Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 30 ottobre 2020
Validità: dal 30.10.2020
Parti: ENEA e Flc Cgil, Cisl Scuola, Fed. Uil Scuola Rua, Snals Confsal*, Fed. Gilda Unams
Comparti: P.A., ENEA
Fonte: cnel


Sommario:

 

Premessa
Sezione I Ricercatori e Tecnologi
Capo I Risorse per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio

Art. 1 Utilizzo delle risorse per i ricercatori e tecnologi
Capo II Istituti contrattuali finanziati dal fondo per il trattamento accessorio
Art. 2 Indennità per oneri specifici
Art. 3 Indennità direzione strutture di particolare rilievo
Art. 4 Indennità di responsabilità professionale
Art. 5 Indennità di chiamata fuori orario
Art. 6 Lavoro in turno
Art. 7 Utilizzo residui
Capo III Istituti contrattuali finanziati dal bilancio ENEA
Art. 8 Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca .
Sezione II Personale inquadrato nei livelli IV-VIII
Capo I Trattamento accessorio per il personale

Art. 9 Distribuzione delle risorse per il trattamento accessorio
Capo II Istituti contrattuali finanziati dal fondo per il trattamento accessorio
Art. 10 Indennità di ente annuale
Art. 11 Indennità di ente mensile
Art. 12 Lavoro straordinario e supplementare
Art. 13 Indennità di operazione di impianti nucleari
Art. 14 Indennità di reperibilità
Art. 15 Indennità di chiamata fuori orario
Art. 16 Lavoro in turno
Art. 17 Indennità di maneggio denaro
Art. 18 Indennità di sede disagiata
Art. 19 Criteri generali per le progressioni economiche del personale IV-VIII

 

Art. 20 Utilizzo residui
Capo III Orario di lavoro

Art. 21 Criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
Art. 22 Definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 49 del CCNL EPR 1998 - 2001 I b.e
Sezione III Disposizioni Comuni
Capo I Istituti contrattuali finanziati dalle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del CCNL EPR 2002 - 2005

Art. 23 Criteri generali per la destinazione e l'utilizzo delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del CCNL EPR 2002-2005
Capo II Criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva
Art. 24 Criteri di ripartizione incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016
Capo III Rapporto di lavoro
Art. 25 Permessi studio
Capo IV Welfare integrativo
Art. 26 Benefici socio-assistenziali per i dipendenti
Sezione IV Disposizioni Finali
Art. 27 Indennità di rischio da radiazioni
Art. 28 Indennità di servizio all'estero
Art. 29 Trasporti e servizi al personale
Art. 30 Trattamenti assicurativi
Art. 31 Decorrenza
Dichiarazione congiunta


Contratto collettivo integrativo relativo al personale non dirigente ENEA ai sensi del CCNL del comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018

Il giorno 30 ottobre 2020, presso la Sede legale dell'ENEA, ha avuto luogo l'incontro a distanza tra: l'ENEA […], e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali: Flc Cgil, Cisl Scuola, Fed. Uil Scuola Rua, Snals Confsal*, Fed. Gilda Unams
Al termine della riunione, le Parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Integrativo per il personale non dirigente ENEA ai sensi del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018.

