Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 1696
LR 18/2005, art. 36, comma 3 bis, lettera b). Modifica delle modalità di utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), approvate con DGR 808/2016.
B.U.R. 25 novembre 2020, n. 48

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), come da ultimo novellata dalla legge regionale 16 ottobre 2020, n. 17 (Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)) ;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
VISTI, in particolare:
- l'articolo 39 della legge regionale 18/2005, come modificato dalla sopra citata legge regionale 17/2020, il quale, tra l'altro, definisce le finalità del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità; - l'articolo 36, comma 3 bis, lettera b), della medesima legge 18/2005, secondo cui, al fine di garantire la corretta applicazione della legge 68/1999, la Regione definisce le modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;
VISTA la propria deliberazione 13 maggio 2016, n. 808, la quale, in applicazione del sopra citato articolo l'articolo 36, comma 3 bis, lettera b), della legge regionale 18/2005, ha definito le modalità di utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 18/2005;
RITENUTO di introdurre alcune modifiche al testo delle modalità di utilizzo del Fondo regionale adottate con propria deliberazione 13 maggio 2016, n. 808, allo scopo, in particolare, di recepire le modifiche apportate dalla recente novella legislativa all'articolo 39, comma 3, lettera a), - con particolare riferimento alla finalità del sostegno allo svolgimento di attività di tutoraggio, anche con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 e del sostegno all'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità - nonché di tener conto dell'affermarsi di nuovi strumenti di lavoro, quali il lavoro agile, e dell'esigenza di diffondere la cultura dell'inclusione sociale al maggior numero di persone interne alle aziende attraverso la diffusione di attività formative mirate alla piena integrazione lavorativa delle persone con disabilità;
SENTITA la Commissione regionale per il lavoro, la quale nella seduta del 9 novembre 2020 ha esaminato il testo dello schema delle modifiche alle modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, esprimendo sulle medesime parere favorevole;
Su PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, all'unanimità,
 

