Regione Lazio
Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 4 dicembre 2020, n. Z00070
Proroga Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00067 del 14 novembre 2020 e Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00068 del 20 novembre 2020 emesse ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
B.U.R. 4 dicembre 2020, n. 148
 

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00067 del 14 novembre 2020;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00068 del 20 novembre 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 dicembre 2020;
VISTA la nota della Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo n. 042985 del 4 dicembre 2020;
CONSIDERAT0 l'evolversi della situazione epidemiologica alla data odierna;
CHE risulta pertanto necessario, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, prorogare le Ordinanze di cui ai punti precedenti fino al giorno 8 dicembre 2020 incluso;
RITENUTO, dunque, prorogare fino al giorno 8 dicembre 2020 incluso le disposizioni contenute all'articolo 1 (Disposizioni per le grandi strutture di vendita) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00067 del 14 novembre 2020;
RITENUTO, inoltre, prorogare fino al giorno 8 dicembre 2020 incluso le disposizioni contenute all'articolo 1 (Disposizioni in materia di attività commerciali) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00068 del 20 novembre 2020;
CHE restano comunque escluse dalle limitazioni orarie della presente Ordinanza tutte le attività commerciali all'ingrosso;
CHE per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di commercio di cui all' articolo 1 “misure urgenti del contenimento di contagio sull'intero territorio nazionale” del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 dicembre 2020;
SENTITO in data odierna il Ministro della Salute;
 

ORDINA
ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

Art. 1
(Disposizioni relative alle attività commerciali nel territorio regionale)

• Le disposizioni contenute nell' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00067 del 14 novembre 2020 emessa ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019” sono prorogate e producono il loro effetto dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e sono efficaci fino al 08 dicembre 2020 incluso;
• Le disposizioni contenute nell' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00068 del 20 novembre 2020 emessa ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, sono prorogate e producono il loro effetto dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e sono efficaci fino al 08 dicembre 2020 incluso;
• Restano comunque escluse dalle limitazioni orarie della presente Ordinanza tutte le attività commerciali all'ingrosso;
• Per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di commercio di cui all' articolo 1 “misure urgenti del contenimento di contagio sull'intero territorio nazionale” del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 dicembre 2020.
La presente Ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio; è pubblicata, altresì, sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il Presidente
Nicola Zingaretti