Le parti:
- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (di seguito D.Lgs. n. 165/2001);
- Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” (di seguito D.Lgs. n. 150/2009);
- Visto il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (di seguito D.Lgs. n. 218/2016);
- Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" (di seguito D.Lgs. n. 66/2003);
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 recante il “Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari” (di seguito D.P.R. n. 1450/1970);
- Visto il D.Lgs. 31-7-2020 n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (di seguito D.Lgs. n. 101/2020);
- Visto l'art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito D.Lgs n. 50/2016);
- Visto l'art. 27 (Compensi per lavoro straordinario) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987 recante “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87” (di seguito D.P.R. n. 568/1987);
- Visto l'art. 22 (Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca) del Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 recante “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 “ (di seguito D.P.R. n. 171/1991);
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1994 - 1997 - Parte Economica - Biennio 1996-1997 - Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali (di seguito CCNL EPR 1994-1997 Area D.P., II b. e. 1996-1997);
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 1994-1997 (di seguito CCNL EPR 1994-1997, I b. e. 1994-1995);
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998 -1999 (di seguito CCNL EPR 1998-2001, I b. e. 1998-1999);
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003 (di seguito CCNL EPR 2002-2005, I b. e. 2002-2003);
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007 (di seguito CCNL EPR 2006-2009, I b. e. 2006 - 2007);
- Visto l'Accordo per il contratto collettivo integrativo del personale non dirigente dell'ENEA ai sensi del CCNL del personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 Norme di omogeneizzazione (di seguito CCNI ENEA 2006 - 2009 N. O.);
- Visto l'Accordo per il contratto collettivo integrativo del personale non dirigente dell'ENEA ai sensi del CCNL del personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 (di seguito CCNI ENEA 2006 - 2009);
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca - Triennio 2016 - 2018 (di seguito CCNL Istruzione e Ricerca 2016 - 2018);
- Vista la Disposizione del Presidente n. 141/2016/PRES del 23 settembre 2016 recante “Destinazione e utilizzo delle risorse del fondo ex art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, I b. e. 2002-2003”;
- Vista la Delibera n. 104/2017/CA del 20 dicembre 2017, recante “Approvazione della nuova disciplina per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale”;
- Vista la Disposizione del Presidente n. 393/2018/PRES del 18 dicembre 2018, recante “Fondi per le politiche del personale, per la produttività' e per il trattamento accessorio del personale non Dirigente Enea: rideterminazione dei residui non utilizzati per l'anno 2015 e costituzione del fondo per gli anni 2016, 2017 e 2018. Costituzione del fondo per le progressioni economiche di livello per l'anno 2018 e del fondo ex art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, i b.e. 2002-2003 per gli anni 2016 e 2017. Avvio dell'iter di costituzione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'art.1, comma 526, della legge n. 205 del 2017”;
- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 16 gennaio 2019 sulla determinazione dei citati fondi;
- Visto l'art. 11, comma 1 lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- Vista la Disposizione del Presidente n. 176/2019/PRES del 5 giugno 2019 recante “Fondi per le politiche del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale non dirigente ENEA: conferma dei residui non utilizzati per l'anno 2015, ricostituzione dei fondi per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legge 14 febbraio 2019, n. 135 convertito nella legge n. 12/2019. Conferma del fondo per le progressioni economiche di livello per l'anno 2018. Ricostituzione dei fondi ex art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, i b.e. 2002-2003 per gli anni 2017 e 2018”;
- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 12 giugno 2019 sulla determinazione dei citati fondi;
- Visti i rilievi formulati in sede di verifica amministrativo-contabile effettuata dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dal 4 febbraio al 1° marzo 2019;
- Vista la Disposizione del Presidente n. 338/2019/PRES del 23 ottobre 2019, recante “Ricostituzione dei Fondi per le politiche del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale ENEA relativi agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, a seguito dei rilievi formulati in sede di verifica amministrativo-contabile effettuata dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Conferma della costituzione del Fondo per le progressioni economiche di livello per l'anno 2018 e del Fondo di incentivazione ex art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, I b.e. 2002-2003 per gli anni 2016, 2017, 2018, già costituiti con disposizione n. 176/2019/PRES del 5 giugno 2019”;
- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 11 novembre 2019 sulla determinazione dei citati fondi;
- Vista la Disposizione del Presidente n. 13/2020/PRES del 23 gennaio 2020 “Fondi per le politiche del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale non dirigente ENEA: costituzione dei Fondi relativi all'anno 2020”;
- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 29 gennaio 2020 sulla costituzione dei citati fondi;
- Vista l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo ENEA 2016 - 2018 sottoscritta in data 12 febbraio 2020, prot. n. ENEA/2020/10193/PER-ORS;
- Vista la nota di chiarimenti prot. ENEA/2020/47239/PER-ORS del 23 settembre 2020;
- Vista l'approvazione, nel testo, della predetta ipotesi, da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e Finanze, con lettere prot. 68468 del 27/10/2020 e prot. 209250 del 26/10/2020;
- considerato adempiuto quanto previsto dall'art. 40-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i.;

