Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 27 ottobre 2020, n. 825
Modifiche all'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 730 del 29.09.2020
B.U.R. 29 ottobre 2020, n. 44 n.s. n. 2

 

La legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, recante “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività”, disciplina il graduale ritorno alla libertà di movimento delle persone e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.
Le regole della fase 2 sono state stabilite nell'Allegato A di detta legge, che include:
a) misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;
b) misure specifiche per le attività economiche e altre attività, che hanno validità nel rispettivo ambito;
c) rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.
Il comma 6 dell'articolo 1 della LP 4/2020 prevede che le misure ivi previste restino in vigore sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, potendo tuttavia essere modificate dalla Giunta provinciale in ragione dell'andamento epidemiologico.
L'Allegato A è stato aggiornato dalla Giunta provinciale e la versione del testo attualmente in vigore è stata approvata con delibera n. 730 del 29 settembre 2020.
Vista l'esigenza di precisare alcuni aspetti prima non definiti in maniera esplicita si ritiene necessario aggiornare il testo esistente aggiungendo alcune precisazioni.
Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
 

delibera

a voti unanimi legalmente espressi l'approvazione delle accluse modifiche all'Allegato A “Regole e misure” della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

a) Legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4 Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività
ALLEGATO A
II.H. Misure specifiche per i trasporti
Il punto 1 è cosi sostituito:
1.Tutti gli utenti del trasporto pubblico locale, eccetto i bambini, di età inferiore ai 6 anni, sono obbligati indistintamente all'utilizzo di sistemi di protezione naso-bocca con caratteristiche indicate al punto 5 capo I.
Restano esclusi da detto obbligo gli utenti con patologie o disabilita incompatibili con l'uso della mascherina e siano in possesso di attestato medico.
Al punto 2, relativamente agli impianti a fune, sono aggiunti alle condizioni esistenti i seguenti punti alla fine:
• Per gli impianti a fune e le sciovie con mezzi chiusi è ammesso un coefficiente di riempimento del 80% dei posti ammessi.
• Per tutte gli altri aspetti vale la linea guida UNI/PdR 95.1:2020
Dopo il punto 3 è aggiunto il punto 4 con seguente testo:
Stante l'obbligo di cui al punto 1, è ammissibile, per i mezzi utilizzati per lo svolgimento di servizi di trasporto pubblico, un coefficiente di riempimento del 80% dei posti come da carta di circolazione o certificazione equipollente.
I posti a sedere possono essere interamente occupati a prescindere dal sopra indicato coefficiente di riempimento.
Nei seguenti casi alternativi è consentita una capienza fino al 100%:
• permanenza degli utenti nel mezzo di trasporto non superiore a 15 minuti;
• nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS;
• limitatamente al tempo necessario per risolvere situazioni di emergenza o di ordine pubblico.
Dopo il punto 4 è aggiunto il punto 5 con seguente testo:
5. Vanno in ogni caso evitati assembramenti sia nei mezzi di trasporto che nelle aree di attesa.