Categoria: 2018
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Tipologia: Contratto Integrativo Aziendale
Data firma: 16 gennaio 2018
Validità: 16.01.2018 - 31.12.2020
Parti: Assicurazioni di Roma SMA e RSA/Cisl, Fisac Cgil, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Assicurazioni di Roma SMA
Fonte: fnaitalia.org

Sommario:

 

Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Diritto all’informazione
Art. 4 Corsi professionali e di aggiornamento
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 6 Orario flessibile
Art. 7 Lavoro a tempo parziale
Art. 8 Permessi
Art. 9 Festività abolite
Art. 10 Aspettative
Art. 11 Lavoratori studenti
Art. 12 Monte ore assemblea

 

Art. 13 Prestiti
Art. 14 Tutela della salute
Art. 15 Trattamento di trasferta
Art. 16 Agevolazione casa
Art. 17 Polizze stipulate da dipendenti e/o loro familiari
Art. 18 Coperture assicurative dipendenti
Art. 19 Previdenza complementare
Art. 20 Premio di partecipazione
Art. 21 Premio aziendale di produzione
Art. 22 Buono pasto
Allegati


Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 16 gennaio 2018 in Roma, a seguito di specifica Assemblea dei Lavoratori tenuta in pari data, tra le Assicurazioni di Roma SMA […] e tra la Rappresentanza Sindacale Aziendale Cisl […], la Rappresentanza Sindacale Aziendale Fisac Cgil […], la Rappresentanza Sindacale Aziendale Fna […], la Rappresentanza Sindacale Aziendale Snfia […], la Rappresentanza Sindacale Aziendale Uilca […], si è convenuto quanto segue

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale (CIA) si applica a tutti i dipendenti delle Società Le Assicurazioni di Roma SMA, il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL vigente, che disciplina i rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale dipendente non dirigente inquadrato dal 1° al 7° livello retributivo e che sia in servizio alla data di stipula del presente contratto, ovvero assunto successivamente a detta data, facendo salvo quanto stabilito in ordine all’entrata in vigore di ogni singolo istituto e quanto esplicitamente indicato negli articoli del presente accordo.
Il riferimento alla numerazione e al contenuto degli articoli del CCNL si deve intendere così come indicato nel CCNL del 2007, in quanto al momento della stipula non risulta ancora pubblicata e nota la stesura finale del CCNL sottoscritto in data 22 febbraio 2017, benché se ne abbiano noti gli elementi normativi ed economici.
Il presente contratto non si applica ai dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualunque ragione alla data di decorrenza, o che abbiano per tale data sottoscritto accordi per l’esodazione incentivata.

Art. 3 Diritto all’informazione
Lo sviluppo di una cultura di relazioni aziendali reciprocamente soddisfacenti, basate sul riconoscimento dei rispettivi ruoli e sulla fiducia tra il Management e i Rappresentanti dei Lavoratori, e l’obiettivo che AdiR persegue nello sviluppo del dialogo sociale.
All’interno delle relazioni sindacali, il sistema d’informazione comprende:
a) l’istituzionalizzazione di due incontri annui tra Direzione Aziendale e RSA, secondo le previsioni del CCNL in materia di diritto all’informazione. Il primo incontro è fissato tendenzialmente entro un mese dall’approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea dei Soci; lo stesso incontro è sede di discussione dell’andamento degli indici aziendali. Il secondo, di norma, a sei mesi dal primo incontro, per la presentazione dei dati relativi alla semestrale.
b) Informativa semestrale in ordine:
- all’elenco delle ore di lavoro straordinario per settore;
- all’elenco dei nuovi assunti, il relativo inquadramento, la posizione organizzativa, la data di assunzione e la tipologia contrattuale.
c) informativa annuale sul Bilancio ed i relativi allegati, nonché la Relazione sulla Solvibilità Prospettica e la Semestrale.
Per il resto vale, laddove applicabile, quanto previsto in materia dall’art. 10 e seguenti del vigente CCNL.

Art. 5 Orario di lavoro
Fermo quant’altro disposto in materia di orario di lavoro dalle norme contrattuali vigenti (art. 101 CCNL 17 settembre 2007 e seguenti), per tutto il personale attualmente in servizio, l’orario di lavoro dal 1 gennaio 2018 sarà regolamentato come segue:
A) Numero di ore settimanali:
37 ore art. 101 punto 1) del vigente CCNL per tutto il personale inquadrato nell’Area professionale dalla lettera A alla lettera C di cui all’art. 92 del CCNL 17 settembre 2007;
43 ore art.101 punto 2) del vigente CCNL per il personale inquadrato nell’Area professionale lettera D profilo C - autisti di cui all’art.92 del CCNL 17 settembre 2007.
B) Distribuzione
Le ore di lavoro settimanale sono distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì.
Per tutto il personale inquadrato nell’Area professionale dalla lettera A alla lettera C di cui all’art.92 del CCNL 17 settembre 2007:
verranno effettuate dal lunedì al giovedì otto ore giornaliere suddivise in due turni con un intervallo minimo di 30 minuti e massimo di 1 ora; il venerdì verranno effettuate continuativamente le restanti cinque ore.
- Per tutto il personale inquadrato nell’Area professionale lettera D profilo C - autisti di cui all’art.92 del CCNL 17 settembre 2007:
verranno effettuate dal lunedì al giovedì nove ore e quindici minuti giornaliere suddivise in due turni con un intervallo minimo di 30 minuti e massimo di 1 ora; il venerdì verranno effettuate continuativamente le restanti sei ore.
C) Orario di lavoro:
Per tutto il personale inquadrato nell’Area professionale dalla lettera A alla lettera C di cui all’art.92 del CCNL 17 settembre 2007 vengono previsti i seguenti orari:

