Tipologia: Ipotesi di Accordo CIA
Data firma: 30 ottobre 2020
Validità: 01.12.2020 - 30.11.2023
Parti: Unicoop Tirreno/Ancc e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU/RSA
Settori: Commercio, GDO, Unicoop Tirreno
Fonte: filcams.cgil.it


Sommario:

  Costituzione delle Parti
Premessa
Validità e sfera di applicazione
Titolo 1 - Relazioni sindacali
Art. 1 - Partecipazione
Art. 2 - Livelli delle relazioni
Art. 3 - Diritti di informazione
Art. 4 - Confronto
Art. 5 - Sicurezza sul lavoro
Art. 6 - Agibilità sindacali
Titolo 2 - Orario di lavoro
Art. 7 - Orario settimanale
Art. 8 - Pausa giornaliera
Art. 9 - Distribuzione dell'orario
Art. 10 - Riposo giornaliero
Art. 11 - Personale con funzioni direttive
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Part time
Titolo 3 - Lavoro domenicale e festivo
Art. 14 - Confronto Provinciale
Art. 15 - Maggiorazioni Domenicali e Festive
Titolo 4 - Classificazione
Art. 16 - Indennità di Funzione di Quadri e Direttivi
Art. 17 - Indennità di Banco
  Art. 18 - Indennità di Sostituzione
Titolo 5 - Mercato del lavoro

Art. 19 - Premessa
Art. 20 - Migliore Occupazione
Art. 21 - Appalti e servizi
Titolo 6 - Trasferte e trasferimenti

Art. 23 - Trasferte
Art. 24 - Uso del proprio mezzo di trasporto
Art. 25 - Trasferimenti
Titolo 7 - Disposizioni varie
Art. 26 - Mensilità Supplementari
Art. 27 - Terzo Elemento
Art. 28 - Premio Aziendale
Art. 29 - Diritto allo studio
Art. 30 - Formazione
Art. 31 - Congedi per Formazione
Art. 32 - Congedi per attività umanitarie
Art. 32 - Bis Lavoratori ex Coop Ribolla
Titolo 8 - Retribuzione variabile
Art. 33 - Criteri Generali
Art. 34 - Retribuzione Variabile Individuale
Nota a verbale
Art. 35 - Retribuzione Variabile Collettiva

Ipotesi di Accordo

Costituzione delle Parti
Il giorno 30/10/2020, tra Unicoop Tirreno […], assistita dall'Ancc […], le Segreterie Nazionali: Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], le Segreterie Territoriali: per la Filcams Cgil […]; per la Fisascat Cisl […], per la Uiltucs Uil […], le RSU/RSA, si è stipulato il presente contratto integrativo aziendale

Validità e sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale assorbe e sostituisce quanto stabilito dai precedenti contratti integrativi aziendali e accordi seguenti, sostituisce parimenti ogni norma, accordo e consuetudine aziendale attinente alle materie da esso disciplinate, che con l'entrata in vigore di questo CIA cesseranno definitivamente la loro efficacia. Esso si applicherà a tutto il personale dipendente di Unicoop Tirreno SC. secondo le norme stabilite da questo stesso contratto.
Per quanto non regolamentato dal presente contratto integrativo aziendale, si farà riferimento alle norme di Legge e del CCNL vigente.
Il presente contratto ha validità dal 1/12/2020 al 30/11/2023
[…]

Titolo 1 - Relazioni sindacali
Art. 1 - Partecipazione

Il mutato contesto sociale ed economico dovuto alla crisi economica che sta attraversando il paese, oltre ai profondi cambiamenti avvenuti nel settore della grande distribuzione, caratterizzata da una sempre più crescente concorrenza e calo dei consumi delle famiglie, deve essere affrontato anche attraverso il crescente coinvolgimento dei lavoratori verso gli obiettivi della Cooperativa. La storia della Cooperativa ed il recente passato hanno dimostrato che grazie all'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori è stato possibile affrontare momenti di crisi e conseguire obiettivi ambiziosi.
È per questo che le parti attribuiscono alla partecipazione dei lavoratori, che di per sé è un valore, una funzione fondamentale per il conseguimento delia finalità dell'impresa cooperativa.
Per partecipazione dei lavoratori si intende: il contributo attivo al raggiungimento degli obiettivi della Cooperativa; l'assunzione di responsabilità verso i risultati e il destino della cooperativa e la coerenza dei comportamenti.

