Categoria: 2020
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Tipologia: Accoordo
Data firma: 14 ottobre 2020
Parti: Enel Italia e Filctem, Flaei, Uiltec
Settori: Chimici-Elettrici, Enel
Fonte: filctemlazio.it


Verbale di accordo

Il giorno 14 ottobre 2020, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo, tra Enel Italia […] e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filctem […], Flaei […], Uiltec […]

Premesso che
- L'articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111, ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo da utilizzare per astenersi dal lavoro in corrispondenza del periodo di quarantena dei figli conviventi minori di anni quattordici, disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico;
- Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile; sempreché l'altro genitore non sia in smart working o comunque non svolga alcuna attività lavorativa
- per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un'indennità pari al 50% della retribuzione;
Considerato che
- con accordo sindacale nazionale del 27 marzo 2020 è stato introdotto uno strumento solidaristico volontario, in forza del quale, fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 66/2003, ciascun lavoratore ha avuto la possibilità di contribuire, mediante la rideterminazione in riduzione di uno o più giorni di ferie e FA della sua spettanza annuale, per consentire al personale che non svolgeva attività remotizzabile ed era stato allontanato dal servizio di fruire di corrispondenti giornate aggiuntive di permesso retribuito a copertura dell'assenza ;
- l'Azienda ha a sua volta riconosciuto a tali fini un numero di giornate di permesso pari al numero dei dipendenti in Italia al 31 marzo 2020;
- Le Parti hanno altresì convenuto che la differenza positiva non impiegata, grazie alla grande risposta da parte dei colleghi ed alla più rapida ripresa delle attività operative, si sarebbe potuta utilizzare per eventuali future necessità a copertura di assenze in relazione ad esigenze cautelative di allontanamento dal servizio sempre connesse a situazioni di contagio o in applicazione di ulteriori misure emergenziali.
Si conviene su quanto segue
1. Ai lavoratori le cui attività non possono essere remotizzate e che quindi non hanno la possibilità di svolgere attività lavorativa in smart working, i quali richiedano ad Inps la fruizione del Congedo Covid per quarantena scolastica dei figli conviventi minori di anni quattordici, sarà corrisposta un'indennità in misura pari al 100 % della retribuzione, con integrazione da parte dell'azienda dell'importo corrisposto da Inps.
2. Nei casi in cui i dipendenti che svolgono attività non remotizzabili abbiano l'esigenza di astenersi dal servizio in relazione alla quarantena scolastica di figli minori conviventi, ma di età superiore ad anni quattordici, per i quali in base alle previsioni di legge non è riconosciuto il congedo Covid, l'Azienda riconoscerà permessi retribuiti per la durata necessaria a coprire il periodo di quarantena disposto dalla Asl competente, semprechè ricorrano le altre condizioni richieste dalla legge per la fruizione del congedo covid; Analogamente potranno essere riconosciuti permessi in relazione a quarantene di figli minori conviventi disposte dalla ASL nell'ambito dello svolgimento di attività sportive in strutture quali palestre piscine, centri sportivi. I lavoratori che svolgono attività remotizzabili, che si trovino nelle medesime condizioni di cui al presente punto, potranno svolgere la prestazione di lavoro in smart working, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111, secondo modalità compatibili con le caratteristiche della prestazione.
3. Ai fini dell'integrazione dell'indennità del congedo Covid e riconoscimento permessi retribuiti, si attinge al saldo positivo non fruito scaturente dal richiamato accordo del 27 marzo 2020 e mantenuto a disposizione per fronteggiare eventuali situazioni di criticità connesse all'emergenza Covid.
4. Analogamente si procede nei confronti dei dipendenti che svolgono attività non remotizzabili per i quali sia disposto da parte dell'azienda un periodo di allontanamento cautelativo dal servizio, sia pure in assenza di un provvedimento di quarantena da parte delle autorità competenti, in relazione al contatto con casi potenziali sospetti, per il periodo occorrente alla somministrazione dei tamponi/test sierologici che si rendano necessari. Tale previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'assenza del dipendente sia riconducibile ad un certificato medico di malattia rilasciato dal medico curante in relazione al provvedimento di quarantena disposto dall'autorità competente.

Letto, confermato, sottoscritto.