 

turno antimeridiano

turno pomeridiano

Lunedì

08,00

13,30

14,30

17,00

Martedì

08,00

13,30

14,30

17,00

Mercoledì

08,00

13,30

14,30

17,00

Giovedì

08,00

13,30

14,30

17,00

Venerdì

08,00

13,00

 

 

Per tutto il personale inquadrato nell’Area professionale lettera D profilo C di cui all’art.92 del CCNL 17 settembre 2007:\   

 

turno antimeridiano

turno pomeridiano

Lunedì

08,00

13,30

14,30

18,15

Martedì

08,00

13,30

14,30

18,15

Mercoledì

08,00

13,30

14,30

18,15

Giovedì

08,00

13,30

14,30

18,15

Venerdì

08,00

14,00

 

 

Con riferimento a quanto previsto dall’art.104 del CCNL 17 settembre 2007 e ferma restando la fascia di flessibilità in entrata di cui al successivo art. 6, l’orario di lavoro nelle giornate semifestive termina obbligatoriamente:
alle ore 12,00 per tutto il personale inquadrato nell’Area professionale dalla lettera A alla lettera C di cui all’art.92 del CCNL 17 settembre 2007;
alle ore 12,15 per tutto il personale inquadrato nell’Area professionale lettera D profilo C di cui all’art.92 del CCNL 17 settembre 2007.
D) Timbrature:
Le timbrature devono essere effettuate obbligatoriamente:
• all’ingresso
• all’uscita
del turno antimeridiano
• all’ingresso
• all’uscita
del turno pomeridiano
Ogni altro transito in ingresso o in uscita andrà segnalato mediante timbratura e giustificativo autorizzato dal proprio responsabile secondo le modalità in vigore.
I funzionari hanno l’obbligo della rilevazione della presenza solo in entrata per attestare l’avvio del servizio.
Per comprovate ragioni di servizio la Direzione Generale si riserva la facoltà di esentare singoli dipendenti dagli obblighi di talune rilevazioni di presenza.
E) Orario di lavoro applicabile ai funzionari
Per l’orario dì lavoro i funzionari si uniformeranno alle disposizioni in materia attuate dalla Compagnia in quanto a loro applicabili.
Fermo restando quanto previsto all’art.109 del CCNL 17 settembre 2007 - Nota a verbale, per i funzionari e per il personale impiegatizio appartenente all’Area professionale A Sezione B 6° livello Quadro di cui all’art. 93 CCNL 2007, non trovano applicazione le regole per i compensi per lavoro straordinario.
Inoltre per i funzionari non trovano applicazione le regole limitative dell’orario di lavoro.

Art. 6 Orario flessibile
Fermo restando quanto previsto dal CCNL vigente in materia di orario di lavoro, si conferma l'istituto dell'orario flessibile dal 1 gennaio 2018 con le seguenti caratteristiche:
A) Fasce di flessibilità
Per tutto il personale inquadrato nell’Area professionale dalla lettera A alla lettera C di cui all’art. 92 del CCNL 17 settembre 2007

 

Flessibilità in ENTRATA

Flessibilità in USCITA

Lunedì

08,00

09,00

16,30

19,00

Martedì

08,00

09,00

16,30

19,00

Mercoledì

08,00

09,00

16,30

19,00

Giovedì

08,00

09,00

16,30

19,00

Venerdì

08,00

09,00

13,00

14.00/17.00*

* qualora la prestazione lavorativa dovesse superare le ore 14.00, all’interno della fascia di flessibilità, è obbligatoria una pausa mensa minima di 30 minuti, dalle ore 14.00 alle ore 14.30, e massima di un’ora fino alle ore 15.00.
Per tutto il personale inquadrato nell’Area professionale lettera D profilo C di cui all’art.92 del CCNL 17 settembre 2007

 

