Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 2 dicembre 2020, n. 58
Ulteriore ordinanza in tema di Covid-19. Disposizioni in materia di sorveglianza e prevenzione sanitaria e in tema di gestione dei casi positivi e dei contatti stretti nell'ambito dei servizi scolastici, delle scuole dell'infanzia e dei servizi socio educativi per la prima infanzia

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;
VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;
VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 gennaio 2021;
Provincia autonoma di Trento
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VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 23 e recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” che, nel modificare l'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni e alle Province Autonome la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'art. 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTE le ordinanze del Ministero della Salute del 27 novembre 2020, recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO- VID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico”, pubblicate in G.U n. 296 del 28 novembre 2020;
CONSIDERATO quindi che alla Provincia Autonoma di Trento continuano ad essere applicate, in questa fase, le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 3 novembre 2020, quelle delle c.d. “aree gialle”;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 

Segnalazioni delle positività e delle negatività riscontrate da professionisti operanti in ambito sanitario attivi sia all'interno che all'esterno di strutture sanitarie private

VISTA la Circolare del Ministero della salute del 22 gennaio 2020, con cui è stata istituita una specifica sorveglianza epidemiologica ed è stata definita una rete di laboratori regionali con capacità diagnostiche per effettuare analisi di laboratorio per casi sospetti di infezione da SARS-CoV-2;
VISTA la Circolare del Ministero della salute di data 29 settembre 2020 relativa all'uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico;
VISTA la Circolare del Ministero della salute di data 12 ottobre 2020 relativa alle indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena;
VISTO l'art. 32, co. 2, lettera a) della L.P. 23 luglio 2010, n. 16;
VISTO l'art. 3 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23;
RICHIAMATO il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1990 che, fermo restando l'obbligo per il medico di notificare all'autorità sanitaria competente qualunque malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione, stabilisce che ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, permane l'obbligo di notifica da parte del medico di tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica;
VISTA l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 48 del 15 ottobre 2020, prot. n. 635226/1 con cui, al punto 17) del dispositivo, si raccomanda a tutti i professionisti operanti in ambito sanitario (a titolo esemplificativo, medici, infermieri, paramedici, biologi, farmacisti, operatori sanitari e socio-sanitari), attivi sia all'interno che all'esterno di strutture sanitarie private (ambulatori, laboratori di analisi, case di cura, ecc.), che effettuano privatamente sul territorio provinciale test molecolari o antigenici per SARS-CoV-2, di prendere contatto, mediante l'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitaria per acquisire le credenziali di accesso al sistema informativo di segnalazione, al fine di trasmettere le positività riscontrate al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
RITENUTO, al fine di garantire un esaustivo monitoraggio dei dati a disposizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e in modo da assicurare l'espletamento delle proprie funzioni di sorveglianza e prevenzione, di dover provvedere all'integrazione di quanto previsto al punto 17) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 48 del 15 ottobre 2020, prot. n. 635226/1, nel senso di prevedere la comunicazione dell'esito dei test molecolari o antigenici per SARS-CoV-2 di cui sopra anche in caso di accertata negatività degli stessi;
 

Portata applicativa del documento “Indirizzi operativi di gestione dei casi positivi e dei contatti stretti nel mondo del lavoro” nell'ambito dei servizi scolastici, delle scuole dell'infanzia e dei servizi socio educativi per la prima infanzia

VISTE le Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza - Nidi d'infanzia e micronidi (0-3 anni) e servizio tagesmutter - nidi familiari, approvate con ordinanza n. 42 di data 25 agosto 2020, così come integrate con ordinanza n. 43 del 3 settembre 2020;
VISTE le Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza - Scuole dell'infanzia (3-6 anni), approvate con ordinanza n. 42 di data 25 agosto 2020, così come integrate con ordinanza n. 43 del 3 settembre 2020;
VISTE le Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza nelle scuole - Covid 2019 - Istituzioni scolastiche e formative di primo e secondo ciclo, allegate all'ordinanza n. 43 del 3 settembre 2020;
VISTO il Documento del Dipartimento Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari contente “Indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti o accertati d'infezione da Covid 19”;
CONSIDERATO che per i servizi scolastici, le scuole dell'infanzia e i servizi socio educativi per la prima infanzia, sono previste specifiche linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza, di cui ai punti precedenti, nell'ambito delle quali sono definite tutte le misure di tutela sia preventive che protettive in ragione della peculiarità dei servizi stessi in rapporto alle fasce di età coinvolte;
CONSIDERATO che, ferma restando la classificazione dei servizi di cui sopra tra i servizi essenziali di cui al punto 3.3 dell'ordinanza n. 57 del 25 novembre 2020, per tale settore, la previsione di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza risulta, in questa fase, misura proporzionale e compatibile a garantire il servizio stesso.
Tutto ciò premesso,
 

ORDINA QUANTO SEGUE

 

Segnalazioni delle positività e delle negatività riscontrate da professionisti operanti in ambito sanitario attivi sia all'interno che all'esterno di strutture sanitarie private

1) ad integrazione di quanto disposto dal punto 17) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 48 del 15 ottobre 2020, prot. n. 635226/1, si dispone che tutti i professionisti operanti in ambito sanitario (a titolo esemplificativo, medici, infermieri, paramedici, biologi, farmacisti, operatori sanitari e socio-sanitari), attivi sia all'interno che all'esterno di strutture sanitarie private (ambulatori, laboratori di analisi, case di cura, ecc.), che effettuano privatamente sul territorio provinciale test molecolari o antigenici per SARS-CoV-2, sono obbligati a trasmettere al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sia le positività che le negatività riscontrate;
 

Portata applicativa del documento “Indirizzi operativi di gestione dei casi positivi e dei contatti stretti nel mondo del lavoro” nell'ambito dei servizi scolastici, delle scuole dell'infanzia e dei servizi socio educativi per la prima infanzia

2) si specifica che, ferma restando la classificazione dei servizi in oggetto tra i servizi essenziali di cui al punto 3.3 dell'ordinanza n. 57 del 25 novembre 2020, la gestione dei contatti stretti con altri soggetti Covid-19 positivi da parte del personale che opera nei servizi scolastici, nelle scuole dell'infanzia e nei servizi socio educativi per la prima infanzia, è regolata anche tenendo conto di quanto previsto dai protocolli e dalle linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza in vigore per gli specifici servizi scolastici/socio-educativi. In caso di prescrizione della quarantena, come definita dal punto 3.1 dell'ordinanza n. 57 di data 25 novembre 2020, da parte del Dipartimento di prevenzione dell'APSS in seguito a contatto stretto con altri soggetti Covid-19 positivi, il personale di questi servizi, se non posto in malattia, continua a prestare la propria attività a distanza. In caso di prescrizione di isolamento, come definito dal punto 3.1 dell'ordinanza n. 57 di data 25 novembre 2020, da parte del Dipartimento di prevenzione dell'APSS, il personale Covid-19 positivo asintomatico, in accordo con il proprio datore di lavoro, può non richiedere il certificato di malattia del medico di medicina generale e prestare quindi la propria attività a distanza.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni penali di cui alla specifica normativa di settore.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

dott. Maurizio Fugatti