Tipologia: Accordo
Data firma: 25 maggio 2020
Parti: Sogin, Nucleco e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Sogin
Fonte: filctemlazio.it


Sommario:


Verbale di accordo

Roma, 25 maggio 2020, tra Sogin spa […], Nucleco spa […], e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. di categoria Filctem-Cgil […], Flaei-Cisl […], Uiltec-Uil […], ciascuna singolarmente la "Parte" e collettivamente le "Parti.

Premesso che:
> L'art. 11 del vigente CCNL ribadisce l’impegno delle Parti a favorire iniziative finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza e ad accrescere gli standard di sicurezza anche in riferimento alle imprese appaltatrici, promuovendo sia nei processi della qualificazione, che nelle procedure di affidamento, l’adozione di strumenti che rilevino e valorizzino comportamenti virtuosi e mettano a disposizione di tutti un patrimonio comune di conoscenze e buone pratiche.
> Le Parti riconoscono l’importanza del ruolo del committente come soggetto promotore di iniziative e misure
atte a prevenire qualsiasi situazione di criticità nella sicurezza dei cantieri, in particolare, nell’ambito dei cantieri di rilevanti dimensioni, adottando strumenti che rafforzino, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei RLSA dell’appaltante, la cooperazione e il coordinamento delle imprese e lavoratori coinvolti nel cantiere nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro. In tale ottica, le Parti confermano l’impegno a promuovere iniziative finalizzate ad accrescere nelle imprese appaltataci la cultura della sicurezza e l’adozione delle migliori pratiche, anche sulla formazione ed informazione dei lavoratori come leva fondamentale per garantire la sicurezza e l’integrità psico-fisica delle persone. In forza dell'art. 12 del vigente CCNL, le Parti condividono l’obiettivo di evitare che il sistema di gestione degli appalti possa determinare alterazioni delle regole di mercato e della concorrenza, valutata l’importanza per la collettività dei servizi erogati da parte del Gruppo Sogin. A tal fine, le Parti ribadiscono l'impegno a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltataci conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro.
Le Parti ribadiscono l'esigenza di mantenere all'interno delle Aziende del Gruppo Sogin le attività esclusive e distintive del ciclo produttivo aziendale, mantenendo per questa via quelle conoscenze professionali ed esperienze acquisite presenti, sempre che tali attività possano essere utilmente realizzate dalle Aziende del Gruppo al fine di una più razionale ed economica organizzazione, nel rispetto dei criteri di qualità e di sicurezza del servizio.
Le Parti convengono in ordine all'opportunità di richiedere alle imprese appaltataci l’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro dei settori in cui le stesse operano, sottoscritti da Cgil Cisl e Uil.
Con il presente Protocollo, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice degli Appalti"), ed alla luce degli impegni assunti in occasione dell'ultimo rinnovo del CCNL di settore, le Parti intendono dare attuazione a quanto definito in materia di appalti ed esternalizzazioni di servizi e lavori da parte del Gruppo Sogin.
Le Parti ritengono necessario assicurare nell'affidamento dei contratti d'appalto i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
Inoltre, i sistemi di qualificazione e certificazione degli operatori economici, in ragione della maggiore complessità e specializzazione dei lavori/progetti da realizzare, devono assicurare l'applicazione di sistemi di gestione che diano rilevanza anche agli aspetti connessi alla innovazione sociale ed ambientale allineati agli indirizzi dell'IAEA che prevedono che le organizzazioni operanti in ambito nucleare debbano possedere un "sistema di gestione integrato" riguardante, oltre agli aspetti relativi alla qualità, anche quelli relativi ad ambiente, salute e sicurezza del personale.
Le procedure di gara saranno avviate con specifiche che escludano fenomeni di dumping salariale e normativo e rispettino le condizioni di legalità, di tutela dei contratti di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.
Per quanto sopra premesso le Parti concordano quanto segue.