Art. 2 - Livelli delle relazioni
In applicazione del Titolo I del CCNL, il sistema di relazioni sindacali aziendali si articolerà su tre livelli:
a) un livello nazionale
b) un livello provinciale
c) un livello di unità produttiva.
A livello nazionale le relazioni sindacali si realizzano mediante: informazioni, confronto e negoziazione.
A livello provinciale le relazioni sindacali si realizzano mediante: informazioni, confronto e, limitatamente alle materie espressamente demandate dal presente contratto, negoziazione.
A livello di unità produttiva le relazioni si svolgeranno coerentemente alle previsioni di legge e di contratto vigenti
Si dà atto della possibilità di richiedere l'attivazione a livello regionale momenti di confronto.

Art. 3 - Diritti di informazione
Al fine di consolidare e migliorare le relazioni sindacali, nel rispetto delle reciproche autonomie, le parti ritengono dover sviluppare un sistema di informazioni reciproche su temi di interesse comune. Pertanto, la Cooperativa fornirà alle OO.SS. le informazioni come specificato ai punti seguenti.
I. Livello aziendale nazionale
A livello aziendale nazionale la Cooperativa fornirà, di norma semestralmente, informazioni preventive riguardanti:
1. Andamento del mercato in cui opera la Cooperativa
2. Andamento economico della Cooperativa e strategie generali
3. Piani di ristrutturazione, sviluppo e investimenti
4. Informazioni sulla Sicurezza sul lavoro
5. Piani di formazione e qualificazione del personale
6. Mercato del lavoro e ricorso alle diverse tipologie contrattuali
7. Iniziative in favore di soci e consumatori
8. Salario Variabile
9. Pari Opportunità
10. Modelli organizzativi
11. Attività affidate in appalto e contrattazione applicata
II. Livello provinciale
A livello provinciale la Cooperativa fornirà, di norma trimestrale, informazioni riguardanti:
1. I dati relativi alla definizione degli obiettivi per la retribuzione variabile di cui al successivo art. 35
2. I criteri per la predisposizione del calendario per le aperture domenicali e festive
3. Nuove aperture e accordi di avvio
4. Gli strumenti di flessibilità e gestione degli orari di lavoro
I temi già elencati per il livello nazionale relativi alla singola provincia
Organizzazione dell'orario di lavoro e accordi secondo quanto previsto all'art. 9
Accordi per il superamento del limite di durata dei tempi determinati per le attività stagionali Attività affidate in appalto e contrattazione collettiva applicata
III. Livello di unità produttiva
A livello di unità produttiva la Cooperativa, di norma mensilmente, fornirà informazioni riguardanti:
1. Composizione qualitativa e quantitativa organici;
2. Gli andamenti relativi agli obiettivi della retribuzione variabile, di cui al successivo art. 35;
3. Variazioni quantitative rilevanti dell'organico;
4. Andamento infortuni e misure di prevenzione degli stessi;
5. Ristrutturazioni dell'unità produttiva;
6. Modifiche organizzative;
7. Andamenti economici dell'unità produttiva
8. Distribuzione dell'orario di lavoro e utilizzo di supplementari e straordinari
9. Isole del tempo

