Tipologia: Accordo
Data firma: 9 aprile 2019
Parti: Enel Italia e Ugl
Settori: Chimici, Settore elettrico, Enel
Fonte: uglchimici.it


Sommario:

 

Premessa
Accordo quadro RSU/RLS
Accordi in tema di rimborsi spese
Accordi economici regionali

 

Altri accordi in tema di rimborsi spese
Premio di risultato
Conciliazione tempi di vita e di lavoro - Altri accordi


Verbale di accordo Contrattazione di secondo livello

Roma, 9 aprile 2019, tra Enel Italia srl, anche in rappresentanza di tutte le Società/Business Line/Global Function del Gruppo […], e la Ugl […]

Premesso che
• La contrattazione di secondo livello, in coerenza con quanto prevede l’art. 3 “Assetti contrattuali” del vigente CCNL, e nel rispetto del principio di non ripetitività rispetto a materie e istituti contrattuali, si svolge in Enel a livello aziendale ed ha la finalità di disciplinare materie oggetto di specifico rinvio da parte del CCNL oltre che le erogazioni economiche del premio di risultato.
• Da parte delle OOSS è stato richiesto di procedere ad una verifica sullo stato di applicazione finalizzata ad un aggiornamento degli accordi.
• A tal fine le Parti hanno convenuto di avviare un confronto sul tema, anche a partire da una ricognizione in sede tecnica degli accordi e dei trattamenti esistenti, individuando come priorità l’aggiornamento/ rivalutazione degli accordi economici aziendali in tema di rimborsi spese, in una logica di adeguamento, razionalizzazione e armonizzazione, coerentemente con i mutati assetti organizzativi e produttivi a livello di Gruppo.
• In tema di premio di risultato, le Parti hanno convenuto per l’anno 2018 di prorogare la regolamentazione vigente per il 2017, come da verbale di accordo del 3 ottobre 2018, e di avviare quanto prima la discussione per il rinnovo triennale dell’Accordo Quadro.
• Oltre a quanto sopra, è stato evidenziato come tema prioritario l’aggiornamento dell’accordo quadro in tema di RSU, anche al fine di procedere a stretto giro nei tempi tecnici necessari all’avvio del procedimento elettorale per il rinnovo degli organismi in questione.
Considerato che
• Il 31 dicembre 2018 è venuto a scadenza il CCNL di settore elettrico.
• Le Parti hanno individuato i temi di intervento prioritari come di seguito riportati e la volontà di avviare tempestivamente i rispettivi negoziati:
o Nuovo accordo quadro in tema RSU
o Aggiornamento accordi in tema di rimborsi spese o Nuovo accordo triennale sul premio di risultato
• In aggiunta a quanto sopra, le OOSS hanno rappresentato l’esigenza di un approccio più ampio che riprenda anche altri temi già oggetto di precedente contrattazione o di richiesta sindacale meritevoli di una ridefinizione o aggiornamento in coerenza con gli attuali assetti organizzativi, le innovazioni tecnologiche e di processo intercorse e riflessi sulle modalità e contenuti con cui viene resa la prestazione lavorativa, quali ad esempio verifica accordo trattamento Quadri 1994 e definizione di un nuovo accordo relativo a “trasferte estero”.
• A tale riguardo l’Azienda, fermo restando le priorità come sopra condivise, si è resa disponibile ad effettuare un approfondimento su altri argomenti per una comune valutazione dei possibili aggiornamenti.
Tutto quanto sopra premesso e considerato si riporta di seguito quanto convenuto come linee guida per la definizione dei nuovi accordi.

Accordo quadro RSU/RLS
• In relazione a quanto previsto dal verbale di accordo del 24/2/2016 che richiama l’accordo quadro del 5/11/2008 recante la disciplina RSU/RLS e i riferimenti normativi successivamente introdotti dagli accordi interconfederali intercorsi, da ultimo il TU sulla rappresentanza del 10/1/2014, e che conferma le strutture esistenti in attesa di un nuovo accordo quadro e conseguenti procedure elettive, si conviene di procedere con priorità sull’argomento al fine di aggiornare l’accordo quadro in materia nella sua parte normativa e nella definizione dei nuovi ambiti di riferimento delle eligende RSU in coerenza con i mutati assetti organizzativi delle società e aree di business, al fine di svolgere le nuove elezioni entro il corrente anno.

Conciliazione tempi di vita e di lavoro - Altri accordi
Le Parti convengono sulla opportunità di continuare a confrontarsi sull’argomento per sviluppare ulteriori accordi - in sede di contrattazione nazionale o territoriale/RSU - utili a definire soluzioni innovative anche in tema di orario di lavoro (es. sperimentazione “venerdì corto”) e misure di conciliazione tra esigenze lavorative e vita privata delle persone.
A tale proposito, per le festività coincidenti con la domenica, ovvero con il giorno di riposo settimanale diverso dalla domenica nei casi in cui questo è previsto (art.27 c.11) si conviene di definire con apposito accordo la possibilità, per i lavoratori che vi abbiano interesse, a convertire la specifica retribuzione spettante ai sensi della vigente normativa legale e contrattuale in ore di permesso aggiuntivo fruibili secondo le regole vigenti per l’utilizzo dei permessi sostitutivi delle festività abolite (F.A.).
Analogamente, fermo restando e nei limiti di quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva in materia di ferie e permessi/ riposi compensativi spettanti a vario titolo, potranno essere oggetto di approfondimento e verifica le modalità di programmazione e fruizione, nella logica di contemperare al meglio le esigenze organizzative aziendali con i desideri e le esigenze di recupero psico-fisico dei lavoratori.