1) Ambito applicativo
In considerazione della specificità del core business del Gruppo Sogin, è indispensabile perseguire il consolidamento e lo sviluppo delle professionalità di settore per garantire le conoscenze progettuali, organizzative, tecniche ed applicative per mantenere elevate le conoscenze specialistiche ed il saper fare operativo.
Le Parti, nell'ottica di un proficuo e costante confronto, si impegnano ad avviare una sessione informativa, ogni semestre, sulle principali procedure di gara in essere, finalizzata ad individuare, attraverso il monitoraggio dell'evoluzione della normativa legislativa nazionale e regionale, obiettivi comuni riguardo alle principali attività finalizzate al decommissioning ed alle bonifiche ambientali, di seguito indicate, a titolo comunque non esaustivo:
• Studi di fattibilità e progettazione;
• Attività realizzative di nuovi impianti e di smantellamento di impianti esistenti;
• Caratterizzazione radiologica e fisico chimica e trattamento rifiuti radioattivi;
• Servizi di radioprotezione e di analisi radiochimica
Su richiesta delle Parti sarà avviato un confronto per approfondimento in merito agli appalti di particolare complessità per intensità di manodopera, complessità tecnico e servizi professionali.
In relazione alle attività correlate al l'avvio delle gare, le Parti ritengono necessario che nei documenti delle relative procedure di affidamento siano contenute previsioni a tutela delle condizioni di lavoro, dei trattamenti retributivi, previdenziali ed assistenziali, assicurativi e sanitari, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, volte ad assicurare la partecipazione alle gare in situazioni concorrenziali, anche al fine di promuovere condizioni di sviluppo e valorizzazione del fattore lavoro.
Il Gruppo Sogin, all'inizio ci ciascun anno, organizza un incontro con le OO.SS. per presentare le politiche aziendali sul personale, i programmi delle attività, incluso il piano della committenza.

2) Tutele: occupazione, sicurezza, diritti e contratti applicabili negli appalti
Le Parti si impegnano a collaborare per l'attuazione, per quanto di competenza e nel rispetto della normativa vigente, di ogni misura finalizzata alla tutela del personale operante nell'ambito delle ditte appaltatrici. Ciò al fine di evitare fenomeni che rischiano di diventare elementi di alterazione delle regole di mercato, introducendo fattori degenerativi che stravolgano i normali rapporti economici e concorrenziali, e che possano mettere a rischio la realizzazione e la qualità dei servizi oggetto di appalto, con ripercussioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Tenuto conto delle disposizioni contenute nel Codice degli Appalti, come successivamente integrato e modificato, nell'ambito dei principali settori aziendali, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 comma 4 del Codice degli Appalti stesso, gli operatori economici saranno tenuti ad applicare al personale alle proprie dipendenze il CCNL di settore, sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil, in conformità a quanto già previsto all'art. 3.3.3 e 3.3.4 delle Condizioni Generali di Appalto di Lavori e di Servizi, ed all'art. 6.3 e 6.4 delle Condizioni Generali di Appalto di Forniture¹.
Gli Appaltatori saranno altresì tenuti al rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni, come già previsto all'art. 2.4.2 delle Condizioni Generali degli Appalti di Lavori e quelle relative alle Forniture ed all'art. 2.3.2 delle Condizioni Generali degli Appalti di Servizi², così assicurando, tra l'altro, la presenza e l'interlocuzione in azienda delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, l'osservanza delle norme a tutela del diritto al lavoro dei disabili, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti. Il Gruppo Sogin favorirà, con l'opportuna intermediazione, l'interlocuzione tra le rappresentanze in capo alla committente e l'appaltatore, finalizzata alla gestione del presente Protocollo.
Dovrà inoltre essere assicurato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'esercizio e il rispetto delle libertà sindacali. Il possesso dei requisiti essenziali che connotano la correttezza del rapporto di lavoro tra gli Appaltatori e i dipendenti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la puntuale corresponsione degli oneri retributivi e contributivi, il godimento di ferie e permessi, la concessione dei permessi sindacali, la stipulazione delle assicurazioni obbligatorie, ecc.) dovrà essere garantita per l'intera durata dell'eventuale rapporto contrattuale e sarà considerata imprescindibile.
Nei documenti di gara verrà previsto che, qualora nel corso della prestazione si accertasse il venir meno dei requisiti sopra indicati in capo all'Appaltatore o ad eventuali subappaltatori e alle imprese consorziate/raggruppate esecutrici delle opere/prestazioni, ne verrà richiesto l'immediato ripristino. In caso di mancata regolarizzazione saranno applicate specifiche penali, in linea con quanto previsto dalle procedure aziendali, ovvero la risoluzione di diritto del contratto stesso, come previsto dall'art. 8.1.3 delle Condizioni Generali di Appalto di Lavori e quelle sui Servizi e dall'art. 20.1.3 delle Condizioni Generali di Appalto di Forniture³. A questo proposito, l'Appaltatore esporrà giornalmente in cantiere l’elenco dei dipendenti che operano nel cantiere stesso, sia propri, che delle eventuali imprese subappaltatrici. L'Appaltatore avrà l'obbligo, di far pervenire al committente, anche in formato elettronico, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL di settore e dei relativi oneri contributivi, fiscali, assicurativi, nonché quelli comprovanti il corretto adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza e tutela del personale dipendente. Sarà cura della stazione appaltante verificare il corretto pagamento dei trattamenti economici e normativi del personale delle aziende appaltatrici. A valle di tale verifica, la stazione appaltante provvederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali, come già previsto dall'art. 3.3.3. e 3.3.4 delle Condizioni Generali di Appalto di Lavori e Servizi e dall'art. 6.3 e 6.4 delle Condizioni Generali di Appalto di Forniture⁴. Le OO.SS. potranno richiedere, nei limiti previsti dalla legge, le informazioni sulla regolarità contributiva e retributiva. In ogni caso, ed in subordine, si conviene dì fare riferimento a quanto previsto al comma 8 dell'art. 105 del vigente Codice degli Appalti. Fermo restando quanto previsto dal CCNL di settore in tema di clausole sociali, nonché tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 50 del Codice degli Appalti, le Parti riconoscono il valore etico della c.d. "clausola sociale" nell'ambito dei settori regolati e ad alta intensità di manodopera, in un'ottica di promozione della continuità occupazionale e professionale in favore del personale assunto a tempo indeterminato e impiegato direttamente e prevalentemente nelle attività oggetto dell'appalto, in forza presso il gestore cessante nel periodo dei 90 giorni antecedenti l'avvio della nuova gestione. In tutti gli altri casi di successioni di appalti, sarà fatto obbligo di attivazione di un incontro preventivo tra cedente, cessionario e le OO.SS. territorialmente competenti, finalizzato a valutare ogni soluzione possibile volta a salvaguardare l'occupazione. A tal fine sarà onere del cedente mettere a fattor comune di cessionario e delle OO.SS. l'elenco del personale coinvolto dal passaggio, con indicazione dei livelli professionali, mansioni e qualifiche.

