Categoria: 2020
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Tipologia: CCI
Data firma: 12 novembre 2020

Validità: dal 12 novembre 2020
Parti: Aran e Cisl Fp, Fp Cgil, Uil/Pa, Fed. Confsal Unsa, Fed. Naz.Le Intesa Fp, Flp*, Usb Pi*, RSU*
Comparti: P.A., Aran
Fonte: cnel


Contratto collettivo integrativo del personale delle aree dell'Aran

In data 12 novembre 2020 alle ore 11:00, presso la sede dell'Aran, si sono riuniti: Per la parte datoriale: Aran Per la parte sindacale: Cisl Fp, Fp Cgil, Uil/Pa, Fed. Confsal Unsa, Fed. Naz.Le Intesa Fp, Flp*, Usb Pi*, RSU*
Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo integrativo del personale delle aree.

Articolo 1 Campo di applicazione, durata ed oggetto
1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente in servizio presso l'Aran con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Al fine di promuovere misure mirate al contenimento e alla riduzione del rischio di contagio da Covid 19, in armonia con il quadro di riferimento nazionale e con le misure di organizzazione contenute nel paragrafo 3, punto B) delle “Procedure operative di gestione del rischio da coronavirus” adottate dall'Agenzia, il presente contratto disciplina speciali criteri di flessibilità dell'orario di lavoro, da attuarsi dalla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo fino al termine del periodo di cui all'art. 263, comma 1 del D.L. 19-5-2020 n. 34, nonché ulteriori misure, da attuarsi nel medesimo periodo, in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 2 Speciali disposizioni in materia di flessibilità oraria durante il periodo di emergenza Covid 19
1. Durante il periodo di cui all'art. 1, comma 2, ove i profili organizzativi lo consentano e non si determinino situazioni di maggiore rischio, è riconosciuto, a domanda e per le finalità di cui al citato comma 2, un ampliamento della flessibilità oraria fino ad ulteriori 60 minuti, in entrata o alternativamente in uscita, con priorità per:
a) le persone che utilizzano i mezzi del trasporto pubblico per il tragitto casa-lavoro;
b) le persone in particolari situazione di necessità, personale e/o familiare, per cause riconducibili all'emergenza COVID.

Articolo 3 Speciali disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro durante il periodo di emergenza Covid 19
1. Le parti concordano sulla necessità che durante tutto il periodo di emergenza, anche in relazione ai rapidi mutamenti di scenario che stanno caratterizzando la fase attuale, siano costantemente monitorate le specifiche procedure operative di gestione del rischio da coronavirus, con il coinvolgimento di medico competente, RSPP, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e siano adottate tempestivamente tutte le relative misure ivi previste, in linea con i documenti tecnici e i protocolli sulla sicurezza definiti a livello nazionale, al fine di un più efficace contenimento del rischio di contagio. A tal fine, si danno reciprocamente atto della necessità di tornare ad incontrarsi per valutare congiuntamente l'evoluzione del contesto normativo ed epidemiologico e confrontarsi tempestivamente sulle conseguenti ulteriori misure da adottare per conseguire le finalità indicate all'art. 1, comma 2 del presente accordo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, concordano sulla necessità di tempestivo aggiornamento delle “Procedure operative di gestione del rischio da coronavirus - vers. 2” adottate dall'Agenzia, in conformità alle norme, agli indirizzi ed alle direttive definiti a livello nazionale.
3. Per le medesime finalità concordano altresì sull'adozione da parte dell'Agenzia di eventuali mezzi diagnostici su base volontaria (ad esempio, test sierologici) qualora ritenuti utili, a seguito di una valutazione effettuata dal medico competente, al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. A tal fine, saranno privilegiate opzioni e modalità che consentano l'effettuazione dei test con minimo disagio e limitati tempi di attesa.

Dichiarazione congiunta n. 1
Nei casi in cui l'adozione, da parte dell'Agenzia, delle misure di maggiore flessibilità nell'articolazione oraria di cui all'art. 2 del presente contratto - sulla base di quanto previsto dall'art. 263, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e dall'art. 4 del Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19/10/2020 - determini un accumulo di debito orario superiore alle 30 ore mensili, le parti sono concordi nel ritenere possibile, in via eccezionale e in ragione della specialità di tale eventualità, stante la necessità che l'orario di lavoro ricada comunque all'interno dell'orario di servizio, il recupero del debito orario accumulato, entro il secondo mese successivo.

Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti sono concordi nel valutare positivamente la possibilità di anticipare di mezz'ora l'inizio dell'orario di servizio, durante il periodo emergenziale e per le finalità indicate all'art. 1, comma 2, previa considerazione, da parte dell'Agenzia, delle esigenze organizzative e di servizio all'utenza.
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* Non sottoscrivono il contratto integrativo