Categoria: Normativa regionale
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Regione Toscana
Ordinanza del presidente della Giunta Regionale 30 ottobre 2020, n. 100
Approvazione linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per il commercio al dettaglio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'articolo 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4;
Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;
Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);
Visto il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
Visto il DPCM del 11/06/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministeri del 29 luglio 2020, che proroga sino al 15/10/2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che proroga sino al 31/01/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge n.83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con il quale è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020,delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;
Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, proroga non oltre il 15 ottobre 2020 le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020;
Visto il DPCM 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, e i relativi allegati;
Visto il DPCM del 18 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, che sostituisce integralmente le disposizioni del DPCM del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal DPCM del 18 ottobre 2020;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 5 del suddetto DPCM del 24 ottobre 2020 ai sensi del quale È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
Visto l'articolo 1, comma 9, lettera dd) del citato DPCM del 24 ottobre 2020 che prevede che le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;
Vista l'ordinanza n. 62 dell'8 giugno 2020 - Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 48/2020 e nuove disposizioni;
Vista l'ordinanza n. 95 del 23 ottobre 2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione dei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020;
Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, allegate al DPCM del 24 ottobre 2020, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;
Considerato che occorre dare disposizioni uniformi al fine di ottemperare anche a quanto disposto all'articolo 1, comma 5 del DPCM del 24 ottobre 2020 e ritenuto opportuno, al fine di una maggior chiarezza, riportare in unico atto le misure per lo svolgimento dell'attività degli esercizi commerciali in sede fissa e per le medie e grandi strutture di vendita;
Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
 

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
1. di approvare l'allegato 1 “Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per il commercio al dettaglio”, quale parte integrale e sostanziale della presente Ordinanza;
2. di revocare il paragrafo relativo alle “Disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio” di cui all'ordinanza n.62 del 8 giugno 2020, confermando l'efficacia di tutte le altre disposizioni in essa contenute.

DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza entra in vigore il 31 ottobre 2020 ed è valida, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino al termine dell'emergenza epidemiologica;
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci;
- alle Aziende ed Enti del SSR.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.
 

Il Presidente                   

Allegato 1

Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per il commercio al dettaglio
Disposizioni comuni a tutti gli esercizi commerciali in sede fissa

- Negli esercizi commerciali l'ingresso è consentito soltanto a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di igienizzare le mani con apposito gel igienizzante. Deve essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro. È comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.
È vietato sostare all'interno dei locali più del tempo strettamente necessario ad effettuare gli acquisti.
Negli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, l'ingresso è consentito a una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.
- All'ingresso dell'esercizio commerciale deve essere esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente al suo interno. A tale fine deve essere garantita l'applicazione di un parametro massimo di 1 cliente per ogni 10 mq di superficie di vendita, come definita dall'articolo 13, comma 1, lettera c) della L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), escludendo dal computo gli operatori. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di limitazione e scaglionamento degli accessi o sistemi di prenotazione, finalizzati a evitare assembramenti, non superare il numero limite individuato e assicurare che all'interno dell'esercizio sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Ove possibile, devono essere differenziati i percorsi di entrata e di uscita e all'interno dell'esercizio, qualora non sussistano le condizioni per mantenere il distanziamento, devono essere segnalate le direzioni di percorrenza.
- All'ingresso di ciascun esercizio commerciale sono posizionati dispenser per igienizzare le mani ed è installata apposita cartellonistica riepilogativa delle misure di sicurezza da osservare all'interno dell'esercizio (obbligo di mascherina, obbligo di igienizzare le mani, rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro - è comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m - e divieto di assembramenti), nonché il divieto di accedere all'esercizio commerciale in caso di sintomatologia febbrile (temperatura superiore a 37, 5 °C).
- Nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, presso la zona di prelievo devono essere posizionati dispenser con gel igienizzante e carta assorbente a disposizione del cliente per la igienizzazione delle impugnature.
- Ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza; in alternativa il personale deve indossare la mascherina FFP2 senza valvola e avere a disposizione gel igienizzante per l'igiene delle mani. In ogni caso, occorre favorire modalità di pagamento elettroniche.


Disposizioni ulteriori per le medie e grandi strutture di vendita
- All'ingresso dell'esercizio sono posizionati rilevatori di temperatura corporea. Se la media o grande struttura di vendita è organizzata in forma di centro commerciale, il rilevatore di temperatura potrà essere posto all'ingresso del centro commerciale.
- Sono tracciati percorsi di ingresso e di uscita anche all'interno dei parcheggi, soprattutto se interrati.
- Qualora per l'accesso a singoli esercizi commerciali sia prevedibile la formazione di file, dovrà essere indicata, con apposita segnaletica a terra, la distanza interpersonale di almeno 1 metro da mantenere nella fila. La stessa distanza interpersonale deve essere indicata anche nelle rampe o scale mobili. Se la struttura di vendita è organizzata in forma di centro commerciale, dovranno essere previsti ingressi differenziati tra la galleria commerciale e gli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli. Qualora non fosse possibile prevedere ingressi differenziati, devono essere previsti flussi di percorso diversi verso gli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, in modo da gestire ordinatamente il movimento delle persone lungo le gallerie.
- La valutazione dell'indice massimo di presenze deve essere effettuata anche per l'accesso ai servizi igienici e agli ascensori, comunicando all'esterno la capienza massima, tale da garantire il distanziamento interpersonale. Inoltre, all'ingresso o nelle adiacenze, devono essere collocati dispenser per l'igienizzazione delle mani.
La distanza interpersonale di almeno un metro deve essere assicurata anche per le eventuali file di accesso alle cabine di prova della merce.
- Nelle aree comuni dei centri commerciali è vietato consumare alimenti e bevande al di fuori degli spazi destinati alle attività di somministrazione. L'uso di eventuali panchine o sedute deve essere limitato con segnaletica ben visibile ed eventuale interdizione totale o parziale tramite appositi sistemi, in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale.
- All'interno dell'esercizio, apposito personale vigila sul rispetto da parte dei clienti delle disposizioni indicate nei punti precedenti (mantenimento del distanziamento interpersonale, uso corretto della mascherina, divieto di consumare alimenti e bevande al di fuori degli spazi destinati alle attività di somministrazione).