Categoria: Normativa regionale
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Regione Marche
Ordinanza 2 novembre 2020, n. 41

Provvedimenti per formazione professionale, didattica università, TPL automobilistico, deroga consegna tesserini caccia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio; *
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n° 52 del 1 marzo 2020;
Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. del 2 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 59 del 8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 8 marzo 2020 sono state estese a tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”;
Visto Part. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CoViD-19”;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”, pubblicato nella GU n. 97 dell’11 aprile 2020;
Vista la legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CoViD-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2020 recante “Modifiche all’art. 1, comma 1, lettera cc) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CoViD-19”;
Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CoViD-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista l’ordinanza 16 agosto 2020 del Ministero della Salute recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da fJQyiD-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, della legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19””.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 prevede, all’articolo 1, comma 1, lettera d, numero 6): “Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00”;
Visto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 prevede, all’articolo 1, comma 9, lettera s): “fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00”;
Considerato il perdurare della diffusività dell’epidemia ed il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’organizzazione Mondiale della Sanità;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Rilevato che le condizioni che hanno determinato il prolungamento dello stato emergenziale conseguente alla diffusione pandemica di SARS-CoV-2 si manifestano ad oggi con rilevante livello di espressione e significatività anche nella regione Marche, come rilevabile anche dal progressivo aumento dei casi diagnosticati;
Considerato che i dati contenuti nell’ultimo rapporto di monitoraggio trasmesso dall’ufficio Scolastico Regionale per le Marche confermano una maggiore circolazione virale, con un incremento costante di contagi nelle comunità scolastiche, con almeno 555 casi di positività al Covid-19 ascrivibili a studenti e 183 al personale della scuola, tale da evidenziare una particolare situazione di rischio e criticità a livello territoriale che necessita dell’immediata adozione di misure più stringenti nel settore scolastico;
Ritenuto opportuno, in ordine all’adozione di eventuali misure restrittive legate al settore del commercio, attendere l’adozione del prossimo DPCM da parte del Governo;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente della Posizione di Funzione Istruzione formazione orientamento e servizi territoriali per la formazione, ID n. 21215686 del 2 novembre 2020 agli atti della Segreteria generale;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche, ID n. 21215761 del 2 novembre 2020 agli atti della Segreteria generale;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità, ID n. 21215768 del 2 novembre 2020 agli atti della Segreteria generale; |
 

ORDINA


Articolo 1
Disposizioni in tema di formazione professionale

1. Le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà adottano, per i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) anche in modalità duale finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, la didattica digitale integrata al 100 per cento delle attività con la possibilità di svolgere in presenza le attività pratiche, laboratoriali, le verifiche scritte e gli esami finali. E in ogni caso garantita la frequenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e per gli alunni con difficoltà di collegamento telematico dal proprio domicilio.
2. I soggetti che erogano percorsi di formazione professionale non in diritto dovere di seguito elencati:
- percorsi di formazione superiore nell’ambito del sistema educativo regionale (IFTS e ITS);
- percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
- percorsi di formazione regolamentata erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi di formazione continua erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- percorsi di formazione linguistica e musicale;
adeguano la propria didattica a quanto previsto dal presente articolo. Sono pertanto consentite in presenza le sole attività pratiche, laboratoriali, le verifiche scritte e gli esami finali.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le attività formative che possono essere svolte in forma individuale tra docente e discente. .
 

Articolo 2
Disposizioni in tema di attività didattiche delle Università

La didattica e le attività curriculari, comprese quelle di verifica (esami di profitto e verifiche intermedie), delle Università dovranno svolgersi con modalità a distanza al 100 per cento rimettendo al Comitato Universitario Regionale di riferimento i relativi piani di organizzazione. Sono esclusi dalla formazione a distanza i tirocini formativi abilitanti e sono fatte salve le specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
 

Articolo 3
Trasporto pubblico locale automobilistico regionale

1. Sui mezzi adibiti a trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano, nonché sui servizi sostitutivi ferroviari mediante autobus, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50% dei posti previsti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.
2. Ogni variazione sull’organizzazione della eventuale didattica in presenza, delle entrate e delle uscite da scuola, inerente orari e quantità di studenti che abbia effetti sulla domanda potenziale di mobilità, andrà preventivamente concertata con i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale.
3. Sono revocate le disposizioni delle precedenti ordinanze regionali inerenti il trasporto pubblico passeggeri, laddove in contrasto con le disposizioni di cui al presente atto.
4. Si richiamano i gestori del servizio del TPL ad un puntuale rispetto delle misure di sanifìcazione indicate nell’allegato 15 al DPCM del 24 ottobre 2020.
 

Articolo 4
Disposizioni in tema di deroga consegna tesserini riepilogativi relativi al prelievo in deroga delle specie storno, colombo di città e tortora dal collare

1. La “restituzione” delle schede riepilogative contenute nel tesserino venatorio regionale, relative al prelievo venatorio in deroga dello Storno (Sturnus vulgaris) per l’anno 2020, agli Ambiti territoriali di Caccia da parte dei cacciatori abilitati, da svolgere in data 6 novembre 2020, come già previsto dalla DGR 834 del 29 giugno 2020, dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica (scansione /immagine) o a mezzo FAX ai recapiti dell’ATC competente. La trasmissione potrà essere realizzata anche da soggetti terzi. Il messaggio di invio dovrà essere conservato dal mittente e avrà titolo di ricevuta di consegna.
2. La “restituzione” delle schede riepilogative contenute nel tesserino venatorio regionale, relative al prelievo venatorio in deroga delle specie Colombo di città (Columba livia forma domestica) e Tortora dal collare (Streptotelia decaocto) per l’anno 2020, agli Ambiti territoriali di Caccia da parte dei cacciatori abilitati, da svolgere in data 4 dicembre 2020, come già previsto dalla DGR 1235 del 05 agosto 2020, dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica (scansione /immagine) o a mezzo FAX ai recapiti dell’ATC competente. La trasmissione potrà essere realizzata anche da soggetti terzi. Il messaggio di invio dovrà essere conservato dal mittente e avrà titolo di ricevuta di consegna.
 

Articolo 5
Sanzioni

Ai sensi dell'art. 4 D.L. 19/2020, modificato in sede di conversione dalla Legge 22 maggio 2020 n. 3, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 400,00, ove non già previsto dalla normativa statale.
All’irrogazione della sanzione si provvede ai sensi dell'art. 3 della L.R. 33/1998.
 

Articolo 6
Disposizioni finali

La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 4 novembre 2020, sino a tutto il 4 dicembre incluso.
La presente ordinanza potrà essere modificata e/o revocata in relazione all'andamento dell'indice di contagio (Rt).
La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell’istruzione, al Ministro dell’università e della Ricerca, al Ministro delle Attività produttive, ai Prefetti presso gli Uffici Territoriali del Governo delle Marche, alle Province e ai Sindaci dei Comuni marchigiani, al Direttore Generale dell’ufficio Scolastico Regionale per le Marche, ai Rettori delle Università Marchigiane, alle Confederazioni Industriali, Artigianali Commercianti, Associazione dei Consumatori, Associazioni Cooperative, Associazioni di categoria, Associazioni datoriali, Sindacati, Anci Marche, Aziende TPL automobilistico e ferroviario regionale, Camera di Commercio delle Marche.

Ancona, 2 novembre 2020

Il Presidente
Francesco Acquaroli