Categoria: Normativa regionale
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Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 9 novembre 2020, n. 101
“Emergenza epidemiologica da Covid-19”
Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo. Ulteriori disposizioni


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTI gli artt. 32 117 e 118 della Costituzione della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale’” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della Protezione Civile””;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, che, tra l’altro, dispone che le Il Presidente della Regione e le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO: il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, circa la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull’intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito in legge dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID- 19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;
VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74;
VISTO il D.L. n. 34 in data 19 maggio 2020 cosiddetto “Rilancio Italia” contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;
VISTI:
• il Dpcm 7 agosto 2020 riportante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Dpcm 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI altresì:
• il Dpcm 13 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
• il Dpcm18 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il Dpcm 24 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato sulla G.U. 265 del 25 ottobre 2020”;
CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel surriferito Dpcm del 24 ottobre 2020 si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020;
VISTO il Decreto legge 7 ottobre 2020 n.125 con oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione delle direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale si stabilisce, tra gli altri, che nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri continuano ad applicarsi le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020 che contempla la possibilità per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale;
VISTO il D.p.c.m. 3 novembre 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica”;
VISTA la circolare prot. 15350/117/1 in data 7 novembre 2020 del Ministero dell’interno avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante < Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19>, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante < Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19>”.
DATO ATTO che il richiamato D.p.c.m. 3 novembre 2020, sulla base anche dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’interno con la citata circolare del 7 novembre 2020, prevede:
- un regime differenziato, attraverso l’individuazione di tre zone (note come “zonagialla”, “zona arancione” e “zona rossa”), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive;
- che le disposizioni e le misure relative alla cosiddetta “zonagialla” fanno riferimento all’art. 1 del D.p.c.m. 3 novembre 2020, quelle relative alla cosiddetta “zona arancione” all’art. 2 del medesimo decreto, ed infine quelle relative alla “zona rossa”, all’art. 3 del decreto;
- che le disposizioni dell’art. 1 del Dpcm 3 novembre 2020 relative, come si è detto, alla “zona gialla”, contengono previsioni che, in quanto non derogate in maniera più restrittiva dagli artt. 2 e 3, trovano applicazione anche nei contesti territoriali disciplinati da questi due ultimi articoli. Dette disposizioni, in altri termini, racchiudono il quadro complessivo delle misure applicabili in via generale sul territorio nazionale, ove naturalmente non lascino spazio a quelle più restrittive contenute nei successivi articoli 2 e 3 del Dpcm;
- che l’inserimento di un territorio in una zona piuttosto che in un’altra è avvenuto sulla base del coefficiente di rischio attualmente raggiunto da quel territorio, certificato secondo vari parametri tecnico-scientifici di riferimento e formalizzato con ordinanza adottata del Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate;
- la classificazione dei territori formerà aggetto di verifica, con frequenza almeno settimanale, da parte del Ministro della Salute, che provvederà ai relativi aggiornamenti, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore, rispetto a quello che ha determinato le misure restrittive, comporterà una nuova classificazione.
DATO ATTO, altresì, che con il più volte richiamato Dpcm:
- per quanto concerne la cosiddetta “zona gialla'”, all’art. 1, comma 3, stabilisce un generale divieto di spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00, fatta eccezione per la sussistenza di cause eccettuative, relativamente alle quali la disposizione in commento elenca quelle motivate da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero determinate da motivi di salute;
