Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 21 dicembre 2007
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2010
Parti:
Federcasse, Dircredito, Fabi e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sincra-Ugl, Uilca-Uil
Settori: Credito
Assicurazioni, Bcc-Cra
Fonte: CNEL
Note: Il 16 luglio 2008 è stato siglato il testo definitivo del
CNNL
Sommario:
Art. 1 -
Ambito di applicazione del contratto. Art. 5 - Appalti. Art. 8 - Assetti contrattuali. Art. 9 - Decorrenze e scadenze.[sostituito] Art. 10 - Procedura di rinnovo - Indennità di vacanza contrattuale (IVC). [sostituito] Art. 11 bis - Relazioni a livello di gruppo bancario. Art. 14 - Commissione nazionale di studio per la sicurezza. Art. 14 bis - Controlli a distanza.[nuovo] Art. 16 - Informazioni alle Organizzazioni sindacali. Art. 17 - Riunioni periodiche. Art. 18 - Pari opportunità.[sostituito] Art. 20 - Diritti e libertà sindacali. Art. 22 - Prevenzione dei conflitti collettivi. Parte prima Parte seconda Parte terza Art. 28 - Decorrenza e procedure di rinnovo.[sostituito] Art. 29 - Materie demandate. Art. 30 - Apprendistato professionalizzante. 1) Inquadramento. 2) Durata. 3) Costituzione. 4) Periodo di prova. 5) Anzianità. 6) Malattia e infortunio. 7) Formazione. 8) Documentazione. |
9) Criteri di computo degli
apprendisti. 10) Rinvii. 11) Art. 31 - Contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e contratti di inserimento. Art. 31 ter - Politiche attive per l'occupazione. Art. 31 quater - Commissione paritetica in materia di 'welfare'. Art. 45 - Tabelle retributive e struttura della retribuzione. [sostituito] Art. 47 - Assegno di preposto.[sostituito] Art. 50 - Sistema incentivante.[sostituito] Art. 54 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale.[sostituito] Art. 60 - Missioni.[sostituito] Art. 61 - Trasferimenti. [sostituito] Capitolo XI (Formazione - Criteri di sviluppo professionale e di carriera - Valutazione del lavoratore) Premessa[sostituito] Art. 72 bis - "Long term care".[nuovo] Art. 98 - Prestazione lavorativa.[sostituito] Art. 101 - Scatti di anzianità.[sostituito] Art. 120 bis - Adibizione a videoterminali. Art. 127 - Banca delle Ore - Lavoro straordinario. Flessibilità. Lavoro straordinario. Criteri di recupero. Verbale d'accordo 23.11.06 in materia di Premio di Risultato Articolo 3.[sostituito] Tabelle Importo una tantum Allegato A) |
Accordo di rinnovo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 27 settembre 2005 per i quadri
direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito
cooperativo casse rurali e artigiane
Il 21 dicembre 2007, in Roma tra Federazione Italiana delle
Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali e Artigiane (Federcasse) e Dircredito;
Federazione Autonoma Bancari Associati (Fabi); Federazione Italiana Bancari
Assicurativi (Fiba-Cisl); Federazione Italiana Sindacale Lavoratori
Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil); Sincra/Ugl Credito; Uilca/Uil Credito e
Assicurazioni si è convenuto di stipulare il presente accordo di rinnovo del
CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle
Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali e Artigiane.
L'art. 1 (Ambito di applicazione del contratto) del CCNL 27.9.05 è sostituito
dal seguente:
Art. 1 - Ambito di
applicazione del contratto.
Destinatari del presente CCNL sono:
- le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane, di cui all'art. 33,
D.lgs. n. 385/93, e le altre Aziende controllate che svolgono attività
creditizia o finanziaria ai sensi dell'art. 1, D.lgs. n. 385/93, o strumentale
ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto, che siano aderenti a Federcasse,
anche tramite le Federazioni locali;
- le Società facenti parte di gruppo bancario ivi compresa la capogruppo e gli
Organismi indicati nell'elenco allegato B).
Il presente contratto contiene una disciplina unitaria e inscindibile dei
rapporti di lavoro del personale inquadrato nella categoria dei quadri direttivi
e nelle aree professionali.
Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività
organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto specifiche
regolamentazioni in tema di orario e di inquadramenti al fine di addivenire, con
la necessaria gradualità temporale, a una disciplina coerente con il mercato di
riferimento.
