Categoria: Normativa regionale
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Regione Calabria
Ordinanza del Presidente della Regione 29 novembre 2020, n. 90
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti l'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute 27 novembre 2020, sul territorio regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTI i Decreti Legge:
del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; del 9 novembre 2020, n. 149;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, 7 settembre 2020;
VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella GU Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, pubblicato nella GU Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 pubblicato nella GU Serie Generale n. 265 del 25 ottobre 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41;
VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed, in particolare, le Ordinanze n. 84/2020 e n. 87/2020;
VISTA la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 352436 del 29 ottobre 2020, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;
VISTA l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
VISTA l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore e ritenuto di doverli confermare senza soluzione di continuità;
CONSIDERATO che
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha sostituito il DPCM 24 ottobre 2020, fissando, dal 6 novembre, nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 3 dicembre 2020;
- l'Ordinanza sottoscritta dal Ministro della Salute in data 04 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 5 novembre 2020, ha identificato le Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 3 e di tipo 4 con un livello di rischio alto, alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 19 novembre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.289 del 20 novembre 2020 ha rinnovato, con l'art. 1, l'Ordinanza del 4 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 27 novembre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 28 novembre 2020, a seguito di nuova classificazione prevista dagli articoli 2 e 3, comma 3, del decreto del DPCM 3 novembre 2020, ha disposto, all'articolo 1, che per la Regione Calabria, cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e sono conseguentemente applicate le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto;
- nella Regione Calabria si applicano pertanto, fino a tutto il 3 dicembre - salvo proroghe o nuove determinazioni - le limitazioni supplementari esplicitate all'art. 2 del DPCM 3 novembre 2020 e precisamente:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, classificato in uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto", salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio regionale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM 3 novembre 2020;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché dalle ore 5,00 fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) per quanto non espressamente previsto all'art. 2 del DPCM citato, devono applicarsi le ulteriori misure indicate dagli altri articoli e dagli allegati del decreto stesso;
e) restano vigenti le altre disposizioni regionali non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza, o da questa modificate;
DATO ATTO che con nota pec del 23 novembre 2020 si è trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale il Decreto del TAR Calabria n. 00609/2020 Reg.Prov.Cau. del 23 novembre 2020, in merito all'Ordinanza n. 87/2020;
DATO ATTO, altresì, che alla luce dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, possono essere rivisitate le disposizioni regionali fissate al punto 1 dell'Ordinanza n. 82/2020 come prorogata con l'Ordinanza n. 87/2020, riguardo la sospensione all'interno delle Strutture Ospedaliere pubbliche, delle attività ambulatoriali per prestazioni specialistiche con classe di priorità D (Differibile) e P (Programmata), come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019;
RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini recepire gli ulteriori provvedimenti e misure da applicarsi uniformemente sull'intero territorio regionale, atte a ridurre l'incidenza di nuovi casi e migliorarne la gestione e la sorveglianza e ferme restando le altre misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti e non in contrasto con la presente - dal 29 novembre 2020 e fino a tutto il 3 dicembre 2020:
- deve darsi piena esecuzione alle limitazioni supplementari fissate ed esplicitate all'art. 2 del DPCM 3 novembre 2020,
- per quanto non espressamente previsto all'art. 2 del DPCM citato, devono applicarsi le ulteriori misure indicate dagli altri articoli e dagli allegati del decreto stesso;
- restano vigenti le altre disposizioni regionali non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza;
- deve comunque raccomandarsi a tutte le persone fisiche, di limitare e ridurre al minimo indispensabile ogni forma di spostamento consentito, mantenendo comunque i comportamenti rispettosi del distanziamento interpersonale, del divieto di assembramento, dell'utilizzo corretto delle protezioni delle vie aeree e delle misure igieniche e di prevenzione, al fine contribuire a rallentare la curva di crescita del contagio;
- confermare, l'utilizzo dello screening gratuito, mediante tampone rapido antigenico, per le situazioni di necessità che dovessero manifestarsi all'interno del contesto scolastico;
-mantenere, il costante monitoraggio a livello provinciale e regionale, del trend epidemico, al fine di procedere all'eventuale adozione di specifiche misure di mitigazione e contenimento, anche circoscritte a determinate aree e sulla base dei criteri fissati a livello regionale e nazionale, inclusi gli indicatori di cui al DM 30 aprile 2020 e ai criteri di allerta ECDC;
-dare atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
RITENUTO NECESSARIO inoltre, revocare il disposto di cui al punto 1 dell'Ordinanza n. 82/2020 come prorogata con l'Ordinanza n. 87/2020, riguardo la sospensione all'interno delle Strutture Ospedaliere pubbliche, delle attività ambulatoriali per prestazioni specialistiche con classe di priorità D (Differibile) e P (Programmata), come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato- Regioni 21.02.2019;
RICHIAMATI la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID- 19 n. 53/2020 - “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena”;
DATO ATTO altresì che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate;
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio regionale;
RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;
 

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, dal 29 novembre 2020 a tutto il 3 dicembre 2020 si applicano- salvo proroghe o nuove determinazioni - le limitazioni esplicitate all'art. 2 del DPCM 3 novembre 2020 e precisamente:
1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, classificato in uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto", salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio regionale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM 3 novembre 2020.
2. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.
3. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché dalle ore 5,00 fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
4. Per quanto non espressamente previsto all'art. 2 del DPCM 3 novembre 2020, devono applicarsi le ulteriori misure indicate dagli altri articoli e dagli allegati del decreto stesso;
5. Restano vigenti le altre disposizioni regionali non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza, o da questa modificate.
6. È raccomandato a tutte le persone fisiche di limitare e ridurre al minimo indispensabile ogni forma di spostamento consentito, mantenendo comunque i comportamenti rispettosi del distanziamento interpersonale, del divieto di assembramento, dell'utilizzo corretto delle protezioni delle vie aeree e delle misure igieniche e di prevenzione, al fine contribuire a rallentare la curva di crescita del contagio.
7. È confermato l'utilizzo dello screening gratuito, mediante tampone rapido antigenico, per le situazioni di necessità che dovessero manifestarsi all'interno del contesto scolastico;
8. Si dispone di mantenere, a cura dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, il costante monitoraggio a livello provinciale del trend epidemico, al fine di procedere a livello regionale all'eventuale adozione di specifiche misure di mitigazione e contenimento, anche circoscritte a determinate aree e sulla base dei criteri fissati a livello regionale e nazionale, inclusi gli indicatori di cui al DM 30 aprile 2020 e ai criteri di allerta ECDC;
9. Si dispone, dal 30 novembre 2020 e fino a nuove eventuali determinazioni, di revocare il disposto di cui al punto 1 dell'ordinanza n. 82/2020 come prorogata con l'Ordinanza n. 87/2020, riguardo la sospensione all'interno delle Strutture Ospedaliere pubbliche, delle attività ambulatoriali per prestazioni specialistiche con classe di priorità D (Differibile) e P (Programmata), come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019.
10. Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
11. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza si applica l'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività d'impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
12. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell'isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
13. Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, ai Prefetti delle province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali e alle Aziende Ospedaliere della Calabria, all'ANCI per la trasmissione ai Sindaci dei Comuni calabresi, all'UPI, all'USR.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
 

Il Presidente f.f.
Spirlì