Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 26 novembre 2020
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato
Fonte: mysolution.it


Sommario:

 

Premessa
Razionalizzazione contrattuale
Struttura del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Vigenza contrattuale
Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Livello nazionale

 

Livello regionale
Linee Guida contrattuali
Trattamento economico
Settori scoperti
Welfare di bilateralità
Rappresentanza Contrattuale


Roma, 26 novembre 2020, tra le Organizzazioni Datoriali Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil

Premessa
Il momento emergenziale che stiamo affrontando richiede l'adozione di scelte e di azioni il più possibile condivise. Tale unità d’intenti deve, in particolare, caratterizzare l’agire delle Parti Sociali firmatarie della presente intesa, che in questo modo potranno continuare a svolgere un ruolo primario nelle future scelte del Paese.
Il contributo straordinario dato alla gestione dell’emergenza ha consentito di far proseguire le attività economiche in condizioni di sicurezza anche nelle fasi più difficili e, nel contempo, di favorire la tenuta della coesione sociale del Paese anche attraverso le prestazioni erogate dalla Bilateralità.
È indispensabile agire rapidamente per anticipare gli eventi, riuscendo così a gestire le trasformazioni che necessariamente dovranno essere affrontate nel prossimo periodo per un rilancio dei Settori rappresentati che costituiscono l'asse portante del sistema produttivo del nostro Paese.
Per questo Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil avvertono la responsabilità di contribuire alla ripresa economica e sociale del Paese indicando direzioni di marcia per lo sviluppo e il benessere, in questa delicata fase di ripartenza, a partire dai temi del lavoro.
Considerato quanto sopra, si conviene sul seguente Accordo Interconfederale attuativo dell’Accordo Interconfederale sulle Linee Guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali del 23 novembre 2016, i cui contenuti si intendono integralmente confermati dal presente accordo.
Le Parti, con la sottoscrizione della presente intesa, intendono dare piena applicazione e valorizzazione all'Accordo interconfederale del 23 novembre 2016 perché esso rappresenta un fondamentale pilastro delle Relazioni Industriali partecipative in cui le Parti si riconoscono.
Viene quindi confermato e rilanciato un modello consolidato di relazioni sindacali che ha rappresentato anche nella fase attuale di straordinaria complessità un elemento positivo ed efficace nel governo della crisi e costituisce fattore strategico importante anche per lo sviluppo futuro.
Le Parti, pertanto, si impegnano a proseguire il confronto finalizzato alla individuazione di soluzioni innovative per coniugare sostegno e sviluppo delle imprese del Comparto, ed esigenze di adeguati livelli di tutela per i lavoratori, monitorando la situazione e le relazioni industriali, con particolare attenzione ai rinnovi contrattuali.

Razionalizzazione contrattuale
A partire dalla tornata contrattuale 2019-2022 verrà ulteriormente implementato il processo di razionalizzazione degli assetti contrattuali, conformemente a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 23 novembre 2016, con l’obiettivo di ricondurre gli attuali contratti collettivi nazionali di lavoro nelle seguenti quattro nuove Aree contrattuali:

Area Contrattuale Manifatturiero
Composta dagli attuali Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:
• Meccanica
• Legno-Lapidei
• Tessile Moda - Chimica Ceramica
• Alimentari - Panificazione
Area Contrattuale Servizi alle Persone ed alle Imprese
Composta dagli attuali Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:
• Comunicazione
• Servizi di pulizia
• Acconciatura ed Estetica
• Cineaudiovisivo
Area Contrattuale Autotrasporto
Composta dall’attuale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
• Logistica, Trasporto merci, Spedizioni
• Noleggio bus
Area Contrattuale Edilizia
Composta dall'attuale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
• Edilizia
All'interno delle aree contrattuali come sopra individuate, permangono i singoli CCNL per tutte le imprese e lavoratori, rientranti nei campi di applicazione specifici, con la conferma della titolarità contrattuale in capo alle singole Categorie, ferme restando le regole statutarie in materie previste da ciascuna Confederazione firmataria.

Struttura del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Ciascun Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Area sarà così composto:
• Parte Comune-Area Contrattuale
• Parte Specifica
Compongono la Parte Comune di AREA dei CCNL, restando di competenza del livello
Interconfederale nazionale, le materie previste dal punto 1), lett. b), dell’accordo 23 novembre 2016 ovvero:
• Sistema contrattuale;
• Osservatorio interconfederale;
• Bilateralità nazionale;
• Rappresentanza sindacale;
• coordinamento Salute e Sicurezza Nazionale
• Formazione continua - Fondartigianato
• Assistenza Sanitaria Integrativa * - San.Arti
• Previdenza complementare
• FSBA
• Accordi Interconfederali su Apprendistato I e III Livello
Compongono la Parte Specifica dei CCNL, restando di competenza del livello di Categoria nazionale, le materie previste dal punto 1), lett. d), dell’accordo 23 novembre 2016.
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*Con riferimento all’assistenza sanitaria integrativa è fatta salva la specificità del settore Edilizia.


Vigenza contrattuale
Ciascun contratto collettivo nazionale di Area avrà vigenza quadriennale sia per la parte normativa che per la parte economica. Le Parti si impegnano nella prossima tornata di rinnovi contrattuali a completare l’unificazione delle scadenze dei CCNL.
I CCNL continueranno a produrre i loro effetti anche dopo la scadenza ivi prevista, fino alla data di decorrenza dei successivi accordi di rinnovo.

Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Con l’obiettivo di porre in essere un sistema di relazioni sindacali mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al Sistema Contrattuale convenuto e di dare una tempistica certa volta a evitare ingiustificati ritardi nei rinnovi contrattuali, viene concordato che i rapporti tra le Parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.
La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale nazionale e al soggetto di categoria, articolati, a loro volta a livello nazionale e regionale.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.

Livello nazionale
• ciascuna delle Parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data del suo rinnovo;
• la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
• entro 15 giorni dall’invio della piattaforma sì terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
• a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 7 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
• trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le Parti hanno ulteriori 30 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l’intervento delle Confederazioni nazionali;
• trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle istanze Confederali nazionali senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l’intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le Parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° - 31 agosto.

Livello regionale
La decorrenza dei CCRL cadrà di norma a metà della vigenza dei CCNL di riferimento.
La definizione dei CCRL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
• la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di scadenza;
• entro 15 giorni dall’invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
• a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
• trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l’intervento delle proprie istanze regionali;
• trascorsi ulteriori 30 giorni dall’inoltro della richiesta di intervento delle istanze regionali senza che sia stato raggiunto un accordo, ciascuna delle parti potrà richiedere l’intervento delle istanze nazionali;
• trascorsi ulteriori 30 giorni dall’inoltro della richiesta di intervento delle istanze nazionali senza che l’intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell’accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° - 31 agosto.
Si conferma, per quanto riguarda il livello interconfederale regionale, e la contrattazione collettiva di II livello, quanto previsto dal punto 1), lett. c), d), e) dell’accordo interconfederale 23 novembre 2016.

Linee Guida contrattuali
Le Parti ribadiscono l’importanza di un sistema contrattuale basato su due livelli contrattuali di parti cogenza.
La definizione di contratti collettivi di secondo livello, secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale 23 novembre 2016, costituisce un elemento qualificante per la piena attuazione del modello contrattuale.
Le Parti si impegnano a sviluppare una contrattazione adeguata alle specificità e agli obiettivi previsti dal citato accordo interconfederale del 23 novembre 2016 auspicando l'avvio di una generalizzata contrattazione di secondo livello su tutto il territorio nazionale.
Le Parti confermano che la negoziazione e l’organizzazione della bilateralità - coerentemente ad un assetto contrattuale articolato su due livelli (interconfederali e di categoria, nazionale e regionale) - per realizzare e rendere più agevole l’accesso a tutele e prestazioni in un settore caratterizzato da impresa diffusa nel Territorio, avviene in ambito interconfederale (nazionale e regionale).
Qualora i negoziati a livello nazionale interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai CCNL.
• Le Parti verificheranno alla fine de! nuovo ciclo di rinnovi dei CCNL e della contrattazione di secondo livello l'efficacia del nuovo sistema contrattuale realizzato, ai fini di opportune e condivise azioni di ulteriore miglioramento.
• Le Parti ritengono che le relazioni sindacali a livello interconfederale costituiscano la sede che deve garantire una attuazione ordinata a puntuale degli impegni e delle soluzioni previste dal nuovo modello contrattuale. Per tale finalità viene costituito un Osservatorio composto dalle parti firmatarie del presente accordo e, qualora necessario, dalle categorie interessate alle singole problematiche.
• L’Osservatorio è deputato a verificare l’applicazione del nuovo modello nel tempo e costituire una sede adeguata peri il monitoraggio della contrattazione, della bilateralità e delle relazioni sindacali.

Trattamento economico
Le Parti in merito alla dinamica degli effetti economici dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, convengono di adottare come parametro di riferimento per stabilire l’incremento dei minimi contrattuali, l’IPCA depurato dai prezzi dei prodotti energetici, cosi come comunicato dall'ISTAT nel mese di maggio di ciascun anno.
Nel periodo di vigenza di ciascun CCNL, si conviene che in sede di rinnovo contrattuale sarà preso a riferimento, per determinare gli incrementi retributivi dei minimi contrattuali per l'intero quadriennio, anche l'andamento del settore.

Settori scoperti
• Nell’ambito della tornata contrattuale 2019-2022 sarà trovata adeguata copertura al Settori attualmente privi di specifica copertura contrattuale.

Welfare di bilateralità
Le Parti in attuazione di quanto previsto in materia di previdenza complementare dall’Accordo Interconfederale del 23 novembre 2016, costituiscono uno specifico tavolo tecnico finalizzato a definire entro giugno 2021 le ipotesi per un modello di copertura per I lavoratori del comparto in tema di Previdenza Complementare di carattere nazionale, da sottoporre all'esame del tavolo negoziale confederale.
Le Parti condividono l’esigenza di rafforzare gli strumenti di miglioramento del welfare di carattere contrattuale al fine di incrementare le prestazioni e di allargarne la copertura.

Rappresentanza Contrattuale
Al fine di garantire omogeneità di sistema per tutti i settori rappresentati dalle Parti firmatarie del presente accordo, nell’ambito del processo di modernizzazione delle relazioni industriali nel comparto le Parti daranno piena soluzione al tema della rappresentanza, anche contrattuale, della piccola impresa e delle imprese associate, a partire dall’esperienza contrattuale in essere.