Al personale interessato da processi di riorganizzazione/razionalizzazione la
cui realizzazione può comportare anche l'eventuale allocazione di personale e di
attività a Società non controllate, per le attività di cui all'art. 3 che segue,
è garantita l'applicazione del presente contratto con le relative specificità.
La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l'espletamento delle
medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette Società.
Nei casi di cui al precedente comma si darà luogo alla procedura di legge e di
contratto che dovrà comunque coinvolgere sia l'azienda acquirente che alienante
nonché l'eventuale ceduta, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in
ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli
professionali e al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L'azienda
alienante potrà cedere le attività in questione a condizione che l'acquirente si
impegni ad applicare il presente contratto con le relative specificità e demandi
e a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo
acquirente.
Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile
sia l'applicazione dei contratti complementari che saranno concordati dalle
Parti sia l'appalto anche ad aziende che non applichino il presente CCNL in
quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo art. 4.
Il presente contratto non si applica ai rapporti di lavoro del personale
espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o gestioni speciali,
diversi da quelli di esattoria, non aventi diretta relazione con l'esercizio
delle funzioni di cui al comma 1) del presente articolo.
Dichiarazioni delle Parti.
Le Parti stipulanti si impegnano, in presenza di evoluzioni di assetti
societari, ad incontrarsi per esaminare congiuntamente l'appartenenza all'area
contrattuale del presente CCNL.
In coerenza con il presupposto condiviso della unicità del Movimento come
valore, le Parti auspicano che si realizzi la piena applicazione del presente
contratto nell'ambito del Movimento stesso.
L'art. 5 (Appalti), CCNL 27.9.05, è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Appalti.
Gli appalti di servizi ad aziende terze che non applicano il presente contratto
vanno comunicati:
- alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le Federazioni competenti, da
parte delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane;
- alle RSA, da parte delle aziende di cui all'art. 8, comma 1), lett. b). Allo
scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne
il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, nei
contratti per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che
obblighino le aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni
contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di
sicurezza del lavoro, pertinenti al settore di attività proprio delle medesime
aziende.
In particolare, in materia di sicurezza del lavoro, l'azienda, come previsto dal
D.lgs. n. 626/94, verificherà l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà loro
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui
sono destinate a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività.
Previa intesa tra azienda appaltante e azienda appaltatrice, i lavoratori di
quest'ultima operanti nei locali dell'azienda appaltante possono fruire, se già
esistenti, dei servizi di mensa, degli spogliatoi, nonché dei presidi sanitari
d'emergenza.
Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle
intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad
enti o a società esterni all'area contrattuale possono concernere soltanto
attività complementari e/o accessorie.
L'azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione
motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle RSA di cui sopra, e si
rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e
consultazione.
La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito
alle ricadute successive all'affidamento dell'appalto sui livelli occupazionali
in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità e ha riferimento, in
particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano
cambiamenti di mansioni.
La procedura ha la durata di 18 giorni, al termine dei quali l'azienda può
rendere operativa la decisione.
Entro i primi 3 giorni dopo quello nel corso del quale l'azienda ha dato la
comunicazione di cui al comma 6), le Organizzazioni sindacali nazionali possono
a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione
italiana che considerano l'appalto deciso dall'azienda non corrispondente alle
norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l'avviamento di una
procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi 15 giorni.
Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra.
L'azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività
complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della
procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o
sottoscrive con riserva.
L'art. 8 (Assetti contrattuali), CCNL 27.9.05, è sostituito dal seguente:
Art. 8 - Assetti contrattuali.
In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23.7.93, le Parti concordano che
gli assetti contrattuali del settore prevedono:
- il CCNL di categoria che ha durata quadriennale per la parte normativa e
biennale per quella economica;
- un 2° livello di contrattazione:
(a) locale, cioè a livello regionale o interregionale, ovvero a livello
provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano, per quanto riguarda il
personale delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane e il
personale delle altre aziende - diverse dagli Organismi indicati nell'elenco
allegato B) - non comprese nella successiva lett. b) e che non applichino già
contrattazione aziendale;
(b) aziendale per quanto riguarda il personale di: Iccrea Holding, Iccrea Banca
SpA, ulteriori Aziende di tempo in tempo costituite nell'ambito del Gruppo
bancario Iccrea, Casse Centrali di Trento e di Bolzano, Cedecra, Fondo Comune
delle Banche di Credito Cooperativo Trentine, Iside SpA, Banca Sviluppo SpA.
