Tipologia: Protocollo d'intenti
Data firma: 8 aprile 2020
Validità: 08.04.2020 - 31.07.2021
Parti: Vodafone e Ugl Telecomunicazioni, RSU
Settori: Servizi-TLC, Vodafone
Fonte: ugltelecomunicazioni.org


Protocollo d'intenti

Addì, 08.04.2020, tramite sottoscrizione in modalità telematiche in ragione dell'emergenza COVID-19 tra la Soc. Vodafone Italia spa (di seguito, anche, la Società) e Ugl Telecomunicazioni Nazionale, unitamente alla RSU di Vodafone Italy (di seguito “le Organizzazioni Sindacali”; la Società e le Organizzazioni Sindacali di seguito congiuntamente “le Parti”)

Premesso che:
- la Società, unitamente a UGL Telecomunicazioni, intende adottare tutte le misure necessarie ad assicurare, anche tenuto del contesto dell'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19, la continuità produttiva e la prosecuzione dei processi di riorganizzazione e riqualificazione del personale, avviati con accordo quadro del 4 aprile 2019, avvalendosi a tal fine della “contrattazione collettiva d'anticipo” di cui all'accordo del 12 giugno 2018, volta ad identificare un sistema di relazioni industriali basato su di un modello di confronto finalizzato a ricercare soluzioni che, in via preventiva e condivisa, accompagnino la profonda trasformazione digitale del mercato TLC;
- più nello specifico, attraverso l'Accordo del 4 aprile 2019 le Parti hanno definito e progressivamente attuato, un piano di riorganizzazione che in coerenza con la digitalizzazione aziendale si è posto l'obiettivo comune di sostenere l'occupazione mediante azioni mirate di:
o riconversione professionale;
o progressivo insourcing di attività;
o mantenimento del perimetro delle attività, anche con strumenti riconducibili al lavoro agile;
- l'andamento dell'anno fiscale 2019 - 2020 ed il presente anno fiscale 2020-2021 rendono necessario intensificare le misure adottate nell'accordo del 4 aprile 2019;
- in considerazione di quanto precede, la Società nel corso dell'anno fiscale 2019-2020 ha attuato grazie all'accordo del 4 aprile 2019:
o Il Contratto di solidarietà per 12 mesi, o Un piano di riskilling per oltre 350 fte
o Un piano di efficientamento dell'organico attraverso il ricorso alla procedura di mobilità volontaria ed incentivata che ha condotto alla gestione in uscita di 480 lavoratori
Considerato inoltre che:
a) la Società, vista la profonda trasformazione del mercato verso lo sviluppo delle tecnologie digitali, visto anche, che l'attuale emergenza sanitaria ha fortemente richiesto un potenziamento del tessuto connettivo per garantire la continuità produttiva del paese; ravvisa tanto la necessità di proseguire nel piano degli investimenti legati tanto alla rete 5G quanto ai servizi di connessione e trasferimento dei dati;
b) le Parti, in coerenza con quanto definito nell'Accordo del 4 aprile 2019; e stante l'attuale emergenza sanitaria determinata dal “Covid-19”, si sono confrontate in via digitale con il comune obiettivo di condividere un percorso sindacale volto alla ricerca di soluzioni non traumatiche che permetteranno di salvaguardare la sostenibilità occupazionale e delle sedi di lavoro proseguendo nell'implementazione del piano connesso al sopra citato accordo del 4 aprile 2019.
c) le Parti riconfermano infine l'importanza di avere un modello di relazioni industriali basato sulla cosiddetta contrattazione d'anticipo, che in via preventiva e condivisa si adopererà per ricercare soluzioni non traumatiche idonee alla gestione delle tematiche che volta per volta si presenteranno
Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue:
1. Le Premesse sono parte integrante del presente accordo
2. Le Parti, al fine di dare continuità al piano definito nell'accordo del 4 aprile 2019 definiscono il seguente programma di iniziative:

