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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza Presidenziale Contingibile ed Urgente 27 novembre 2020, n. 73/2020
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO
• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1, punto 10 e l'articolo 52, comma 2, dello Statuto d'autonomia, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 08.05.2020, n. 4, nella sua versione vigente;
• il DPCM del 3 novembre 2020;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 68 del 8.11.2020, n. 69 del 12.11.2020 e n. 70 del 17.11.2020;
• l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 novembre 2020;
CONSTATATO
• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
• che con l'ordinanza del Ministro della Salute del 24.11.2020 sono state rinnovate fino al 3 dicembre 2020 le disposizioni contenute nella precedente ordinanza del 10.11.2020, che ha classificato la Provincia Autonoma di Bolzano come zona rossa;
• che nei giorni dal 20 al 22 novembre 2020 si è svolto su tutto il territorio provinciale lo screening di cui all'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 70 del 17.11.2020, allo scopo di verificare quanta parte della popolazione risultasse positiva al virus SARS-Cov-2;
• che con lettera dd. 27.11.2020, prot. n. 0172962, il Direttore Generale e il Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria hanno riferito in ordine agli incoraggianti esiti del predetto screening e alle loro valutazioni relative all'andamento epidemiologico dell'infezione SARS-CoV-2.
Constatato inoltre che la Commissione di cui all'art. 2 della legge provinciale 08.05.2020, n. 4, e il gruppo di monitoraggio dell'Azienda Sanitaria, hanno formulato proposte circa le possibilità di mitigazione delle misure di prevenzione vigenti;
• che, sulla base di ciò e della seduta straordinaria della Giunta Provinciale del 26.11.2020, si ritiene di adottare le seguenti misure;
 

ORDINA

che nell'intero territorio provinciale dal 30 novembre 2020 si applichino le seguenti disposizioni:
 

SPOSTAMENTI

1) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del territorio comunale stesso, salvo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute, per situazioni di necessità (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio o del partner) o urgenza. Sono altresì fatti salvi gli spostamenti per usufruire di attività o servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e la fruizione dei servizi di assistenza alla prima infanzia. È consentito il rientro presso il domicilio, l'abitazione o la residenza propri o del partner. Il transito nel territorio provinciale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.
Si raccomanda di ridurre al minimo possibile lo spostamento con mezzi pubblici;
2) per gli spostamenti consentiti gli interessati hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Provincia mette a disposizione dei cittadini e delle forze dell'ordine tramite il proprio sito web un modello di autodichiarazione, ma si precisa che in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi direttamente al momento del controllo;
3) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona non convivente e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Salvo quanto disposto al punto seguente, l'attività sportiva individuale può essere svolta a piedi o in bici, anche oltrepassando i confini del Comune in cui si trova il proprio domicilio, abitazione o residenza;
4) i Sindaci possono disporre con misure proprie ulteriori precisazioni in relazione agli spostamenti consentiti all'interno del territorio comunale;
 

COMMERCIO E SERVIZI

5) la sospensione di tutti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, pompe funebri e servizi dei saloni di barbieri, parrucchieri ed estetisti;
6) le attività commerciali al dettaglio sono consentite.
Nei centri commerciali di cui all'art. 3, comma 1 lettera g) del Codice del Commercio (legge provinciale 02.12.2019, n.12), con superficie di vendita minima di 2500 metri quadrati, deve essere predisposto un servizio d'ordine che garantisca lo scaglionamento degli ingressi, onde evitare assembramenti;
7) nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari ad 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti allo stesso tempo. Deve essere inoltre assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
8) è fatto obbligo, nei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
9) i mercati sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 

RISTORAZIONE E ALBERGHI

10) Le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono sospese, indipendentemente dal tipo di licenza o dall'attività in concreto esercitata. Rimane possibile, dalle ore 5.00 alle ore 20.00 la vendita da asporto, a condizione che l'accesso dei clienti nel locale per ritirare l'ordine avvenga nel rispetto della regola di cui al punto 7) e che non si creino assembramenti all'esterno dei locali. È possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la vendita con consegna a domicilio, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto;
11) possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano il rispetto delle misure di sicurezza in essere. Anche gli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai /lavoratori, a cui non sono in alcun modo equiparati i buoni pasto, garantiscono il servizio contrattualmente pattuito con imprese o enti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del distanziamento interpersonale;
12) restano aperte le aree di servizio site su autostrade e superstrade;
13) le strutture ricettive situate nel territorio provinciale non accettano nuovi ospiti in entrata, salvo il personale sanitario impiegato nell'emergenza, quello reclutato dalla protezione civile, e in generale coloro che soggiornano nel territorio della Provincia di Bolzano per motivi di lavoro. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi possono proseguire, esclusivamente per il servizio dei propri ospiti. Tali strutture possono inoltre ospitare le persone presenti in Alto Adige per le ragioni consentite dalle ordinanze presidenziali contingibili e urgenti attualmente in vigore.
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

