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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1677 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria
(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/



LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/542 della Commissione (2) al fine di aggiungere determinate prescrizioni per la trasmissione di informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria e per l’inclusione di un «identificatore unico di formula» nelle informazioni supplementari fornite sull’etichetta di una miscela pericolosa. Le prescrizioni sono state modificate dal regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione (3). Gli importatori e gli utilizzatori a valle devono iniziare a conformarsi alle prescrizioni gradualmente, in funzione di una serie di date di messa in conformità a seconda dell’uso per il quale una miscela è immessa sul mercato.
(2)
Diversi comparti del settore hanno espresso preoccupazioni sulla praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria in determinati casi, nello specifico rispetto alla difficoltà di conoscere la composizione esatta delle miscele nei casi in cui, nella loro fabbricazione, sono utilizzate materie prime aventi una composizione altamente variabile o sconosciuta, nei casi in cui sono utilizzati insieme, nella stessa linea di produzione, componenti molto simili dal punto di vista tossicologico e forniti da diversi, molteplici fornitori, oppure nei casi in cui sono interessate catene di approvvigionamento complesse. Per quanto riguarda le pitture personalizzate sono altresì state espresse preoccupazioni riguardo all’impossibilità di conoscere in anticipo esattamente quali pitture personalizzate saranno immesse sul mercato.
(3)
È necessario affrontare la situazione in cui in una miscela sono utilizzati componenti diversi ma molto simili dal punto di vista tossicologico e i casi in cui non è noto quale componente è presente in una particolare miscela immessa sul mercato in un dato momento. Per garantire la possibilità, nella pratica, di conformarsi alle prescrizioni in materia di risposta di emergenza sanitaria, agli importatori e agli utilizzatori a valle dovrebbe essere consentito di raggruppare i componenti di una miscela che sono simili dal punto di vista tossicologico all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili e di fornire informazioni sulla concentrazione totale di tali componenti nella miscela, senza dover specificare separatamente la concentrazione di ciascun componente. Per consentire ai centri antiveleni di formulare una risposta di emergenza sanitaria adeguata, i componenti dovrebbero essere raggruppati all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili soltanto se sono identiche le rispettive classificazioni relative agli effetti sulla salute e agli effetti fisici e sono altresì identiche l’identificazione dei pericoli e le informazioni supplementari sui pericoli per tutte le possibili combinazioni della miscela finale contenente tali componenti. Per quanto riguarda i componenti classificati per determinate classi di pericolo, dovrebbe essere altresì previsto che, per poter essere raggruppati, essi abbiano la stessa funzione tecnica e le stesse proprietà tossicologiche.
(4)
Al fine di affrontare le difficoltà specifiche incontrate nei settori del gesso, del calcestruzzo preconfezionato e del cemento, nonché di consentire a tali settori di conformarsi alle prescrizioni in materia di risposta di emergenza sanitaria senza una riduzione del livello di sicurezza, dovrebbe essere possibile effettuare la trasmissione delle informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria relative a determinate miscele standardizzate nell’ambito dei suddetti tre settori mediante riferimento a una composizione standard. Per consentire ai centri antiveleni di formulare una risposta di emergenza sanitaria adeguata, tale opzione dovrebbe tuttavia essere disponibile solo nei casi in cui la classificazione della miscela non cambia in funzione della composizione della miscela stessa nei limiti degli intervalli di concentrazione specificati nella formula standard e le informazioni sulla composizione sono perlomeno tanto dettagliate quanto le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza della miscela, redatta in conformità all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio («scheda di dati di sicurezza») (4). Qualora, invece, le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano più dettagliate delle informazioni sulla composizione nella formula standard, gli importatori e gli utilizzatori a valle dovrebbe essere tenuti a notificare le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza.
(5)
Al fine di affrontare le difficoltà specifiche previste per determinati carburanti e tenuto conto che i carburanti immessi sul mercato sono in genere conformi a una norma tecnica e che i centri antiveleni hanno comunicato un numero esiguo di casi di avvelenamento da carburanti, fino a che non sarà trovata una soluzione più adeguata dovrebbe essere possibile effettuare la trasmissione delle informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria mediante riferimento alle informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza, come pure a qualsiasi altra informazione nota sulla composizione chimica dei prodotti.
(6)
Per soddisfare le richieste dei clienti di tonalità di pittura molto specifiche, ai responsabili della formulazione è talvolta chiesto di formulare e fornire pitture su base personalizzata presso il punto vendita. Tali pitture personalizzate potrebbero presentare un numero quasi illimitato di composizioni diverse. In assenza di misure di attenuazione, ai fini della conformità alle prescrizioni in materia di risposta di emergenza sanitaria di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008, i responsabili della formulazione delle pitture personalizzate dovrebbero pertanto trasmettere le informazioni e creare gli identificatori unici di formula (UFI) in anticipo per un numero estremamente elevato di pitture di tutte le possibili combinazioni cromatiche, molte delle quali, nella realtà, potrebbero non essere mai fornite, oppure dovrebbero rinviare ciascuna fornitura presso il punto vendita fino all’avvenuta trasmissione delle informazioni e creazione dell’UFI. In entrambi i casi l’onere per il settore delle pitture personalizzate sarebbe sproporzionato, in particolare per le piccole e medie imprese, senza un miglioramento significativo del livello di sicurezza.
(7)
I centri antiveleni non hanno comunicato un numero significativo di incidenti relativi alle pitture. Alla luce dei rischi apparentemente inferiori rispetto ad altre miscele, un approccio più flessibile è giustificato in quanto non comporterebbe una riduzione dell’attuale livello di sicurezza.
(8)
È pertanto opportuno prevedere la possibilità di esentare le pitture personalizzate dagli obblighi di notifica di cui all’allegato VIII e dall’obbligo di creare un UFI. In tal caso, per consentire ai centri antiveleni di formulare una risposta di emergenza sanitaria adeguata, le singole miscele contenute nelle pitture personalizzate dovrebbero tuttavia rimanere soggette a tutte le prescrizioni previste da tale allegato. Parallelamente al presente regolamento, il regolamento delegato (UE) 2020/1676 (5) modifica l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 al fine di aggiungere una nuova regola, applicabile nel caso delle pitture personalizzate per le quali non è stata effettuata alcuna trasmissione in conformità all’allegato VIII e non è stato creato alcun UFI, in base alla quale sull’etichetta della pittura personalizzata devono essere indicati gli UFI di tutte le singole miscele in essa contenute, insieme alla concentrazione specifica di ciascuna miscela dotata di UFI presente in una concentrazione superiore al 5 %.
(9)
Dato il numero delle modifiche dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008, per motivi di chiarezza giuridica è opportuno sostituire l’intero allegato.
(10)
Considerati l’avvicinarsi della data di messa in conformità delle miscele per l’uso professionale e da parte dei consumatori, fissata per il 1o gennaio 2021 nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008, e il fatto che il presente atto consente a tutti i settori di conformarsi al suddetto allegato, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile.
(11)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n.1272/2008,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1
L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
 

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
 

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
 

(1)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(2)  Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione, del 22 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l’aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria (GU L 78 del 23.3.2017, pag. 1.).
(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria (GU L 6 del 10.1.2020, pag. 8).
(4)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione, del 31 agosto 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
 


ALLEGATO

«ALLEGATO

INFORMAZIONI ARMONIZZATE RELATIVE ALLA RISPOSTA DI EMERGENZA SANITARIA E MISURE DI PREVENZIONE

PARTE A

PRESCRIZIONI GENERALI

1.   APPLICAZIONE

 

1.1.

Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele per l’uso da parte del consumatore ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1o gennaio 2021.
 

1.2.

Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele per uso professionale ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1o gennaio 2021.
 

1.3.

Gli importatori e gli utilizzatori a valle che, ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, immettono sul mercato miscele per uso industriale o miscele il cui uso finale non è soggetto a notifica devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1o gennaio 2024.
 

1.4.

Gli importatori e gli utilizzatori a valle che hanno trasmesso informazioni relative alle miscele pericolose a un organismo designato a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, prima delle date di applicazione di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e che non sono conformi al presente allegato non sono tenuti a conformarsi al presente allegato per tali miscele fino al 1o gennaio 2025.
 

1.5.

In deroga al punto 1.4, se una delle modifiche descritte nel presente allegato, parte B, punto 4.1, ha luogo prima del 1o gennaio 2025, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato prima dell’immissione di tale miscela modificata sul mercato.

2.   SCOPO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

2.1.

Il presente allegato definisce le prescrizioni che gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato, nel seguito «i notificanti», devono soddisfare per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni in modo che gli organismi designati dispongano delle informazioni per svolgere i compiti loro affidati a norma dell’articolo 45.
 

2.2.

Il presente allegato non si applica alle miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici e alle miscele per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi quali definite all’articolo 3, punto 22), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il presente allegato non si applica alle miscele classificate soltanto per uno o più dei seguenti pericoli:

1)

gas sotto pressione;

2)

esplosivi (esplosivi instabili e divisioni da 1.1 a 1.6).

 

2.2 bis.

Nel caso delle pitture personalizzate, fatto salvo l’articolo 25, paragrafo 8, i notificanti possono scegliere di non trasmettere le informazioni e di non creare un identificatore unico di formula conformemente al presente allegato.
 

2.3.

Nel caso delle miscele il cui uso finale non è soggetto a notifica o delle miscele immesse sul mercato per uso esclusivamente industriale, i notificanti possono optare per una trasmissione limitata, in alternativa agli obblighi generali in materia di trasmissione, conformemente alla parte B, punto 3.1, secondo capoverso, purché sia disponibile un accesso rapido a dettagliate informazioni supplementari sul prodotto conformemente al punto 1.3 di tale parte.
 

2.4.

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

(1)

«miscela per l’uso da parte del consumatore»: una miscela destinata ad essere utilizzata dai consumatori, da sola o incorporata in un’altra miscela destinata ad essere utilizzata dai consumatori, e soggetta alle prescrizioni in materia di informazione di cui all’articolo 45;

(2)

«miscela per uso professionale»: una miscela destinata ad essere impiegata da utilizzatori professionali, ma non nei siti industriali, da sola o incorporata in un’altra miscela destinata ad essere impiegata da utilizzatori professionali, ma non nei siti industriali, e soggetta alle prescrizioni in materia di informazione di cui all’articolo 45;

(3)

«miscela per uso industriale»: una miscela destinata ad essere utilizzata soltanto nei siti industriali;

(4)

«miscela il cui uso finale non è soggetto a notifica»: una miscela, incorporata in un’altra miscela destinata ad essere utilizzata dai consumatori o da utilizzatori professionali, ma non soggetta alle prescrizioni in materia di informazione di cui all’articolo 45;

(5)

«pittura personalizzata»: una pittura formulata in quantità limitate e su base ad hoc per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante colorazione o miscelazione di colori.

Se le miscele hanno più di un utilizzo, devono essere rispettate le prescrizioni relative a tutte le pertinenti categorie d’uso.

3.   OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASMISSIONE

 

3.1.

Prima di immettere le miscele sul mercato, i notificanti forniscono le informazioni relative alle miscele classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici agli organismi designati a norma dell’articolo 45, paragrafo 1 («organismi designati»), nello Stato membro o negli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato.

La trasmissione deve contenere le informazioni di cui alla parte B. Essa viene effettuata per via elettronica in un formato XML fornito dall’Agenzia e messo a disposizione a titolo gratuito.

 

3.2.

Quando, in seguito al ricevimento di una trasmissione a norma del punto 3.1, un organismo designato presenta una richiesta motivata al notificante secondo la quale a tale organismo designato sono necessari ulteriori informazioni o chiarimenti per adempiere i compiti affidatigli a norma dell’articolo 45, il notificante deve fornire le necessarie informazioni o i chiarimenti richiesti senza indebito ritardo.
 

3.3.

La trasmissione è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
 

3.4.

L’uso previsto della miscela deve essere descritto conformemente al sistema armonizzato di categorizzazione dei prodotti fornito dall’Agenzia.
 

3.5.

L’aggiornamento della trasmissione è effettuato senza indebito ritardo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla parte B, punto 4.1.

4.   TRASMISSIONE DI GRUPPO

 

4.1.

Può essere effettuata una trasmissione singola per più di una miscela se tutte le miscele di un gruppo hanno la stessa classificazione per i pericoli per la salute e i pericoli fisici. Una trasmissione di questo tipo è denominata «trasmissione di gruppo».
 

4.2.

È ammessa una trasmissione di gruppo unicamente quando tutte le miscele del gruppo contengono gli stessi componenti (come indicato alla parte B, punto 3.2), e per ciascun componente l’intervallo di concentrazione riportato è lo stesso per tutte le miscele (come previsto alla parte B, punto 3.4).
 

4.3.

In deroga al punto 4.2, è permessa una trasmissione di gruppo anche quando la differenza nella composizione delle diverse miscele del gruppo riguarda solamente i profumi, purché la concentrazione totale dei differenti profumi contenuti in ciascuna miscela non superi il 5 %.
 

4.4.

Nel caso di una trasmissione di gruppo, le informazioni richieste nella parte B devono essere fornite per ciascuna delle miscele contenute nel gruppo, se applicabile.

5.   IDENTIFICATORE UNICO DI FORMULA (UFI)

 

5.1.

