Categoria: Prassi amministrativa
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Il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Segretario Generale della Giustizia Amministrativa

 

Ai Dirigenti della Giustizia amministrativa

e p.c.

Al Segretario delegato per il Consiglio di Stato
Al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali
Al Responsabile del Servizio per l'informatica
Al Direttore generale delle risorse umane, organizzative, materiali e finanziarie
Al Direttore generale per le risorse informatiche e la statistica
LORO SEDI
 

Oggetto: Misure per la prestazione dell'attività lavorativa in sicurezza. Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione 19 ottobre 2020

1. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti che prestano servizio presso gli uffici della Giustizia amministrativa.
1. I principi dettati dal decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, sino alla data del 31 dicembre 2020, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 e l'aumentata criticità dell'emergenza sanitaria ed epidemica rendono opportuno, pur a fronte della autonomia riconosciuta alla Giustizia amministrativa anche ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto, intervenire nuovamente sulla disciplina della prestazione dell'attività lavorativa, in modo da contemperare la primaria esigenza della tutela della salute del personale amministrativo con la qualità e l'effettività del servizio erogato, come previsto dall'articolo 3, comma 3, dello stesso decreto.
2. In particolare, a discrezione del dirigente dell'Ufficio, è possibile aumentare le giornate di prestazioni erogabili in modalità “lavoro agile” a tre giorni a settimana per i lavoratori che svolgono attività smartabile. Sempre a discrezione del dirigente dell'Ufficio, ove la situazione epidemica lo renda necessaria, è possibile elevare le giornate in smart working a tre giorni e quattro giorni a settimane alterne. Il dirigente modulerà l'alternanza in modo da coniugare la minore presenza negli uffici in sede del personale con la funzionalità dello stesso Ufficio, sempre nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste nel Protocollo siglato in data 6 ottobre 2020 tra la parte pubblica datoriale e Organizzazioni sindacali
3. È possibile, d'accordo con il dirigente, svolgere i sei o sette giorni di attività lavorativa, previsti in modalità agile nell'arco di due settimane, anche con presenza scadenzata diversamente da quella prevista di tre (o quattro) e tre giorni, rispettivamente nella prima e nella seconda settimana, purché il totale di sei (o sette) giorni di smart working siano prestati nell'arco di due settimane.
4. Resta fermo quanto previsto nella Direttiva del Segretario Generale della Giustizia amministrativa prot. n. 18012 del 6 ottobre 2020 con riferimento ai:
a) soggetti cd. fragili (individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, d.m. 19 ottobre 2020), che prestano la propria attività lavorativa esclusivamente in modalità “lavoro agile”. I dipendenti c.d. fragili addetti ad attività non smartabile sono adibiti ad altra prestazione, anche con il trasferimento ad ufficio o servizio diverso;
b) soggetti cd. semi-fragili, per patologie proprie o dei familiari anche non conviventi ma di cui è autocertificata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'assistenza continua;
c) genitori di figli infraquattordicenni e di età inferiore ai tre anni, i quali possono svolgere anche la flessibilità oraria nei sensi e nei termini previsti nella predetta Direttiva del Segretario Generale della Giustizia amministrativa prot. n. 18012 del 2020.
5. Per l'ipotesi di cui alla precedente lettera c), ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del d.m. 19 ottobre 2020, nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'art. 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, il dipendente è comunque tenuto a svolgere - anche in questo caso, ove possibile - le attività assegnate dal dirigente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), dello stesso decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione o a collocarsi in congedo ai sensi del comma 3 del citato articolo 21-bis.
6. La lettera c) del precedente punto 4 si estende all'ipotesi, attestata da autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di dipendente convivente con congiunto o parente sottoposto a quarantena con sorveglianza attiva o isolamento domiciliare fiduciario.
7. I dirigenti possono prestare attività in smart working un giorno a settimana senza possibilità di cumulare in una sola settimana più giorni a cui abbiano diritto nell'arco del mese. Il numero di giorni può essere aumentato in caso di motivate ed eccezionali ragioni, previa autorizzazione del Segretario Generale della Giustizia amministrativa.

