Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 novembre 2020, n. 27084 - Variazione del tasso per riclassificazione aziendale in ragione della presenza di transpallet 


 

Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 26/11/2020
 

 

Fatto



1. Con sentenza del 19.12.13, la Corte d'Appello di Firenze, confermando sentenza del tribunale della stessa sede del 13.1.12, ha -per quel che qui rileva- parzialmente condannato il consorzio in epigrafe a pagare maggiori premi in misura conseguente a variazione del tasso relativo per riclassificazione aziendale.
2. In particolare, valutate le prove offerte e rilevata l'esposizione dei lavoratori a rischio ambientale -correlato all'utilizzo di attrezzature meccaniche che consentono la movimentazione manuale di carichi (c.d. transpallet)- ha classificato l'attività della sede principale come "vendita nei magazzini con attrezzature meccaniche" in ragione della presenza di un transpallet elettrico, ed ha per converso escluso tale classificazione nella sede secondaria (ove era in uso un transpallet ad azione manuale, ritenendo non essere questo una "attrezzatura meccanica").
3. Avverso tale sentenza ricorre l'INAIL per un motivo, cui resiste il consorzio con controricorso.


 

Diritto



4. Con unico motivo di ricorso si deduce -ex articolo 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione degli articoli da 1 a 6 del DM 12.12.00, 69 e 168 del decreto legislativo n.81/08 e 12 prel.c.c., per erronea applicazione del codice tariffa premio, conseguente a mancata considerazione della rilevanza della attrezzatura meccanica nella sede secondaria aziendale.
5. Il motivo è fondato.
6. Le parti essenzialmente controvertono sull'incidenza dell'uso di un transpallet ad azione manuale sulla tariffa premio aziendale, questione risolta dalla corte territoriale ritenendo che il transpallet non fosse attrezzatura meccanica" in quanto governato solo da forza umana e non automatico.
7. La discriminante tra l'attrezzatura meccanica e non meccanica non va ricercata nel tipo di energia necessaria per utilizzarla, ma nelle caratteristiche delle attrezzature in relazione alla relativa pericolosità.
8. Invero, da un lato, anche il transpallet ad azione manuale ha quale propria funzione, la meccanizzazione della movimentazione dei carichi e reca quali propri componenti della parti meccaniche; dall'altro lato, l'uso del transpallet ad azione manuale comporta un rischio maggiore ambientale, ossia un rischio non solo per il lavoratore addetto alla macchina ma anche per chi frequenta l'ambiente rispetto ai magazzini privi di attrezzature meccaniche (tra le altre, Cass. Sez. L, Sentenza n. 5148 del 12/03/2004, Rv. 571092 - 01).
9. Ne deriva che anche nella sede secondaria dell'impresa l'attività va qualificata come "vendita nei magazzini con attrezzature meccaniche" in ragione della presenza del detto transpallet ad azione manuale.
10. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere casssata e la causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.
 


cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 settembre 2020.