Categoria: Normativa regionale
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente 23 novembre 2020, n. 43 /PC
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta n. 59 del 29 luglio 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;
Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regione la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il DPCM del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
Visto il DPCM del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;
Visto il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato DPCM 3 novembre 2020, che recano, rispettivamente “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” e “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”;
Vista, da ultimo, l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, con la quale è stata disposta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 del richiamato DPCM 3 novembre 2020 anche nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (cosiddetta “zona arancione”);
Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report settimanale del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità sul monitoraggio del contagio, è definita, alla data del 18.11.2020, avere il trend settimanale dei casi di contagio in aumento ed è valutata tra le regioni la cui fascia di rischio è definita “moderata con probabilità alta di progressione a rischio alto”;
Visto che sulla base dei dati forniti in data 23 novembre dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da SARS - CoV-2, registra n. 565 ricoverati ospedalieri positivi oltre a 55 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità complessiva di 175 posti letto di terapia intensiva, con conseguente rischio di compromettere l'offerta ospedaliera per i cittadini;
Preso atto delle indicazioni del mondo scientifico secondo cui attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono l'igiene delle mani, il corretto utilizzo dei DPI e il distanziamento fisico;
Ritenuto necessario, visto il rischio correlato alla formazione di assembramenti di persone che consumano alimenti o bevande, vietare l'assunzione degli stessi su area pubbliche o aperte al pubblico;
Ritenuto, al fine di contrastare le forme di assembramento a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, di limitare gli spostamenti delle persone nelle zone soggette ad affollamento;
Preso atto che buona parte del contagio avviene a livello intra familiare e durante le attività di integrazione di tipo informale;
Ritenuto opportuno riaffermare il più ampio utilizzo possibile della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro pubblici e privati;
Visto l'appello dei Presidenti regionali del Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Federazione Italiana Pallacanestro e della Federazione Italiana Pallavolo che, alla luce della attuale situazione sanitaria, ritengono necessario procedere con la sospensione di ogni forma di attività, compresi gli allenamenti, sia in palestra che in impianti sportivi in genere, sia all'aperto che al chiuso, ad eccezione di quelle attività sportive che stanno disputando i campionati nazionali;
Riscontrato come in determinate aree del territorio regionale l'attivazione di catene di trasmissione e il conseguente trend in crescita del contagio evidenzi una diffusione del virus particolarmente elevata, che determina l'aumento del numero di focolai attivi;
Ritenuto conseguentemente necessario, al fine di ottenere un quadro maggiormente dettagliato della situazione epidemiologica nelle aree di attenzione in questione, dare avvio all'attività di screening attraverso test su tutta o gran parte della popolazione dei Comuni interessati, consentendo con ciò l'individuazione dei soggetti positivi al SARS - CoV-2, nonché la ricostruzione della catena dei contatti, allo scopo di mitigare la diffusione e ridurre il numero di focolai;
Acquisito il parere della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità del 23 novembre 2020;
 

ORDINA

a) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, dalle ore 00,00 del 24 novembre e fino al giorno 3 dicembre 2020 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure di carattere generale:
a.1. È fatto obbligo a tutti di limitare i propri spostamenti esclusivamente alle strette necessità rappresentate dall'art. 2 del DPCM dd. 3 novembre 2020;
a.2. È fortemente raccomandato di non utilizzare mezzi di trasporto pubblico se non per necessità altrimenti non espletabili;
a.3. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico nelle vicinanze degli esercizi di vendita e comunque in luoghi dove siano possibili assembramenti;
a. 4. È fortemente raccomandato evitare zone solitamente affollate;
a.5. È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro;
a.6. Fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. e) del DPCM 3 novembre 2020 in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, sono sospese le attività, compresi gli allenamenti, degli sport di squadra e di contatto così come previsto dall'art. 1, comma 9, lett g) del richiamato DPCM;
a.7. È fortemente raccomandato alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 di assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile così come previsto dall'art. 5, comma 3 del DPCM 3 novembre 2020;
a.8. È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privato così come previsto dall'art. 5 comma 6 del DPCM 3 novembre 2020.
b) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS- CoV-2, su parte del territorio regionale verrà avviata l'attività di monitoraggio attraverso l'effettuazione in larga scala di test e conseguente tracciamento sulla popolazione, demandando alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e alla Protezione civile della Regione, anche avvalendosi di Enti e Aziende: - l'individuazione delle aree territoriali da monitorare;
- l'organizzazione logistica della campagna di screening;
- l'effettuazione dei test e del monitoraggio.
L'attività di monitoraggio viene svolta d'intesa con i Comuni interessati.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 23 novembre 2020.
 

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
dott. Massimiliano FEDRIGA