Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 6 novembre 2020, n. 483
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978. n. 833. Disposizioni relative ad attività commerciali, servizi di ristorazione, attività sportiva, attività scolastiche, spostamenti, attività venatoria e consultazioni elettorali. Revoca parziale dell’ordinanza n. 468 in data 30 ottobre 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante “Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria”;
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2020, n. 362, pubblicato nell'Edizione straordinaria del Bollettino ufficiale n. 54 dell'8 settembre 2020, recante “Convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Courmayeur per la giornata di domenica 8 novembre 2020”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che l’Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell’11 marzo 2020 ha valutato l’epidemia da COVID-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2020, n. 248, che, nell’abrogare le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dispone che “continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”;
VISTI, in particolare:
gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;
- l’art. 3, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevede che “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P. C.M. 26 aprile 2020";
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, cosi come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2020, n. 248 e, in particolare, l’articolo 1, comma 16, il quale prevede che: “Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. 1 dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto, speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVI-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020, n. 190, convertito con modificazioni, nella legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTE le ordinanze del Ministro della Salute:
- 12 agosto 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;
- 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;
- 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;
- 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 in data 30 ottobre 2020, recante “Costituzione di una Unità di supporto e di coordinamento per l’emergenza COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020, n. 275;
CONSIDERATO che l’articolo 14, comma 2 del DPCM 3 novembre 2020, prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute in data 4 novembre 2020. emanata ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020, con validità per un periodo di quindici giorni a decorrere dal 6 novembre che colloca la Regione Valle d’Aosta in uno scenario di tipo 4 con un livello di rischio “alto” del documento di ''Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale ", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020, e che dispone l’applicazione alla medesima Regione, tra le altre, delle misure di cui all’articolo 3 del DPCM citato;
VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 4 del DPCM 3 novembre 2020 che prevede:
alla lettera a): “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto”;
alla lettera b): "sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie”;
- alla lettera c): "sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”;
alla lettera e): “è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale”;
alla lettera f): fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell ’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria dì primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell ’istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”',
RICHIAMATA la propria l’ordinanza n. 468 in data 30 ottobre 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COPID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a esercizi commerciali, spostamenti in orario notturno e attività scolastica”',
RICHIAMATI gli esiti del report, aggiornato al 20 ottobre 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del DPCM 26/4/2020”, in relazione ai quali la Regione è stata classificata non valutabile con probabilità alta di progressione e comunicato un Rt di 2,37;
RICHIAMATI, inoltre, gli esiti del report, aggiornato al 27 ottobre 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”, in relazione ai quali la Regione è stata classificata a rischio alto e comunicato un Rt di 1,89;
CONSIDERATO che sono necessarie misure che favoriscono una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possono alleggerire la pressione sui servizi sanitari;
RITENUTO, visti i dati fomiti dalle Autorità Sanitarie e le proiezioni sulla prosecuzione del contagio, che sia necessario, nell'ambito del quadro normativo esistente per il contrasto dell’epidemia da COVID-19, al fine di limitarne il più possibile la diffusione, introdurre ulteriori misure di contenimento e precisazioni finalizzate all’adattamento delle previsioni del DPCM 3 novembre 2020 alle peculiarità del territorio e del contesto socio-economico della Regione nonché revocare le disposizioni dell’ordinanza 468 in data 30 ottobre 2020 non più attuali alla luce di quanto previsto dal DPCM citato e dall’ordinanza del Ministro della Salute in data 4 novembre 2020;
RITENUTO, pertanto, di:
- revocare parzialmente l’ordinanza n. 468 del 30 ottobre 2020 relativamente ai punti 1) e 2) del dispositivo;
- prevedere ulteriori misure e precisazioni relativamente alle limitazioni degli spostamenti di cui all’articolo 3, comma 4 lettera a) del DPCM 3 novembre 2020 con riferimento all’attività sportiva, agli allenamenti delle Guide alpine, alle attività finalizzate all’autoconsumo di generi alimentari e alle c.d. “seconde case”;
- prevedere ulteriori misure per le attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita;
- prevedere ulteriori misure per gli esercizi che assicurano il servizio di mensa e di catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati nel territorio regionale;
- prevedere ulteriori misure con riferimento all’attività venatoria;
- prevedere ulteriori misure e precisazioni, con riferimento alle attività scolastiche e didattiche in presenza di cui alla lettera f) del DPCM 3 novembre 2020, relativamente agli studenti disabili e alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori;
specificare, per le consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Vicesindaco e di n. 13 consiglieri del Consiglio comunale del Comune di Courmayeur previste per il giorno 8 novembre 2020 e, in caso di ballottaggio, per il giorno 22 novembre 2020, comprese le operazioni di spoglio, e comunque per tutta la durata delle operazioni elettorali, l’ambito applicativo delle misure previste dall’articolo 3, comma 4, lettera a) del DPCM 3 novembre 2020 con riferimento agli spostamenti degli elettori, nonché di tutto il personale coinvolto nelle predette operazioni;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
SENTITA l'Unità di supporto e di coordinamento per l’emergenza COVID-19;
 