Premesso che
1. Con disposizione presidenziale n. 393/2018/PRES del 18 dicembre 2018 sono stati rideterminati i residui non utilizzati nell'anno 2015 a seguito dell'erogazione definitiva delle indennità finanziate dall'ex art. 19 CCNL EPR 2002-2005 I b.e. 2002-2003 (cd. “conto terzi”) i cui criteri erano stati fissati con Disposizione del Presidente n. 141/2016/PRES del 23 settembre 2016 e delle diverse indennità previste dal CCNI ENEA per il trattamento accessorio del personale non dirigente - anni 2012, 2013, 2014 e 2015, sottoscritto in data 23 settembre 2016, le cui erogazioni si sono concluse nel corso dei primi mesi del 2017. Per quanto sopra i residui dell'anno 2015 ammontano per il personale Ricercatore e Tecnologo a € 2.222.014 e per il personale inquadrato nei livelli dal IV all'VIII a € 1.066.738.
2. Con la medesima disposizione, sono stati costituiti i Fondi per le politiche del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale non dirigente ENEA (di seguito Fondo T.A.), per gli anni 2016, 2017 e 2018, il Fondo per le Progressioni Economiche di livello per l'anno 2018, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 e i Fondi di incentivazione ex art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, I b.e. 2002-2003 per gli anni 2016, 2017 e 2018.
3. In data 16 gennaio 2019 il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENEA ha espresso il parere favorevole di compatibilità sulla costituzione dei fondi, sia con i vincoli di bilancio, sia con quelli derivanti dalla vigente normativa.
4. Con apposita Disposizione n. 176/2019/PRES del 5 giugno 2019 sono stati ulteriormente definiti i predetti Fondi, anche per l'anno 2019, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.
5. In data 12 giugno 2019 il Collegio dei Revisori dell'ENEA ha espresso parere favorevole sui Fondi ridefiniti come al punto 4.
6. Con apposita Disposizione n. 338/2019/PRES del 23 ottobre 2019, sono stati rideterminati i Fondi per le politiche del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale non dirigente ENEA (di seguito Fondo T.A.) relativi agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, a seguito dei rilievi - contenuti in apposita relazione del 21 giugno 2019 - formulati in sede di verifica amministrativo- contabile effettuata dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Con la medesima Disposizione, si è confermata la costituzione del Fondo per le Progressioni economiche di livello per l'anno 2018 e del Fondo di incentivazione ex art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, I B.E. 2002¬2003 per gli anni 2016, 2017 e 2018, già costituiti con disposizione n. 176/2019/PRES del 5 giugno 2019.
7. In data 11 novembre 2019 il Collegio dei Revisori dell'ENEA ha espresso parere favorevole sui Fondi ridefiniti come al precedente punto 6.
8. Con apposita Disposizione n. 13/2020/PRES del 23 gennaio 2020 sono stati costituiti i Fondi per le politiche del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale non dirigente ENEA per l'anno 2020.
9. In data 29 gennaio 2020 il Collegio dei Revisori dell'ENEA ha espresso parere favorevole sui Fondi costituiti come al precedente punto 8.
10. I Fondi di cui ai precedenti punti 6 e 8 sono riportati come nelle tabelle di seguito:
Tabella A
…omissis…
Tabella B
…omissis…
Tabella C
..omissis…

11. A seguito delle interlocuzioni avvenute durante l'iter autorizzativo previsto dall'art. 40-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i., si è provveduto a scorporare dai Fondi T.A. le quote relative all'Indennità di Valorizzazione Professionale, sia come incrementi ex art. 89, c. 1, lettera b) del CCNL Istruzione e Ricerca, sia come incrementi derivanti dalle assunzioni previste dall'art. 20 del D. Lgs. 25 maggio, n. 75. Pertanto, i valori delle tabelle A e B sono ridefiniti come nelle seguenti tabelle D e E. L'effettivo scorporo dei valori dell'Indennità di Valorizzazione Professionale dai Fondi T.A. sarà effettuato in sede di consuntivazione degli stessi, con decorrenza 2018.
Tabella D
…omissis…
Tabella E
…omissis…

Concordano quanto segue:

Sezione I Ricercatori e Tecnologi
Capo I Risorse per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio
Art. 1 Utilizzo delle risorse per i ricercatori e tecnologi

1. Le risorse, determinate come in premessa al punto 10. Tabella D, oltre a finanziare le progressioni professionali e verticali dei precedenti CC.NN.LL. ENEA 1998-2001, 2002-2005 e le norme di omogeneizzazione del CCNI ENEA 2006-2009, continuano a finanziare i seguenti istituti:
a) indennità per oneri specifici;
b) indennità per la direzione di strutture di particolare rilievo;
c) indennità di responsabilità professionale;
d) indennità di rischio da radiazioni;
e) indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute; per tali indennità si rimanda ai criteri applicativi di cui agli artt. 5, 13 e 14 della presente Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo;
f) indennità di lavoro in turno.
2. Il dettaglio dell'utilizzo delle risorse in questione, per ogni anno, è riportato nelle allegate schede da 1 a 6.
3. Gli importi annui complessivi, destinati al finanziamento degli istituti contrattuali di cui al presente accordo, sono riportati nell'allegata scheda riepilogativa n. 7.

