• Appalto e Contratto d'opera
  • Infortunio sul Lavoro
  • Datore di Lavoro
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  • Formazione, Informazione, Addestramento

Responsabilità per omicidio colposo di un legale rappresentante di una spa, subappaltante, e del datore di lavoro della vittima - il lavoratore era deceduto a seguito della caduta di un carico di oggetti metallici del peso di circa 250 kg. che, sganciatosi mentre veniva spostato con sistemi inidonei a mezzo di una gru, l'aveva investito al capo (privo di casco protettivo) cagionandone la morte. 

Ricorrono in Cassazione - Rigetto.

"Va premesso che i ricorrenti non pongono in discussione che l'incidente si sia verificato in conseguenza di condotte poste in essere in violazione di regole cautelari concernenti la protezione dal rischio di infortuni sul lavoro derivante dalla caduta di carichi sospesi ed in particolare sia stato provocato dall'erronea sistemazione del carico trasportato con la gru, dall'inidonea modalità di legatura del medesimo e dal mancato uso del casco protettivo da parte del lavoratore. Nè viene messo in discussione che l'osservanza di queste cautele avrebbe evitato il verificarsi dell' incidente.
Il ricorrente R. afferma però che egli aveva conferito delega per l'attuazione delle misure di prevenzione antinfortunistica al coimputato non ricorrente B.G.B..
Ammette che la delega non era stata rilasciata per iscritto ma ne ribadisce la validità.

Su questo punto la motivazione della sentenza impugnata è effettivamente poco perspicua ma, integrata con quella di primo grado, è agevole dedurre non solo l'incertezza dell'esistenza della delega - dovendosi piuttosto ritenere in base agli accertamenti di fatto svolti che R. avesse conferito a B., solo verbalmente, singoli incarichi di preposto alla sicurezza - ma, soprattutto, che il presunto delegato era inidoneo a svolgere l'opera di prevenzione non avendo neppure frequentato corsi di formazione. Da ciò la conseguenza, certamente non illogica, che R. non poteva essere ritenuto spogliato dei compiti e delle responsabilità che incombevano su di lui se non come datore di lavoro come utilizzatore delle prestazioni lavorative della vittima.
Ma v'è un aspetto ulteriore da considerare: anche ammettendo che - anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 16 che ha previsto espressamente che la delega sia conferita per iscritto (comma 1, lett. a)) - non fosse prevista alcuna forma per il rilascio della delega è comunque da ritenere che dovesse esservi certezza del rilascio e del contenuto della delega sia per ritenerne l'esistenza che per poterne individuare i contenuti."
Queste caratteristiche non emergono. Non è infatti indicata la data o l'epoca del rilascio della procura nè sono indicati i compiti che sarebbero stati delegati.
 
Inoltre, afferma la Corte, è "esente da alcuna illogicità o violazione di legge la valutazione dei giudici di merito secondo cui T. e R. non hanno adempiuto all'obbligo di cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, lett. a). "
Si aggiunga che il datore di lavoro della vittima neppure aveva adempiuto all'obbligo di formazione su di lui incombente e che non viene meno con il distacco del lavoratore presso altra impresa.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente -
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere -
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere -
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) R.R. N. IL (OMISSIS);
2) T.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 887/2001 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 17/04/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
La Corte:

FattoDiritto

1) La Corte d'Appello di Venezia, giudicando sull'appello proposto da R.R., T.G. e B.G.B. contro la sentenza 27 settembre 2000 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Vicenza - che, all'esito del giudizio abbreviato, li aveva condannati, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di omicidio colposo in danno di BL.FR. (deceduto in (OMISSIS) a seguito di un infortunio sul lavoro) e per alcune contravvenzioni concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro - ha così provveduto:
ha dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni contestate agli imputati R. e T.;
- ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice a T.;
- ha confermato l'affermazione di responsabilità dei tre imputati in ordine all'omicidio colposo.
I giudici di merito hanno accertato che il lavoratore era deceduto a seguito della caduta di un carico di oggetti metallici del peso di circa 250 kg. che, sganciatosi mentre veniva spostato con sistemi inidonei a mezzo di una gru, l'aveva investito al capo (privo di casco protettivo) cagionandone la morte.
R. è stato ritenuto responsabile della violazione delle regole di prevenzione in quanto legale rappresentante dell'impresa (s.p.a. EDIL ROTA) sotto la cui direzione si svolgevano i lavori mentre la responsabilità di T. derivava dalla circostanza che il medesimo era il legale rappresentante della società (s.r.l.IMPRENORD) datrice di lavoro della vittima.
 
2) Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso i soli R. e T..
R. censura la sentenza impugnata perchè non avrebbe tenuto conto della circostanza che egli aveva conferito delega al coimputato B. fondando la sua valutazione sul solo rilievo che questa delega non era stata formalizzata e senza spiegare le ragioni per le quali la delega è stata ritenuta insufficiente e inadeguata.
T. si duole invece, con il primo motivo di ricorso, che la Corte di merito abbia ritenuto la sua responsabilità per una forma di culpa in vigilando mentre il capo d'imputazione faceva riferimento ad una forma di cooperazione colposa.
Inoltre la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della circostanza che la soc. IMPRENORD svolgeva unicamente attività di intermediazione di mano d'opera ma i dipendenti erano coordinati, nell'attività in questione, da B.. La vittima doveva quindi essere considerata alle esclusive dipendenze dell'impresa che utilizzava il dipendente.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente si duole invece del fatto che la sentenza impugnata gli abbia negato la prevalenza delle attenuanti generiche sul rilievo dell'esistenza di precedenti penali (in realtà inesistenti) e della circostanza del mancato risarcimento dei danni senza considerare che nel giudizio civile di danno non era intervenuta alcuna condanna nei suoi confronti.

3) I ricorsi sono infondati e devono essere conseguentemente rigettati.
Va premesso che i ricorrenti non pongono in discussione che l'incidente si sia verificato in conseguenza di condotte poste in essere in violazione di regole cautelari concernenti la protezione dal rischio di infortuni sul lavoro derivante dalla caduta di carichi sospesi ed in particolare sia stato provocato dall'erronea sistemazione del carico trasportato con la gru, dall'inidonea modalità di legatura del medesimo e dal mancato uso del casco protettivo da parte del lavoratore. Nè viene messo in discussione che l'osservanza di queste cautele avrebbe evitato il verificarsi dell' incidente.
Il ricorrente R. afferma però che egli aveva conferito delega per l'attuazione delle misure di prevenzione antinfortunistica al coimputato non ricorrente B.G.B.. Ammette che la delega non era stata rilasciata per iscritto ma ne ribadisce la validità.
Su questo punto la motivazione della sentenza impugnata è effettivamente poco perspicua ma, integrata con quella di primo grado, è agevole dedurre non solo l'incertezza dell'esistenza della delega - dovendosi piuttosto ritenere in base agli accertamenti di fatto svolti che R. avesse conferito a B., solo verbalmente, singoli incarichi di preposto alla sicurezza - ma, soprattutto, che il presunto delegato era inidoneo a svolgere l'opera di prevenzione non avendo neppure frequentato corsi di formazione. Da ciò la conseguenza, certamente non illogica, che R. non poteva essere ritenuto spogliato dei compiti e delle responsabilità che incombevano su di lui se non come datore di lavoro come utilizzatore delle prestazioni lavorative della vittima.
Ma v'è un aspetto ulteriore da considerare: anche ammettendo che - anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 16 che ha previsto espressamente che la delega sia conferita per iscritto (comma 1, lett. a)) - non fosse prevista alcuna forma per il rilascio della delega è comunque da ritenere che dovesse esservi certezza del rilascio e del contenuto della delega sia per ritenerne l'esistenza che per poterne individuare i contenuti.
Orbene dallo stesso atto di ricorso queste caratteristiche non emergono. Non è infatti indicata la data o l'epoca del rilascio della procura nè sono indicati i compiti che sarebbero stati delegati di talchè non appare illogica la considerazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, in buona sostanza, l'attribuzione dei compiti era rimessa alla disponibilità e all'accordo dello stesso preposto. Con la conseguente inidoneità di questi episodici accordi ad esonerare il datore di lavoro da responsabilità non essendo avvenuto il trasferimento di compiti che la delega comporta.

4) Parimenti infondati sono i motivi del il ricorso proposto da T..
Va anzitutto premesso che la cooperazione colposa e l'omessa sorveglianza sull'attività svolta da BL. erano previste dal capo d'imputazione per cui non è ipotizzabile una contraddizione tra la contestazione e la condotta accertata tanto più che l'esistenza della cooperazione colposa non viene da alcuno (neppure dal ricorrente) posta in discussione.
Passando alla seconda prospettazione della censura va rilevato che, se anche fosse corretta la premessa da cui parte il ricorrente - secondo cui lo svolgimento di mera opera di intermediazione nell'appalto di mere prestazioni di lavoro esonererebbe da responsabilità - che a questo egli si limitasse è smentito dagli accertamenti svolti nei giudizi di merito dai quali risulta per un verso l'esistenza di un contratto di subappalto tra EDIL ROTA e IMPRENORD e per altro verso che T. si recava talvolta in cantiere.
E' dunque esente da alcuna illogicità o violazione di legge la valutazione dei giudici di merito secondo cui T. e R. non hanno adempiuto all'obbligo di cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, lett. a).
Si aggiunga che, sempre secondo quanto accertato nel giudizio di merito, T. neppure aveva adempiuto all'obbligo di formazione su di lui incombente e che non viene meno con il distacco del lavoratore presso altra impresa.
Infondato infine è anche il secondo motivo di ricorso di T. relativo alla mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche fondata sulle ragioni già indicate. Quanto al mancato risarcimento dei danni il ricorrente ha prodotto sentenza civile dalla quale egli non risulta evocato in giudizio per il risarcimento dei danni subiti nell'infortunio di cui si discute nel presente processo: il che conferma che egli non ha provveduto ad alcun risarcimento a nulla rilevando che l'azione civile non sia stata proposta nei suoi confronti.
Quanto ai precedenti non è vero che il ricorrente sia incensurato avendo egli a suo carico una sentenza di patteggiamento per omesso versamento delle ritenute previdenziali (Trib. Monza 16 maggio 2003).
Deve dunque ritenersi adeguatamente e non illogicamente motivato il diniego del riconoscimento della ricordata prevalenza.

5) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
 
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009