- sull’intero territorio il suddetto art. 1, reca, poi, una “forte raccomandazione”” a tutte le persone fisiche, per la restante parte della giornata, a non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privati, salvo esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- per quanto concerne la “zona arancione””, anche per detti territori a cui si riferisce l’art. 2 vale il generale divieto di spostamento dalle ore 22 alle ore 5.00, di cui all’art. 1, comma 3 del Dpcm. Ciò in quanto, come già detto, tale articolo reca l’insieme delle disposizioni generali applicabili sull’intero territorio nazionale, salvo che esse siano derogate da misure più restrittive per i territori a cui si riferiscono gli artt. 2 e 3 del provvedimento;
- che nei territori classificati come “zona arancione””, la mobilità all’interno del comune di domicilio, abitazione o residenza non è soggetta a limitazioni, salvo che nelle ore del cosiddetto coprifuoco (22.00-5.00); sicché per gli spostamenti da una zona ad un’altra dello stesso comune non vi è alcuna necessità che ricorrano cause giustificative, né conseguentemente di utilizzare il modulo di autocertificazione;
- l’art. 2, in base al combinato disposto delle lettere a) e b), prevede, invece, restrizioni alla mobilità verso altri comuni della stessa o di altre regioni;
- per quanto riguarda gli spostamenti nella “zona arancione”, la lettera b) del richiamato art. 2 provvede a chiarire che essi sono consentiti non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione.
DATO ATTO che le disposizioni del predetto Dpcm 3 novembre 2020 si applicano dal 6 novembre e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020;
VISTA l’ordinanza 4 novembre 2020 del Ministro della Salute, con la quale sono state individuate le regioni per le quali si adottano le misure di cui all’articolo 2 del richiamato D.P.C.M. 3 novembre 2020 (cd “zona arancione”) e le misure di cui all’art. 3 del medesimo decreto (cd “zona rossa””);
DATO ATTO che la Regione Abruzzo, tenuto conto dell’attuale quadro pandemico territoriale, seppur ovviamente anch’essa esposta al virus Covid 19, si colloca - al momento - nell’ambito delle Regioni con un grado di rischio meno elevato (cosiddetta “zonagialla”) e quindi con la previsione di misure di contrasto e di contenimento del virus meno restrittive;
VISTE, nello specifico, le seguenti Ordinanze del Presidente della Giunta regionale emanate in materia di tirocini extracurriculari:
- OPGR n. n. 5 in data 11 marzo 2020;
- OPGR n. 23 in data 3 aprile 2020
- OPGR n. 51 in data 30 aprile 2020;
- OPGR n. 64 in data 22 maggio 2020
RIBADITO che il tirocinio extracurriculare non si configura come rapporto di lavoro, bensì come una '“misura formativa di politica attiva del lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo”;
DATO ATTO che con la citata OPGR n. 64/2020 è stato consentito, a decorrere dal 25 maggio 2020, la ripresa e lo svolgimento dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità di presenza, nell’ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti.
DATO ATTO, altresì, che con la stessa OPGR n. 64/2020, al fine di garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro dei tirocinanti, relativamente anche alle procedure ed alle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, è stato stabilito che il soggetto ospitante è tenuto ad applicare nei confronti dei medesimi tirocinanti tutti i protocolli, le disposizioni e le linee guida regionali e per le attività in essi non contemplati i protocolli, le disposizioni e le linee guida nazionali, già previsti per i lavoratori dipendenti nel settore di riferimento o in settori analoghi, nei quali rientra l’attività del soggetto ospitante. Tali misure devono essere contestualizzate alla natura dell’attività e avere riguardo alle esigenze specifiche delle persone con disabilità;
VISTA l’O.P.G.R. n. 99 in data 6 novembre 2020 inerente i percorsi di formazione e istruzione di competenza della Regione Abruzzo, nella quale si dispone altresì che resta salva la possibilità di tenere in presenza, purché nel più rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dalla stessa Regione, le lezioni laboratoriali caratterizzanti i percorsi medesimi e non altrimenti esperibili, nonché i connessi tirocini curriculari;
RITENUTO di dover consentire - per tutta la durata delle disposizioni contenute nel richiamato Dpcm 3 novembre 2020, fatte salve eventuali proroghe - anche l’attivazione e la prosecuzione dei tirocini extracurriculari in presenza, secondo le disposizioni ed i limiti contenuti nel presente provvedimento e nel richiamato decreto, per la loro particolare natura di percorsi di formazione on the job (training on the job) ed in situazione tesi alla conoscenza diretta del mondo del lavoro, spesso non esperibili in altre modalità;
PRECISATO, tuttavia, che il tirocinio extracurriculare in presenza è consentito solo ed esclusivamente fino a tutto il periodo di collocamento e permanenza della Regione Abruzzo nei territori identificati con la cosiddetta “zonagialla” o “arancione” (artt. 1 e 2 del Dpcm 3 novembre 2020), nell’ambito di quelle attività, produttive, industriali, commerciali e di servizi, che non risultano sospese, esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 22.00, tenuto conto altresì di quanto disposto dall’art. 13, comma 6, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2020. Di dover, invece, conseguentemente vietare - in via automatica - la prosecuzione dei tirocini extracurriculari in presenza, laddove la Regione Abruzzo fosse collocata nella cosiddetta “zona rossa” (art. 3, Dpcm 3 novembre 2020), a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento governativo;