Al 2° livello verranno trattati materie e istituti diversi e non ripetitivi
rispetto a quelli retributivi propri del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti
di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica
- secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali -, le materie e le
voci nelle quali detta contrattazione integrativa si articola.
L'art. 11 bis (Relazioni a livello di gruppo bancario), CCNL 27.9.05, è
sostituito dal seguente:
Art. 11 bis -
Relazioni a livello di gruppo bancario.
Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni (ivi comprese le
fusioni) - che prefigurino o meno tensioni occupazionali - che coinvolgano due o
più Aziende, computandosi a tal fine anche la capogruppo se interessata dalle
ricadute, facenti parte del medesimo gruppo, si applica la procedura di cui
all'art. 22 - in unico grado - direttamente a livello della capogruppo, da
esaurirsi nel termine massimo di 50 giorni, salvo diverse intese che si
realizzassero fra le Parti.
Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una delegazione
sindacale 'ad hoc' definita nel numero e integrata dalle Segreterie nazionali
delle Organizzazioni sindacali stipulanti interessate, con funzioni di
coordinamento; la capogruppo ha facoltà di farsi assistere da Federcasse.
Il confronto - che non riguarda gli assetti retributivi - ha come oggetto le
ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i trasferimenti, i
distacchi, i livelli occupazionali, gli interventi formativi e di
riqualificazione.
Si prevede, secondo le modalità che saranno definite con la capogruppo, un
momento di verifica programmata con la capogruppo stessa e, per quanto di
competenza, a livello aziendale, sulla applicazione delle intese eventualmente
raggiunte e di quanto realizzato nell'ambito delle strategie aziendali e degli
eventuali piani industriali.
Anche al di fuori dei casi stabiliti dal presente articolo la capogruppo
illustra, nel corso di apposito incontro, i piani industriali alla delegazione
sindacale di cui al comma 2).
Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo, l'azienda cedente e
quella cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione medesima, ne
informano con immediatezza gli Organismi sindacali aziendali e verificano con
gli stessi se vi siano ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai
fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui al comma 1) del presente
articolo.
Per le aziende facenti parte di gruppo bancario, la capogruppo, che ha facoltà
di farsi assistere da Federcasse, e una delegazione 'ad hoc' definita nel numero
ed eventualmente integrata dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni
sindacali stipulanti, si incontreranno per definire, con specifico documento, le
linee guida all'interno delle quali dovrà svolgersi per ogni singola azienda la
contrattazione integrativa aziendale, anche al fine di fornire orientamenti e di
perseguire processi di armonizzazione e omogeneizzazione dei trattamenti
economici e normativi praticati dalle diverse aziende ancorché prive di RSA
costituite.
A tal fine le Parti possono individuare parametri e/o indicatori utili alla
definizione di un Premio di risultato (anche utilizzando indicatori di Gruppo)
in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali e comunque in coerenza con
le politiche del Gruppo, nonché specifici piani formativi di Gruppo.
L'art. 14 (Commissione nazionale per la sicurezza), CCNL 27.9.05, è
sostituito dal seguente:
Art. 14
- Commissione nazionale di studio per la sicurezza.
Le parti stipulanti attiveranno entro il 31.3.08 la Commissione nazionale di
studio in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.
L'art. 16 (Informazioni alle Organizzazioni sindacali), CCNL 27.9.05, è
sostituito dal seguente:
Art. 16 -
Informazioni alle Organizzazioni sindacali.
La Federazione italiana e le Federazioni locali forniranno, annualmente, alle
corrispondenti Organizzazioni sindacali, in apposite riunioni, informazioni
riepilogative delle situazioni e delle prospettive del movimento,
rispettivamente nell'ambito nazionale e locale, con particolare riferimento ai
problemi occupazionali.