14) fermo restando lo svolgimento in presenza dei servizi per la prima infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, salvo in casi eccezionali espressamente autorizzati. Nelle scuole di musica le lezioni si svolgono esclusivamente in forma individuale. Nelle istituzioni scolastiche in cui la didattica si svolge in presenza, a partire dai sei anni vige l'obbligo generalizzato di indossare le protezioni delle vie respiratorie, a prescindere dalla distanza interpersonale. Per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso di una protezione delle vie respiratorie, e per quelle che, interagendo con loro, versano nella stessa situazione di incompatibilità, la necessità di dispensa dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione dev'essere attestata da un certificato rilasciato da un medico di medicina generale o da un pediatra convenzionato di libera scelta appartenente al servizio sanitario;
15) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università, degli istituti di formazione professionale, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le attività didattiche o curriculari si svolgono, ove possibile, a distanza e, qualora siano previsti obblighi di frequenza, gli studenti sono tenuti a partecipare a queste attività didattiche o curriculari con modalità a distanza, fatte salve assenze giustificate previste. In tutti gli altri casi, le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
16) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate, le uscite didattiche, i campi scuola e le gite, comunque denominate e organizzate da enti scolastici o non scolastici;
17) qualora un dirigente scolastico sia a conoscenza del risultato positivo del test al COVID-19 di un alunno, di un docente o di un collaboratore all'integrazione della rispettiva scuola, adotta, sulla base delle informazioni a sua disposizione, in attesa delle istruzioni fornite dall'Azienda Sanitaria, le misure organizzative per passare dall'insegnamento in presenza alla didattica a distanza e, se necessario, avvia la sanificazione;
18) qualora un direttore della scuola dell'infanzia venga a conoscenza del risultato positivo del test al COVID-19 di un bambino, di un collaboratore pedagogico o di un collaboratore all'integrazione, egli dispone, sulla base delle informazioni a sua disposizione, e in attesa delle istruzioni fornite dall'Azienda Sanitaria, la sospensione dell'attività pedagogica in presenza e, se necessario, avvia la sanificazione.
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

19) Tenendo costantemente sotto controllo l'evolversi della situazione epidemiologica, le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad adottare tutte le misure organizzative idonee sia ad assicurare la massima applicazione possibile di lavoro agile - ciò data la necessità di ridurre la mobilità e le occasioni di contagio - sia a garantire la massima qualità ed effettività dei servizi alle cittadine e ai cittadini;
20) nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, salvo motivate ragioni.
 

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

21) riguardo alle abitazioni private, si raccomanda fortemente di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità;
22) è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per coloro che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore a sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
23) è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni espressamente previste;
24) nell'ambito del trasporto pubblico locale (tra cui autobus, treni, impianti a fune), i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino al 50% della loro capienza ordinaria, salvo specifiche autorizzazioni, e nell'assoluto rispetto delle misure di sicurezza in vigore. La popolazione si avvale del trasporto pubblico locale solo per casi di assoluta necessità, o per esigenze lavorative, di salute o di studio. Ove possibile, allo scopo di alleggerire il carico di passeggeri nel trasporto pubblico locale, si raccomanda di preferire mezzi di trasporto privati;
25) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e nell'osservanza delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4; è in ogni caso vietata, sia nei luoghi chiusi che all'aperto, la somministrazione di cibo e bevande;
26) salva la possibilità dei sindaci di disporre con proprie misure ulteriori limitazioni, l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e dell'obbligo di portare le protezioni delle vie respiratorie; è consentito l'accesso dei minori, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4 e della presente ordinanza.
 

EVENTI, FESTE E RIUNIONI

27) Sono sospesi tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, formativo, ludico, sportivo, e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
28) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico. Le prove a livello professionale degli spettacoli e l'attività amministrativa interna possono proseguire, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti;
29) sono sospese le prove e le esibizioni di cori e bande;
30) sono chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi i centri di formazione permanente. Le biblioteche possono svolgere per il pubblico esclusivamente l'attività di prestito. È consentito il servizio giovani solo in forma digitale e streetwork;
31) sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico;
32) si raccomanda che le attività professionali nel settore privato siano svolte mediante la modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Le riunioni si svolgono, ove possibile, in modalità a distanza;
33) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere;
34) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
35) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
36) concorsi ed esami si tengono ove possibile in modalità a distanza, e in ogni caso nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, in aggiunta alle quali vengono intensificate le operazioni di pulizia e sanificazione delle aule d'esame.
 