Art. 4 - Confronto
Il confronto preventivo sulle materie previste all'art. 3, e su quelle in cui è previsto un demando alle intese, è volto a migliorare la gestione e a favorire lo sviluppo di rapporti positivi tra Cooperativa e OO.SS.
Il confronto al livello aziendale nazionale e provinciale è regolato dall’art. 5 del CCNL. e potrà riguardare, su proposta delle parti, anche argomenti non esplicitamente previsti dal CCNL. In tale eventualità, il confronto, essendo finalizzato ad una maggiore comprensione reciproca e allo sviluppo di rapporti costruttivi, si svolgerà in forma libera, su base consensuale e senza alcun vincolo, né per i tempi né per le procedure.
Fatta eccezione per il confronto in forma libera di cui al precedente 2° comma, fino all'esaurimento di tutte le fasi del confronto la cooperativa si impegna a non dare attuazione ai progetti in esame e le Organizzazioni sindacali a non dar luogo a manifestazioni di conflittualità.

Art. 5 - Sicurezza sul lavoro
Le parti considerano la sicurezza un valore primario e imprescindibile. In considerazione di ciò, le parti ritengono fondamentale continuare il percorso positivo, avviato gli anni scorsi, volto ad avere una costante diffusione della cultura della sicurezza. Pertanto, in applicazione del D.Lgs. 81/2008, e successive modificazioni, e degli accordi interconfederali tra Lega Coop e Cgil, Cisl e Uil, si conviene quanto segue:
- il numero massimo di rappresentanti per la sicurezza per l'intera Cooperativa passa da 16 a 21
persone, così suddivise nelle province in cui opera la Cooperativa:
o Livorno 9
o Grosseto 5
o Siena 1
o Roma 7
o Lucca2
o Massa 1
o Viterbo 3
o Terni 1
o Frosinone 1
- per lo svolgimento delle attività dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza, viene stanziato un monte ore di permessi retribuiti pari a 1500 ore, distribuiti in misura uguale tra tutti i RLS
- nei piani di formazione aziendali saranno previsti annualmente interventi specifici di aggiornamento per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l'azienda fornirà ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza le informazioni sull'andamento degli infortuni con periodicità semestrale;
- l'azienda esaminerà con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza le misure e attività di protezione e prevenzione degli infortuni, con particolare riferimento al recupero di situazioni anomale rispetto all'andamento generale;

Titolo 2 - Orario di lavoro
Art. 7 - Orario settimanale

Le parti si danno atto e confermano che i dipendenti di Unicoop Tirreno sono stati assunti con orari di lavoro e divisore differenti, in relazione al momento dell'assunzione, esclusivamente in applicazione della Contrattazione Collettiva Nazionale ed Aziendale di tempo in tempo vigente, tant'è che i lavoratori full time sono stati assunti con orari a 37, 38 o 40 ore settimanali, in relazione agli accordi collettivi applicati. Pertanto, si rende necessaria una revisione della disciplina dell'orario settimanale di lavoro e dei divisori. Tale revisione ha valenza sperimentale, è valida per l'intero periodo di vigenza del presente contratto integrativo aziendale e si applica a tutti i lavoratori di Unicoop Tirreno.
Fermo restando che l'orario di lavoro dei dipendenti della distribuzione cooperativa, così come definito dal CCNL in vigore, è di 40 ore settimanali, le parti convengono che l'orario settimanale di lavoro di tutti i dipendenti di Unicoop Tirreno in forza al momento della sottoscrizione di questo CIA è di 38 ore di lavoro effettivo con le seguenti specificazioni e deroghe.
Lavoratori assunti con divisore 160
In applicazione di quanto previsto dal Titolo XIV del CCNL, le parti convengono quanto segue:
1. A far data dall'1.12.2020, l'orario settimanale di lavoro è fissato per tutti i lavoratori di Unicoop Tirreno assunti con divisore 160, in 38 ore settimanali, con applicazione del divisore convenzionale 165
a. Unicoop Tirreno e ciascun lavoratore part time con base oraria sino ad ora calcolata su 37 ore potranno concordare l'incremento orario necessario a mantenere invariata l'attuale percentuale del part time e la conseguente retribuzione, con arrotondamento all'ora intera superiore. L'opzione del lavoratore relativa all'arrotondamento all'ora superiore potrà essere esercitata entro il termine tassativo del 25.11.2020.
b. Ove il singolo lavoratore non manifesti la volontà di incrementare il proprio orario di lavoro settimanale, la percentuale del suo contratto di lavoro part time diminuirà per effetto diretto del nuovo orario settimanale di lavoro stabilito in 38 ore. La retribuzione non varierà ma la differenza retributiva generata dalla presente norma sarà trasformata in ad personam individuale assorbibile a qualsiasi titolo, anche a fronte di futuri incrementi di orario.
2. Le ore di permesso retribuito, ai sensi dell'art. 115 del CCNL, vengono fissate in 24 ore all'anno.
Lavoratori assunti con divisore 165
Ai lavoratori assunti con divisore 165 si applicano le norme previste dal CCNL
Lavoratori assunti con divisore 168
Per i lavoratori in forza con divisore 168 e per i lavoratori assunti con divisore 168 ai sensi del presente CIA, si conviene che, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la maturazione delle 104 ore di permesso di cui all'art. 61 punto C) comma 2 del CCNL, saranno applicate le condizioni seguenti:
1. L'orario settimanale di lavoro è fissato in 38 ore settimanali, con applicazione del divisore convenzionale 165
2. Le ore di permesso retribuito, ai sensi dell'art. 115 del CCNL, vengono fissate in 24