Capo II Istituti contrattuali finanziati dal fondo per il trattamento accessorio
Art. 5 Indennità di chiamata fuori orario

1. Per "chiamata fuori orario" si intende una prestazione lavorativa straordinaria richiesta al dipendente in ore tali da non configurare né una protrazione né una anticipazione del normale orario di lavoro.
2. Al dipendente che, su esplicita richiesta, effettui una prestazione di lavoro configurabile come "chiamata fuori orario", viene corrisposta un'indennità, ai sensi dell'articolo 68, c. 4 lett. f) del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 […]
3. Le "chiamate fuori orario", ai fini della liquidazione delle quote orarie di cui al comma precedente, devono essere autorizzate dal responsabile dell'Unità interessata con indicazione delle ragioni di indifferibilità ed imprevedibilità che ne hanno determinato l'esigenza.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale che percepisce l'indennità di reperibilità di cui al successivo articolo 14.

Art. 6 Lavoro in turno
1. L'indennità di lavoro in turno continua ad essere erogata secondo quanto previsto dall'art. 16 del CCNL EPR 2002-2005 I° b.e..
2. Entro 30 giorni dalla stipula del presente Contratto Collettivo Integrativo, le parti si rivedranno per monitorare l'applicazione dell'istituto contrattuale, anche al fine di una eventuale revisione dei limiti previsti in merito ai turni effettuabili ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. p) del CCNL Istruzione e Ricerca 2016 - 2018.

Sezione II Personale inquadrato nei livelli IV-VIII
Capo II Istituti contrattuali finanziati dal fondo per il trattamento accessorio
Art. 12 Lavoro straordinario e supplementare

1. Continuano ad essere attribuiti compensi per il lavoro straordinario ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera a) del CCNL EPR 1994-1997 e per il lavoro supplementare di cui al D.Lgs. n. 66/2003.
2. Salvo giustificati motivi di impedimento comunicati al diretto Responsabile, il dipendente è tenuto a compiere le prestazioni di lavoro straordinario richieste nei limiti massimi previsti dal comma successivo.
3. Il lavoro straordinario, limitato a esigenze adeguatamente motivate e documentate, è contenuto, di norma, nel limite massimo individuale di 200 ore annue. Potranno essere concesse deroghe al suddetto limite, debitamente autorizzate dal Dirigente di riferimento, in casi del tutto eccezionali e relativi alle attività connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali.

Art. 13 Indennità di operazione di impianti nucleari
1. Al personale addetto alle operazioni sugli impianti nucleari di ricerca e per il trattamento di rifiuti radioattivi, di cui al D.Lgs. 101/2020, munito dell'attestato di idoneità per la direzione tecnica o della patente di abilitazione di 1° grado (supervisore) o di 2° grado (operatore), ai sensi del D.P.R. 1450/70, viene corrisposta, ai sensi dell'articolo 68, c. 4 lett. f) del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, una indennità mensile di operazione nella misura del 10% della retribuzione minima del livello professionale di appartenenza, avuto riguardo all'effettiva presenza in servizio.
2. Tale indennità compete altresì agli esperti qualificati incaricati della sorveglianza fisica e della protezione degli impianti di cui al comma 1 e delle installazioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 101/2020.
3. Detta indennità compete inoltre, nella misura del 5% della retribuzione minima del livello professionale di appartenenza, al personale addetto alle operazioni sugli impianti di cui al comma 1 previsto nel "Regolamento di esercizio” di cui all'art. 89 del D.Lgs. 101/2020.

Art. 14 Indennità di reperibilità
1. Al dipendente "reperibile", per eventuali prestazioni oltre il normale orario di lavoro entro un'ora dalla chiamata, spetta un'indennità, ai sensi dell'articolo 68, c. 4 lett. f) del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, da erogarsi nelle misure, con le modalità e nei limiti di seguito precisati.
2. I dipendenti turnisti di cui all'art. 17 del presente contratto, salvo deroghe preventivamente autorizzate dal Responsabile generale della gestione, non possono essere comandati ad effettuare linee di reperibilità.
[…]
4. Al dipendente “reperibile” per eventuali prestazioni da svolgere fuori del normale orario, e con inizio entro sei ore dalla chiamata, spetta una indennità nella misura ridotta del 50% rispetto a quelle previste al precedente comma.
5. In caso di intervento a seguito di chiamata, al dipendente è corrisposto un importo per le ore effettivamente prestate pari alla retribuzione oraria maggiorata:
- del 50% per il lavoro straordinario feriale
- del 70% per il lavoro festivo o notturno
- del 90% per il lavoro festivo e notturno
6. Di norma, nell'arco dell'anno, il dipendente non può essere comandato ad effettuare in media più di cinque linee di reperibilità al mese con riferimento a quelli previsti al comma 1 e dieci linee di quelli di cui al comma 4.

