Tipologia: Accordo telelavoro
Data firma: 20 dicembre 2012
Validità: biennale
Parti: Eni, Versalis e Ugl Chimici
Settori: Chimici, Eni-Versalis
Fonte: uglchimici.it


Verbale di accordo

In data 20 dicembre 2012 si sono incontrati in Roma la funzione di Relazioni Industriali di Eni spa, Versalis spa e la Segreteria Nazionale Ugl Chimici per affrontare la tematica del Telelavoro.
Le Parti, in coerenza con quanto contenuto nel vigente CCNL e con riferimento a quanto previsto nell'accordo per lo sviluppo e la competitività e per un nuovo modello di relazioni industriali del 26 maggio 2011, ritengono opportuno attivare un percorso di utilizzo di tale modalità di lavoro anche in Versalis spa.
Le Parti, consapevoli delle caratteristiche e potenzialità dell'istituto, tenuto conto che esso potrà essere utilizzato nel rispetto delle esigenze tecniche, organizzative e gestionali aziendali, valutata altresì la tele lavorabilità delle attività svolte, ritengono che lo stesso possa essere un utile strumento atto a favorire un miglioramento della produttività, inserendolo anche in nuovi processi organizzativi, congiuntamente al miglioramento del work life balance.
In coerenza con quanto esposto ed al fine di avviare gradualmente l'applicazione dell'istituto, sarà attivata a partire dall'anno 2013 una sperimentazione del telelavoro domiciliare (intendendosi per telelavoro domiciliare, l'attività lavorativa che viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio).
A seguito di verifiche organizzative, dalle quali è stato possibile evidenziare la presenza di attività per le quali è ipotizzabile l'utilizzo del telelavoro per alcune posizioni nell'ambito delle diverse funzioni, è stato definito l'avvio di un progetto pilota che interesserà inizialmente alcune unità organizzative di Versalis spa sede di San Donato Milanese e della filiale di Trieste.
Le parti a livello locale (siti produttivi compresi) effettueranno le verifiche e gli approfondimenti al fine di identificare ulteriori attività in aggiunta a quelle proposte dall'azienda che potrebbero rientrare nell'istituto del telelavoro.
Le posizioni ad oggi interessate al progetto pilota su cui verranno effettuati gli approfondimenti a livello locale, saranno quelle relative alle attività di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Back office;
- Servizi di Logistica (servizi di prefatturazione, schedulazione/ controstallie navi bulk e analisi gestionali);
- Analisi e reporting dei servizi commerciali di business unit;
- Customer Service;
- Altre posizioni della funzione commerciale.
La soluzione dell'utilizzo del telelavoro domiciliare è stata individuata unicamente con l'obiettivo di contemperare le esigenze organizzative aziendali con quelle dei lavoratori in un'ottica di work life balance.
Nell'ambito del progetto pilota potranno essere previsti dei rientri in sede regolarmente programmati o richiesti dai Responsabili e/o dai telelavoratori con la finalità di assicurare il coordinamento operativo dell'attività svolta in telelavoro e mantenere un forte legame tra azienda e dipendente.
A tale scopo saranno previste delle postazioni di lavoro in sede presso i quali svolgere il lavoro in continuità operativa.
Saranno inoltre proposti colloqui e/o questionari qualitativi per dare la possibilità di fornire eventuali spunti di miglioramento in ottica di estensione del perimetro di applicazione, sia ai telelavoratori sia ai clienti interni/esterni per valutarne la relativa soddisfazione. Tali strumenti saranno a supporto della valutazione complessiva dei risultati conseguiti dal progetto pilota.
Le Parti convengono che per quanto riguarda la prestazione di lavoro in telelavoro di tipo domiciliare vengano applicate le seguenti modalità che vigono sia nel caso dell'applicazione dell'istituto durante la sperimentazione che nel caso di estensione dell'applicazione ad altre realtà Versalis.
La sperimentazione avrà una durata di due anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto individuale di telelavoro tra azienda e dipendente.
La trasformazione del rapporto di lavoro in telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati attraverso la sottoscrizione di un accordo scritto tra le Parti.
Anche in considerazione delle esigenze gestionali e organizzative aziendali, le Parti potranno concordare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro in telelavoro ed il ripristino dello svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede di riferimento; tale cessazione non potrà comunque avvenire prima che sia decorso almeno un anno dall'inizio dello stesso.
Il recesso dovrà essere comunicato con preavviso scritto di almeno un mese sia nel caso in cui sia il lavoratore a voler recedere dall'accordo individuale sia nel caso in cui sia l'azienda a voler disporre il rientro del lavoratore nella sede aziendale.
