Agenzia Entrate
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese

 

Risposta n. 510
 

OGGETTO: Articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). Spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società Alfa, con sede in ..., operante nel settore dell'edilizia, espone il seguente caso concreto e personale in merito all'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
L'articolo 125 del decreto legge n. 34 sopracitato, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», riconosce un credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Sono ammissibili al credito le spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività di impresa, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, e l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 20 luglio 2020, al punto 2.2, riporta il medesimo elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle categorie riportate nel citato articolo 125.
La finalità della norma è quella di favorire l'adozione, da parte delle imprese, di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Posto questo, con l'obiettivo di tutelare i lavoratori, l'impresa istante si è attivata per eseguire i test sierologici alle proprie maestranze.
Dalla lettura del comma 2 del citato articolo 125 non si evince se tali test, finalizzati a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, rientrino tra le spese ammissibili al credito.
Si chiede, pertanto, di precisare se il costo sostenuto per l'esecuzione dei suddetti test ai propri dipendenti, possa rientrare tra le spese ammissibili al credito d'imposta.
 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che le spese sostenute per l'esecuzione dei test sierologici ai dipendenti possano rientrare nell'ambito applicativo del credito d'imposta, tenuto conto che si tratta comunque di strumenti atti a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Pertanto, conclude l'istante, l'ammissione di tali costi al credito d'imposta in parola si porrebbe perfettamente in linea con la ratio normativa evidenziata dalla stessa Agenzia delle Entrate, nella citata Circolare n. 20/E del 2020.
 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione del credito d'imposta di cui di cui all'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «Decreto rilancio»). Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.
L'articolo 125 del Decreto rilancio ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese «sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti». Il comma 1 dell'articolo 125 stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di «soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, [...] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti».
Il cd. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile (in base al combinato disposto dell'articolo 125, comma 3, del decreto Rilancio con l'articolo 122, comma 2, lettera c), del medesimo decreto):
- in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Con il provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito di cui all'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto rilancio.
Il credito d'imposta in esame sostituisce il credito d'imposta già previsto dall'articolo 64 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e dall'articolo 30 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.
Con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E, inoltre, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all'agevolazione qui in esame. In particolare, con tale documento di prassi è stato precisato che il comma 2 dell'articolo 125 del decreto contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle spese agevolabili, identificate nel comma 1.
Ciò premesso, seppur il comma 2 rappresenti un elenco non esaustivo è necessario che le spese sostenute siano, in ogni caso, riferibili alle attività menzionate nel comma 1. Si tratta, in particolare:
1. della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati), come descritta nel paragrafo 2.2.1 della circolare n. 20/E del 2020;
2. dell'acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti), cfr. paragrafo 2.2.2 del menzionato documento di prassi.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le spese oggetto della presente istanza ( i.e. le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente), non essendo riferibili né all'attività di sanificazione, né all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti, non rientrino tra quelle ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 125 del decreto rilancio.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
 

IL DIRETTORE CENTRALE