Il notificante deve creare un identificatore unico di formula («UFI») utilizzando i mezzi elettronici messi a disposizione dall’Agenzia. L’UFI è un codice alfanumerico unico che collega inequivocabilmente le informazioni trasmesse sulla composizione di una miscela o di un gruppo di miscele a una specifica miscela o uno specifico gruppo di miscele. L’assegnazione di un UFI è gratuita.

Viene creato un nuovo UFI quando una modifica della composizione della miscela o del gruppo di miscele soddisfa almeno una delle condizioni di cui alla parte B, punto 4.1, primo capoverso, quarto trattino, lettere a), b) e c), oppure, a seconda dei casi, almeno una delle condizioni di cui al secondo capoverso dello stesso punto.

In deroga al secondo capoverso del presente punto, non è richiesto un nuovo UFI per le miscele di una trasmissione di gruppo contenenti profumi, a condizione che la modifica della composizione riguardi solo tali profumi o l’aggiunta di nuovi profumi.

In deroga al secondo capoverso del presente punto, non è richiesto un nuovo UFI qualora una modifica che soddisfa la condizione di cui alla parte B, punto 4.1, primo capoverso, quarto trattino, lettera a), riguardi esclusivamente uno o più componenti raggruppati all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili già incluso nella trasmissione conformemente alla parte B, punto 3.5.

 

5.2.

L’UFI deve essere preceduto dall’acronimo «UFI» in lettere maiuscole, seguito da due punti («UFI:») e deve essere chiaramente visibile, leggibile e indelebile.
 

5.3.

Anziché includere l’UFI nelle informazioni supplementari sull’etichetta, il notificante può optare per la stampa o l’apposizione dello stesso sull’imballaggio interno, assieme agli altri elementi dell’etichetta.

Se l’imballaggio interno è tale, per forma o a causa delle dimensioni ridotte, da rendere impossibile l’apposizione dell’UFI su di esso, il notificante può stampare o apporre l’UFI, assieme agli altri elementi dell’etichetta, su un imballaggio esterno.

Nel caso di miscele non imballate, l’UFI deve essere indicato nella scheda di dati di sicurezza o essere incluso nella copia degli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 29, paragrafo 3, a seconda dei casi.

Nel caso di miscele imballate fornite per essere utilizzate in un sito industriale, anziché includere l’UFI sull’etichetta o sull’imballaggio il notificante può scegliere di indicarlo nella scheda di dati di sicurezza.

6.   FORMATI E SOSTEGNO TECNICO PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI

 

6.1.

L’Agenzia specifica, mantiene e aggiorna il generatore di UFI, i formati XML per le trasmissioni e un sistema armonizzato di categorizzazione dei prodotti, e li mette gratuitamente a disposizione sul suo sito web.
 

6.2.

L’Agenzia fornisce orientamenti tecnici e scientifici, sostegno tecnico e strumenti atti ad agevolare la trasmissione delle informazioni.

PARTE B

INFORMAZIONI CONTENUTE IN UNA TRASMISSIONE

1.   IDENTIFICAZIONE DELLA MISCELA E DEL NOTIFICANTE

1.1.   Identificatore del prodotto della miscela

L’identificatore del prodotto deve essere indicato in conformità all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a).

Devono essere comunicati il nome o i nomi commerciali completi della miscela compresi, se del caso, il marchio o i marchi, il nome del prodotto e le varianti denominative così come figurano sull’etichetta, senza abbreviazioni e in modo da permetterne l’identificazione specifica.

Nella trasmissione devono essere inoltre inclusi l’UFI o gli UFI.

1.2.   Dati del notificante e punto di contatto

Devono essere indicati nome, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del notificante e, se differenti, nome, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del punto di contatto da utilizzare per ottenere ulteriori informazioni utili ai fini della risposta di emergenza sanitaria.

1.3.   Nome, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica per l’accesso rapido alle informazioni supplementari sul prodotto

Nel caso di una trasmissione limitata di cui alla parte A, punto 2.3, devono essere indicati un nome, un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica che consentano un accesso rapido a dettagliate informazioni supplementari sul prodotto pertinenti ai fini della risposta di emergenza sanitaria, nella lingua di cui alla parte A, punto 3.3. Il numero di telefono deve essere accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

2.   IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

La presente sezione stabilisce le prescrizioni in materia di informazione per quanto concerne i pericoli per la salute e i pericoli fisici della miscela nonché le avvertenze appropriate in relazione a tali pericoli, come anche le informazioni supplementari da inserire in una trasmissione.

2.1.   Classificazione della miscela

La classificazione della miscela per i pericoli per la salute e i pericoli fisici (classe, categoria e indicazione di pericolo) deve essere fornita in conformità alle regole di classificazione di cui all’allegato I.

2.2.   Elementi dell’etichetta

Devono essere indicati, se del caso, i seguenti elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17:

codici dei pittogrammi di pericolo (allegato V),

avvertenza,

codici delle indicazioni di pericolo (allegato III, incluse informazioni supplementari sui pericoli),

codici dei consigli di prudenza (allegato IV).

2.3.   Informazioni tossicologiche

La trasmissione deve includere le informazioni sugli effetti tossicologici della miscela o dei suoi componenti richieste nella sezione 11 della scheda di dati di sicurezza, conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.4.   Informazioni supplementari

Devono essere fornite le seguenti informazioni supplementari:

il tipo o i tipi e la dimensione o le dimensioni degli imballaggi utilizzati per immettere la miscela sul mercato per l’uso da parte del consumatore o per uso professionale,

il colore o i colori e lo stato fisico o gli stati fisici della miscela al momento della fornitura,

se disponibile, il pH della miscela al momento della fornitura o, se il prodotto è un solido, il pH di un liquido acquoso o di una soluzione acquosa a una data concentrazione. Deve essere indicata la concentrazione della miscela di prova in acqua. Se il pH non è disponibile, indicarne i motivi,

la categoria del prodotto (cfr. parte A, punto 3.4),

uso (da parte del consumatore, professionale, industriale, o una combinazione dei tre).

3.   INFORMAZIONI SUI COMPONENTI DELLE MISCELE

3.1.   Disposizioni generali

In conformità ai punti 3.2, 3.3 e 3.4, nella trasmissione devono essere indicate l’identità chimica e le concentrazioni dei componenti contenuti nella miscela.

In deroga al primo capoverso, nel caso di una trasmissione limitata di cui alla parte A, punto 2.3, le informazioni da presentare sulla composizione di una miscela per uso industriale o di una miscela il cui uso finale non è soggetto a notifica possono essere limitate a quelle contenute nella scheda di dati di sicurezza conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, a condizione che informazioni supplementari sulla composizione siano rapidamente disponibili su richiesta in caso di emergenza conformemente al punto 1.3.