DELIBERA

1. di modificare come segue le modalità di utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 di seguito denominato “Fondo regionale, adottate con propria deliberazione 13 maggio 2016, n. 808:
- al punto numero 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<< a) INIZIATIVE CONTRIBUTIVE per:
1) realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro;
2) rimozione delle barriere di diversa natura che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
3) interventi da parte dei datori di lavoro diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate al lavoro agile o a forme concordate di telelavoro;
4) iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti;
5) iniziative volte a sostenere i progetti di riabilitazione dei lavoratori con disabilità;
6) attività di tutoraggio e supporto all'inserimento rivolte a lavoratori per i quali risulti particolarmente complesso l'inserimento lavorativo;
7) attività di tutoraggio svolte da dipendenti e tecnici interni all'azienda anche con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
8) attività formative per i lavoratori chiamati anche ad affiancare i lavoratori con disabilità, finalizzate alla diffusione della integrazione e inclusione sociale e lavorativa;
9) stabilizzazione di lavoratori con disabilità già in forza per datori di lavoro privati soggetti o non soggetti agli obblighi della legge 68/1999;
10) percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), della legge regionale 18/2005, come definiti dalla Giunta regionale;
11) assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato di almeno 12 mesi, da parte dei datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi della legge 68/1999 in quanto hanno già coperto l'intera quota d'obbligo o perché non rientranti nei parametri numerici d'obbligo fissati dalla legge;
12) tirocini attivati dai datori di lavoro ai sensi del Regolamento regionale in materia di tirocini, finalizzati al sostegno dei tirocinanti;
13) attività formative finalizzate all'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo. >>
- al punto numero 2, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
<< 1) progetti sperimentali, non rientranti nelle azioni di cui alla lettera a), elaborati dai beneficiari di cui al punto numero 3, relativi alle persone con disabilità; >>
- il punto numero 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. Possono essere destinatari delle azioni del Fondo regionale:
a) i lavoratori con disabilità di cui all'articolo 1 della legge 68/1999, iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/1999;
b) i lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio (legge 2 aprile 1968, n. 482 “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private”), che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro;
c) i lavoratori con disabilità che sono stati computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 68/1999 in costanza di rapporto di lavoro (art. 4, comma 4, legge 68/1999);
d) i lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio e per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento/proseguimento del rapporto di lavoro (art. 10, comma 3, legge 68/1999).>>
- al punto numero 5 le parole “dei disabili” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone con disabilità”.
2. di dare atto che, a seguito delle modifiche sopra menzionate, le modalità di utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, di seguito denominato “Fondo regionale”, sono le seguenti:
1. Le risorse del Fondo regionale sono destinate alla realizzazione del collocamento mirato delle persone con disabilità attraverso il finanziamento di azioni che ne favoriscano l'inserimento lavorativo, di progetti promossi ed attivati dalla Regione, nonché di progetti presentati dagli enti indicati dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), che svolgano attività sul territorio rivolta al sostegno ed all'integrazione lavorativa di tali soggetti.
2. Per l'utilizzo del Fondo regionale, in particolare, sono individuate le seguenti tipologie di azioni:
a) INIZIATIVE CONTRIBUTIVE per:
1) realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro;
2) rimozione delle barriere di diversa natura che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
3) interventi da parte dei datori di lavoro diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate al lavoro agile o a forme concordate di telelavoro;
4) iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti;
5) iniziative volte a sostenere i progetti di riabilitazione dei lavoratori con disabilità;
6) attività di tutoraggio e supporto all'inserimento rivolte a lavoratori per i quali risulti particolarmente complesso l'inserimento lavorativo;
7) attività di tutoraggio svolte da dipendenti e tecnici interni all'azienda anche con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
8) attività formative per i lavoratori chiamati anche ad affiancare i lavoratori con disabilità, finalizzate alla diffusione della integrazione e inclusione sociale e lavorativa;
9) stabilizzazione di lavoratori con disabilità già in forza per datori di lavoro privati soggetti o non soggetti agli obblighi della legge 68/1999;
10) percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), della legge regionale 18/2005, come definiti dalla Giunta regionale;
11) assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato di almeno 12 mesi, da parte dei datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi della legge 68/1999 in quanto hanno già coperto l'intera quota d'obbligo o perché non rientranti nei parametri numerici d'obbligo fissati dalla legge;
12) tirocini attivati dai datori di lavoro ai sensi del Regolamento regionale in materia di tirocini, fina-lizzati al sostegno dei tirocinanti;
13) attività formative finalizzate all'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo.
b) INIZIATIVE PROGETTUALI:
1) progetti sperimentali, non rientranti nelle azioni di cui alla lettera a), elaborati dai beneficiari di cui al punto numero 3, relativi alle persone con disabilità;
2) specifiche progettualità attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con gli organismi deputati alla realizzazione del collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999. Tali progetti possono prevedere, al fine della realizzazione degli stessi, l'assunzione con risorse a valere sul Fondo regionale, di lavoratori dedicati esclusivamente alle attività inerenti al progetto attivato, di durata pari a quella del progetto.
c) INIZIATIVE CONVENZIONALI:
1) iniziative convenzionali sottoscritte con i Servizi di integrazione lavorativa o con ulteriori organismi individuati dalla Regione, deputati a contribuire alla realizzazione della legge 68/1999.
3. Possono essere beneficiari dei finanziamenti del Fondo regionale:
a) datori di lavoro privati;
b) cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
c) organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni provinciali dei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato);
d) tutti gli altri organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 104/1992;
e) organismi individuati dalla Regione per la realizzazione dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a) della legge regionale 18/2005.
4. Possono essere destinatari delle azioni del Fondo regionale:
a) i lavoratori con disabilità di cui all'articolo 1 della legge 68/1999, iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/1999;
b) i lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio (legge 2 aprile 1968, n. 482 “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private”), che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro;
c) i lavoratori con disabilità che sono stati computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 68/1999 in costanza di rapporto di lavoro (art. 4, comma 4, legge 68/1999);
d) i lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio e per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento/proseguimento del rapporto di lavoro (art. 10, comma 3, legge 68/1999).
5. Gli interventi di cui alla presente deliberazione potranno essere attivati sulla base delle disponibilità del Fondo regionale e previo confronto con la Sottocommissione per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare nel caso di interventi contributivi, mediante regolamento regionale.
6. Ove necessario, la valutazione degli interventi e l'ammissione degli stessi a contributo potrà essere effettuata da un'apposita commissione di valutazione composta anche da esperti della materia.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.