Art. 8 - Pausa giornaliera
Pausa non retribuita
Le parti convengono che tutti i lavoratori hanno diritto ad effettuare una pausa giornaliera non retribuita di 10 minuti, secondo le seguenti regole e modalità:
1. Il lavoratore che intende effettuare la pausa deve farne richiesta al capo reparto/ capo ufficio / capo negozio.
2. La pausa sarà effettuata solo nei giorni in cui è previsto un turno non inferiore a 4 ore e, di norma, nel turno più lungo
3. Il lavoratore marcherà ogni volta col proprio badge l'inizio e la fine della pausa.
4. Affinché il lavoratore non abbia riduzioni retributive, il tempo della pausa gli verrà fatto recuperare nel giorno di fruizione, sino a ripristinare una prestazione effettiva pari al normale orario di lavoro contrattuale.
5. Nel caso di turno in chiusura la pausa sarà recuperata il giorno successivo.
Modifiche alle modalità di cui al comma precedente, potranno essere concordate tra la Cooperativa e le OO.SS., mediante confronto effettuato a livello provinciale.
Pausa retribuita
Le parti convengono che nel solo caso di turno unico di lavoro pari o superiore alle sei ore, il lavoratore avrà diritto ad effettuare una pausa retribuita di 10 minuti, durante lo svolgimento del turno in oggetto. La pausa retribuita non è prevista in caso di orario giornaliero diviso su due turni o di turno di lavoro unico inferiore alle sei ore.

