Categoria: Normativa regionale
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Regione Lombardia
Ordinanza 27 ottobre 2020, n. 624
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;
VISTO l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020, e in particolare il comma 14 dell'art. 1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” ed il comma 16 dello stesso art. 1 che stabilisce che “in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative”;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 ottobre 2020, n. 261 con la quale sono state disposte limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche sul territorio regionale dalle ore 23.00 alle ore 5.00, provvedimento riconfermato dall'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione del 26 ottobre 2020 con l'integrazione del divieto di consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell'INAIL, che valorizza le linee guida anche regionali in quanto conformi all'art. 1, comma 14, decreto-legge n. 33/2020;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»; VISTE le Ordinanze n. 619 del 15 ottobre 2020, n. 620 del 16 ottobre 2020 e n. 621 del 21 ottobre 2020;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
DATO atto di quanto riportato nel report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (ISS) del 23 ottobre 2020;
CONSIDERATO che:
- in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia dall'inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di testing, con valori RT per ricovero ospedaliero calcolato dall'ISS per la settimana 5-11 ottobre 2020 pari a 1.68 e per la settimana 12- 18 ottobre 2020 pari a 1,93;
- il dato di casi medi giornaliero è stato di 708 per la settimana 5-11 ottobre 2020 (266 la settimana precedente), di 1964 per il periodo 12-18 ottobre, di 3896 per il periodo 19-26 ottobre;
- il numero complessivo degli attualmente positivi è 53255 di cui 2459 in regime di ricovero non in terapia intensiva (l'8 ottobre 2020 erano 361) e 242 in terapia intensiva (l'8 ottobre scorso, 41);
- l'incidenza media giornaliera a livello regionale è per il periodo 12-18 ottobre 2020 di 16,4 casi ogni 100.000 abitanti per la Regione Lombardia e per
il periodo 19 - 26 ottobre 2020 è di 38 casi per 100.000 abitanti in Lombardia;
CONSIDERATO che la “Commissione indicatori Covid-19 RL”, costituita con D.G.R. 3243/2020 per la valutazione degli indicatori individuati nel decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 con il mandato conseguente di segnalare l'eventuale profilarsi di situazioni di rischio di aumentata diffusione della malattia che configurino la necessità di interventi limitativi, anche a valenza locale, ha evidenziato che al 31 ottobre 2020 - secondo la curva degli ultimi giorni - è plausibile che ci siano mediamente 594 (range da 434 a 815) ricoverati in terapia intensiva e fino a 4000 ricoveri non in terapia intensiva;
CONSIDERATO pertanto che il trend dei contagi fa ritenere necessario confermare, con gli opportuni adattamenti e modifiche in particolare alla luce del DPCM del 24 ottobre 2020, le misure urgenti restrittive specifiche, assunte con le Ordinanze n. 620 del 16 ottobre 2020 e n. 623 del 21 ottobre 2020 e finalizzate al contenimento del contagio, mediante una significativa riduzione delle interazioni fisiche tra le persone, e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitari;
RITENUTO in particolare opportuno confermare, sentito in data 27 ottobre 2020 l'Ufficio scolastico regionale, le iniziative finalizzate a contenere gli spostamenti della popolazione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado e delle istituzioni formative secondarie di secondo grado e a ridurre il carico dell'utenza del trasporto pubblico locale per limitare i rischi di congestionamento dei mezzi pubblici e delle aree di transito e di attesa, conseguendo l'obiettivo di limitare i fattori di circolazione del virus;
INFORMATI il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il Sindaco di Como Mario Landriscina, il Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, il Sindaco di Lodi Sara Casanova, il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il Sindaco di Mantova Mattia Palazzi, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Sindaco di Monza Dario Allevi, il Sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi, il Sindaco di Varese Davide Galimberti, il Sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra e il Presidente di Unione Provincie Lombarde Vittorio Poma.
 

ORDINA

Art. 1 (Misure correlate all'adozione dell'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020, riconfermata dall'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione del 26 ottobre 2020)
1. I gestori ed organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020, riconfermata fino al 13 novembre 2020 dall'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione del 26 ottobre 2020.

Art. 2 (Limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana)
1. Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l'igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali, riviste e periodici, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali, si applicano le misure limitative e le Linee guida per esse previste dal DPCM 24 ottobre 2020 e dalla presente Ordinanza; le restanti attività ivi presenti (a titolo esemplificativo, parrucchieri, estetisti, altre attività artigianali, studi dentistici) possono restare aperte nel rispetto delle Linee guida per esse previste.

Art. 3 (Misure per prevenire l'affollamento all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio)
1. È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
2. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell'accesso all'esercizio.

Art. 4 (Misure anti-assembramento)
1. Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) si attengono alle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020. Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
2. Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di acqua e di latte e tutti i suoi derivati.
3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate negli ospedali, lungo le autostrade e le tangenziali, negli aeroporti ed all'interno dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
4. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

Art. 5 (Limitazioni all'accesso di visitatori a utenti presenti all'interno di unità di offerta residenziali)
1. L'accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all'entrata e l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

Art. 6 (Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche e formative)
1. Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative che erogano percorsi di Istruzione e formazione professionale devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante il ricorso alla didattica a distanza, con quote di attività laboratoriale in presenza, per l'intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla. Possono continuare ad essere svolte in presenza le sole attività laboratoriali, come individuate dai collegi dei docenti, e le attività didattiche individualizzate e personalizzate per gli studenti con bisogni educativi speciali, individuate in stretta collaborazione con le famiglie.
2. Agli altri istituti secondari di secondo grado è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza.
3. Per lo svolgimento di tutte le attività in presenza, si raccomanda di organizzare e differenziare gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di Ambito Territoriale (UAT), in raccordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento.
4. I soggetti che erogano percorsi di formazione professionale non in diritto dovere (ad es. IFTS, ITS, formazione permanente e continua) adeguano la propria didattica a quanto previsto dal presente articolo. Sono pertanto consentite in presenza le sole attività pratiche e di laboratorio, oltre allo svolgimento degli esami.

Art. 7 (Raccomandazioni in ordine alle attività universitarie)
1. Alle Università, nel rispetto della specifica autonomia, è raccomandato di organizzare le proprie attività, al fine di promuovere il più possibile la didattica a distanza.

Art. 8 (Ulteriori disposizioni)
1. Resta sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.
2. Le attività economiche, produttive e ricreative di cui al paragrafo 1.4 dell'Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 si svolgono compatibilmente con le misure restrittive di cui ai provvedimenti statali citati in premessa (con particolare riguardo al D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e all'Ordinanza Ministro della Salute del 16 agosto 2020) e di cui alla presente Ordinanza.
3. Sono confermate le seguenti disposizioni:
• Paragrafo 1.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020 (tirocini);
• Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020 (c.d. voli covid-free).
• Paragrafi 1.5 (rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro ed ai clienti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) e 1.6 dell'Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 (rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia);

Art. 9 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 27 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
2. L'Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 (fatto salvo quanto previsto all'art. 7 della presente Ordinanza) e l'Ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020 sono revocate.
3. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti e citate in premessa.
4. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.
5. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus - COVID 19.
 

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA