Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 26 novembre 2009
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Coop Liguria e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e RSU
Settori: Commercio, Coop Liguria
Fonte: FISASCAT-CISL

Sommario:

 Premesse
Articolo 1 Premesse; titoli
Articolo 2 Recepimento, con eventuali modifiche, di previsioni di precedenti contratti collettivi di secondo livello
Articolo 3 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 4 Responsabilità sociale d'impresa
Articolo 5 Relazioni sindacali; diritti sindacali
Articolo 6 Questioni sociali
Articolo 7 Organizzazione del lavoro condivisa
× Allegato 1 (ODLC) Regolamentazione per l'auto-organizzazione degli orari di lavoro
Norme in materia di orario di lavoro
Regole di funzionamento della cosiddetta "Isola"
× Allegato 2 (ODLC) Punti di vendita maggiori
 Articolo 8 Pause
Articolo 9 Classificazione
Articolo 10 Apprendistato
Articolo 11 Consolidamento di contratti a tempo parziale
Articolo 12 Erogazioni variabili e non pre-determinabili annue una tantum collettive connesse con i risultati gestionali annui
Articolo 13 Riposo settimanale
Articolo 14 Assistenza sanitaria integrativa aziendale
Articolo 15 Erogazioni variabili e non pre-determinabili annue una tantum collettive connesse con i risultati e le prestazioni domenicali escluse quelle del periodo estivo per i pp.d.v. con elevata stagionalità
Articolo 16 Decorrenza e durata
Articolo 17 Applicazione differita degli istituti contrattuali aziendali
 

Verbale d'accordo

Il giorno 26 novembre 2009, in Arenzano (GE), presso la sede amministrativa di Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo, tra: Coop Liguria società cooperativa di consumo, con sede legale in Savona, corso A.Ricci, 211 r. e sede amministrativa in Arenzano, via Val Lerone, 30, [...], in seguito, per brevità, "Coop Liguria" o "Cooperativa", [...] con l'assistenza dell'Associazione Regionale Cooperative di Consumatori - Legacoop, in seguito, per brevità, "Arcc", [...] per una Parte; e, per l'altra Parte: le Federazioni Regionali e Territoriali liguri delle Organizzazioni Sindacali di Categoria per il Commercio Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, in seguito, per brevità, denominate congiuntamente "OO.SS.", [...] e rappresentate, altresì, [...] per la Filcams-Cgil, [...] per la Fisascat-Cisl, [...] per la Uiltucs-Uil; unitamente alle Rappresentanze Sindacali Unitarie delle Lavoratrici e dei Lavoratori dell'Area Contrattuale Supermercati di Coop Liguria, in seguito, per brevità, denominate congiuntamente "RR.SS.UU." o "RSU", rappresentate dall'apposita Commissione Trattante [...]; si è convenuto, ai sensi e per gli effetti, di cui all'Articolo 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale Dipendente da Imprese della Distribuzione Cooperativa (rinnovato con Accordo Collettivo in data 25/07/2008, in vigore dal 01/01/2007, nella stesura definitiva del 14/07/2009), in seguito, per brevità, "C.C.N.L." o "CCNL", il presente Accordo Collettivo, finalizzato a rinnovare l'Accordo Integrativo Aziendale - Contratto Collettivo di Secondo Livello dell'Area Contrattuale Supermercati di Coop Liguria, scaduto il 31/12/2007 (in seguito, per brevità, "A.I.A. 2004-2007").

