G. e per l’effetto dichiara il diritto degli appellanti ad ottenere la rendita vitalizia ex art. 85 T.U.;
2) condanna l’INAIL a costituire in favore di P.M., C.Gi., C.L. e C.R. la rendita vitalizia ex art 85 T.U. oltre al pagamento degli arretrati a decorrere dal decesso del C.G. maggiorata di accessori a far data dal 121° giorno successivo a quello della domanda ammnistrativa;
3) condanna l’INAIL a rifondere agli appellanti le spese di lite dei gradi di giudizio che liquida quanto al primo grado in € 4.050,00 per compensi, quanto all’appello in € 3.308,00 per compensi, quanto al giudizio di Cassazione in € 3.645,00 per compensi, quanto al presente giudizio di rinvio in € 3.308,00 per compensi oltre a rimborso spese generali, Cap ed Iva con distrazione in favore dei procuratori costituiti anticipatari;
4) pone definitivamente a carico dell’INAIL le spese di CTU liquidate nella misura stabilita nel giudizio di primo grado dal Tribunale di Treviso e quanto al presente giudizio come da separato decreto.
Venezia, 7 marzo 2019