Categoria: Normativa regionale
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Regione Toscana
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 28 ottobre 2020, n. 99
Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni in merito alla scuola e alla Formazione professionale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'articolo 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4;
Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;
Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio
2020, n. 35;
Visto il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);
Visto il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
Visto il DPCM del 11/06/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministeri del 29 luglio 2020, che proroga sino al 15/10/2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che proroga sino al 31/01/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge n.83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con il quale è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020,delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;
Visto il DPCM 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33”, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM del 14/07/2020, sono efficaci fino al 7 settembre 2020;
Visto il DPCM 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33”, con il quale, tra l'altro, le misure di cui al DPCM del 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4;
Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, proroga non oltre il 15 ottobre 2020 le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020;
Visto il DPCM 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, e i relativi allegati;
Visto il DPCM del 18 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, che sostituisce integralmente le disposizioni del DPCM del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal DPCM del 18 ottobre 2020;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 9, lettera s) del suddetto DPCM del 24 ottobre 2020;
Dato atto dell'autonoma determinazione organizzativa delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, così come prevista dagli articoli 4 e 5 del citato d.p.r. 275/1999;
Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi sul territorio regionale non sono tali da richiedere misure più restrittive di quelle disposte a livello nazionale per lo svolgimento dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado;
Ritenuto, per quanto concerne le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, di confermare il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al 75 per cento delle attività;
Considerato necessario che il 25 per cento della didattica in presenza per le sopra citate istituzioni scolastiche debba essere garantito giornalmente, al fine di distribuire in modo omogeneo durante l'arco della settimana lo spostamento degli studenti;
Considerato che le Istituzioni scolastiche interessate, nell'attuazione delle misure di cui sopra, attiveranno modalità organizzative coerenti con gli specifici indirizzi in esse attivi e garantiranno agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e altri bisogni educativi speciali la tipologia di attività didattica più adeguata alle specifiche esigenze degli stessi, secondo quanto già previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e dal Ordinanza del Ministro dell'Istruzione 9 ottobre 2020, n. 134;
Considerato che l'attività didattica in presenza appare più rilevante per le classi di inizio e fine ciclo scolastico e risulta essere di fondamentale importanza per lo svolgimento delle attività di laboratorio;
Sentito l'Ufficio scolastico regionale della Toscana;
Visto l'allegato 1 dell'ordinanza n. 95 del 23 ottobre 2020 che stabilisce, in particolare, che è consentita la realizzazione in presenza di tutte le attività formative nel rispetto delle linee guida allegate all'ordinanza stessa, fermo restando che le attività formative possono essere svolte in modalità a distanza secondo le indicazioni previste a livello nazionale e regionale;
Ritenuto opportuno che le attività teoriche dei percorsi di formazione professionale si svolgano, ove possibile, con modalità di erogazione a distanza in base alle disposizioni definite dalla Direzione Istruzione e formazione, e che le attività pratiche, laboratoriali e gli stage possano realizzarsi in presenza, ove necessario modulando la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli allievi;
Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
 

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
1) che il ricorso alla didattica digitale integrata delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sia pari al 75 per cento delle attività e che il 25 per cento residuo di didattica in presenza sia garantito giornalmente;
2) ferma restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado:
- che sia garantita una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e altri bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione 9 ottobre 2020, n. 134;
- che l'attività didattica in presenza sia rivolta in prevalenza, ove possibile, agli alunni delle classi di inizio e fine ciclo scolastico e all'attività di laboratorio;
3) che le attività teoriche dei percorsi di formazione professionale si svolgano, ove possibile, con modalità di erogazione a distanza in base alle disposizioni definite dalla Direzione Istruzione e formazione, e che le attività pratiche, laboratoriali e gli stage possano realizzarsi in presenza, ove necessario modulando la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli allievi;

DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul B.U.R.T. ed è valida, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino al 24 novembre 2020.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- all'Ufficio scolastico regionale della Toscana;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci;
- alle Aziende ed Enti del SSR.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.
 

Il Presidente