Alle Organizzazioni sindacali locali vanno comunicati, inoltre, annualmente,
anche in formato elettronico, ove possibile:
- la situazione e le prospettive aziendali con riferimento alle linee del
sistema del Credito Cooperativo; per la quale, ove richiesto dagli Organismi
sindacali locali, si procede ad un esame congiunto che deve esaurirsi entro 10
giorni dall'avvio, ricercando, per quanto riguarda le ricadute sul personale, di
convergere verso soluzioni condivise;
- il programma dei corsi di formazione dei nuovi assunti e di aggiornamento e
qualificazione per tutto il personale;
- gli elenchi numerici dei nuovi dipendenti, con specificazione delle aziende
presso cui sono stati assunti e delle seguenti condizioni di assunzione:
contratto a tempo indeterminato, contratto a termine, contratto a tempo
parziale, contratto di apprendistato professionalizzante, contratto di
inserimento, inquadramenti;
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato
distinti per azienda;
- i distacchi di personale;
- i trasferimenti avvenuti e i rapporti di lavoro cessati;
- gli importi complessivi delle retribuzioni corrisposte nell'ambito del
territorio per cui è competente ciascuna Federazione locale, distinti per
categorie e qualifiche o gradi e con indicazione del numero dei dipendenti cui
si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a
situazioni individuali);
- gli interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione di nuove
costruzioni o di rilevanti ristrutturazioni di edifici adibiti all'attività
aziendale, delle barriere architettoniche che rendono difficoltoso l'accesso ai
portatori di handicap;
- gli eventi criminosi in forma aggregata e disaggregata per singola provincia.
I dati relativi ad assunzioni, trasferimenti e cessazioni di rapporti di lavoro
vanno suddivisi tra personale maschile e personale femminile.
L'art. 17 (Riunioni periodiche), CCNL 27.9.05, è sostituito dal seguente:
Art. 17 - Riunioni periodiche.
Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione e il controllo
dell'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti
materie:
- appalti, con riferimento alla natura delle attività appaltate e alla
dimensione quantitativa del fenomeno;
- fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla
organizzazione del lavoro;
- assunzioni del personale;
- contratti a termine;
- contratti a tempo parziale;
- contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- contratti di apprendistato professionalizzante;
- contratti di inserimento;
- distacchi di personale;
- corsi di formazione;
- rotazione del personale;
- misure di sicurezza e igiene del lavoro;
- innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni;
- controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali;
- esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse
organizzazioni delle aziende, possano essere assegnate in via sperimentale ai
soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede
aziendale;
- valutazione delle possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e
compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di
predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla
comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti
norme di legge;
- determinazioni di cui all'art. 98, comma 3).
Resta inteso che nell'ambito delle riunioni periodiche di cui al presente
articolo le aziende renderanno informativa circa l'eventuale svolgimento di
tirocini formativi e di orientamento.
Detti incontri avverranno con le Organizzazioni sindacali locali, per quanto
riguarda le Banche di Credito Cooperativo/Cassi Rurali e Artigiane, e con le
RSA, per le aziende destinatarie della contrattazione integrativa aziendale.
Resta inteso che in materia di "fabbisogni qualitativi e quantitativi delle
risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro" gli Organismi
sindacali formulano loro considerazioni nell'ambito di una procedura di
confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito
temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura
l'azienda adotterà, comunque, le proprie determinazioni.
Chiarimento a verbale.
Nel corso degli incontri periodici previsti nel presente articolo e nell'art. 16
relativo alle informazioni alle Organizzazioni sindacali, si procederà anche ad
un esame dell'andamento aziendale, sulla base dei dati comunicati, al fine di
prevenire le situazioni di pre-crisi e crisi e valutare la necessità di adottare
specifici strumenti con il ricorso alle procedure di cui all'art. 22.
Al fine di superare eventuali situazioni di gravi e persistenti inadempimenti al
sistema di relazioni sindacali a livello locale, le parti locali possono
chiedere un incontro a livello nazionale, tramite le parti stipulanti.
L'art. 20 (Diritti e libertà sindacali), CCNL 27.9.05, è sostituito dal
seguente:
Art. 20 - Diritti e libertà
sindacali.
La materia dei diritti e delle libertà sindacali è ordinata dalle norme di legge
e di accordo nazionale.
[
]
Le aziende provvederanno - ove possibile sotto il profilo tecnico/ organizzativo
e definendo le relative modalità applicative - alla istituzione di una bacheca
elettronica quale strumento di comunicazione con i lavoratori per le materie di
interesse sindacale e del lavoro.
L'art. 22 (Prevenzione dei conflitti collettivi), CCNL 27.9.05, è sostituito
dal seguente:
Art. 22 -
Prevenzione dei conflitti collettivi.
Nel comune intento di prevenire situazioni che, all'interno del sistema del
Credito Cooperativo, possano determinare ricadute sulle condizioni di lavoro del
personale ed eventuali squilibri occupazionali, le parti stipulanti convengono
sull'opportunità di rafforzare, secondo quanto concordato nel presente articolo,
le procedure di informazione, di esame congiunto, di contrattazione e di
confronto, anche al fine di elaborare, dove se ne ravvisi la necessità,
proposte, concretamente realizzabili, per risolvere positivamente tali ricadute
e tali squilibri.
A tal fine viene individuato, nell'adozione della procedura preventiva di cui ai
commi successivi, lo strumento al quale ricorrere prima dell'applicazione delle
norme di cui all'art. 24, legge 23.7.91 n. 223.
In particolare le parti stipulanti, anche al fine di prevenire i conflitti
collettivi, stabiliscono le seguenti procedure, indipendentemente dalla
consistenza numerica del personale occupato.
Parte prima
Nei processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti
ristrutturazioni) che comportino sostanziali modifiche delle prestazioni di
lavoro o trasferimenti collettivi in altre unità produttive, le aziende, anche
per il tramite delle Federazioni locali, informano gli Organismi sindacali
stipulanti a livello aziendale o locale e, su loro richiesta, procedono
all'esame congiunto in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti
da tali processi.
Le suddette procedure di informazione e di esame congiunto sono attivate
successivamente alla fase decisionale, ma preventivamente rispetto alla
attuazione operativa delle ricadute sulle condizioni di lavoro. Detta procedura
deve esaurirsi entro 15 giorni dal ricevimento delle informazioni ed è
finalizzata alla ricerca di idonee soluzioni.
Nell'ambito di tale procedura possono essere attivati con accordo tra le Parti
gli strumenti, coerenti con i suddetti processi, previsti dal "Fondo di
Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione
e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di
credito cooperativo" di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale del 28.4.00 n. 157 e successive modificazioni e/o
integrazioni, con riferimento alle prestazioni ordinarie.
Parte seconda
Nei trasferimenti di azienda, nonché nei processi di fusione, concentrazione e
scorporo, al fine di ricercare idonee soluzioni, le aziende interessate, anche
per il tramite della Federazione locale, procedono ad informare preventivamente
gli Organismi sindacali aziendali e gli Organismi sindacali locali, illustrando
i propri obiettivi operativi e strategici, mediante apposito documento di
sintesi.
Detta informazione deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima della definitiva
approvazione dei suddetti processi.
L'informativa deve riferirsi:
(a) ai motivi del programmato trasferimento d'azienda, o dei processi di
fusione, concentrazione e scorporo;
(b) alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
(c) alle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Entro 7 giorni dalla ricezione delle informazioni le Organizzazioni sindacali
locali e gli Organismi sindacali aziendali possono chiedere, anche per il
tramite della Federazione locale, di attivare la procedura di confronto, con la
partecipazione delle aziende interessate. Detta procedura deve esaurirsi entro
20 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se
concordata).
[
]
L'art. 29 (Materie demandate), CCNL 27.9.05, è sostituito dal seguente:
Art. 29 - Materie demandate.
Le materie demandate alla contrattazione integrativa di 2° livello sono le
seguenti:
[
]
- inquadramento del personale dei Centri informatici, sulla base dei sistemi
previsti dal presente contratto;
- nuovi profili professionali che derivino da nuove attività o da cambiamenti di
organizzazione;
- specifici profili professionali, non già previsti dalla contrattazione
integrativa, per aziende con oltre 300 dipendenti. Per la determinazione degli
organici si deve fare riferimento al dato così come risultante al 31 dicembre
dell'anno immediatamente precedente quello dell'effettivo avvio della
contrattazione integrativa;
- ruoli chiave, qualora non già definiti ai sensi dell'art. 104;
- eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità;
- corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione);
- criteri per promozione di programmi di rotazione;
- sicurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad
eventi criminosi;
- tutela delle condizioni igienico- ambientali;
- ulteriori modalità di utilizzo del lavoro a tempo parziale;
- disposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in
calce all'art. 49;
- accordi di clima finalizzati a prevenire situazioni di disagio negli ambienti
di lavoro.
La contrattazione integrativa di 2° livello deve rispettare i demandi stabiliti
dal presente CCNL; pertanto le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si
impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi.