Art. 15 Indennità di chiamata fuori orario
1. Per "chiamata fuori orario" si intende una prestazione lavorativa straordinaria richiesta al dipendente in ore tali da non configurare né una protrazione né una anticipazione del normale orario di lavoro.
2. Al dipendente che, su esplicita richiesta, effettui una prestazione di lavoro configurabile come "chiamata fuori orario", viene corrisposta un'indennità, ai sensi dell'articolo 68, c. 4 lett. f) del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 […]
3. Le "chiamate fuori orario", ai fini della liquidazione delle quote orarie di cui al comma precedente, devono essere autorizzate dal responsabile dell'Unità interessata con indicazione delle ragioni di indifferibilità ed imprevedibilità che ne hanno determinato l'esigenza.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale che percepisce l'indennità di cui al precedente articolo 14.
[…]

Art. 16 Lavoro in turno
1. L'indennità di lavoro in turno viene erogata ai sensi dell'articolo 68, c. 4 lett. f) del CCNL Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, con le modalità di cui all'art. 47 del CCNL EPR 1994-1997 I° b. e..
3. Entro 30 giorni dalla stipula del presente Contratto Collettivo Integrativo, le parti si rivedranno per monitorare l'applicazione dell'istituto contrattuale, anche al fine di una eventuale revisione dei limiti previsti in merito ai turni effettuabili ai sensi dell'art. 68, comma 4, lettera p) del CCNL Istruzione e Ricerca 2016 - 2018.

Capo III Orario di lavoro
Art. 21 Criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

1. Ferma restando la durata normale dell'orario di lavoro settimanale, l'orario giornaliero può essere flessibile, tenuto conto della situazione organizzativa e compatibilmente con l'orario di servizio all'interno del quale è consentito l'accesso alle sedi di lavoro dell'ENEA, fatta eccezione per il personale turnista.
2. L'orario flessibile consente di anticipare o posticipare l'orario di inizio e di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, fermo restando la necessità di garantire una contemporaneità di presenza in servizio non inferiore a n. 2 ore giornaliere, di norma dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

Art. 22 Definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 49 del CCNL EPR1998 - 20011 b.e.
1. Per il dipendente che ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario autorizzate, nel tetto massimo di 200 ore annue, possono essere accantonate in un conto ore individuale ai sensi dell'art. 49 del CCNL EPR 1998 - 2001 I b.e. e fruite, tenuto conto delle esigenze lavorative, per l'intera giornata, o frazione di essa, sotto forma di riposi compensativi.

Sezione IV Disposizioni Finali
Art. 27 Indennità di rischio da radiazioni

1. Le parti concordano l'istituzione dell'indennità di rischio da radiazioni ex art. 47 del CCNL EPR 1998-2001 e di approfondire le modalità di applicazione della stessa.
2. Con un apposito accordo saranno definite le modalità applicative di cui al precedente comma 1.

Dichiarazione congiunta
Oggetto: Errata corrige dell'art. 13 del CCI ENEA 2016-2018
Le parti, nel prendere atto che il D.Lgs. n. 101/2020 introduce alcune novità terminologiche relative alle figure professionali interessate dall'attribuzione dell'indennità di operazione di impianti nucleari, ritengono necessario adeguare il testo dell'art. 13 del CCI ENEA 2016-2018 per renderlo più aderente a quanto esposto dalla nuova normativa di riferimento, pur mantenendo la medesima platea di interessati e ad invarianza di spesa come da art. 13 citato.
Pertanto dichiarano la seguente errata corrige dell'art. 13 del Contratto Collettivo Integrativo ENEA 2016 - 2018 recante “Indennità di operazione di impianti nucleari
- al comma 2, dove si riporta “esperti qualificati incaricati della sorveglianza fisica e della protezione degli impianti” leggasi “esperti di radioprotezione incaricati della sorveglianza fisica di radioprotezione degli impianti”;
- al comma 3, dove si riporta “al personale addetto alle operazioni sugli impianti di cui al comma 1 previsto nel "Regolamento di esercizio” di cui all'art. 89 del D.Lgs. 101/2020” leggasi “al personale addetto alle operazioni per gli impianti di cui al comma 1 e sulle installazioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 101/2020”.
Letto, e sottoscritto
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* non sottoscrive il contratto integrativo