Regione Calabria
Ordinanza del Presidente della Regione 7 novembre 2020, n. 84
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni connesse all'entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTI i Decreti Legge: del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, 7 settembre 2020;
VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020;
ALLA LUCE del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41;
VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare le Ordinanze:
- n. 71 del 05 ottobre 2020 Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nel Comune di Sinopoli (RC);
- n. 75 del 15 ottobre 2020 Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nel Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC);
- n. 76 del 17 ottobre 2020 Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti alle persone fisiche presso la “tendopoli” ubicata in località 2A zona industriale nel Comune di San Ferdinando (RC);
- n. 77 del 18 ottobre 2020 Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nel Comune di Celico e nel Comune di Casali del Manco in provincia di Cosenza;
- n. 83 del 30 ottobre 2020 limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e sospensione delle attività scolastiche in presenza, nei Comuni identificati come “zona rossa” di Giffone (RC), Caccuri (KR) e nei Comuni di identificati come “zona arancione” di Mangone Rovito, Spezzano della Sila e Zumpano (CS), Anoia, Rosarno e Taurianova (RC);
VISTA la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 352436 del 29 ottobre 2020, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;
VISTA l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
VISTA l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore e ritenuto di doverli confermare senza soluzione di continuità;
CONSIDERATO che
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha sostituito il DPCM 24 ottobre 2020, fissando, dal 6 novembre, nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 3 dicembre 2020;
- l'Ordinanza sottoscritta dal Ministro della Salute in data 04 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 5 novembre 2020, ha identificato le Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 3 e di tipo 4 con un livello di rischio alto, alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020;
- i provvedimenti di cui alle Ordinanze regionali n. 71/2020, 75/2020, 76/2020, 77/2020, 83/2020 possono ritenersi assorbiti dai provvedimenti nazionali intervenuti, salvo diverse determinazioni che dovessero successivamente adottarsi;
RICHIAMATI la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID- 19 n. 53/2020 - “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena”;
RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini di uniformare i provvedimenti e le misure applicabili nel territorio regionale e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti e non in contrasto con la presente - dal 7 novembre 2020 e fino a tutto il 20 novembre 2020:
-disporre sull'intero territorio regionale l'applicazione delle misure previste all'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 e, per quanto non espressamente ivi contenuto, le ulteriori misure indicate dagli altri articoli del decreto stesso,
-disporre, dal 7 novembre 2020, la cessazione dell'efficacia delle disposizioni previste nelle Ordinanze n. 71/2020, 75/2020, 76/2020, 77/2020, 83/2020, che possono ritenersi assorbite dai provvedimenti nazionali intervenuti, salvo diverse determinazioni che dovessero successivamente adottarsi;
-dare atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
DATO ATTO che, per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni e le limitazioni nazionali vigenti, nonché quelle fissate nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate;
DATO ATTO altresì che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate;
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;
VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio regionale;
RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;
 

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, con effetto immediato:
1. È disposta fino a tutto il 20 novembre 2020, sull'intero territorio regionale, l'applicazione delle misure previste all'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 e, per quanto non espressamente ivi contenuto, le ulteriori misure indicate dagli altri articoli del decreto stesso.
In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, o, comunque, al termine dell'efficacia dell'Ordinanza del Ministro della Salaute 4 novembre 2020, le misure indicate saranno rimodulate.
2. È disposta la cessazione dell'efficacia delle misure previste nelle Ordinanze:
- n. 71 del 05 ottobre 2020 Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nel Comune di Sinopoli (RC);
- n. 75 del 15 ottobre 2020 Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nel Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC);
- n. 76 del 17 ottobre 2020 Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti alle persone fisiche presso la “tendopoli” ubicata in località 2A zona industriale nel Comune di San Ferdinando (RC);
- n. 77 del 18 ottobre 2020 Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nel Comune di Celico e nel Comune di Casali del Manco in provincia di Cosenza;
- n. 83 del 30 ottobre 2020 limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e sospensione delle attività scolastiche in presenza, nei Comuni identificati come “zona rossa” di Giffone (RC), Caccuri (KR) e nei Comuni di identificati come “zona arancione” di Mangone Rovito, Spezzano della Sila e Zumpano (CS), Anoia, Rosarno e Taurianova (RC);
che possono ritenersi assorbite dai provvedimenti nazionali intervenuti, salvo diverse determinazioni che dovessero successivamente adottarsi a livello regionale.
3. Si dà atto che, per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni e le limitazioni nazionali vigenti, nonché quelle fissate nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.
4. Si dà atto altresì che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1.000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
5. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
7. Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, ai Prefetti delle province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali e alle Aziende Ospedaliere della Calabria, ai Sindaci dei Comuni di Giffone (RC), Caccuri (KR), Celico (CS), Casali del Manco (CS), Mangone (CS), Spezzano della Sila (CS), Rovito (CS), Zumpano (CS), Anoia (RC), Rosarno (RC), San Ferdinando (RC), Sinopoli (RC), Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC), Taurianova (RC), all'ANCI per la trasmissione agli altri Comuni, all'UPI, all'USR.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.