A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell'inizio della trattativa
integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto
proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di
cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni
sindacali locali (ovvero dell'azienda e della RSA nei casi in cui è prevista
trattativa aziendale) interessate, il problema è esaminato in sede nazionale,
dalle parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e
coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che deve esaurirsi
nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con
possibilità di proroga del termina, concordata), restano sospese trattative e
iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti).
[
]
L'art. 30 (Apprendistato professionalizzante), CCNL 27.9.05, è sostituito dal
seguente:
Art. 30 - Apprendistato professionalizzante.
7) Formazione.
Nel rispetto della legislazione vigente, in attesa delle leggi regionali in
materia, le Parti condividono la seguente regolamentazione concernente la
formazione degli apprendisti:
(a) nei confronti di ciascun apprendista l'azienda è tenuta ad erogare una
formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale
prevista, nel rispetto di un monte ore di formazione formale, interna o esterna
all'azienda, di 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e
tecnico- professionali.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda
interessata, presso altro Organismo interno alla categoria del Credito
Cooperativo o presso altra struttura di riferimento. Le ore di formazione
possono essere svolte anche in modalità a distanza (e-learning) o in
affiancamento sul lavoro (training on the job);
(b) per la formazione degli apprendisti le aziende - in relazione a quanto
previsto dal DM 20.5.99, attuativo dell'art. 16, legge n. 196/97 e fermo
restando il predetto raccordo, in materia di profili formativi, con le normative
regionali - articoleranno le attività formative in contenuti a carattere
trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. a), DM 8.4.98 (contenuti a
carattere trasversale), dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel
DM 20.5.99, articolati in 4 aree di contenuto:
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
I contenuti di cui all'art. 2, lett. b) del suddetto DM 8.4.98 (a carattere
professionalizzante) e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di
lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi
indicati nel DM 20.5.99:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della
professionalità;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
[
]
(c) ai sensi dell'art. 49, comma 5), lett. e), D.lgs. n. 276/03 e successive
modificazioni è necessaria la presenza, per l'erogazione della formazione agli
apprendisti, di tutor aziendali aventi formazione e competenze adeguate, nel
rispetto delle relative discipline nazionali e regionali;
(d) deve procedersi ad idonea registrazione e attestazione della formazione
effettuata agli apprendisti, anche ai fini del libretto formativo, secondo le
discipline nazionali e regionali in materia.
La presente disciplina è integrata da quanto previsto nell'allegato H).
10) Rinvii.
Per quanto non specificamente previsto dalla legge, dalle previsioni regionali,
dai punti 1- 9 che precedono, si applica il presente CCNL, con esclusione, in
particolare, del capitolo XI e di quant'altro incompatibile con tale tipologia
contrattuale. Le Parti si incontreranno dopo l'adozione delle previste
discipline regionali di cui al citato art. 49, per gli opportuni coordinamenti
ai fini applicativi.
L'art. 31 (Contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e
contratti di inserimento), CCNL 27.9.05, è sostituito dal seguente:
Art. 31 - Contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e
contratti di inserimento.
[
]
Il contratto di inserimento è regolato dall'Accordo interconfederale 11.2.04.
Dichiarazione di Federcasse.
Federcasse invita le aziende ad evitare, per quanto possibile, fenomeni di
concentrazione di tali tipologie contrattuali e acché prevalga, rispetto alla
percentuale onnicomprensiva di cui al comma 1), la quota relativa ai contratti
di inserimento.
L'art. 31 ter (Rinvio), CCNL 27.9.05, è sostituito dal seguente.
Art. 31 ter -
Politiche attive per l'occupazione.
Per il periodo di vigenza del presente contratto le aziende non utilizzeranno i
seguenti istituti: apprendistato per l'espletamento del diritto- dovere di
istruzione e formazione, apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione, contratto di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato, lavoro intermittente, lavoro ripartito e lavoro a chiamata.
Viceversa, considerato il complessivo equilibrio delle soluzioni normative
convenute tra le Parti in materia di occupazione, le aziende potranno utilizzare
gli altri strumenti di flessibilità nell'accesso al lavoro disciplinati da norme
di legge e di contratto.
Chiarimento a verbale.
Sono salve le specifiche discipline nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle
Province Autonome in materia di apprendistato.
L'art. 31 quater (Commissione paritetica in materia di contratti di lavoro a
tempo parziale e di contratti di lavoro a tempo determinato), CCNL 27.9.05, è
sostituito dal seguente:
Art.
31 quater - Commissione paritetica in materia di 'welfare'.