RESTANO, in ogni caso, valide le disposizioni dell’art. 2 della O.P.G.R. n. 64 in data 22.05.2020, per l’attivazione di tirocini extracurriculari in modalità a distanza, che è sempre preferibile, ove possibile;
RITENUTO, altresì, alla luce degli intervenuti provvedimenti governativi, che - al fine di contenere la pandemia in atto - hanno limitato gli orari di apertura e le modalità di svolgimento di alcune attività produttive, commerciali e di servizi, di dover modificare temporaneamente - fino alla cessazione dello stato di emergenza - alcune disposizioni contenute nelle “Linee guida per l’attuazione dei Tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, al fine di poter rendere l’istituto del tirocinio extracurriculare più flessibile ed adattabile alle nuove ed imprevedibili esigenze che si sono venute a creare, in modo da consentire di non sospendere o interrompere l’esperienza formativa del tirocinante;
RITENUTO, altresì, di dover disciplinare, fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, fatte salve eventuali proroghe, alcuni specifici aspetti gestionali relativamente ai tirocini extracurriculari, laddove i tirocinanti dovessero aver contratto l’infezione da Covid 19 e/o essere posti in quarantena o isolamento fiduciario;
VISTO l’art. 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita “;
VISTE le “Linee guida per l’attuazione dei Tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018;
VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16.5.2020 e contenente indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle predette attività compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;
VISTA la O.P.G.R. n. 74 in data 14.06.2020, contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, con la quale sono stati approvati ulteriori Protocolli di Sicurezza e modificati alcuni dei precedenti Protocolli adottati con precedenti ordinanze presidenziali;
VISTO l’ art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, che ai fini ed agli effetti delle disposizione di cui al medesimo decreto, equipara al lavoratore “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro””:
DATO ATTO, altresì, che l’art. 12 delle vigenti Linee guida per l’attuazione dei Tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, impongono il rispetto dell’obbligo assicurativo nei confronti del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi;
VISTA la circolare n. 13 in data 3 aprile 2020 dell’Inail, avente ad oggetto “Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavisrus (SARS-COV-2) in occasione del lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covi-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2”;
VISTA la circolare n. 22 in data 20 maggio 2020 dell’INAIL avente ad oggetto “Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-Cov-2, in occasione di lavoro. Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all ’emergenza epidemiologica da Covid-19” - Articolo 42, comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti”;
VISTA la “Guida all’assicurazione”, edizione 2018, realizzata dall’INAIL - Direzione centrale pianificazione e comunicazione- Direzione centrale rapporto assicurativo, nella quale si annovera tra le “tipologie di lavoratori tutelati” anche i tirocinanti per le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento anche se eventualmente svolto fuori dall’azienda, senza alcuna limitazione;
VISTA la nota della Direzione Regionale Inail dell’Abruzzo prot. n. U-INAIL 31000 - 0004514 in data 21.05.2020, nella quale nel richiamare anche la risposta al quesito pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ribadisce che “ dalla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia, anche chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” e che pertanto per la ripresa dei tirocini extracurriculari dovranno essere assicurate tutte le misure richiamate, attinenti allo specifico contesto lavorativo di riferimento;
VISTE le seguenti circolari esplicative adottate dal Dipartimento Lavoro-Sociale in materia di tirocini extracurriculari:
- prot. n. 93456/20/DPG007 in data 3.04.2020
- prot. n. 0102042 in data 15.04.2020
- prot. n. 131054/DPG in data 4.05.2020;
VISTE le determine direttoriali del Dipartimento Lavoro-Sociale:
- n. 54/DPG in data 7 maggio 2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-19. Indicazioni operative per la realizzazione di project work nell’ambito dei tirocini extracurriculari disciplinati dalle Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018”;
- n. 63/DPG del 23 maggio 2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-19. OPGR n. 64 in data 22 maggio 2020. Approvazione nuova modulistica e prime indicazioni operative”.
VISTA la D.G.R. n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l’Unità di Crisi regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
DATO ATTO altresì che in base all’evoluzione dello scenario epidemico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure contenute nel presente provvedimento potranno essere rimodulate;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;
 

ORDINA

ART. 1

1. E’ consentita, per tutta la durata delle disposizioni contenute nel D.p.c.m 3 novembre 2020, fissata al 3 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe e quanto indicato nei commi successivi, l’attivazione o la prosecuzione dei tirocini extracurriculari in modalità in presenza nell’ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti, e nello stretto rispetto delle disposizioni dettate dal citato decreto.
2. E’ consentita l’attivazione o prosecuzione dei tirocini extracurriculari in presenza, di cui al comma 1, solo ed esclusivamente fino a tutto il periodo di collocamento e permanenza della Regione Abruzzo nei territori identificati con la cosiddetta “zona gialla o “arancione” (artt. 1 e 2 del Dpcm 3 novembre 2020), esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 22.00, tenuto conto altresì di quanto disposto dall’art. 13, comma 6, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2020.
3. E’ vietato, invece, conseguentemente - in via automatica - la prosecuzione dei tirocini extracurriculari in presenza, laddove la Regione Abruzzo fosse collocata nella cosiddetta “zona rossa” (art. 3, Dpcm 3 novembre 2020), a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento governativo.
4. Restano in vigore le disposizioni contenute nella precedente O.P.G.R. n. 64 in data 22 maggio 2020 in materia di tirocini extracurriculari, da svolgersi in presenza o tramite formazione a distanza, salvo eventualmente quelle incompatibili con le misure indicate nella presente ordinanza.
5. E’ fortemente raccomandata l’attivazione di tirocini extracurriculari in modalità a distanza, ove possibile, secondo le disposizioni contenute all’art. 2 della O.P.G.R. n. 64 in data 22.05.2020.
6. Restano in vigore, altresì, le disposizioni emanate con circolari e provvedimenti del Dipartimento Lavoro-Sociale, salvo eventualmente quelle incompatibili con le misure indicate nella presente ordinanza.
7. È demandata al Dipartimento Lavoro-Sociale, in ogni caso, l’emanazione di ulteriori ed apposite circolari/provvedimenti esplicativi, laddove necessario.
8. In base all’evoluzione dello scenario epidemico regionale, ovvero a seguito dell’emanazione di ulteriori provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure contenute nel presente provvedimento potranno essere rimodulate.
 