Premesse
A) Il presente Accordo Collettivo (in seguito, per brevità, "AIA 2008-2011) verrà sottoposto, a cura delle OO.SS. e delle RR.SS.UU., all'approvazione delle assemblee delle Lavoratrici e dei Lavoratori destinatari e verrà successivamente recepito in un apposito testo definitivo coordinato, rigorosamente rispettoso delle presenti intese. Le Parti si impegnano a redigere e sottoscrivere tale testo definitivo entro e non oltre il 31/07/2010.
[...]
C) Le pattuizioni, che seguono, si intendono riferite - soltanto laddove espressamente richiamato/i e limitatamente alle previsioni espressamente richiamate - alla precedente contrattazione di secondo livello (aziendale), in particolare al citato Accordo Integrativo Aziendale - Contratto di Secondo Livello, scaduto il 31/12/2007, nella stesura sottoscritta dalle Parti in data 29 luglio 2005, aggiornato e/o modificato con appositi Accordi Collettivi in data 3/02/2006 (inerente il trattamento economico e normativo del personale appartenente alla categoria dei Quadri, livello Primo e livello Secondo con funzioni direttive), in data 3/10/2006 (inerente l'attuazione degli impegni previsti dal richiamato Accordo Integrativo Aziendale), in data 3/10/2006 (inerente il periodo di cosiddetta "moratoria" per il personale neo-assunto); con l'aggiunta, in particolare, delle pattuizioni contenute nell'Accordo Collettivo 23/05/2008:Tutte le restanti previsioni della precedente contrattazione di secondo livello (aziendale) e dei citati Accordi Collettivi 29/07/2005 e 3/02/2006 si intendono decadute con il predetto 31/12/2007, fatto salvo quanto previsto dall'Accordo Collettivo 16/12/2008 (inerente le erogazioni variabili e non pre-determinabili annue collettive "una tantum" connesse con risultati delle aperture e/o attività domenicali e festive cosiddette "continuative"). Dalla data odierna si intendono decaduti gli Accordi Collettivi 3/10/2006 (n. 2 Accordi, così come meglio specificato nelle pattuizioni seguenti) e 23/05/2008 (sulle erogazioni variabili e non pre-determinabili annue una tantum collettive, effettuate con la mensilità di luglio 2008, legate ai risultati di produttività, redditività e servizio). È fatta salva l'efficacia e la durata e scadenza di accordi collettivi specifici, sottoscritti a livello territoriale e/o di punto di vendita, su materie specifiche, purché non sostituiti o superati dalla presente regolamentazione. Sono fatti salvi, altresì, gli accordi collettivi 10/07/2003 e 13/05/2004 sull'orario di lavoro;
D) La sopra prevista stesura definitiva del presente AIA 2008-2011 provvederà ad armonizzare tutte le previsioni, qui contenute, con quelle sopra citate, assicurando, ove occorra, la prevalenza delle attuali su quelle precedenti. Nello stesso senso si intenderanno applicate e/o interpretate le presenti pattuizioni, rispetto a quelle precedenti, in caso di controversia. Qualora insorga controversia applicativa prima della sottoscrizione della predetta stesura definitiva, le Parti si incontreranno entro 7 (sette) giorni, per definire congiuntamente la soluzione della stessa, impegnandosi, nel frattempo, salvo che a fronte di cause di forza maggiore o di atti obbligati o imprescindibili, a non dare corso ad iniziative unilaterali.
[...]

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.

Articolo 1
Premesse; titoli

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Collettivo, hanno determinato il consenso delle Parti e costituiscono utile riferimento - ove occorra - per l'interpretazione della volontà delle parti stipulanti.
I titoli, riportati sotto la numerazione degli articoli, hanno natura puramente indicativa e non costituiscono, di per sé, fonte normativa né interpretativa.

Articolo 2
Recepimento, con eventuali modifiche, di previsioni di precedenti contratti collettivi di secondo livello

Le parti espressamente concordano di recepire nella presente regolamentazione contrattuale, con le eventuali modificazioni di volta in volta espressamente più avanti descritte, oltre a quelle in premessa, le seguenti previsioni, pattuite in precedenti contratti collettivi di secondo livello:
a) ambito e limiti d'applicazione della contrattazione collettiva di secondo livello;
b) disciplina delle modalità di elezione, del numero e dei permessi retribuiti per i RLS;
c) disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (causali, percentuali, ecc.);
d) disciplina delle mansioni non esemplificate dal CCNL;
[...]
h) disciplina dell'orario multi-periodale flessibile e multi-modulare (regime orario settimanale medio a 35 e a 38 ore);
i) disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale, incluso il contratto di lavoro a tempo parziale speciale o flessibile;
j) disciplina del lavoro supplementare e del lavoro straordinario;
k) disciplina delle terziarizzazioni;
l) disciplina delle procedure disciplinari;
[...]
n) disciplina delle indennità di disponibilità;
o) disciplina dell'indennità per lavoro notturno ordinario;
p) disciplina delle questioni sociali, pari opportunità e azioni positive;
[...]
r) tutte le discipline espressamente richiamate nei singoli articoli seguenti, con le relative eventuali limitazioni o modificazioni o aggiornamenti.

Articolo 3
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai fini della migliore applicazione della legge e del CCNL, le Parti concordano quanto segue.
Ogni anno le OO.SS. e le RR.SS.UU. sono invitate a partecipare all'incontro annuale sulla sicurezza tra Cooperativa, Medico Competente, RSPP, RLS.
A seguito di tale incontro, si realizzerà nei 30 giorni successivi un incontro tra le medesime Parti, di cui sopra, senza la partecipazione degli esperti e consulenti aziendali, nel corso del quale verranno esaminate dettagliatamente le possibili misure organizzative, materiali e formative, volte a ridurre ulteriormente i rischi.
Da tale incontro scaturiranno iniziative congiunte, volte a rendere noto al pubblico e alle istituzioni e organi di controllo i risultati raggiunti e le ulteriori iniziative intraprese.
Agli RLS sarà affiancata una rappresentanza delle RSU, concordata unitariamente ed unitariamente comunicata dalle OO.SS. regionali, al fine di contribuire ad un'accurata valutazione dei DPI esistenti e di altri eventuali nuovi dispositivi o strumenti.
I bacini di competenza di ciascun RLS vengono così ridefiniti (con l'aggiunta, quindi, di n. 1 RLS per il Tigullio ed una ricomposizione rispetto alla situazione preesistente):

Pertanto, le parti concordano il seguente
Numero totale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nominati o da nominare entro il 31 marzo 2010 da parte delle OO.SS. Firmatarie e/o delle RR.SS.UU.:

Punti di vendita - Provincia di Genova
n. 4 RLS per: Valbisagno, "A.Negro", Rivarolo, Piccapietra, Corso Gastaldi, Via Merano, Via del Mirto, C.so Europa, Arenzano, Cogoleto, Pegli;
n. 2 RLS per: Sturla, P.zza Tre Ponti, L.go San Francesco, Busalla, Prà;
n. 1 RLS per: Recco, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Sestri Levante);
Punti di vendita - Provincia di Savona: n. 3 RLS;
Punti di vendita - Provincia di Imperia: n. 1 RLS
Punti di vendita - Provincia di La Spezia: n. 2 RLS;
Punti di vendita - Provincia di Alessandria: n. 1 RLS;
Uffici della sede centrale e "Punto soci": n. 2 RLS.
Nel monte-ore annuo a disposizione degli RLS non vengono computati i tempi dedicati ad incontri con la direzione aziendale, con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente, con gli organi istituzionali (quali ASL, Ispettori del Lavoro, Ispettori Inail).

Articolo 4
Responsabilità sociale d'impresa

La Cooperativa si impegna a confrontarsi su eventuali proposte unitarie sindacali di azione congiunta nel campo sociale e della solidarietà. L'impegno è finalizzato alla ricerca di effettive occasioni di comune iniziativa.

Articolo 5
Relazioni sindacali; diritti sindacali

Le Parti confermano l'importanza dell'incontro annuale per l'esercizio dei cosiddetti diritti d'informazione.
In tale ambito la Cooperativa assicurerà un'informazione specifica sul lavoro supplementare (andamento globale nel tempo, articolato sui diversi pp.d.v.).
Le Parti si impegnano a dare luogo, entro il 31 marzo 2010, ad un incontro specifico per illustrare:
- analisi clima 2008;
- indagine su "isole" 2008-2009.

Articolo 6
Questioni sociali

Le Parti si impegnano ad attuare quanto segue.
[...]
Entro il tetto massimo annuo di n. 6 persone (computate anche quale media annua nell'ambito del periodo di vigenza del presente AIA), assenti per malattia, consentire e ricercare per il solo mese di dicembre un'opportunità di lavoro, anche demansionata - se compatibile con la sola idoneità, sia pur parziale, al lavoro - per altrettante/i lavoratrici/lavoratori, che abbiano superato, prima del mese di novembre, il periodo di comporto per malattia e abbiano regolare diritto, a termini di CCNL, di conservare il posto di lavoro. L'opportunità potrà valere per ciascuna persona per una sola volta nella vita lavorativa.
[...]
Nuova adozione, con modifiche, del "Codice antimolestie" con ridefinizione degli incarichi ai consulenti legale e psicologico.
Redazione di un manuale riepilogativo di tutte le opportunità, offerte alle/ai lavoratrici/lavoratori nell'ambito delle cosiddette "questioni sociali".
[...]