3) Procedure di affidamento e trasparenza
Con l'esclusione dei casi previsti dalla legge, per cui la valutazione delle offerte possa avvenire esclusivamente sulla base del prezzo più basso, l'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avendo a riferimento le linee guida Anac, in attuazione dei criteri tecnico-qualitativi, adeguati alla natura e all'oggetto del contratto. A tal fine, le Parti si danno atto che le offerte di gara basate su tale sistema non potranno essere condizionate dal peso del costo del lavoro, poiché lo stesso è conseguente all'indicazione del CCNL, comprese le indicazioni relativi alle tabelle dei minimi contrattuali da applicare, contenuta negli atti di gara, come previsto dal presente Protocollo unitamente al costo della sicurezza, anch'esso non soggetto a ribasso conformemente alla vigente normativa.
Riguardo alla composizione degli elementi tecnico-qualitativi delle offerte, il Gruppo, allo stato, conferma l'applicazione di criteri di ponderazione e valutazione delle offerte che risultino coerenti con gli obiettivi aziendali e con l'impegno di conciliare la ricerca dell'offerta più vantaggiosa con:
• il rispetto dell'ambiente inteso come contenimento dell'impatto ambientale delle tecnologie, dei mezzi e delle attrezzature offerti, con particolare attenzione al risparmio energetico o all'utilizzo dei materiali riciclati (c.d. "acquisti verdi");
• il rispetto dell'impegno sociale, anche attraverso l'inserimento di personale svantaggiato nella gestione dei servizi;
• la qualità delle prestazioni, attraverso una valutazione del know-how posseduto dagli operatori economici partecipanti.
Ai fini della sottoscrizione del contratto d'appalto, le Parti ribadiscono, in linea con le procedure interne al Gruppo Sogin, la preminente rilevanza della seguente documentazione:
• dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla gara;
• dichiarazione sostitutiva in merito all’assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ostative ai sensi della normativa antimafia;
• cauzione definitiva, se prevista;
• assicurazione RCT/RCO;
• indicazioni ai fini del rispetto della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici;
• se l'aggiudicatario è un RTI, atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese.
Inoltre, sarà richiesto, ai fini della valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, il rating di legalità in applicazione dell'art. 83, comma 10 del Codice degli Appalti.
Nella fase di verifica del corretto adempimento delle prescrizioni del presente Protocollo, potrà essere richiesta l'esibizione del LUL.

4) Requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento
Le Parti ribadiscono l'importanza del rispetto dei requisiti di partecipazione degli operatori economici per escludere quelli che risultino inadempienti in materia contributiva, previdenziale e assicurativa.
Ulteriori elementi che si ritiene opportuno considerare e valorizzare, in ragione della maggiore complessità e specializzazione delle opere/prestazioni da realizzare) sono: il possesso del certificato del Sistema di Gestione UNI EN ISO 9001 (Sistema di Gestione della Qualità), il possesso del certificato del Sistema di Gestione UNI EN ISO 14001 (Sistema di Gestione per l'Ambiente) del certificato del Sistema di Gestione BS OHSAS 18001/ UNI EN ISO 45001 (Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro) e il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000:2008.
A questo proposito va sottolineato che la strategia del miglioramento e della qualificazione degli operatori economici sia da perseguire e che vada applicata, in particolar modo nelle procedure di selezione di soggetti a cui affidare i servizi rivolti alla persona. Fra i requisiti di qualificazione, particolare attenzione deve essere posta alla comprovata esperienza imprenditoriale, alla capacità ed idoneità tecnico professionale degli operatori economici.

5) Agibilità e diritti
Preventivamente alla pubblicazione dei bandi di gara il Gruppo Sogin renderà disponibili alle RSU e alle OO.SS. le seguenti informazioni:
• oggetto sintetico dell'appalto;
• parte normativa della documentazione relativa alla procedura di affidamento.
Dopo la stipula dei contratti di appalto di particolare complessità per intensità di manodopera, merito tecnico e valenza dei servizi professionali, le Aziende del Gruppo renderanno disponibili alle RSU e alle OO.SS., su loro richiesta, le seguenti informazioni:
a) la denominazione e ragione sociale della ditta aggiudicatala;
b) l'indirizzo della sede legale;
c) il CCNL applicato al personale;
d) la parte normativa della documentazione relativa alla procedura di affidamento;
e) oggetto sintetico dell'appalto;
f) n. dipendenti in organico impegnati nell'appalto.
Le stesse informazioni saranno rese disponibili alle OO.SS. anche in caso di eventuali subappalti, attuati nel rispetto della normativa di riferimento e del CCNL applicato nel Gruppo.
D.V.
Le Parti convengono che in presenza di stati emergenziali dichiarati con apposito provvedimento governativo, gli Appaltatori saranno tenuti a conformarsi ai Protocolli recepiti dal Gruppo Sogin a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Le Parti convengono, altresì, che, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, gli Appaltatori saranno tenuti ad osservare quanto previsto nel "'Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle Parti Sociali il 14 marzo 2020 e successivamente aggiornato il 24 aprile 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

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1 Le Condizioni generali per appalti di lavori, di servizi e di forniture Sogin prevedono, in proposito, che "L'Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale addetto ai lavori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del Codice Civile, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore".
2 Le Condizioni generali per appalti di lavori, di servizi e di forniture Sogin prevedono, in proposito, che "I lavori dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore, con eventuale ricorso a subappaltatori/subaffidatari, nel rispetto degli atti di gara, de! contratto e dei relativi allegati, delle normative a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., delle normative in materia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento, di radiazioni ionizzanti, di cui al D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., nonché delle procedure aziendali adottate presso il sito Sogin dove va eseguito l'appalto".
3 Le Condizioni Generali di Appalto di Lavori, Servizi e Forniture di Sogin prevedono, fra le cause di risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 c.c.:
• "inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
• grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale".
4 Nelle Condizione Generali di Appalto di Lavori, Servizi e Forniture Sogin è previsto espressamente che "Sogin, inoltre, richiederà, anche con riferimento alle imprese subappaltatrici, prima dell'inizio dei lavori, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURCL la documentazione di avvenuta denuncio agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, concernenti i dipendenti propri e delle predette imprese subappaltatrici. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Appaltatore e delle eventuali Imprese Subappaltatrici sarà poi richiesto con cadenza periodica. Resta stabilito che in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sì applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5, 5 bis e 6, D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. intervento sostitutivo)".
Nelle stesse Condizioni generali è, inoltre, previsto che "Nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, l'Appaltatore, ovvero il subappaltatore laddove liquidato direttamente, è tenuto a produrre mensilmente e per tutta la durata del contratto, la documentazione, attestante il regolare adempimento degli obblighi retributivi nei confronti dei propri dipendenti. La documentazione dovrà essere inviata a Sogin in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dedicato. Sogin provvederà al pagamento del corrispettivo previa produzione, do porte dell'Appaltatore, della documentazione prevista".