Categoria: Normativa regionale
Visite: 5014

Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 14 novembre 2020, n. 55
Ulteriore ordinanza in tema di Covid-19 circa l'applicazione di misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza sanitaria. Disposizioni in materia di controllo del cinghiale, proroga dell'iscrizione all'albo provinciale per i maestri di sci e corsi di formazione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;
VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;
VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 gennaio 2021;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 23 e recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” che, nel modificare l'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni e alle Province Autonome la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'art. 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTE le ordinanze del Ministero della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19”, con cui la Provincia Autonoma di Trento è stata classificata “zona gialla”, in quanto non rientrante negli scenari di tipo 3 e 4, ai quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del Dpcm 3 novembre 2020;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 

Controllo del cinghiale

VISTE le disposizioni della legge n. 157/92 e della legge provinciale sulla caccia n. 24/91, che prevedono misure del controllo della specie le quali, data la diffusione del cinghiale sul territorio trentino e i gravi danni alle colture agricole ed ai pascoli arrecati, si applicano anche ai cinghiali;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 886 del 25 giugno 2020, che stabilisce la disciplina del controllo del cinghiale in provincia di Trento;
CONSIDERATO che l'attività di controllo del cinghiale si esplica, quando effettuata in modalità straordinaria, in orario notturno e cioè dopo le ore 22.00 e prima delle ore 5.00 del giorno successivo, orario nel quale invece, ai sensi del Dpcm del 3 novembre 2020, sono ammessi soltanto gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
CONSIDERATO che si registra sul territorio provinciale un elevato caso di gravi danni alle colture agricole e ai pascoli;
CONSIDERATO altresì che è necessario assicurare che l'attività del controllo del cinghiale sia comunque effettuata, al fine di contenere la popolazione del suide e così rispondere alle esigenze di prevenzione rispetto alla peste suina africana, grave patologia costantemente in espansione sul territorio europeo anche in relazione alla presenza dei cinghiali selvatici;
CONSIDERATO che la modalità straordinaria (notturna) di controllo del cinghiale è la modalità che, se attuata, consente una maggiore incisività del controllo stesso e che, per il fatto che deve essere programmata in anticipo secondo le precise indicazioni contenute nella deliberazione 886/2020, consente comunque agli organi di controllo del Corpo forestale provinciale di avere conoscenza della durata, degli orari giornalieri e degli ambiti, degli eventuali elenchi di appostamenti, delle localizzazioni dei punti sparo per i controlli individuali e a squadre degli eventuali nominativi dei guardiacaccia coordinatori;
CONSIDERATO che comunque l'attività del controllo del cinghiale debba svolgersi nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;
 

Proroga dell'iscrizione all'albo professionale provinciale per i maestri di sci il cui rinnovo è in scadenza nell'anno 2020 e 2021

CONSIDERATO che, a causa della pandemia in atto, risulta difficile organizzare i corsi di aggiornamento per i maestri di sci che devono rinnovare, nel corso dell'anno 2020 e 2021, l'iscrizione all'albo professionale provinciale, requisito necessario per l'esercizio della professione, secondo la normativa di settore;
CONSIDERATO che la chiusura anticipata degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche nel mese di marzo 2020 e il ritardo nell'apertura della nuova stagione sciistica, oltre alla possibile limitazione di spostamento tra Regioni, Province, Comuni o all'individuazione di zone soggette a particolari restrizioni, non consente di organizzare i corsi di aggiornamento previsti;
VISTA la comunicazione del Presidente del Collegio provinciale dei maestri di sci di sospensione dei corsi di aggiornamenti per le motivazioni esposte al punto precedente e la richiesta di proroga dell'iscrizione all'albo professionale provinciale dei maestri di sci, fino al 31 dicembre 2021;
 

Corsi di formazione

VISTO il punto 4) “Convegni, congressi” dell'Ordinanza 5 novembre 2020 prot. n. 696090/1;
VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 9, lett. s) del Dpcm 03 novembre 2020;
VISTA la circolare del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna prot. n. 699088 del giorno 06/11/20 recante “Ordinanza del Presidente della Provincia n. 53 del 5 novembre 2020 prot. n. 696090/1 in tema Covid-19. Chiarimento in merito al punto 4) Convegni, congressi relativamente all'inciso riguardante i corsi di formazione”, ove si precisa che il predetto punto 4) non ha inteso modificare, integrare o comunque rendere più restrittiva la disposizione di cui all'art. 1, comma 9, lett. s), del Dpcm 03 novembre 2020, che trova completa applicazione anche in ambito provinciale;
Tutto ciò premesso,
 

ORDINA QUANTO SEGUE


Controllo del cinghiale

1) che l'attività del controllo del cinghiale sia consentita, a far data dalla pubblicazione della pre-sente ordinanza, anche nel periodo che va delle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, comunque nel rispetto di quanto disposto con la deliberazione n. 886 del 25 giugno 2020 della Giunta provinciale e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;
 

Proroga dell'iscrizione all'albo professionale provinciale per i maestri di sci il cui rinnovo è in scadenza nell'anno 2020 e 2021

2) di prorogare fino al 31 dicembre 2021, per le motivazioni sopra esposte, l'iscrizione all'albo professionale provinciale per i maestri di sci che devono rinnovare, nel corso dell'anno 2020 e 2021, l'iscrizione all'albo professionale provinciale, requisito necessario per l'esercizio della professione, secondo la normativa di settore;
 

Corsi di formazione

3) si chiarisce che, relativamente ai corsi di formazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. s) del Dpcm 03 novembre 2020;
 

Disposizioni finali

4) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dalla data di adozione della medesima e fino al giorno 3 dicembre 2020, salvo ove indicati termini diversi, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

- dott. Maurizio Fugatti -