Proroga contratto di solidarietà difensivo. Le Parti hanno convenuto di prorogare di altri 6 mesi l'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo “Difensivo” di cui all'art. 21 comma 1 lettera c) del D.lgs 148 del 2015, per consentire le finalità di cui alla predetta norma, e pertanto, in pari data, hanno sottoscritto lo specifico Accordo che interesserà n. 5.151 lavoratori. Tale strumento riguarderà tutte le strutture aziendali con la sola esclusione di quelle individuate specificatamente nel Contratto di Solidarietà. La riduzione oraria sarà di tipo verticale e sarà attuata quale media su base mensile fino alla misura massima del 25% per le aree operative di customer care e del 5% per le restanti aree impattate. Sono da considerarsi quali aree operative di customer care quelle che svolgono le seguenti attività:
o assistenza diretta o indiretta della customer base (operatore call center e operatori di back office);
o gestione e coordinamento (Team Leader e Performace Leader )
o monitoring ( consolle )
L'articolazione oraria e le modalità di gestione della riduzione sono altresì normate dal Contratto di Solidarietà che avrà decorrenza a partire dal 1 maggio 2020 e durerà per 6 mesi eventualmente prorogabili di ulteriori 6 mesi previa specifica verifica con le OOSS Nazionali.

Sistema di verifiche. Stante l'importanza di mantenere un sistema di confronto sia a livello territoriale che a livello nazionale atto alla ricerca di soluzioni idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati, le Parti si incontreranno di norma con le seguenti modalità:
o Incontri territoriali con cadenza bimestrale a partire dal mese di giugno 2020 con le RSU e le OOSS Territoriali di categoria al fine di verificare l'andamento del contratto di solidarietà, sia eventuali necessità emergenti localmente
o Incontri nazionali con cadenza trimestrale con il Coordinamento Nazionale delle RSU unitamente alle segreterie nazionali del settore TLC, al fine di verificare e definire:
■ le misure e gli strumenti che si renderanno necessari alla luce dell'andamento del mercato e del piano di trasformazione con riferimento al progetto di reskilling, all'andamento dell'attuale processo di remotizzazione dei call centers, al processo di insourcing e di formazione;
■ le iniziative a sostegno del FSIO con l'obiettivo di ricercare soluzioni e misure condivise che in coerenza con la natura mutualistico-solidale del fondo, consentano la sostenibilità dello stesso nel tempo. Stante la particolare situazione del fondo si rende auspicabile addivenire alla condivisione della soluzione entro ottobre 2020, tenuto conto della necessità di definire anche la posizione delle altre aziende / lavoratori appartenenti al FSIO;
■ l'eventuale sostenibilità del recupero dell'indennità mensa di 0,41 cent. derivante dalla migrazione dal ticket cartaceo a quello elettronico, anche alla luce delle recenti modifiche normative;
■ un piano di chiusure collettive per l'anno fiscale in atto, da sottoscrivere entro il mese di aprile 2020. Rimane inteso che a far data dal mese di aprile 2020 in coerenza con l'accordo del 2013 l'azienda procederà alla raccolta delle ferie individuali relative al 2020, prevedendo altresì un piano di smaltimento dei residui al 2019;
■ la regolamentazione dello strumento del lavoro agile, possibilmente entro il mese di luglio 2020, anche alla luce delle necessità che emergeranno dopo l'emergenza “Covid-19”, nonché delle iniziative e sostegno dei lavoratori adottati durante l'emergenza.
In relazione, all'eccezionale stato di emergenza sanitaria, determinato dalla diffusione del Covid-19, le parti condividono la necessità di adottare misure e comportamenti, atti a favorire il worklife-balance dei lavoratori sia durante le giornate di solidarietà che in occasione del “lavoro agile”, quali titolo esemplificativo e non esaustivo si richiama la fruizione di ferie e rol, purché nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e della programmazione delle attività.
In applicazione a quanto previsto dal DPCM dell'8 marzo 2020, con riferimento ai permessi legge 104, le parti si danno atto di non precedere al riproporzionamento in occasione della solidarietà durante la fase emergenziale.
In modo particolare in coincidenza con le giornate di solidarietà, al netto di quelle dedicate ai percorsi formativi, le parti concordano sull'importanza di non coinvolgere i lavoratori in prestazioni lavorative di diverso genere.
Il presente Accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data.
Il presente accordo ha vigenza dalla data di sottoscrizione e fino al luglio 2021.

Letto, confermato e sottoscritto.