Il dipendente eleggerà il domicilio ove presterà la propria attività in telelavoro. In caso di variazione del domicilio, previa presentazione da parte del dipendente della documentazione relativa al cambio di domicilio, l'Azienda verificherà se, relativamente al nuovo domicilio, sussistano le condizioni per la continuazione del telelavoro. Lo svolgimento della prestazione lavorativa nel proprio domicilio non comporta il riconoscimento del trattamento di trasferta e qualora venga richiesto al telelavoratore di rientrare in Azienda, ovvero di prestare l'attività lavorativa fuori dal proprio domicilio, ciò non costituirà cessazione del presente accordo e non darà diritto ad alcuna indennità.
L'Azienda, previa autorizzazione all'accesso nel luogo eletto come domicilio da parte del dipendente ovvero del proprietario dell'immobile, effettuerà preventivamente tutte le verifiche connesse all'idoneità del luogo di lavoro ai fini anche della valutazione di tutti i rischi e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare ai sensi del Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e della L. n. 46/1990 e successive modifiche ed integrazioni (art. 3, comma 1, D.L. n 28.12.2006 n. 300; decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37) provvedendo alla copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro. Le date relative ai sopralluoghi di verifica ambienti e alla fornitura della postazione di lavoro saranno comunicate al dipendente con un preavviso di almeno di cinque giorni lavorativi.
Da parte aziendale sarà fornita al dipendente una postazione di lavoro e la strumentazione necessaria per consentire l'espletamento dell'attività lavorativa, facendosi carico anche della manutenzione e del corretto funzionamento della stessa. In caso di guasto o mal funzionamento degli strumenti di lavoro, il dipendente dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda e dovrà permettere, in tempi brevi, l'effettuazione degli interventi di manutenzione da parte delle funzioni competenti; qualora l'intervento di ripristino non sia attuabile in tempi ragionevoli ovvero compatibili con la prestazione lavorativa richiesta, sarà facoltà dell'Azienda definire il rientro del lavoratore presso la propria sede di lavoro, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Il trattamento economico e normativo applicato al lavoratore rimarrà quello previsto dal vigente CCNL.
Nell'ambito del rapporto di telelavoro, l'Azienda continuerà ad esercitare gli ordinari poteri gerarchici. Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in regime di telelavoro, non modificano i legami funzionali già esistenti tra società e dipendente anche per quanto concerne la sede amministrativa di riferimento.
Ai telelavoratori sarà garantita la continuità delle attività formative con le stesse modalità effettuate in azienda.
Sarà cura dell'Azienda garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro ed il pieno rispetto delle norme di legge e di contratto con riferimento alla normativa in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Dlgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
L'Azienda garantirà ai lavoratori in telelavoro la continuità della comunicazione istituzionale, nonché i diritti di carattere sindacale per consentire l'opportuna informazione e l'esercizio dei diritti connessi al normale svolgimento del rapporto di lavoro (partecipazione assemblee, partecipazione elezione RSU, informativa comunicazioni sindacali ecc.)
Il lavoratore anche operando dal proprio domicilio sarà tenuto a svolgere la propria attività con diligenza ed assoluta riservatezza circa i dati e le informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili nel sistema informativo aziendale e ad utilizzare le apparecchiature fornite, nel rispetto delle norme di sicurezza, delle procedure aziendali vigenti, evitando manomissioni e non consentendone l'utilizzo a terzi.
L'attività di lavoro dovrà svolgersi esclusivamente all'interno della fascia oraria giornaliera 8.00 - 20.00 nelle giornate lavorative dal lunedì al venerdì nel rispetto della prestazione lavorativa media giornaliera prevista dagli accordi in essere; eventuali prestazioni rese il sabato o la domenica o durante le festività infrasettimanali dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dal responsabile e saranno trattate secondo le normative vigenti. Sarà cura dell'Azienda comunicare al lavoratore le modalità di rilevazione delle presenze nonché eventuali orari della fascia giornaliera in cui rendersi disponibili per garantire la continuità operativa dell'unità.
A livello locale saranno effettuati gli approfondimenti relativi all'orario di lavoro al fine di individuare una prestazione lavorativa normale e continuativa.
Le Parti convengono che tale modalità di lavoro non è finalizzata al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori di cui all'art. 4, comma 2 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Al fine di assicurare la copertura di eventuali spese aggiuntive, con particolare riferimento allo svolgimento della propria attività lavorativa (quali a titolo esemplificativo i superiori consumi energetici), l'Azienda riconoscerà al dipendente un rimborso forfettario annuo lordo pari ad € 1.350,00 che verrà erogato in forma di una tantum con il cedolino paga del mese di luglio.
Le Parti con la presente intesa definiscono l'avvio della sperimentazione del progetto pilota fermo restando che prima dell'avvio operativo della sperimentazione, a livello locale saranno effettuati con le RSU/Strutture sindacali territoriali tutti gli ulteriori approfondimenti che si renderanno necessari.
Le Parti concordano di incontrarsi a livello di Segreterie Nazionali entro il mese di giugno 2013 per una prima verifica dell'andamento della sperimentazione e per una verifica complessiva del presente accordo.
La verifica avrà come oggetto anche un confronto sull'estensione dell'istituto ad altre posizioni.