I componenti che non sono presenti in una miscela non devono essere notificati. Se tuttavia vengono notificati in quanto appartenenti a un gruppo di componenti intercambiabili conformemente al punto 3.5 o se la loro concentrazione è stata trasmessa come intervallo di percentuali conformemente ai punti 3.6 o 3.7, essi possono essere notificati se è certo che, in un dato momento, saranno presenti nella miscela.

In deroga al terzo capoverso, in una trasmissione di gruppo i componenti «profumi» in una miscela devono essere presenti in almeno una delle miscele.

Per le trasmissioni di gruppo in cui i profumi variano tra le miscele contenute nel gruppo, deve essere fornito un elenco delle miscele nonché dei profumi ivi contenuti, compresa la loro classificazione.

3.2.   Identificazione dei componenti della miscela

Un componente di una miscela è una sostanza o una miscela in miscela.

3.2.1.   Sostanze

L’identificatore del prodotto per le sostanze identificate conformemente al punto 3.3 è fornito a norma dell’articolo 18, paragrafo 2. Possono essere tuttavia utilizzati una denominazione INCI, un nome di Colour Index o un’altra denominazione chimica internazionale, purché la denominazione chimica sia nota e definisca in modo inequivocabile l’identità della sostanza. Deve essere altresì indicata la denominazione chimica delle sostanze per le quali è stata autorizzata una denominazione chimica alternativa conformemente all’articolo 24.

3.2.2.   Miscela in miscela

Quando una miscela è utilizzata nella composizione di una seconda miscela immessa sul mercato, la prima miscela è indicata come una miscela in miscela («MIM»).

Le informazioni sulle sostanze contenute in una MIM devono essere presentate secondo i criteri di cui al punto 3.2.1, a meno che il notificante non abbia accesso alle informazioni sulla composizione completa della MIM. In questo caso:

a)

se è stato creato un UFI per la MIM e l’organismo designato ha ricevuto le informazioni ad essa riferite in una trasmissione precedente, la MIM deve essere identificata per mezzo del suo identificatore del prodotto conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), della sua concentrazione e dell’UFI pertinente;

b)

se è stato creato un UFI per la MIM, ma l’organismo designato non ha ricevuto le informazioni ad essa riferite in una trasmissione precedente, la MIM deve essere identificata per mezzo del suo identificatore del prodotto conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), della sua concentrazione e dell’UFI pertinente e delle informazioni sulla composizione contenute nella scheda di dati di sicurezza della MIM e di qualsiasi altro componente noto conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché per mezzo del nome, dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di telefono del fornitore della MIM;

c)

in mancanza di un UFI, la MIM deve essere identificata per mezzo del suo identificatore del prodotto conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), della sua concentrazione e delle informazioni sulla composizione contenute nella scheda di dati di sicurezza della MIM e di qualsiasi altro componente noto conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché per mezzo del nome, dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di telefono del fornitore della MIM.

3.2.3.   Identificazione mediante identificatori generici di componenti

In deroga ai punti 3.2.1 e 3.2.2, gli identificatori generici di componenti «profumi» o «coloranti» possono essere utilizzati per i componenti della miscela utilizzati esclusivamente per aggiungere profumo o colore, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i componenti della miscela non sono classificati in relazione ad alcun pericolo per la salute,

la concentrazione dei componenti della miscela identificati con un determinato identificatore generico di componente non supera in totale:

a)

il 5 % della somma di profumi, e

b)

il 25 % della somma di coloranti.

3.3.   Componenti della miscela soggetti a obblighi in materia di trasmissione

Devono essere indicati i seguenti componenti della miscela:

(1)

componenti della miscela classificati come pericolosi in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici che:

sono presenti in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 %,

sono identificati, anche se in concentrazioni inferiori allo 0,1 %, a meno che il notificante non possa dimostrare che tali componenti sono irrilevanti ai fini della risposta di emergenza sanitaria e delle misure di prevenzione;

(2)

componenti della miscela non classificati come pericolosi in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici che sono identificati e presenti in concentrazioni pari o superiori all’1 %.

3.4.   Concentrazione e intervalli di concentrazione dei componenti della miscela

I notificanti devono fornire le informazioni di cui ai punti 3.4.1 e 3.4.2 per quanto riguarda la concentrazione dei componenti della miscela identificati conformemente al punto 3.3.

3.4.1.   Componenti pericolosi di maggiore preoccupazione per la risposta di emergenza sanitaria e le misure di prevenzione

Quando i componenti di una miscela sono classificati in conformità al presente regolamento per almeno una delle categorie di pericolo elencate di seguito, la loro concentrazione nella miscela deve essere espressa in percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume:

tossicità acuta, categoria 1, 2 o 3,

tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 1 o 2,

tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 1 o 2,

corrosione della pelle, categorie 1, 1 A, 1B o 1C,

gravi lesioni oculari, categoria 1.

In alternativa alla trasmissione delle concentrazioni in percentuali esatte, può essere trasmesso un intervallo di percentuali conformemente alla tabella 1.

Tabella 1

Intervalli di concentrazione applicabili ai componenti pericolosi di maggiore preoccupazione per la risposta di emergenza sanitaria

Intervallo di concentrazione del componente pericoloso contenuto nella miscela (%)

Ampiezza massima dell’intervallo di concentrazione da utilizzare nella trasmissione

≥ 25 - < 100

5 % unità

≥ 10 - < 25

3 % unità

≥ 1 - < 10

1 % unità

≥ 0,1 - < 1

0,3 % unità

> 0 - < 0,1

0,1 % unità

3.4.2.   Altri componenti pericolosi e componenti non classificati come pericolosi

La concentrazione dei componenti pericolosi nella miscela non classificati per nessuna delle categorie di pericolo elencate al punto 3.4.1 e dei componenti identificati non classificati come pericolosi deve essere espressa, in conformità alla tabella 2, come intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume. In alternativa, si possono indicare le percentuali esatte.

Tabella 2

Intervalli di concentrazione applicabili agli altri componenti pericolosi e ai componenti non classificati come pericolosi

Intervallo di concentrazione del componente contenuto nella miscela (%)

Ampiezza massima dell’intervallo di concentrazione da utilizzare nella trasmissione

≥ 25 - < 100

20 % unità

≥ 10 - < 25

10 % unità

≥ 1 - < 10

3 % unità

> 0 - < 1

1 % unità

In deroga al primo capoverso, per i componenti «profumi» di una trasmissione di gruppo che non sono classificati o che sono classificati soltanto per la sensibilizzazione della pelle di categoria 1, 1 A o 1B o per la tossicità in caso di aspirazione, i notificanti non sono tenuti a fornire informazioni sulla loro concentrazione.

3.5.   Raggruppamento dei componenti all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili

È possibile raggruppare i componenti di una trasmissione all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

per tutti i componenti del gruppo di componenti intercambiabili

sono identiche la funzione o le funzioni tecniche per cui i componenti sono utilizzati nella miscela ed è effettuata la trasmissione, e

è identica la classificazione per i pericoli per la salute e i pericoli fisici (classe e categoria di pericolo), e

sono le stesse le proprietà tossicologiche, compreso perlomeno il tipo di effetto o effetti tossicologici e l’organo/gli organi bersaglio; e

b)

per tutte le possibili combinazioni della miscela finale ottenute a partire dai componenti del gruppo di componenti intercambiabili, sono identiche l’identificazione dei pericoli e le informazioni supplementari di cui alla parte B, sezione 2.

In alternativa, è possibile raggruppare all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili i componenti classificati soltanto per la corrosione della pelle, l’irritazione della pelle, le lesioni oculari, l’irritazione oculare, la tossicità in caso di aspirazione, la sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle o per una loro combinazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

è identica per tutti i componenti la classificazione per i pericoli per la salute e i pericoli fisici (classe e categoria di pericolo); e

b)

ove applicabile, il pH di tutti i componenti classificati per la corrosione della pelle, l’irritazione della pelle, le lesioni oculari o l’irritazione oculare è acido, neutro o alcalino; e

c)

il gruppo di componenti intercambiabili non contiene più di cinque componenti; e

d)

per tutte le possibili combinazioni della miscela finale ottenute a partire dai componenti raggruppati all’interno del gruppo di componenti intercambiabili, sono identiche l’identificazione dei pericoli e le informazioni supplementari di cui alla parte B, sezione 2.

3.5.1.   Nome del gruppo di componenti intercambiabili e identificazione dei componenti raggruppati

A un gruppo di componenti intercambiabili deve essere attribuito un nome che corrisponda alla funzione o alle funzioni tecniche dei componenti raggruppati in ragione delle quali sono stati incorporati nella miscela.

Ciascun componente di un gruppo di componenti intercambiabili è identificato conformemente al punto 3.2.1 o 3.2.2, a seconda dei casi.

3.5.2.   Concentrazione e intervalli di concentrazione dei componenti raggruppati

In deroga al punto 3.4, primo capoverso, per i componenti raggruppati all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili i notificanti devono fornire le informazioni di cui ai punti 3.4.1 e 3.4.2 per quanto riguarda la concentrazione totale di tutti i componenti presenti nella miscela e raggruppati all’interno del gruppo di componenti intercambiabili.

Quando i componenti di una miscela raggruppati all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili sono classificati in conformità al presente regolamento per almeno una delle categorie di pericolo elencate al punto 3.4.1, la concentrazione totale dei componenti presenti nella miscela e raggruppati nel gruppo di componenti intercambiabili deve essere espressa in percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume. In alternativa può essere trasmesso un intervallo di percentuali conformemente allo stesso punto, tabella 1.

La concentrazione totale dei componenti pericolosi presenti nella miscela e raggruppati all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili che non sono classificati per nessuna delle categorie di pericolo elencate al punto 3.4.1, e la concentrazione totale dei componenti identificati presenti nella miscela e raggruppati all’interno di un gruppo di componenti intercambiabili che non sono classificati come pericolosi devono essere espresse, in conformità al punto 3.4.2, tabella 2, come intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume. In alternativa, si possono indicare le percentuali esatte.

3.6.   Miscele conformi a formule standard

In deroga ai punti 3.2, 3.3 e 3.4, nel caso di una miscela con una composizione conforme a una formula standard specificata nella parte D, qualora la classificazione della miscela non vari in funzione della concentrazione dei componenti entro gli intervalli di percentuali specificati nella formula standard corrispondente:

se le informazioni relative alla composizione nella formula standard, insieme alle informazioni di cui ai punti da 3.2 a 3.4 relative all’identità e alla concentrazione dei componenti non specificati nella formula standard, non sono meno dettagliate di quelle contenute nella scheda di dati di sicurezza conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’identità e la concentrazione di uno o più dei componenti della miscela possono essere trasmesse come specificato nella formula standard per i componenti menzionati in tale formula e come specificato nei punti da 3.2 a 3.4 per gli altri componenti,

se le informazioni di cui al trattino precedente sono meno dettagliate di quelle contenute nella scheda di dati di sicurezza conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, devono essere fornite le informazioni relative all’identità e alla concentrazione di tutti i componenti della miscela contenute nella scheda di dati di sicurezza conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006.

3.7.   Carburanti

In deroga ai punti 3.2, 3.3 e 3.4, per i carburanti elencati nella tabella 3 possono essere trasmesse l’identità e la concentrazione dei componenti della miscela che figurano nella scheda di dati di sicurezza conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006. Devono altresì essere trasmesse l’identità e la concentrazione di qualsiasi altro componente noto.

Tabella 3

Elenco dei carburanti

Carburante

Descrizione del prodotto

Benzina EN228

Carburanti per autoveicoli - benzina senza piombo

Benzina E85

Carburanti per autoveicoli - carburante per autoveicoli a base di etanolo (E85)

Benzina alchilata

Carburanti per motori - benzina speciale per attrezzi a motore

GPL

Gas di petrolio liquefatto utilizzato come carburante

GNL

Gas naturale liquefatto utilizzato come carburante

Carburante diesel

Carburanti per autoveicoli - carburanti per motori diesel con/senza biocarburante

Combustibili diesel paraffinici (ad esempio GTL, BTL o HVO)

Carburanti per autoveicoli - combustibile diesel paraffinico ottenuto da sintesi o idrotrattamento

Olio da riscaldamento

Combustibili minerali liquidi con le caratteristiche dell’olio combustibile per usi domestici

Diesel MK 1

Carburanti per autoveicoli - olio combustibile diesel delle classi ambientali 1 e 2 per motori diesel ad alta velocità

Carburanti per l’aviazione

Carburanti per l’aviazione per motori a turbina e motori a pistoni

Kerosene - Paraffina lampante

Olio lampante di paraffina per lampada di tipo B e C

Olio combustibile pesante

Tutte le categorie di oli combustibili pesanti

Combustibile per uso marittimo

Combustibili per uso marittimo, contenenti o no biodiesel

Esteri metilici di acidi grassi (FAME) - Diesel B100

Esteri metilici di acidi grassi (FAME) per l’uso in motori diesel e per applicazioni di riscaldamento

3.8.   Classificazione dei componenti della miscela

Deve essere fornita la classificazione relativa agli effetti sulla salute e agli effetti fisici (classi di pericolo, categorie di pericolo e indicazioni di pericolo) delle sostanze identificate conformemente al punto 3.3 e contenute nella miscela. Ciò comprende la classificazione per almeno tutte le sostanze che, conformemente all’allegato II, punto 3.2.1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono indicate nella scheda di dati di sicurezza della miscela e nella scheda di dati di sicurezza di qualsiasi MIM contenuta nella miscela. Per le MIM identificate conformemente al punto 3.3, se il notificante non ha accesso alla composizione completa della MIM, deve essere fornita in aggiunta la classificazione relativa agli effetti sulla salute e agli effetti fisici.

4.   AGGIORNAMENTO DELLA TRASMISSIONE

4.1.   Condizioni per l’aggiornamento della trasmissione

Nel caso in cui una delle seguenti modifiche si applichi a una miscela facente parte di una trasmissione singola o di gruppo, i notificanti forniscono un aggiornamento della trasmissione prima di immettere tale miscela modificata sul mercato:

quando l’identificatore del prodotto per la miscela o l’UFI è cambiato,

quando la classificazione della miscela per quanto concerne i pericoli per la salute e i pericoli fisici è cambiata,

quando diventano disponibili nuove informazioni tossicologiche pertinenti richieste nella sezione 11 della scheda di dati di sicurezza sulle proprietà pericolose della miscela o dei suoi componenti,

se una modifica della composizione della miscela soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)

aggiunta, sostituzione o soppressione di uno o più componenti della miscela, da indicare conformemente al punto 3.3;

b)

variazione della concentrazione di un componente della miscela al di là dell’intervallo di concentrazione indicato nella trasmissione originaria;

c)

l’esatta concentrazione di un componente è stata indicata in conformità ai punti 3.4.1 o 3.4.2 e si verifica una variazione di tale concentrazione oltre i limiti di cui alla tabella 4.

In deroga al primo capoverso, quarto trattino:

a)

per le miscele aventi una composizione conforme a una delle formule standard specificate nella parte D è necessario un aggiornamento della trasmissione solo se la composizione della miscela cambia in modo tale da non essere più conforme alla formula standard;

b)

per le miscele per le quali le informazioni relative alla composizione sono fornite in base alla scheda di dati di sicurezza conformemente ai punti 3.6 o 3.7, è necessario un aggiornamento della trasmissione quando è aggiornata la sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.

Tabella 4

Variazioni della concentrazione di componenti che richiedono un aggiornamento della trasmissione

Concentrazione esatta del componente contenuto nella miscela (%)

Variazioni (±) della concentrazione iniziale del componente che richiedono un aggiornamento della trasmissione

> 25 - ≤ 100

5 %

> 10 - ≤ 25

10 %

> 2,5 - ≤ 10

20 %

≤ 2,5

30 %

Quando si modificano i profumi di una trasmissione di gruppo, l’elenco delle miscele e dei profumi che esse contengono, come richiesto al punto 3.1, deve essere aggiornato.

4.2.   Contenuto dell’aggiornamento della trasmissione

L’aggiornamento della trasmissione comprende una versione riveduta della trasmissione precedente che contiene le nuove informazioni disponibili, come descritto al punto 4.1.

PARTE C

FORMATO DI TRASMISSIONE

1.   FORMATO DI TRASMISSIONE

1.1.   Formato di trasmissione

La trasmissione delle informazioni agli organismi designati conformemente all’articolo 45 deve avvenire in un formato fornito dall’Agenzia. Il formato di trasmissione deve includere gli elementi elencati di seguito.

1.2.   Identificazione della miscela, del notificante e del punto di contatto

Identificatore del prodotto

Nome o nomi commerciali completi del prodotto (in caso di trasmissione di gruppo devono essere elencati tutti gli identificatori del prodotto)

Altri nomi, sinonimi

Identificatore unico di formula (UFI)

Altri identificatori (numero di autorizzazione, codici prodotto della società)

Dati del notificante e punto di contatto

Nome

Indirizzo completo

Numero di telefono

Indirizzo di posta elettronica

Dati per l’accesso rapido alle informazioni supplementari sul prodotto (24 ore su 24, 7 giorni su 7). Solo per trasmissioni limitate.

Nome

Numero di telefono (accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7)

Indirizzo di posta elettronica

1.3.   Classificazione della miscela, elementi dell’etichetta e tossicologia

Classificazione della miscela ed elementi dell’etichetta

Classe e categoria di pericolo

Codici dei pittogrammi di pericolo (allegato V)

Avvertenza

Codici delle indicazioni di pericolo, compresi i codici delle indicazioni di pericolo supplementari (allegato III)

Codici dei consigli di prudenza (allegato IV)

Informazioni tossicologiche

Descrizione della tossicità della miscela o dei suoi componenti (come richiesto nella sezione 11 della scheda di dati di sicurezza conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006)

Informazioni supplementari sulla miscela

Colore o colori

Se disponibile, il pH della miscela al momento della fornitura o, se la miscela è solida, il pH di un liquido acquoso o di una soluzione acquosa a una data concentrazione. Deve essere indicata la concentrazione della miscela di prova in acqua. Se il pH non è disponibile, indicarne i motivi.

Stato o stati fisici

Imballaggio (tipo o tipi e dimensioni)

Uso previsto (categoria del prodotto)

Usi (da parte del consumatore, professionale, industriale)

1.4.   Informazioni sui componenti della miscela e sui gruppi di componenti intercambiabili

Identificazione dei componenti della miscela

Denominazione chimica/nome commerciale dei componenti

Numero CAS (se applicabile)

Numero CE (se applicabile)

UFI (se applicabile)

Nome dei gruppi di componenti intercambiabili (se applicabile)

Concentrazione e intervalli di concentrazione dei componenti della miscela

Concentrazione esatta o intervallo di concentrazione

Classificazione dei componenti della miscela

Classificazione del pericolo (se applicabile)

Identificatori supplementari (se applicabile e pertinente per la risposta sanitaria)

Elenco di cui alla parte B, punto 3.1, quinto capoverso (se applicabile).

PARTE D

FORMULE STANDARD

Per le formule standard da 1 a 17 si applicano le seguenti condizioni:

metalli pesanti, elementi in traccia: As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Te, Tl, V sono inferiori a 0,1 % (p/p) e Mn, Sr, Zn sono inferiori a 1 % (p/p),

non sono presenti IPA.

Nota applicabile alle formule standard da 1 a 17:

(1) una sostanza UVCB è composta di quantità variabili di calcite, silicato tricalcico, silicato bicalcico, ossido di calcio, quarzo, cloruro di potassio, solfato di potassio, solfato di calcio, silicato di sodio e alluminio, silicato di magnesio e alluminio, muscovite, ...

1.   CEMENTO

Formula standard per il cemento - 1

Descrizione del prodotto

Cemento Portland

con un costituente principale: clinker

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento Portland

266-043-4

86,5 - 100

Solfato di calcio

231-900-3

0 - 8

Flue dust(1), polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland

270-659-9

0 - 5

Materiali minerali naturali inorganici

310-127-6

Solfato di ferro (II)

231-753-5

0 - 1

Solfato di stagno (II)

231-302-2

0 - 0,1


 

Formula standard per il cemento - 2

Descrizione del prodotto

Cemento Portland alla loppa e cemento d’altoforno

con due costituenti principali: clinker e loppa

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento Portland

266-043-4

4,6 - 94

Loppa granulata d’altoforno

266-002-0

5,5 - 95

Solfato di calcio

231-900-3

0 - 8

Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland

270-659-9

0 - 5

Materiali minerali naturali inorganici

310-127-6

Solfato di ferro (II)

231-753-5

0 - 1

Solfato di stagno (II)

231-302-2

0 - 0,1


 

Formula standard per il cemento - 3

Descrizione del prodotto

Cemento Portland ai fumi di silice

Cementi Portland con due costituenti principali: clinker e fumo di silice

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento Portland

266-043-4

82 - 94

Fumo di silice

273-761-1

5,5 - 10

Solfato di calcio

231-900-3

0 - 8

Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland

270-659-9

0 - 5

Materiali minerali naturali inorganici

310-127-6

Solfato di ferro (II)

231-753-5

0 - 1

Solfato di stagno (II)

231-302-2

0 - 0,1


 

Formula standard per il cemento - 4

Descrizione del prodotto

Cemento Portland alla pozzolana, cemento pozzolanico

Cementi Portland con due costituenti principali: clinker e pozzolana (pozzolana naturale o pozzolana naturale calcinata)

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento Portland

266-043-4

41 - 94

Pozzolana naturale (calcinata)

310-127-6

5,5 - 55

Solfato di calcio

231-900-3

0 - 8

Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland

270-659-9

0 - 5

Materiali minerali naturali inorganici

310-127-6

Solfato di ferro (II)

231-753-5

0 - 1

Solfato di stagno (II)

231-303-2

0 - 0,1


 

Formula standard per il cemento - 5

Descrizione del prodotto

Cemento Portland alle ceneri volanti, cemento pozzolanico

Cementi Portland con due costituenti principali: clinker e ceneri volanti (ceneri volanti silicee o calcaree)

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento Portland

266-043-4

41 - 94

Ceneri volanti

931-322-8

5,5 - 55

Solfato di calcio

231-900-3

0 - 8

Flue dust(1), polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland

270-659-9

0 - 5

Materiali minerali naturali inorganici

310-127-6

Solfato di ferro (II)

231-753-5

0 - 1

Solfato di stagno (II)

231-302-2

0 - 0,1


 

Formula standard per il cemento - 6

Descrizione del prodotto

Cemento Portland allo scisto calcinato

Cementi Portland con due costituenti principali: clinker e scisto calcinato

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento Portland

266-043-4

59 - 94

Scisto calcinato

297-648-1

5,5 - 35

Solfato di calcio

231-900-3

0 - 8

Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland

270-659-9

0 - 5

Materiali minerali naturali inorganici

310-127-6

Solfato di ferro (II)

231-753-5

0 - 1

Solfato di stagno (II)

231-302-2

0 - 0,1


 

Formula standard per il cemento - 7

Descrizione del prodotto

Cemento Portland al calcare

Cementi Portland con due costituenti principali: clinker e calcare

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento Portland

266-043-4

59 - 94

Calcare

215-279-6

5,5 - 35

Solfato di calcio

231-900-3

0 - 8

Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland

270-659-9

0 - 5

Materiali minerali naturali inorganici

310-127-6

Solfato di ferro (II)

231-753-5

0 - 1

Solfato di stagno (II)

231-302-2

0 - 0,1


 

Formula standard per il cemento - 8

Descrizione del prodotto

Cemento Portland composito, cemento composito (loppa - calcare)

Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, loppa e calcare

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento Portland

266-043-4

31,9 - 88

Loppa granulata d’altoforno

266-002-0

5,5 - 59

Calcare

215-279-6

5,5 - 29

Solfato di calcio

231-900-3

0 - 8

Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland

270-659-9

0 - 5

Materiali minerali naturali inorganici

310-127-6

Solfato di ferro (II)

231-753-5

0 - 1

Solfato di stagno (II)

231-302-2

0 - 0,1


 

Formula standard per il cemento - 9

Descrizione del prodotto

Cemento Portland composito, cemento composito (loppa - ceneri volanti)

Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, loppa d’altoforno, ceneri volanti silicee o calcaree

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento Portland

266-043-4

18,2 - 88

Loppa granulata d’altoforno

266-002-0

5,5 - 59

Ceneri volanti

931-322-8

5,5 - 49

Solfato di calcio

231-900-3

0 - 8

Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland

270-659-9

0 - 5

Materiali minerali naturali inorganici

310-127-6

Solfato di ferro (II)

231-753-5

0 - 1

Solfato di stagno (II)

231-302-2

0 - 0,1


 

Formula standard per il cemento - 10

Descrizione del prodotto

Cemento Portland composito, cemento composito (loppa - pozzolana)

Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, loppa d’altoforno e pozzolana naturale o pozzolana naturale calcinata

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento Portland

266-043-4

18,2 - 88

Loppa granulata d’altoforno

266-002-0

5,5 - 49

Pozzolana naturale (calcinata)

310-127-6

5,5 - 49

Solfato di calcio

231-900-3

0 - 8

Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland

270-659-9

0 - 5

Materiali minerali naturali inorganici

310-127-6

Solfato di ferro (II)

231-753-5

0 - 1

Solfato di stagno (II)

231-302-2

0 - 0,1


 

Formula standard per il cemento - 11

Descrizione del prodotto

Cemento Portland composito (loppa - scisto calcinato)

Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, loppa d’altoforno, scisto calcinato

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento Portland

266-043-4

59 - 94

Loppa granulata d’altoforno

266-002-0

5,5 - 29

Scisto calcinato

297-648-1

5,5 - 29

Solfato di calcio

231-900-3

0 - 8

Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland

270-659-9

0 - 5

Materiali minerali naturali inorganici

310-127-6

Solfato di ferro (II)

231-753-5

0 - 1

Solfato di stagno (II)

231-302-2

0 - 0,1


 

Formula standard per il cemento - 12

Descrizione del prodotto

Cemento Portland composito (calcare - ceneri volanti)

Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, calcare e ceneri volanti calcaree e silicee

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento Portland

266-043-4

46 - 94

Calcare

215-279-6

5,5 - 29

Ceneri volanti

931-322-8

5,5 - 44

Solfato di calcio

231-900-3

0 - 8

Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland

270-659-9

0 - 5

Materiali minerali naturali inorganici

310-127-6

Solfato di ferro (II)

231-753-5

0 - 1

Solfato di stagno (II)

231-302-2

0 - 0,1


 

Formula standard per il cemento - 13

Descrizione del prodotto

Cemento Portland composito (calcare - pozzolana)

Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, calcare e pozzolana naturale o pozzolana naturale calcinata

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento Portland

266-043-4

46 - 94

Calcare

215-279-6

5,5 - 29

Pozzolana naturale (calcinata)

310-127-6

5,5 - 44

Solfato di calcio

231-900-3

0 - 8

Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland

270-659-9

0 - 5

Materiali minerali naturali inorganici

310-127-6

Solfato di ferro (II)

231-753-5

0 - 1

Solfato di stagno (II)

231-302-2

0 - 0,1


 

Formula standard per il cemento - 14

Descrizione del prodotto

Cemento Portland composito (calcare - scisto calcinato)

Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, calcare e scisto calcinato

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento Portland

266-043-4

59 - 94

Calcare

215-279-6

5,5 - 29

Scisto calcinato

297-648-1

5,5 - 29

Solfato di calcio

231-900-3

0 - 8

Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland

270-659-9

0 - 5

Materiali minerali naturali inorganici

310-127-6

Solfato di ferro (II)

231-753-5

0 - 1

Solfato di stagno (II)

231-302-2

0 - 0,1


 

Formula standard per il cemento - 15

Descrizione del prodotto

Cemento Portland composito, cemento pozzolanico (ceneri volanti - pozzolana)

Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, ceneri volanti silicee e calcaree e pozzolana naturale o pozzolana naturale calcinata

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento Portland

266-043-4

41 - 94

Pozzolana naturale (calcinata)

310-127-6

5,5 - 55

Ceneri volanti

931-322-8

5,5 - 55

Solfato di calcio

231-900-3

0 - 8

Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland

270-659-9

0 - 5

Materiali minerali naturali inorganici

310-127-6

Solfato di ferro (II)

231-753-5

0 - 1

Solfato di stagno (II)

231-302-2

0 - 0,1


 

Formula standard per il cemento - 16

Designazione del prodotto

Portland composito

Cementi Portland con quattro costituenti principali: clinker e tre dei seguenti costituenti: loppa d’altoforno, fumo di silice, ceneri volanti, pozzolana, scisto calcinato, calcare

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento Portland

266-043-4

59 - 94

Loppa granulata d’altoforno

Pozzolana naturale (calcinata)

Ceneri volanti

Scisto calcinato

Calcare

Fumo di silice

266-002-0

310-127-6

931-322-8

297-648-1

215-279-6

273-761-1

5,5 - 23

Solfato di calcio

231-900-3

0 - 8

Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland

270-659-9

0 - 5

Materiali minerali naturali inorganici

310-127-6

Solfato di ferro (II)

231-753-5

0 - 1

Solfato di stagno (II)

231-302-2

0 - 0,1


 

Formula standard per il cemento - 17

Descrizione del prodotto

Cemento composito

Cementi Portland con quattro costituenti principali: clinker, loppa, ceneri volanti silicee e pozzolana naturale o pozzolana naturale calcinata

Costituente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento Portland

266-043-4

18,3 - 64

Loppa granulata d’altoforno

266-002-0

16,5 - 49

Pozzolana naturale (calcinata)

310-127-6

5,5 - 43

Ceneri volanti

931-322-8

5,5 - 43

Solfato di calcio

231-900-3

0 - 8

Flue dust(1) , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland

270-659-9

0 - 5

Materiali minerali naturali inorganici

310-127-6

Solfato di ferro (II)

231-753-5

0 - 1

Solfato di stagno (II)

231-302-2

0 - 0,1


 

Formula standard per il cemento - 18

Descrizione del prodotto

Cemento calcio alluminoso

Costituente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento di calcio alluminato

266-045-5

86,5 - 100

Additivo per la macinazione

-

0 - 0,2


 

Formula standard per il cemento - 19

Descrizione del prodotto

Cementi per muratura - con clinker e calce - MC 5, MC 12,5, MC 22,5

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento Portland

266-043-4

25 - 60

Calci da costruzione

215-138-9,

1 - 75

calce idrata secondo la norma EN 459

215-137-3

Altro, costituente inorganico non pericoloso

310-127-6

0 - 74

Pigmenti inorganici secondo la norma EN 12878

-

0 - 1


 

Formula standard per il cemento - 20

Descrizione del prodotto

Cementi per muratura - con clinker e senza calce - MC 5, MC 12,5, MC 22,5

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Clinker di cemento Portland

266-043-4

25 - 60

Altro, costituente inorganico non pericoloso

310-127-6

40 - 75

Pigmenti inorganici secondo la norma EN 12878

 

0 - 1

2.   LEGANTE A BASE DI GESSO

Formula standard per il legante a base di gesso

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione

(% p/p)

Solfato di calcio

231-900-3

≥ 50 e < 100

Diidrossido di calcio

215-137-3

> 0 e ≤ 5

3.   CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Formula standard per il calcestruzzo preconfezionato - 1

Classi di resistenza del calcestruzzo C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C28/35, C32/40, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60

LC8/9, LC12/13, LC16/18, LC20/22, LC25/28, LC30/33, LC35/38, LC40/44, LC45/50, LC50/55, LC55/60

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Cemento

270-659-9

3 - 18

Acqua

231-791-2

5 - 8

Aggregati

273-727-6

70 - 80

Aeranti per calcestruzzo (additivi)

-

0 - 0,08

Plastificanti/superplastificanti (additivi)

-

0 - 0,15

Ritardanti (additivi)

-

0 - 0,4

Acceleranti (additivi)

-

0 - 0,2

Impermeabilizzanti (additivi)

-

0 - 0,25

Ceneri volanti

931-322-8

0 - 8

Fumo di silice

273-761-1

0 - 3

GGBS (loppa d’altoforno granulare macinata)

266-002-0

0 - 6


 

Formula standard per il calcestruzzo preconfezionato - 2

Classi di resistenza del calcestruzzo C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/105,

LC 60/66, LC70/77, LC80/88

Nome del componente

Numero CE

Concentrazione (% p/p)

Cemento

270-659-9

12 - 25

Acqua

231-791-2

5 - 8

Aggregati

273-727-6

70 - 80

Aeranti per calcestruzzo (additivi)

-

0,04 - 0,08

Plastificanti/superplastificanti (additivi)

-

0 - 0,15

Ritardanti (additivi)

-

0 - 0,4

Acceleranti (additivi)

-

0 - 0,2

Impermeabilizzanti (additivi)

-

0 - 0,25

Ceneri volanti

931-322-8

0 - 8

Fumo di silice

273-761-1

0 - 3

GGBS (loppa d’altoforno granulare macinata)

266-002-0

0 - 6

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