Regione Toscana
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 109
Disposizioni per gli spostamenti, i percorsi di formazione, l'attività corsistica individuale e collettiva e i circoli.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'articolo 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n.45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;
Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che proroga sino al 31/01/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge n.83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con il quale è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020,delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;
Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, proroga non oltre il 15 ottobre 2020 le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020;
Visto il DPCM del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) del DPCM sopra citato;
Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020, che ha incluso tra le “zone arancioni” anche il territorio della Regione Toscana, dal giorno 11 novembre 2020 sono applicate le misure di contenimento indicate nell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) del DPCM di cui sopra e in particolare:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle Regioni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
Ritenuto opportuno precisare, anche tenendo conto di quanto indicato nelle risposte alle domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (faq) e pubblicate sul sito istituzionale del Governo medesimo, quali spostamenti sono consentiti sul territorio regionale in relazione al divieto di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) del DPCM 3/11/2020;
Considerato che a livello statale è stato chiarito che è possibile raggiungere la seconda casa solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni e pertanto si ritiene opportuno precisarlo anche a livello regionale;
Considerato che ai sensi del DPCM del 3/11/2020 è consentito ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, oltre che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute e per situazioni di necessità, anche per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione;
Considerato, in particolare, che a livello statale è stato chiarito che è possibile spostarsi in altri comuni nel caso in cui il comune di residenza, domicilio o abitazione non disponga di specifici punti vendita, oppure nel caso in cui sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio;
Considerato che a livello statale è stato chiarito che una persona separata o divorziata può andare a trovare anche in Comuni di aree differenti figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario per condurli presso di sé. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori;
Considerato che in questo particolare periodo dell'anno si stanno svolgendo le attività di raccolta e di frangitura delle olive su tutto il territorio regionale, coinvolgendo non solo gli operatori professionali ma anche i proprietari e detentori di oliveti;
Ritenuto necessario precisare che costituiscono situazioni di necessità le attività di raccolta e di frangitura delle olive su tutto il territorio regionale e che sono quindi consentiti:
- gli spostamenti , anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione , per effettuare la raccolta delle olive su terreni di proprietà o di cui si ha la disponibilità giuridica, direttamente o tramite appartenenti al medesimo nucleo familiare, da intendersi come conviventi, parenti o affini entro il secondo grado;
- gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, effettuati per andare e tornare dai frantoi al solo scopo di consegnare il raccolto e ritirare il prodotto finito;
Vista la la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);
Ritenuto necessario con riferimento alle attività di raccolta tartufi precisare quanto segue:
- gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti esclusivamente nel caso di raccolta dei tartufi svolta a titolo professionale da coloro che:
a) sono in possesso del tesserino di raccoglitore ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 50/1995;
b) sono in regola con il pagamento della tassa regionale;
c) sono titolari di P.IVA specifica o del versamento dell'F24 per sostituto di imposta entro i 7.000 euro;
- la raccolta dei tartufi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);
Ritenuto necessario con riferimento alle attività di raccolta funghi precisare quanto segue:
- gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti esclusivamente nel caso di raccolta funghi svolta a titolo professionale dagli imprenditori agricoli e dai soci di cooperative agricolo-forestali ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 16/1999;
- la raccolta dei funghi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);
Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);
Ritenuto necessario con riferimento alle attività di pesca precisare quanto segue:
- gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti esclusivamente nel caso di pesca professionale;
- la pesca dilettantistica e sportiva può essere esercitata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
Ritenuto inoltre necessario precisare che lo spostamento per accudire gli animali allevati costituisce un'attività necessaria e collegata al benessere dell'animale e quindi è consentito lo spostamento dal comune di residenza, domicilio o abitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività;
Vista l'ordinanza n. 95 del 23 ottobre 2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione dei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020;
Visto l'allegato 1 dell'ordinanza 95/2020;
Considerato che il dpcm del 3 novembre 2020 ha previsto all'articolo 9, comma 1, lettera s):
- che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento dell'attività sia svolta tramite la didattica digitale integrata, salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- che sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di Iefp (istruzione e formazione professionale) nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza;
- che i corsi di formazione pubblici e privati possano svolgersi solo con modalità a distanza;
Considerato che, al fine di salvaguardare la continuità delle attività formative, è opportuno, in analogia con quanto previsto per le istituzioni scolastiche, prevedere la realizzazione in presenza:
- delle attività pratiche (laboratori e stage) dei percorsi formativi indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza 95/2020 e dei tirocini non curriculari qualora non sia possibile la realizzazione a distanza;
- dell'intero percorso formativo indicato nell'allegato 1 dell'ordinanza 95/2020 qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- degli esami finali dei percorsi di formazione indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza 95/2020, qualora non sia possibile l'erogazione a distanza;
Considerato opportuno precisare le modalità di realizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza e dell'attività corsistica individuale e collettiva;
Ritenuto di consentire ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione di svolgere, esclusivamente a favore dei rispettivi associati (o loro famigliari o facenti parte della medesima organizzazione), solo la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze in analogia a quanto previsto per le attività di ristorazione non collocate all'interno dei suddetti circoli;
Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, allegate al DPCM del 3 novembre, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;
Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
 