Articolo 7
Organizzazione del lavoro condivisa

A livello di p.d.v. il confronto, volto anche a trovare soluzioni condivise nell'ambito delle materie della ODLC, si basa sulla verifica e applicazione delle regolamentazioni specifiche qui pattuite per:
- lavoro a isole (vedasi regole allegato 1);
- priorità ai portatori di "questioni sociali" (si rinvia ai punti specifici, richiamati nel relativo capitolo) : valutazione "questioni sociali" e compatibilità organizzativa (rientrano tra le "questioni sociali" le/i Lavoratrici/Lavoratori portatrici/portatori di handicap - con percentuale di invalidità superiore al 60% e/o con figli e/o genitori portatori di handicap purché conviventi) ; In ambito di ODLC si valuterà la possibilità di orari maggiormente compatibili con le situazioni personali o familiari sopra richiamate; in tale stesso ambito, verrà data priorità alla soddisfazione delle esigenze del personale fruitore dei benefici, di cui alla Legge n. 104/1992, che concordi e programmi con la Cooperativa la fruizione di tali permessi;
- criteri di riferimento per i responsabili (capi reparto, capi negozio) nella definizione della programmazione dei carichi di lavoro (distribuzione dell'orario flessibile su base annua, assegnazione delle fasce orarie di copertura del servizio, ecc.). La programmazione dovrà essere annuale per quanto riguarda le quantità di ore settimanali da svolgere, con possibilità di modificare la programmazione medesima ogni due/tre mesi, e dovrà essere tendenzialmente quindicinale per quanto riguarda la definizione dell'orario di dettaglio (da esporre, di norma, entro il giovedì della settimana precedente per la programmazione di durata settimanale);
- criteri di gestione degli imprevisti (per assenze e per eventi che modifichino in più o in meno il flusso dei clienti e comunque delle attività), con particolare riferimento ai criteri per l'assegnazione dei rimpiazzi degli assenti; tenendo conto di principi di equa rotazione, compatibilmente con le professionalità richieste;
- definizione del report delle attività, che deve essere obbligatoriamente compilato e sottoscritto (con eventuali riserve) da parte del capo negozio e dei membri della RSU, messo a disposizione degli stessi, inviato in copia a: direzione aziendale, apposita commissione paritetica (vedasi precedente contrattazione aziendale), OO.SS. firmatarie competenti per territorio; di tali report sarà redatto rendiconto riepilogativo annuale, da consegnare da parte della direzione aziendale alle RR.SS.UU. e alle OO.SS. in occasione dell'incontro annuale sui diritti d'informazione;
- programmi ferie;
- copertura dei presidi nelle domeniche e nelle festività infra-settimanali, inventari;
- copertura dei presidi a fronte di ristrutturazioni, punte di assenza, grandi campagne di vendita;
- confronto a fronte di eventuali "picchi" anomali di ore di lavoro supplementare e/o straordinario - proposte in relazione al fabbisogno dei cosiddetti "stagionali";
- valutazione della possibilità di concedere delle aspettative anche generiche collegate ai periodi di ferie già valicati, tenendo conto della situazione organizzativa del periodo, in riferimento a : numero di lavoratori in ferie, numero di assenze per infortunio, malattia, astensione facoltativa, percentuale di straordinario e supplementare.
Nei punti di vendita maggiori (vedasi elenco allegato 2) la riunione tra responsabile/i e RSU si svolgerà, salvo impedimenti rilevanti da indicare nel report, 1 volta al mese (di norma, in coincidenza con la illustrazione degli andamenti gestionali del punto di vendita e dei relativi indici - vendite, produttività, % di lavoro supplementare e straordinario, assenze), negli altri punti di vendita tale riunione si svolgerà 1 volta ogni due mesi. Occorrerà, dunque, osservare tale periodicità, differente tra grandi-medi pp.d.v. e piccoli pp.d.v.), salvo richiesta di incontro per casi di necessità ed urgenza adeguatamente motivati.
La Cooperativa si riserva di inserire tra i parametri di valutazione individuale dei responsabili anche quello del corretto ed efficace utilizzo dell'ODLC.
I vincoli della ODLC (obiettivi e parametri)
[...]
- Attenzione alle cosiddette "questioni sociali"
Sono materie di competenza del cosiddetto "livello superiore":
fabbisogno di personale;
[...]
aumento e/o modifica dei regimi orari individuali;
tentativo di conciliazione in caso di disaccordo del livello decentrato;
Applicazione del regime orario settimanale medio di 35 o di 38 ore.

La apposita "Task force" (costituita come definito dalla precedente contrattazione collettiva di secondo livello) è un organismo paritetico composto da rappresentanti aziendali (3) e rappresentanti sindacali (3) e da altrettanti "membri supplenti" e decide all'unanimità dei presenti.