2. Attività non erogabili in modalità “lavoro agile”.
1. Le attività non smartabili sono mappate nella Direttiva del Segretario Generale della Giustizia amministrativa prot. n. 18012 del 6 ottobre 2020 e condivise dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del verbale della riunione tenutasi in data 2 ottobre 2020. Si tratta di prestazioni che oggettivamente richiedono la presenza del dipendente negli Uffici per garantire l'efficienza delle prestazioni rese dalla Giustizia amministrativa.
2. Resta ferma l'individuazione, nell'ambito delle attività non smartabili, di prestazioni svolte ai sensi del par. 2, punto 4, della Direttiva del Segretario Generale della Giustizia amministrativa prot. n. 18012 del 2020, nonché di attività di carattere progettuale, come previsto all'articolo 1, comma 3, del d.m. 19 ottobre 2020.
3. Il dirigente assicura la rotazione dei dipendenti del proprio Ufficio, addetti esclusivamente ad attività che non possono essere svolte in modalità agile, con il personale che ordinariamente svolge attività smartabile, sempre che sia possibile la fungibilità dei lavoratori da far ruotare e in ogni caso nel rispetto delle mansioni proprie del dipendente che debba svolgere altre attività, che devono essere ricomprese nella medesima area funzionale di inquadramento.
4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020, l'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato. Tale assenza deve essere immediatamente comunicata dal dipendente al proprio dirigente, che informa l'Ufficio per il personale amministrativo e dell'organizzazione.

3. Autorizzazioni al collocamento in smart working e accordi di lavoro.
1. Con riferimento ai dipendenti già autorizzati dal Segretario Generale della Giustizia amministrativa a prestare la propria attività in smart working i dirigenti non devono chiedere una nuova autorizzazione anche se sono aumentate le giornate da svolgere in modalità agile.
2. Non deve essere richiesta una ulteriore autorizzazione in caso di collocamento in smart working nell'ipotesi prevista al precedente par. 1, punti 5 e 6. In tale ipotesi è invece necessaria una puntuale comunicazione del dirigente dell'Ufficio al Segretariato Generale della Giustizia amministrativa e all'Ufficio per il personale amministrativo e dell'organizzazione.
3. Fino al 31 dicembre 2020 non occorre stipulare con il lavoratore l'accordo individuale di cui all'articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
4. Come già chiarito con la nota del Segretario Generale della Giustizia amministrativa del 7 ottobre 2020, n. 18170, è invece necessario il monitoraggio dell'attività svolta. L'indicazione dell'attività svolta in smart working è effettuata a cadenza quindicinale dal dipendente c.d. fragile; per gli altri lavoratori la comunicazione è trasmessa ogni lunedì successivo alla conclusione delle due settimane di lavoro svolto in smart working.

4. Prestazione in smart working.
1. I dipendenti che svolgono modalità di lavoro agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera (par. 5 della Direttiva del Segretario Generale della Giustizia amministrativa prot. n. 18012 del 6 ottobre 2020).
2. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello espletato con orario ordinario presso le sedi abituali ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti contrattuali di comparto relativi al trattamento economico accessorio.
3. Si rinvia alla predetta Direttiva n. 18012 del 6 ottobre 2020 per la disciplina delle ferie nelle giornate in cui la prestazione lavorativa deve essere resa con la modalità agile, nonché dei permessi orari, da recuperare nella giornata di attività svolta in presenza, e del diritto del lavoratore alla cd. disconnessione.

5. Flessibilità dell'orario di lavoro.
1. Al di fuori dei casi previsti sub par. 1, comma 4, lettera c), con riferimento ai genitori di figli infraquattordicenni e di età inferiore ai tre anni, la possibilità di fare ricorso a fasce di flessibilità oraria in entrata e in uscita e ingressi e uscite con orari scaglionati, ulteriori rispetto a quelle vigenti, sarà disciplinata con le Organizzazioni sindacali, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dal CCNL.

6. Entrata in vigore della Direttiva e successive modifiche della stessa.
1. La presente Direttiva entra in vigore il 26 ottobre 2020.
2. La disciplina dettata dalla Direttiva sarà soggetta a rivisitazione ove muti l'assetto normativo - primario o secondario - o la situazione emergenziale.
3. La presente Direttiva deve essere portata a conoscenza dei Presidenti titolari delle Sezioni e degli uffici giudiziari.
4. Resta fermo quanto previsto nella Direttiva del Segretario Generale della Giustizia amministrativa prot. n. 18012 del 6 ottobre 2020 e nella nota 7 ottobre 2020, n. 18170, ove non espressamente innovato dalla presente Direttiva.
 

CARLOTTI GABRIELE