SPORT

37) Sono sospese le attività di palestre, centri fitness, piscine, centri natatori e centri sportivi comunque denominati;
38) sono consentiti esclusivamente gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale di cui all'articolo 1, comma 9, lettera e, del DPCM 3 novembre, comunque senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza;
39) indipendentemente dalla disciplina sportiva, le sessioni di allenamento organizzato sono consentite esclusivamente ad atlete e atleti che partecipano agli eventi e alle competizioni sportive consentiti di cui al punto 38).
Tutte le sessioni di allenamento hanno luogo senza pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza.
Sono ammessi gli spostamenti intercomunali delle atlete e degli atleti autorizzati a partecipare alle sedute di allenamento di cui sopra.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ad atlete ed atleti provenienti da fuori Provincia e dall'estero;
40) gli impianti nei comprensori sciistici possono essere utilizzati solo per gli allenamenti consentiti ai sensi del punto n. 39);
41) sono sospese le attività dei centri benessere e dei centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, solo ed esclusivamente per tali attività.
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI

42) restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
43) qualora i protocolli di sicurezza previsti per le attività economiche e produttive individuino le mansioni a rischio, per le quali si rende necessaria la ripetizione periodica dei test antigenici, la Provincia mette a disposizione il materiale necessario;
44) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza di almeno un metro;
45) le celebrazioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli disponibili sul sito della Provincia autonoma di Bolzano, salvo per quanto concerne le distanze interpersonali e il tipo di protezioni delle vie respiratorie, per cui si applicano le relative disposizioni dell'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4;
46) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa e nei corridoi dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
47) l'accesso dei visitatori alle strutture sociali e socio-sanitarie ha luogo in base a specifici protocolli che determinano le misure per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori;
48) per la durata dello stato di emergenza la Provincia può mettere a disposizione dei Comuni o di gestori incaricati dai Comuni, in forma gratuita, immobili o parti di immobili, propri o di terzi, da destinare alla gestione di servizi per persone prive di dimora. Può inoltre mettere a disposizione dei Comuni, o di gestori incaricati dai Comuni, parti di immobili utilizzati per la gestione dei centri statali di accoglienza per richiedenti asilo, ai fini della gestione di soluzioni abitative temporanee per persone, ospitate negli stessi centri, che sono giunte a conclusione del progetto statale di accoglienza e per le quali è in via di definizione il passaggio a soluzioni abitative autonome;
49) in relazione ai piani di rateazione concessi da Alto Adige Riscossioni Spa, in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2020, di prevedere che la decadenza dal beneficio di rateazione avvenga al verificarsi del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive. L'efficacia del presente punto non si esaurisce il 24 novembre 2020;
50) gli organi in carica e prossimi alla scadenza, oppure già scaduti, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario sono prorogati fino al momento in cui la situazione sanitaria legata all'emergenza epidemiologica Covid-19 renderà possibile lo svolgimento delle elezioni;
2) per la durata dello stato di emergenza, i gestori di servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, possono provvedere, anche in deroga alle ordinarie procedure di selezione e ai requisiti generali previsti per l'ammissione all'impiego pubblico, ma comunque nel rispetto dei relativi requisiti professionali, all'assunzione provvisoria del personale sostitutivo strettamente necessario a far fronte all'emergenza sanitaria. Il reclutamento del personale può avvenire anche mediante il conferimento di incarichi esterni a persone o società di servizi, tramite messa a disposizione di persone da parte delle pubbliche amministrazioni nonché tramite l'assunzione di persone collocate a riposo;
 

DISPOSIZIONI DAL 4 DICEMBRE 2020

3) a partire dal 4 dicembre 2020 si applicano le ulteriori disposizioni:
a) il punto n. 1) è così sostituito:
“su tutto il territorio della Provincia di Bolzano dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d'urgenza (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio o del partner). È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;”
b) l'obbligo di autocertificazione di cui al punto n. 2) trova applicazione solo per gli spostamenti consentiti dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;
c) il punto n. 5) è così sostituito:
“le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08 maggio 2020, n. 4;”
d) il punto n. 10) è così sostituito:
“le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo - salvo che siano tutti conviventi. Anche il consumo di bevande deve essere effettato su posto a sedere.
Dalle ore 18.00 è vietata la consumazione di pasti e bevande all'aperto. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non sono sottoposte al limite di orario, limitatamente al servizio dei propri ospiti. Rimane possibile, dalle ore 5.00 alle ore 20.00 la vendita da asporto, a condizione che l'accesso dei clienti nel locale per ritirare l'ordine avvenga nel rispetto della regola di cui al punto 7) e che non si creino assembramenti all'esterno dei locali. È possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la vendita con consegna a domicilio, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto;”
e) il punto n. 13) è così sostituito:
“Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni, e nel rispetto dei protocolli vigenti e di tutte le misure fissate nell'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4”.
53) le visite di San Nicolò, organizzate e realizzate da associazioni di volontariato, sono consentite, a condizione che siano effettuate solo all'ingresso della casa o dell'appartamento e comunque senza contatto e con la necessaria distanza di sicurezza.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini, e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario Speciale per l'emergenza COVID-19