Flessibilità in ENTRATA

Flessibilità in USCITA

Lunedì

08,00

09,00

17,45

20,15

Martedì

08,00

09,00

17,45

20,15

Mercoledì

08,00

09,00

17,45

20,15

Giovedì

08,00

09,00

17,45

20,15

Venerdì

08,00

09,00

14,00

14,30/17.30**

** qualora la prestazione lavorativa dovesse superare le ore 14.00, all’interno della fascia di flessibilità, è obbligatoria una pausa mensa minima di 30 minuti, dalle ore 14.00 alle ore 14.30, e massima di un’ora fino alle ore 15.00.
È consentito il superamento della sola fascia di flessibilità in uscita nel caso di prestazioni di lavoro straordinario eccezionalmente autorizzate.
B) Straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal proprio responsabile nelle forme vigenti.
Potranno essere considerate come ore straordinarie solo quelle prestazioni effettuate in misura pari e/o superiori ad un ora e nei limiti dell’ autorizzazione:
- dal lunedì al giovedì a partire dall’orario di inizio della flessibilità in uscita e solo dopo aver compensato 1’eventuale flessibilità negativa risultante sino al giorno precedente;
- il venerdì, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina dell’orario flessibile, a partire dall’orario di inizio della flessibilità in uscita e solo dopo aver compensato l’eventuale flessibilità negativa risultante sino al giorno precedente.
La partecipazione a corsi, oltre l’orario di lavoro, non sarà in nessun caso considerata straordinario; per gli aggiornamenti professionali svolti in sede le ore oltre l’orario saranno considerate come lavorate nei limiti delle fasce di flessibilità giornaliera.
C) Monte ore mensile
1) Le ore o frazione in eccesso o in difetto derivanti dalla gestione della fascia di flessibilità giornaliera, confluiranno in un monte ore il cui tetto massimo sia positivo che negativo non potrà superare le dodici ore mensili.
2) Se il monte ore mensile di cui al precedente punto 1) viene superato:
2 a) in positivo
verrà riportato al limite delle dodici ore a credito all’inizio del mese successivo;
2b) in negativo
l’eccedenza oltre le dodici ore consentite verrà recuperata con un equivalente addebito sulla retribuzione del primo mese utile (mese successivo). Annualmente detti addebiti non potranno superare le 8 ore salvo specifici accordi aventi carattere di eccezionalità da definirsi con la Direzione Aziendale.
D) Ritardi […]

Art. 7 Lavoro a tempo parziale
I rapporti di lavoro part time ammessi non potranno riguardare più del 12% di tutto il personale in forza al momento della richiesta.
I rapporti di lavoro a tempo parziale sono soggetti alla disciplina prevista dal DL 61/2000, dalla Legge 53/2000 e successive modifiche, dal DL 81/2015 e dal vigente CCNL Ania..
I Dipendenti in servizio a tempo pieno - esclusi quelli previsti al secondo comma del presente punto iii) - potranno chiedere la trasformazione del rapporto a tempo parziale per comprovati motivi personali, da valutare in relazione al singolo caso, con la precedenza per coloro che comprovino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
i. abbiano necessità di assistere parenti stretti ai sensi della L.53/2000 (genitori, figli, coniuge, eventuali altri congiunti conviventi) affetti da infermità grave di carattere permanente o comunque a lunga degenza;
ii. abbiano necessità di assistere figli di età inferiore agli anni 12 compiuti;
iii. intendano dedicarsi al proseguimento degli studi (fino al conseguimento della prima laurea o di laurea/titolo di specializzazione afferente l'ambito assicurativo).
Non è consentito il passaggio al tempo parziale ai Dipendenti:
i. inquadrati nell’area professionale A sezione A) Funzionari - 7° livello retributivo con responsabilità di funzione e/o con coordinamento di risorse;
ii. inquadrati nell’area professionale A sezione B) lavoratori/trici di cui alla descrizione della posizione organizzativa 3-6° livello dell’Area professionale B);
iii. con orario di lavoro articolato in turni;
iv. con anzianità di servizio inferiore a 18 mesi.
All'atto del ritorno al tempo pieno il Dipendente potrà essere adibito a mansioni diverse, purché equivalenti e/o assegnato ad altro settore di lavoro, con mansioni equivalenti, nell’ambito della stessa località.
L'accoglimento delle richieste sarà subordinato alla compatibilità con oggettive e motivate esigenze organizzative dell'impresa.
La richiesta di trasformazione e/o rinnovo a tempo parziale, o di rientro anticipato a full-time, deve essere presentata almeno due mesi prima dell’effettiva necessità del lavoratore e dovrà contenere:
la motivazione, di cui al comma precedente; la durata, non inferiore ad un anno; la dichiarazione di disponibilità del lavoratore all’eventuale assegnazione ad altro ufficio e/o mansione equivalente, sia al momento dell'accesso al part time che al momento del rientro a full time.
La risposta dell’azienda alla richiesta avanzata, dovrà essere comunicata al lavoratore entro un mese dalla ricezione.
[…]

Art. 14 Tutela della salute
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 50 e 52 del vigente CCNL 17/09/2007 e dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sulla tutela della salute dei dipendenti e sicurezza sul posto di lavoro, relativamente alle visite mediche, la Compagnia si impegna a stipulare apposite convenzioni con centri medici-diagnostici specializzati, per l’effettuazione di check up con cadenza annuale, per tutti i dipendenti che lo richiedano, secondo quanto previsto all’All. l C al presente CIA.