Art. 9 - Distribuzione dell'orario
Nella costruzione dei modelli di organizzazione del lavoro dovranno, di norma, essere rispettati i seguenti criteri di distribuzione dell'orario normale:
1. L'articolazione della prestazione si realizzerà con un minimo di 3 mezze giornate di riposo distribuite con modalità di rotazione
2. la Cooperativa esporrà a settimane alterne gli orari di lavoro per le due settimane successive
3. l'orario giornaliero dei part time orizzontali non sarà inferiore a 4 ore
4. il normale orario giornaliero non può superare le 8 ore
5. in caso di orario di lavoro con inizio entro le ore 7.00, la prestazione lavorativa sarà su unico turno
6. il nastro orario giornaliero non dovrà superare le 12 ore
7. il turno di lavoro giornaliero dovrà avere una durata minima di 4 ore e il turno di rientro di 3 ore
8. ad integrazione di quanto stabilito all'art. 121 del CCNL vigente, è considerato notturno il lavoro effettuato dalle ore 21 alle ore 6 del mattino
9. i lavoratori degli uffici della sede di Vignale Riortorto, tenuto conto delle compatibilità organizzative dei singoli uffici, intesi come naturale interfaccia delle unità produttive del gruppo e dei referenti esterni, potranno, in via sperimentale, attivare la flessibilità dell'orario di lavoro che sarà così disciplinata:
a. ingresso ore 8,30 - uscita ore 16,45
b. ingresso ore 8,40 - uscita ore 16,55
c. ingresso ore 8,50 - uscita ore 17,05
d. ingresso ore 9,00 - uscita ore 17,15
Gli orari di cui ai punti precedenti comprendono l'interruzione non retribuita di 40 minuti per poter usufruire della mensa. Nel caso il lavoratore decidesse di usufruire della pausa non retribuita di cui all'art. 8, l'orario di uscita sarà posticipato di 15 minuti.
Il singolo dipendente di sede dovrà tempestivamente comunicare al Responsabile dell'ufficio la richiesta della flessibilità dell'orario di lavoro, potranno altresì essere concordati, in via sperimentale, orari che tengono conto di recuperi differenti da quelli sopra trascritti e che comunque dovranno essere compensanti, di norma, nella settimana di riferimento
Modifiche alle modalità di cui al comma precedente, potranno essere concordate tra la Cooperativa e le OO.SS., mediante confronto effettuato a livello provinciale.

Art. 10 - Riposo giornaliero
In attuazione di quanto demandato dall'art. 130 del CCNL, la durata del riposo giornaliero di 11 ore può essere frazionata nei casi di cambio turno determinato da assenze non programmate (malattie, infortuni, ecc.) o da casi di comprovata necessità gestionale, nel limite individuale massimo di 8 volte nell'anno. Il riposo minimo giornaliero non potrà essere comunque inferiore alle 9 ore
Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, si deve intendere per cambio turno il passaggio da giornate con turno in chiusura a giornate con turno in apertura.

Art. 11 - Personale con funzioni direttive
L’art. 123 del CCNL si applica a tutti i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, nonché agli impiegati inquadrati al primo e secondo livello, dandosi atto e convenendo le parti che il personale inquadrato al primo ed al secondo livello è personale direttivo.

Titolo 3 - Lavoro domenicale e festivo
Art. 14 - Confronto Provinciale

Ai sensi dell'art. 3 punto 2 del Titolo "Relazioni Sindacali", le parti convengono che la Cooperativa comunicherà alle OOSS provinciali il piano annuale delle aperture domenicali e festive entro il 31 gennaio di ogni anno.
Dal piano suddetto sono escluse, se non diversamente contrattate a livello provinciale, le seguenti festività: 1 gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 25 e 26 dicembre.
Sulla base delle informazioni ricevute, le OOSS potranno avviare una fase di confronto, per realizzare il miglior equilibrio tra esigenze dei lavoratori e esigenze della gestione. In particolare, il confronto sarà finalizzato a realizzare intese su:
il numero di prestazioni lavorative domenicali.
2. la possibilità di prevedere condizioni specifiche per particolari categorie di lavoratori.

Titolo 5 - Mercato del lavoro
Art. 21 - Appalti e servizi

Unicoop Tirreno s'impegna ad includere nei nuovi contratti di appalto, di cui all'art. 34 del vigente CCNL, una clausola che preveda l'obbligo per le imprese appaltataci ad applicare i rispettivi contratti collettivi nazionali di categoria firmati da Cgil, Cisl e Uil.

Nota a verbale
L'applicazione della presente ipotesi d'accordo è condizionata all'esito della consultazione referendaria che le OO.SS. firmatarie promuoveranno. L'esito della consultazione sarà comunicato alla Cooperativa entro il 23/11/2020.
La Cooperativa, preso atto della volontà di sottoporre l'ipotesi d'accordo all'esito della consultazione referendaria, proroga il termine dell'efficacia della disdetta di cui alla lettera del 29/06/2020, al 30/11/2020. Ove il referendum dovesse approvare l'ipotesi d'accordo, a partire dall'1/12/2020 lo stesso entrerà in vigore.