Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 1° novembre 2020, n. 52
Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 circa l'applicazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;
VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;
VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO l'articolo 9, comma 1, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base ai quali la Provincia ha competenza legislativa in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
VISTO l'articolo 8, comma 1, punti 25) e 26), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base ai quali la Provincia ha competenza legislativa primaria in materia di assistenza e scuola materna;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 gennaio 2021;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 23 e recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”.
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare, l'ordinanza n. 49 di data 26 ottobre 2020 prot. n. 659641/1;
Disposizioni in merito all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 49 di data 26 ottobre 2020 prot. n. 659641/1
CONSIDERATA l'interlocuzione istituzionale a tutti i livelli di governo tenutasi nelle ultime ore in vista, tra l'altro, dell'adozione di un nuovo Dpcm per contrastare la recrudescenza della pandemia da Covid-19, sebbene in Provincia gli indici sanitari risultino stabili;
CONSIDERATO pertanto opportuno in questa fase rendere coerenti ed omogenei con la normativa nazionale le misure provinciali più ampliative rispetto a quelle disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020; in particolare, si fa riferimento alle norme provinciali disposte nell'ambito delle “attività dei servizi di ristorazione” e delle attività delle “palestre” all'interno degli istituti scolastici di cui all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 49 di data 26 ottobre 2020 prot. n. 659641/1;
CONSIDERATO altresì ragionevole, opportuno e proporzionato, confermare le ulteriori disposizioni di cui alla citata ordinanza del Presidente della Provincia n. 49 di data 26 ottobre 2020 prot. n. 659641/1;
Tutto ciò premesso,
 

IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE

Disposizioni in merito all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 49 di data 26 ottobre 2020 prot. n. 659641/1

1) a partire dal giorno 2 novembre 2020, a parziale modifica dell'ordinanza n. 49 del Presidente di data 26 ottobre 2020 prot. n. 659641/1, si dispone le cessazione dell'efficacia dei punti 15 e 16 del dispositivo della predetta ordinanza in materia di “attività dei servizi di ristorazione” (compresa la cessazione di efficacia del protocollo ad essa allegato “Indicazioni di modifica al protocollo ristoranti e pubblici esercizi”); materia per la cui disciplina si rinvia a quanto previsto dal Dpcm 24 ottobre 2020;
2) a partire dal giorno 2 novembre 2020, a parziale modifica dell'ordinanza n. 49 del Presidente di data 26 ottobre 2020 prot. n. 659641/1, si dispone le cessazione dell'efficacia del punto 18 del dispositivo della predetta ordinanza in materia di “palestre”; per la cui disciplina si rinvia a quanto previsto dal Dpcm 24 ottobre 2020;
3) fatto salvo quanto previsto nei punti precedenti, si confermano le ulteriori disposizioni dettate dell'ordinanza n. 49 del Presidente di data 26 ottobre 2020 prot. n. 659641/1;
 

Disposizioni finali

4) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal 2 novembre 2020, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti