Tipologia: Protocollo di intesa per la regolamentazione dei rapporti di lavoro
Data firma: 15 ottobre 2020
Validità: 15.10.2020 - 31.10.2022
Parti: Uspi e Cisal
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Stampa periodica
Fonte: cnel

Sommario:

  Art. 1 Ambito di applicazione del contratto
Art. 2 Assunzione e periodo di prova
Art. 3 Classificazione delle qualifiche professionali
Art. 4 Orario di lavoro
Art. 5 Direttore
Art. 6 Modifiche e pubblicazione degli articoli
Art. 7 Contratti a termine
Art. 8 Lavoro a tempo parziale
Art. 9 Aumenti periodici di anzianità
Art. 10 Tredicesima mensilità
Art. 11 Ferie - Permessi - Aspettativa
Art. 12 Riposo settimanale
Art. 13 Festività
Art. 14 Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 15 Lavoro notturno
Art. 16 Lavoro festivo, domenicale e notturno maggiorazioni
Art. 17 Infortunio e malattia
Art. 18 Matrimonio, unione civile e maternità
  Art. 19 Trasferimento, trasferta e distacco
Art. 20 Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso aziendale
Art. 21 Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del lavoratore
Art. 22 Periodo di preavviso
Art. 23 Previdenza
Art. 24 Previdenza complementare
Art. 25 Assistenza sanitaria integrativa
Art. 26 Regolamento di disciplina
Art. 27 Assicurazione infortuni
Art. 28 Diritti sindacali e di rappresentanza
Art. 29 Trattenuta sindacale
Art. 30 Commissione paritetica e collegio di conciliazione
Art. 31 Rapporto tra informazione e pubblicità
Art. 32 Contrattazione aziendale
Art. 33 Validità e durata
Nota a verbale
Allegato A) Tabella dei minimi di stipendio

Protocollo di intesa per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale e on line e nazionale no profit

In Roma, il 15/10/2020, tra l’Uspi (Unione Stampa Periodica Italiana), […] e la Cisal (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) […], è stato sottoscritto il seguente Protocollo di intesa per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori dell’informazione e della comunicazione.

Art. 1 Ambito di applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato instaurati nei settori dell'informazione e della comunicazione. L’applicazione del protocollo è riservata agli associati Uspi.
Nello svolgimento dell’attività redazionale, le parti sono tenute al rispetto dell’articolo 21 della Costituzione, dell'art 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (“Ordinamento della professione di giornalista”) che fissa i princìpi deontologici e garantisce l’autonomia dei giornalisti nell’esercizio della professione sottolineando che “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”, nonché a “promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori".

Art. 4 Orario di lavoro
L’esercizio dell’attività redazionale nelle aziende rientranti nell’ambito dì disciplina del presente Protocollo di intesa rende difficile l’esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione che, comunque, deve svolgersi nell’arco massimo di 10 ore giornaliere. Per le qualifiche di cui all’art. 3, fatta eccezione per il collaboratore redazionale e il corrispondente, è fissato un orario di 36 ore settimanali di massima, ripartite secondo le esigenze aziendali e sulla base degli obblighi specificatamente concordati al momento dell’assunzione e nel corso del rapporto di lavoro.
Le ore di lavoro eccedenti le 36 ore di lavoro ordinario settimanale e fino alla 40a saranno, se lavorate, retribuite con la paga base oraria senza maggiorazione.

Art. 5 Direttore
[…]
Il direttore ha il compito di stabilire e impartire le direttive politiche e tecnico-professionali al corpo redazionale e dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del lavoro.
[…]

Art. 7 Contratti a termine
I contratti a termine sono consentiti nei limiti e con le modalità previsti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti. […]

Art. 12 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad una giornata di riposo settimanale, che non può coincidere con una festività infrasettimanale, nei modi previsti dalla legge alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
La giornata di riposo settimanale può non coincidere, in considerazione del ciclo produttivo, con la domenica, fermo restando che il redattore deve fruire di una giornata di riposo dopo 6 giornate di lavoro consecutive.

Art. 14 Intervallo per la consumazione dei pasti
Il tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversa configurazione dell’intervallo prevista nella lettera di assunzione, o diversi accordi aziendali di secondo livello tra Azienda e rappresentanza sindacale, in funzione delle esigenze di servizio conciliate a quelle familiari o personali, non potrà essere inferiore a 30 minuti e non sarà retribuito.

Art. 17 Infortunio e malattia
[…] In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro redazionale, constatata da enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico, l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al redattore il trattamento di fine rapporto e l’indennità di mancato preavviso oppure, d’intesa con il lavoratore e con l’assistenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, concordare il ricorso allo smartworking.

Art. 27 Assicurazione infortuni
I dipendenti assunti ai sensi del presente Protocollo d’intesa o i loro aventi causa, hanno diritto alla copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro. […]

Art. 28 Diritti sindacali e di rappresentanza
Rappresentanza sindacale
Per la tutela dei lavoratori, nelle aziende che abbiano assunto dipendenti ai sensi del presente contratto le Parti concordano che sia contrattualmente costituibile, su iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, una rappresentanza sindacale composta secondo i seguenti criteri: un Fiduciario di redazione nelle aziende che occupano fino a 10 giornalisti; un Comitato di redazione composto da 3 giornalisti nelle aziende che occupano più di 10 giornalisti dipendenti.
È compito della rappresentanza sindacale: a) mantenere il collegamento con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo d'intesa, i redattori dipendenti dell’azienda ed i collaboratori autonomi; b) vigilare sulla corretta applicazione del presente contratto e intervenire per l’osservanza delle norme di legislazione sociale; c) tentare la conciliazione delle controversie sorte tra le parti; d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sulla struttura informativa dell’impresa e su ogni iniziativa aziendale che possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei redattori; e) esprimere pareri preventivi sull’organizzazione del lavoro, la fissazione degli organici redazionali, l’utilizzazione dei collaboratori autonomi, la definizione degli orari, i trasferimenti e i licenziamenti.
In relazione ai punti d) ed e) l’editore deve dare tempestiva comunicazione alla rappresentanza sindacale che è tenuta a esprimere il proprio parere entro 72 ore. Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino mutamenti di mansioni che possono dar luogo a risoluzione del rapporto da parte del lavoratore.
Nelle aziende che occupano meno di 3 dipendenti i predetti compiti sono affidati, su richiesta del lavoratore, alla rappresentanza territoriale dei sindacati firmatari del presente contratto. Il Fiduciario e il Comitato di redazione sono eletti dall’assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto tutti i dipendenti della testata. L’elezione del Fiduciario o del Comitato di redazione deve essere notificata all’azienda e alla Commissione Paritetica.
Assemblea sindacale
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’unità o nella sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue retribuite. La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale, salvo che nel caso di fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il proseguo dell’attività, saranno comunicati con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. Il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno decadrà e non potrà essere sostituito da indennità. Per quanto possibile, il diritto d’assemblea sindacale sarà esercitato in orari compatibili alle esigenze di servizio.
Diritto di affissione
La rappresentanza sindacale aziendale e l’organizzazione sindacale firmataria del presente contratto hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che l’Azienda ha l’obbligo di predisporre all’interno della sede di lavoro e in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, comunicazioni, pubblicazioni o testi purché esclusivamente inerenti a materie di interesse sindacale o del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli istituti di categoria interessati da questo contratto. Copia delle comunicazioni dovrà essere preventiva-mente inoltrata, per conoscenza, all’Azienda.
Comunicati sindacali
Le rappresentanze sindacali aziendali e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto possono chiedere al direttore o, in sua assenza, al suo sostituto, la pubblicazione dei propri comunicati sindacali. L’eventuale dissenso sulle opportunità della pubblicazione sarà risolto dal rappresentante statutario del sindacato territorialmente competente.
I comunicati sindacali devono contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi a questioni sindacali dei redattori. Il dissenso del direttore della testata, sul contenuto di tali comunicati, deve limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità di fronte alla legge.
Tutela sindacale
[…]

Art. 30 Commissione paritetica e collegio di conciliazione
Per l’applicazione e il monitoraggio del presente contratto è costituita una Commissione Paritetica formata da 3 rappresentanti dell’Uspi e 3 rappresentanti dei Sindacati firmatari, li parere della Commissione può essere richiesto dal singolo dipendente o dalla singola azienda qualora a livello aziendale dovessero insorgere difformità interpretative sul presente contratto. La Commissione funge anche, ai sensi dell'art 410 del C.P.C., da Collegio nazionale per la conciliazione delle controversie, con il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze di lavoro prima di adire le vie giudiziarie con esclusione del contenzioso relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 32 Contrattazione aziendale
Le Parti, riconoscendo la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali, concordano sulla possibilità di sottoscrivere una contrattazione di Secondo livello (Contratto Integrativo Aziendale) in presenza di particolari esigenze produttive e di specificità aziendali o per una diversa articolazione degli orari di lavoro e per la definizione delle maggiorazioni per eventuali prestazioni di lavoro in orario straordinario.
La contrattazione di Secondo livello sarà preferibilmente svolta in sede aziendale ed è affidata alla rappresentanza sindacale aziendale assistita dall'organizzazione territoriale firmataria del presente contratto.