Le Parti si incontreranno entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. per
esaminare, nell'ambito di una Commissione paritetica, le modifiche legislative
che interverranno in materia di mercato del lavoro in attuazione del Protocollo
sul Welfare del 23.7.07, con particolare riguardo all'apprendistato
professionalizzante, al lavoro a tempo parziale, al contratto di inserimento, ai
contratti di somministrazione e ai contratti a tempo determinato, ferma nel
frattempo l'applicazione delle relative norme di legge e di contratto vigenti.
La Commissione riferirà l'esito dei suoi lavori alle Parti nazionali per le
conseguenti determinazioni.
[
]
Dopo l'art. 120 (Adibizione a macchine), CCNL 27.9.05, viene inserito il
seguente articolo:
Art. 120 bis -
Adibizione a videoterminali.
Con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 626/94, per addetto ai
videoterminali deve intendersi il lavoratore cui sia affidato in modo abituale o
sistematico per 20 ore settimanali, dedotte le pause, il compito di operare su
dette apparecchiature. Sono, pertanto, esclusi coloro che utilizzano i
videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad
esempio: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).
L'art. 127 (Banca delle ore - Lavoro straordinario), CCNL 27.9.05 è
sostituito dal seguente:
Art. 127 -
Banca delle Ore - Lavoro straordinario.
L'azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario
giornaliero normale del lavoratore nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10
ore settimanali.
Con decorrenza 1.1.08 la disciplina relativa alle prestazioni aggiuntive di cui
al precedente comma è la seguente.
Flessibilità.
Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore, rappresentano uno strumento di
flessibilità e danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle
ore o al compenso per lavoro straordinario. Tale meccanismo opera - d'intesa fra
l'azienda e il lavoratore - anche tramite una riduzione della prestazione
giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto
all'orario di lavoro normale dell'interessato. Le 23 ore annuali rivenienti
dalla riduzione di orario di lavoro, di cui all'art. 118, sono comprese nelle
prime 50 ore di flessibilità di cui al presente comma e danno diritto al
recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca delle ore.
Lavoro straordinario.
Oltre il limite di cui al comma che precede, le prime 50 ore danno diritto al
recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro
straordinario, a richiesta del lavoratore.
Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario di cui
all'art. 128.
Il lavoro eventualmente chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale dà
diritto a riposo compensativo in altro giorno, oltre che al compenso di cui
all'art. 128.
In ragione della particolare struttura dimensionale e organizzativa del Credito
Cooperativo e delle sue Aziende, della diffusione di queste nel territorio e
delle disposizioni di cui agli ultimi due commi del presente articolo, le Parti
fissano in 12 mesi il periodo di riferimento previsto dall'art. 4, D.lgs. 8.4.03
n. 66 per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione alla Direzione provinciale
del lavoro - Settore Ispezione del lavoro, competente per territorio.
Criteri di recupero.
Nei primi 6 mesi dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può
essere effettuato previo accordo tra azienda e lavoratore.
Trascorso tale termine il lavoratore ha diritto al recupero nel periodo
prescelto, previo preavviso all'azienda di almeno:
- 1 giorno lavorativo per il caso di recupero orario
- 5 giorni lavorativi per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni
- 10 giorni lavorativi per il caso di recupero superiore a 2 giorni
Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi
dal predetto espletamento. Trascorso tale termine l'azienda, nei successivi 6
mesi, fisserà - previo accordo con il lavoratore - il recupero delle ore
relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite
in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l'azienda provvederà ad
indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.
[
]
Gli accordi locali in atto in materia di banca delle ore verranno riesaminati in
tale sede alla luce dei criteri definiti dal presente articolo.
[
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Le Federazioni locali devono comunicare mensilmente alle Organizzazioni
sindacali locali il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate
per singola BCC, nell'ambito di ogni ufficio, servizio o dipendenza,
specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni.
Chiarimento a verbale.
Le Parti condividono che l'applicazione della presente disciplina non può
prescindere dal porre in essere tutte le possibili misure organizzative atte a
rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive
confluite in banca delle ore entro i termini e alle condizioni contrattuali da
parte dei lavoratori. Per le ore di prestazioni aggiuntive ancora accantonate a
banca delle ore e non recuperate si darà luogo a livello locale o aziendale ad
un confronto finalizzato ad individuare soluzioni condivise.