Ruolo della "Task force":
- Promuove e orienta l'ODLC;
- Riceve e analizza i vari "report";
- Elabora proposte sulla formazione degli attori della ODLC;
- Esamina, elabora e valuta proposte per migliorare metodi e strumenti dell'ODLC;
- Esperisce un primo tentativo di conciliazione - su richiesta congiunta delle parti - in alternativa al livello superiore - in caso di disaccordo a livello "decentrato";
- Elabora proposte in materia di applicazione e gestione delle tematiche connesse con le "questioni sociali";
- Analizza e promuove le best practices elaborate a livello di punto di vendita (esempio modello San Remo per l'isola d'orario caratterizzata da una forte polifunzionalità).

Allegato 1 (ODLC)
Regolamentazione per l'auto-organizzazione degli orari di lavoro

Norme in materia di orario di lavoro
1. Il partecipante, nella fase di compilazione del "foglio dei desideri", può derogare alla norma contrattuale che prevede le 12 (dodici) ore come "tetto massimo" del nastro orario.
2. Nella fase di compilazione del "foglio dei desideri" da parte del partecipante non è comunque possibile superare le 13 (tredici) ore di lavoro effettivo giornaliero.
3. Il partecipante, nella fase di compilazione del "foglio dei desideri" può indicare una minima prestazione giornaliera continuativa di 2 (due) ore.
4. Fra un modulo e quello successivo deve trascorrere almeno un periodo di tempo pari a 1 (una) ora.
5. In una settimana non si possono fare più di 3 (tre) giorni consecutivi a 0 (zero9 ore, tranne il caso di una intera settimana a (zero) ore.
6. Variazioni massime giornaliere di 1 (una) ora complessiva in più o in meno rispetto all'orario di entrata o di uscita, sia rispetto alla collocazione che alla durata, potranno essere apportate dall'animatore senza necessità di chiedere consenso al partecipante.
7. Si può usufruire solo una volta nell'arco dell'anno di una settimana a 0 (zero) ore, se la quantità di ore di flessibilità positiva lo permette, con priorità per coloro che non ne hanno ancora usufruito.
8. Per i partecipanti alle Isole vengono ridefiniti i limiti orari settimanali minimi e massimi della flessibilità oraria : il personale con contratto individuale di lavoro a tempo parziale potrà effettuare prestazioni lavorative dalle 0 (zero) ore alle 42 (quarantadue) ore settimanali; il personale con contratto individuale di lavoro a tempo pieno potrà effettuare prestazioni lavorative dalle 0 (zero) ore alle 48 (quarantotto) ore settimanali.
9. Per i partecipanti alle "Isole", in ragione del proprio regime orario, vengono definiti dei "tetti" massimi di accumulo di ore di flessibilità negativa nelle seguenti misure:
a) personale a tempo parziale per n. 20 (venti) ore o n. 24 (ventiquattro) ore settimanali: 35 ore;
b) personale a tempo parziale per n. 30 (trenta) ore settimanali: 45 ore;
c) personale a tempo pieno: 50 ore.

Regole di funzionamento della cosiddetta "Isola"
1. L'adesione alle Isole è volontaria.
2. L'Animatore è scelto a rotazione, tra i candidati volontari, del personale appartenente all'isola-reparto e resta in carica per almeno 6 (sei) mesi. Se non vengono manifestate auto-candidature, l'Animatore viene individuato dal Capo negozio.
3. Ogni Isola nomina un Animatore e un sostituto che subentra in caso di assenza dell'animatore stesso.
4. I superiori gerarchici comunicano all'Animatore, con un preavviso di almeno 4 (quattro) settimane, il fabbisogno settimanale di ore lavorative, cosiddetta "curva di carico" (per un periodo di 2 (due) settimane) al Reparto x, suddiviso per giornata lavorativa e fascia oraria, salvo diversa periodicità definita dal gruppo di lavoro.
5. Una copia degli orari valicati deve essere affissa in bacheca, in modo da permetterne la preventiva conoscenza a tutti i partecipanti; una copia potrà essere consegnata alla RSU, qualora ne faccia richiesta.
6. Il tempo dedicato dall'animatore a questa attività è aggiuntivo rispetto al proprio orario settimanale.
7. Il fabbisogno di ore lavorative (curva di carico) assegnato all'Isola non può essere modificato o riadattato in seguito a controversie tra i partecipanti.
8. Se non si raggiungerà un accordo tra i partecipanti, in tempo utile alla programmazione delle attività, il Capo negozio procederà con l'assegnazione d'ufficio degli orari come da sistema tradizionale, rispettando comunque la tempistica prevista.
9. Ogni partecipante all'Isola deve trascrivere la scelta dell'orario di lavoro entro il venerdì della settimana precedente la fase di concertazione per l'orario dell'intero reparto.
10. In caso di assenze programmate nelle diverse fasi (consegna del foglio dei desideri, trascrizione, concertazione) è cura del partecipante formulare la propria opzione di orario in tempo utile per la produzione degli orari.
11. In caso di assenze non programmate e per effetto delle quali non è stato possibile partecipare alle attività finalizzate alla scelta dell'orario di lavoro, salvo far pervenire comunque la propria opzione d'orario, l'orario medesimo sarà definito dal Capo negozio.

Articolo 8
Pause

Si applica la normativa, di cui al precedente AIA, per i pp.d.v. con regime orario settimanale medio a 35 ore.
La materia della fruibilità delle pause non retribuite viene demandata all'ODLC, con possibilità di "recupero" a livello giornaliero, pluri-giornaliero o settimanale.
Le pause sono fruibili sempre e comunque compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive a partire da quelle del servizio al cliente. L'eventuale priorità verrà data alle categorie di soggetti favoriti (lavoratrici in gravidanza, invalidi oltre il 60%, ultrasessantenni), successivamente, a coloro che sono impegnati nei moduli di prestazione più lunga, infine ai cassieri.
La durata massima giornaliera è rapportata alla durata della prestazione giornaliera complessiva, così come definita nell'Accordo Integrativo Aziendale del 1992, con la seguente limitazione tassativa, a decorrere dal 1/01/2010: nessuna pausa retribuita può essere fruita nell'ambito di "moduli" di prestazione inferiori alle 4 ore e 30 minuti.
Le pause non possono essere fruite nelle fasce orarie di maggiore attività, individuate, anche con diversificazione tra periodi, giornate, reparti, mansioni, nell'ambito dell'ODLC.
La durata massima giornaliera delle pause è raddoppiata per il personale ultrasessantenne, per le lavoratrici in gravidanza, per gli invalidi oltre il 60 %, a condizione che gli interessati forniscano idonea preventiva comunicazione e documentazione.
Le pause retribuite non si applicano per il periodo di applicazione differita degli istituti contrattuali aziendali, così come individuati nello specifico Articolo, con l'esclusione delle persone assunte a tempo indeterminato alla data odierna.

Articolo 10
Apprendistato

Si applicano le specifiche previsioni, di cui all'accordo collettivo del 3 ottobre 2006, tranne che per le previsioni di seguito indicate.
Entro il 31 dicembre 2009 le Parti si impegnano a sottoscrivere le intese appropriate, per assicurare la formazione esclusivamente in azienda.
[...]

Articolo 13
Riposo settimanale

La Cooperativa si impegna ad operare, al fine di assicurare la fruizione del riposo settimanale ogni 7 giorni. Le eventuali eccezioni, comunicate motivatamente e preventivamente alla RSU, per particolari momenti e per specifiche figure professionali o per eventi straordinari, verranno gestite mediante l'applicazione della previsione del CCNL sul cumulo dei riposi settimanali in due settimane mobili contigue. Tale ultima modalità viene considerata eccezionale da parte della Cooperativa.

Articolo 17
Applicazione differita degli istituti contrattuali aziendali

[...]
Ai fini della normativa, di cui al presente Articolo, le parti concordano che per istituti contrattuali aziendali si intendono tutti i trattamenti e/o le agevolazioni in favore del personale, che costituiscono onere per la Cooperativa in aggiunta ai trattamenti previsti dal CCNL. Ai fini di quanto di seguito concordato, sono espressamente esclusi gli istituti previsti in materia delle cosiddette "questioni sociali". A puro titolo indicativo, ma non esaustivo, si richiamano, fra tali istituti contrattuali aziendali, i seguenti: 1) le erogazioni variabili e non pre-determinabili annue una tantum collettive connesse con i risultati gestionali; 2) le erogazioni variabili e non predeterminabili annue connesse con le attività domenicali; 3) le pause retribuite.
[...]
Resta confermato che gli istituti contrattuali aziendali non possono essere applicati al personale con contratto a tempo determinato, a quello con rapporto di apprendistato e a quello con contratto di inserimento. Pertanto, tali istituti non possono essere applicati al personale inserito nell'organizzazione aziendale con contratto di somministrazione a tempo determinato.

Letto, confermato, sottoscritto
Coop Liguria
Arcc
Filcams-Cgil
Fisascat-Cisl
Uiltucs-Uil
RR.SS.UU.