ART. 2

1. Le assenze derivanti da infezione da nuovo Coronavirus vanno considerate come infortunio sul lavoro, in tutti i casi in cui sia accertata la loro correlazione con le attività rientranti nel progetto formativo di tirocinio svolte presso il soggetto ospitante, in analogia a quanto stabilito dall’INAIL, per il personale dipendente, con le circolari n. 13 in data 3 aprile 2020 e n. 22 in data 20 maggio 2020.
2. Il soggetto ospitante, che è tenuto alla copertura assicurativa antinfortunistica presso l’Inail, in base alla convenzione attuativa del tirocinio, qualora venga a conoscenza di un episodio di contagio da coronavirus occorso a un tirocinante in occasione del suo percorso formativo, e attestato da certificazione medica ai sensi dell’art. 42, comma 2, del DL 17 marzo 2020 n.18, è obbligato a inviare all’Inail la prescritta comunicazione/denuncia di infortunio nelle modalità e nei termini di cui all’art. 53 del D.P.R. in data 30.06.1965 n.1124 “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali”.
3. Nel caso in cui, invece, l’infezione da Covid 19 non sia correlata al percorso formativo di tirocinio, la relativa assenza va imputata come ordinaria malattia.
4. La sospensione del tirocinio va imputata a causa di forza maggiore, prevista dall’art. 4, comma 4, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018:
a) laddove il tirocinante sia posto in quarantena obbligatoria o fiduciaria per motivi di sanità pubblica ed in assenza della contrazione dell’infezione;
b) nel caso di sospensione delle attività produttive, industriali, commerciali e di servizi, nell’ambito delle quali si svolge l’esperienza di tirocinio, imposte da provvedimenti statali e/o regionali o in caso di una riduzione oraria delle stesse attività, tale da non consentire la rimodulazione del progetto formativo, del relativo calendario e quindi il conseguimento degli obiettivi formativi in esso contenuti.
5. Nel caso, invece, di tirocinanti positivi al test specifico di conferma all'infezione, la causa di sospensione del tirocinio per infortunio o malattia, secondo quanto indicato ai commi precedenti, copre anche tutto il periodo di quarantena o di isolamento fiduciario domiciliare.
6. Resta salva la possibilità per il soggetto ospitante di interrompere di tirocinio, dandone formale comunicazione al tirocinante ed al soggetto promotore ed indicando esplicitamente i motivi per i quali si ritiene che gli obiettivi del tirocinio non possono essere più conseguiti.
7. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga alle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 4, delle “Linee guida per l’attuazione dei Tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, le assenze per infortunio e malattia, comunque riconducibili alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, anche se inferiori a 30 giorni solari, danno diritto alla sospensione del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, secondo i limiti massimi fissati dalle predette linee guida regionali.
8. Sono fatti salvi i periodi di sospensione del tirocinio extracurriculare, effettuati medio tempore, ed imputati a infortunio o malattia correlati all’epidemia da Covid 19, anche per un periodo inferiore a 30 giorni solari.
 

ART. 3

1. Per i tirocini extracurriculari autofinanziati, a seguito dell’adozione di provvedimenti nazionali e/o regionali che limitano l’orario di apertura e lo svolgimento delle attività produttive, industriali, commerciali e di servizi, nell’ambito delle quali si svolge l’esperienza di tirocinio, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 17 delle “Linee guida per l’attuazione dei Tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, fermo restando che l’indennità mensile deve essere corrisposta per intero, qualora il tirocinante partecipi alle attività per almeno il 70% della durata prevista su base mensile, nel caso in cui - invece - il tirocinante partecipi alle attività per meno del 70% per cento della durata prevista, l’indennità è riparametrata e calcolata in funzione del rapporto proporzionale tra le ore effettivamente frequentate di formazione e le ore previste nel progetto formativo, fermo restando il minimo di 300 euro mensili lorde, così come disposto nell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/C del 25 maggio 2017.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, trovano applicazione anche per i tirocini extracurriculari autofinanziati, per i quali si è verificata, medio tempore, una riduzione della durata del tirocinio prevista su base mensile, a seguito dell’adozione di provvedimenti nazionali e/o regionali che limitano l’orario di apertura e lo svolgimento delle attività produttive, industriali, commerciali e di servizi, nell’ambito delle quali si svolge l’esperienza di tirocinio.
3. Per i tirocini extracurriculari finanziati, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano esclusivamente laddove previsti dai relativi Bandi/Avvisi o da successive disposizioni dei settori regionali competenti.
 

Art. 4

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, sono fatte salve le disposizioni regionali e nazionali in materia di tirocini extracurriculari.
2. I soggetti promotori, di cui all’art. 6 delle “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, che hanno stipulato convenzioni per l’attivazione di tirocini extracurriculari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa presso la Regione Abruzzo, provvedono ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, all’INAIL - Direzione Regionale Abruzzo, ai Prefetti territorialmente competenti ed ai Presidenti delle Province.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.