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

Disposizioni per gli spostamenti
1. è consentito raggiungere seconde case, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale;
2. sono consentiti gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, oltre che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute e per situazioni di necessità, esclusivamente per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nei comuni di residenza, domicilio o abitazione;
3. sono consentiti gli spostamenti in altri comuni nel caso in cui il comune di residenza, domicilio o abitazione non disponga di specifici punti vendita, oppure nel caso in cui sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio; Tali spostamenti sono consentiti solo entro tali stretti limiti;
4. è consentito alla persona separata o divorziata andare a trovare anche in Comuni di aree differenti figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario per condurli presso di sé. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario , nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori;
5. Con riferimento alle attività di raccolta e di frangitura delle olive su tutto il territorio regionale sono consentiti:
- gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione , per effettuare la raccolta delle olive su terreni di proprietà o di cui si ha la disponibilità giuridica, direttamente o tramite appartenenti al medesimo nucleo familiare, da intendersi come conviventi, parenti o affini entro il secondo grado;
- gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, effettuati per andare e tornare dai frantoi al solo scopo di consegnare il raccolto e ritirare il prodotto finito;
6. Con riferimento alle attività di raccolta tartufi si precisa quanto segue:
- sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta dei tartufi svolta a titolo professionale da coloro che:
a) sono in possesso del tesserino di raccoglitore ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 50/1995;
b) sono in regola con il pagamento della tassa regionale;
c) sono titolari di P.IVA specifica o del versamento dell'F24 per sostituto di imposta entro i 7.000 euro;
- la raccolta dei tartufi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
7. Con riferimento alle attività di raccolta funghi si precisa quanto segue:
- sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta funghi svolta a titolo professionale dagli imprenditori agricoli e dai soci di cooperative agricolo-forestali ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 16/1999;
- la raccolta dei funghi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
8. Con riferimento alle attività di pesca si precisa, quanto segue:
- gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti esclusivamente nel caso di pesca professionale;
- la pesca dilettantistica e sportiva può essere esercitata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
9. Con riferimento agli animali allevati si precisa, quanto segue:
- lo spostamento per accudire gli animali allevati costituisce situazione di necessità collegata al benessere dell'animale e quindi è consentito lo spostamento dal comune di residenza, domicilio o abitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività.

Disposizioni per i percorsi di formazione
10. Fatto salvo quanto specificato nei punti 12, 13 e 15 i soggetti pubblici e privati che realizzano i corsi di formazione indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza 95/2020 adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento dell'attività sia svolta tramite il ricorso alla formazione a distanza, fatta salva la possibilità di realizzare in presenza le attività laboratoriali e gli stage in impresa che riguardano attività economiche e produttive non sospese, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività. Resta altresì salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione di allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli altri allievi che sono in formazione a distanza;
11. I tirocini non curriculari possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimento non sono state sospese e nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività, ferma restando la possibilità di realizzare a distanza tali tirocini ove ciò sia compatibile con l'attività e con i relativi obiettivi formativi;
12. è consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l'erogazione della formazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 95/2020 e nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”;
13. Le disposizioni di cui al punto 10 si applicano ai percorsi erogati dalle Fondazioni ITS se compatibili con le indicazioni del Ministero dell'Istruzione;
14. Gli esami finali dei percorsi formativi indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 95/2020 devono essere realizzati a distanza se prevedono solo un colloquio o se producano un risultato che possa essere chiaramente identificabile e osservabile anche a distanza. La modalità a distanza deve in tutti i casi garantire l'imparzialità della valutazione e pari opportunità di accesso. Le prove di laboratorio o tecnico pratiche possono essere svolte in presenza. Per gli esami finali previsti nei percorsi di formazione regolamentata si applica quanto previsto dall'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” del 21.05.2020 rep.20/90/CR5/C9;

Disposizioni per l'attività corsistica individuale e collettiva
15. L'attività corsistica, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere, è svolta con le seguenti modalità:
- a distanza, se l'attività corsistica è collettiva;
- in presenza, nel rispetto delle linee guida regionali di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 95/2020, se l'attività corsistica è individuale.

Disposizioni per i circoli
16. ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione è consentito effettuare, esclusivamente a favore dei rispettivi associati (o loro famigliari o facenti parte della medesima organizzazione), solo la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione, ed è valida, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino al termine dell'emergenza epidemiologica;
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci;
- Presidenti delle Province e della Città metropolitana di Firenze;
- alle Aziende ed Enti del SSR;
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.