ORDINA

1. La revoca parziale dell’ordinanza n. 468 del 30 ottobre 2020 relativamente ai punti 1) e 2) del dispositivo;
2. Ferme restando le misure previste dal DPCM 3 novembre 2020 all’articolo 3, comma 4, lettera a) relativamente alle limitazioni degli spostamenti:
l’attività sportiva è svolta esclusivamente in forma individuale o con congiunti ovvero, nel rispetto della distanza di almeno due metri, come accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti, al di fuori delle vie principali dei centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati situati ad altitudine inferiore ai duemiladuecento metri sul livello del mare, evitando ogni assembramento e in ogni caso senza spostamento dal Comune di residenza, domicilio o abitazione. È vietata su tutto il territorio regionale la pratica venatoria;
- gli spostamenti delle Guide alpine, iscritte al relativo Albo professionale e munite del tesserino di riconoscimento, in quanto soggetti posti a supporto delle attività svolte nell’ambito del sistema regionale di protezione civile di cui alla l.r. 5/2001 e di soccorso in montagna, in relazione alle necessità di allenamenti di arrampicata, anche di coppia per ragioni di sicurezza, sono consentiti anche al di fuori dal Comune di residenza, domicilio o abitazione e al di sopra dei duemiladuecento metri di altitudine s.l.m.. Le predette attività avvengono nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri; laddove la natura dell’attività non consenta tale rispetto, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- lo svolgimento di attività necessitate dall’esigenza di autoconsumo di generi alimentari su superfìci agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna sono consentite anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso. Nel caso di appezzamenti contigui di limitate dimensioni, le suddette attività devono essere svolte rispettando la distanza interpersonale di almeno tre metri, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
lo spostamento verso l’abitazione non di residenza o di domicilio (c.d. seconda casa), sita nel territorio regionale, è consentito da parte del proprietario o di soggetto titolare di qualsiasi diritto sull’immobile e dei rispettivi conviventi, anche congiuntamente, per ragioni di necessità quali motivi di sicurezza, di manutenzione e di controllo. Durante lo svolgimento di tali attività è vietato ogni assembramento di persone e l’accesso all’immobile è consentito ad un massimo di due persone contemporaneamente nel caso di soggetti conviventi; nei restanti casi l’accesso è limitato ad una sola persona;
3. Ferme restando le misure previste dall’articolo 3, comma 4, lettera b) del DPCM 3 novembre 2020, le attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 23 al medesimo DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita osservano le seguenti misure:
- è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
- gli ingressi avvengono in modo dilazionato;
- è vietato sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
-le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento;
- utilizzo delle mascherine;
- utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;
- accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati;
- esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l’accesso per i locali di superfìcie superiore a quaranta metri quadrati;
- l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti. In ragione delle peculiarità del territorio della Regione e delle ridotte dimensioni della maggior parte dei Comuni, in caso di necessità di usufruire di servizi non sospesi ai sensi del DPCM 3 novembre 2020 è consentito lo spostamento nei Comuni vicini;
4. Le misure previste dall’articolo 3, comma 4, lettera c) del DPCM 3 novembre 2020 si applicano agli esercizi che assicurano il servizio di mensa e di catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati nel territorio regionale;
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera f) del DPCM 3 novembre 2020, la possibilità di svolgere attività didattica in presenza è riservata esclusivamente agli alunni con disabilità in accordo con le famiglie e, qualora sia necessario l’uso di laboratori, esclusivamente ai percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio relativi all’istruzione e Formazione professionale e all’istruzione professionale, in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo, per un monte ore massimo di dieci moduli orari settimanali per ogni laboratorio e per ogni classe;
6. Fino al termine delle consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco e del Vicesindaco e di n. 13 consiglieri del Consiglio comunale del Comune di Courmayeur previste per il giorno 8 novembre 2020 e, in caso di ballottaggio, per il giorno 22 novembre 2020. comprese le operazioni spoglio, e comunque per tutta la durata delle operazioni elettorali, gli spostamenti degli elettori, nonché di tutto il personale coinvolto nelle predette operazioni, costituiscono, rispettivamente, situazione di necessità ed esigenza lavorativa ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera a) del DPCM 3 novembre 2020, da comprovarsi mediante autodichiarazione; '
7. Per gli spostamenti consentiti dall’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dalla presente ordinanza e motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, è onere dell’interessato munirsi di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche utilizzando il modello allegato;
8. È in ogni caso vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza;
9. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall’articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché le misure derogatorie, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del succitato decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 33/2020 così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

***

La presente ordinanza ha efficacia sull’intero territorio regionale dal giorno 7 novembre 2020 ottobre 2020 fino al 20 novembre 2020.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza è comunicata alla Sovrintendente agli studi della Valle d’Aosta, alle Forze di Polizia, ivi compresi il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre e al Commissario del Comune di Courmayeur per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, al Dirigente della Struttura Affari di Prefettura al Commissario dell’Azienda USL, per notizia;
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Allegato: modulo di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
…omissis…