Tipologia: Accordo Integrativo Aziendale
Data firma: 10 giugno 2016
Validità: 01.07.2016 - 30.06.2019
Parti: Pensplan Centrum e Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl, Asgb-Handel
Settori: Servizi, Pensplan Centrum
Fonte: pensplan.com


Sommario:

 

Premessa
Diritti sindacali
Orario di lavoro
Part time
Clausole flessibili/elastiche
Straordinario
Banca delle ore
Fruizione Permessi retribuiti
Fruizione Ferie
Eventi di malattia
Malattia del bambino

 

Fruizione ad ore del congedo parentale
Maternità / paternità - astensione obbligatoria - congedo parentale
Trasferte - missioni
Buoni pasto
Premio produttività
Previdenza complementare
Contributo asilo nido
Contributo per matrimonio
Nota finale
Decorrenza e durata


Accordo Integrativo Aziendale Pensplan Centrum spa

Il giorno 10/06/2016 presso la sede di Pensplan Centrum spa si sono incontrati Pensplan Centrum con sede a Bolzano in via della Rena 26 […] ed i Collaboratori di Pensplan Centrum spa rappresentati da: Filcams Cgil Alto Adige-Sudtirol […] e Trentino […], Uiltucs Uil Trentino Alto Adige-Sudtirol […], Fisascat Cisl Alto Adige-Sudtirol e Trentino […], Asgb Handel […].
Viene stipulato il seguente Accordo Integrativo Aziendale.

Premessa

• Le parti confermano e ribadiscono la validità dell'attuale sistema di relazioni industriali, improntato sul metodo del dialogo e dell'informativa preventiva, con particolare riferimento all'evoluzione ed ai mutamenti degli assetti economico-sociali ed organizzativi aziendali.
• Il reciproco riconoscimento dei ruoli e delle competenze ed il rispetto delle prerogative che competono alle parti, devono delineare sempre più un obiettivo comune nella definizione dello sviluppo di metodi partecipativi, collaborativi e di prevenzione alle eventuali situazioni di criticità.
• Il rapporto di lavoro dei collaboratori del Pensplan Centrum vene regolamentato dalle norme contrattuali del CCNL di lavoro per i lavoratori da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, d'ora in poi denominato CCNL di settore.
• Visto la necessità che taluni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità della prestazione, siano regolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli previsti nel CCNL di cui sopra, si conviene che gli articoli di cui sotto sostituiscono quanto previsto, sullo stesso argomento, dall'attuale CCNL di settore e il relativo accordo integrativo territoriale provinciale. Eventuali integrazioni necessitano la forma scritta condivisa tra le stesse parti firmatarie del presente accordo.
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
Il presente Accordo costituisce lo strumento più idoneo a permettere ad ogni lavoratore di adempiere correttamente a quanto richiesto dalla società di appartenenza. Eventuali comportamenti non conformi a quanto previsto nel successivo testo potranno essere oggetto di richiamo ai sensi del Codice disciplinare del contratto collettivo per il settore commercio e qui allegato.
Le informazioni e l'eventuale trattazione delle stesse avranno carattere preventivo salvo il limite posto dalle esigenze di riservatezza connesse ad attività precontrattuali. L'eventuale confronto sui problemi posti avrà comunque carattere di massima riservatezza e sarà attuato con spirito costruttivo nella ricerca di soluzioni idonee per ambo le parti. Le parti si incontreranno per una informativa e un confronto riguardante i seguenti argomenti:
• andamento occupazionale, utilizzo dei contratti a termine e riflessi di eventuali processi di riorganizzazione;
• interventi di formazione del personale;
• utilizzo della flessibilità;
• eventuali progetti di sviluppo;
• pari opportunità uomo/donna.
Informazioni e confronto a livello di filiale: è prevista l'informazione ed il confronto con le RSA/RSU al verificarsi di eventi che investono l'assetto delle filiali e che concernono:
• l'organizzazione del lavoro: il programma annuale delle ferie, il ricorso allo straordinario, l'orario di lavoro, gli organi, flessibilità;
• Sicurezza sul lavoro

Diritti sindacali
Così come previsto dalla regolamentazione contrattuale e legale, è consentito l'utilizzo di albi sindacali, la cui installazione sarà condivisa con la Direzione Aziendale. In tali bacheche verrà affissa documentazione di natura sindacale; tali affissioni, che non dovranno andare in contrasto con il buon senso e costume, avverrà per il tramite delle RSA/RSU.
Fermo restando i limiti ed i diritti previsti dalla normativa vigente, le assemblee potranno essere organizzate durante l'orario di lavoro in sintonia con le esigenze aziendali; è consentito lo svolgimento di assemblee retribuite anche fuori dall'orario di lavoro entro il limite ed alle condizioni previste dal CCNL.
Per la RSA/RSU sarà allestita una stanza con scrivania, armadio, sedie, pc.

Orario di lavoro
La durata dell'orario di lavoro è di 40 ore settimanali. La durata della pausa giornaliera (pausa caffè) è di 20 minuti giornalieri ricompresi nell'orario complessivo giornaliero.
La pausa pranzo è stabilita in almeno 45 minuti. I lavoratori con una prestazione oraria di almeno 4 ore e fino a 6 ore hanno diritto alla fruizione della pausa che dovrà essere di almeno 30 min. Il tempo dedicato alla pausa non rientra nella prestazione minima giornaliera. Qualora l'orario sia superiore alle 6 ore giornaliere la disciplina è equivalente a quella dei full time. La presenza del lavoratore viene accertata e documentata attraverso un sistema di rilevamento presenze. Qualora la pausa pranzo non venga fruita, il lavoratore, a prescindere dalla ripartizione dell'orario di lavoro, perderà il diritto all'utilizzo del buono pasto elettronico per il giorno di mancata fruizione. I lavoratori con una prestazione oraria inferiore alle 4 ore non potranno fruire del buono pasto elettronico.
La pausa finalizzata alla consumazione del pasto deve avvenire fra le ore 12.30 e le ore 14.00 (ad eccezione dei lavoratori del Front-Office per i quali la fascia è prevista dalle ore 11.30 alle ore 14.30) e deve essere segnalata tramite il badge magnetico. E' fatto obbligo ad ogni lavoratore il rispetto della pausa pranzo che non deve essere inferiore a 45 minuti per i full time; in caso contrario (pausa inferiore a 45 minuti) verranno comunque imputati 45 minuti di assenza per pausa pranzo. Qualora non venga effettuata la pausa pranzo o venga effettuata per un tempo inferiore ai 45 minuti per motivi di lavoro il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al Reparto Risorse Umane inviando una e-mail - in copia al proprio Capo Reparto - nella quale viene specificato il motivo.
Nel periodo estivo, le date verranno stabilite ogni anno sulla base del calendario scolastico, gli uffici Pensplan, compreso l'ufficio Front Office, resteranno chiusi il venerdì pomeriggio. L'orario di chiusura aziendale è previsto alle ore 13.00 mentre il servizio al pubblico fornito dall'ufficio Front Office potrà prevedere una chiusura anticipata rispetto a quella societaria delle ore 13.00. Qualora le esigenze aziendali o di reparto lo richiedessero la riduzione d'orario non si applicherà. Le ore di assenza verranno prioritariamente imputate a "Recupero banca ore" salvo diversa richiesta da parte del lavoratore comunque autorizzata dal proprio Capo Reparto.
Con apposita comunicazione aziendale, esposta nelle bacheche regolarmente accessibili da ogni lavoratore, Pensplan stabilisce le fasce orarie durante le quali sussiste l'obbligo della presenza del lavoratore e l'orario degli uffici. Allo stato attuale, le fasce di presenza obbligatoria sono le seguenti, valide fino a successiva comunicazione:
Ad esclusione del personale Front Office la fascia obbligatoria viene definita come segue: lavoratori a full-time: dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00;
lavoratori a part-time: dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
Qualora al lavoratore venga concessa la possibilità di lavorare eccezionalmente dal proprio domicilio l'orario giornaliero sarà al massimo pari alle ore minime giornaliere.

Part time
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito mediante:
• trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno in tempo in tempo parziale su richiesta dei
lavoratori interessati;
• assunzione da parte di Pensplan in base a specifico fabbisogno espresso in sede di confronto semestrale, riconoscendo priorità alle richieste presentate dal personale già assunto a tempo pieno.
Al fine della valutazione delle domande di concessione del lavoro a tempo parziale si tiene conto dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
• lavoratori portatori di handicap;
• lavoratori genitori fino al compimento del sesto anno di età dei figli, con precedenza per genitori di figli portatori di handicap comprovato dai servizi sanitari competenti;
• lavoratori che assistano famigliari in particolari condizioni psicofisiche;
• lavoratori con documentate esigenze di salute;
• lavoratori con esigenze di studio o di formazione dietro presentazione di apposita documentazione;
A parità di condizioni, l'ordine di precedenza delle domande sarà determinato dalla maggiore anzianità di servizio.
I lavoratori genitori di figli minori che accedono al part time hanno diritto ad una durata del rapporto a tempo parziale fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Salvo diversa pattuizione, da definirsi con un anticipo di 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione del part time, il contratto ritorna a tempo pieno.
La richiesta della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la richiesta di prolungamento del rapporto a tempo parziale vengono fatte per iscritto dal lavoratore specificando la tipologia o la durata della prestazione lavorativa. La richiesta viene inviata all'ufficio Personale e al Capo Reparto con un anticipo di 30 giorni rispetto alla data di inizio del part time. Il rapporto a tempo parziale ha una durata di 12 mesi decorrenti dal giorno 1 gennaio di ogni anno. Qualora la richiesta venga formulata in corso d'anno questa verrà concessa fino al 31 dicembre del medesimo anno.
[…]

Straordinario
La società ha istituito un sistema di "Banca ore" nel quale confluiscono tutte le ore giornaliere lavorate in eccedenza. Pensplan, sulla base di esigenze di servizio, autorizza il lavoro straordinario così come stabilito dall'art. 136 del CCNL Commercio, nel limite massimo di 250 ore annue.
Per ore straordinarie si intendono le ore prestate oltre le ore 22.00 e fino alle ore 6.00, la domenica ed i festivi. […]

Banca delle ore
Le ore di prestazione eccedenti quelle effettive secondo l'orario programmato, saranno accantonate su un conto individuale (Banca ore). Esso potrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno sotto forma di corrispondente tempo libero. Alla scadenza prevista in precedenza, le ore non fruite e comunque nel limite complessivo di 15 ore, verranno liquidate con le maggiorazioni stabilite dal CCNL di settore previste per lo straordinario giornaliero.

Nota finale
[…]
Per quanto riguarda altre norme contrattuali non previste nel presente accordo, si farà riferimento al CCNL di settore per i lavoratori del terziario, della distribuzione e servizi in vigore e successivi rinnovi.