Categoria: Normativa regionale
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente 5 dicembre 2020, n. 45 /PC
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;
Visto il decreto legge del 07 ottobre 2020 n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020), ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a), che nel modificare l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 (Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19);
Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
Visto in particolare l'Allegato 11 (Misure per gli esercizi commerciali) del DPCM 3 dicembre 2020 secondo cui, tra l'altro, l'accesso ai locali commerciali è contingentato a seconda delle dimensioni degli esercizi stessi, consentendo l'ingresso per i locali fino a quaranta metri quadri di una persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori, e per i locali di dimensioni superiori a quaranta metri quadri in funzione degli spazi disponibili;
Vista, da ultimo, l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 dicembre 2020, con la quale è stata disposta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 del richiamato DPCM 3 dicembre 2020 anche nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (cosiddetta “zona gialla”);
Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report settimanale del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità sul monitoraggio del contagio, è definita, alla data del 2 dicembre 2020, avere il trend settimanale dei casi di contagio in diminuzione ed è valutata tra le regioni la cui fascia di rischio è definita “moderata”;
Visto che sulla base dei dati forniti in data 4 dicembre 2020 dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da SARS - CoV-2, registra n. 632 ricoverati ospedalieri positivi oltre a 59 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità complessiva di 175 posti letto di terapia intensiva, con conseguente rischio di compromettere l'offerta ospedaliera per i cittadini;
Preso atto delle indicazioni del mondo scientifico secondo le quali attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono l'igiene delle mani, il corretto utilizzo dei DPI e il distanziamento fisico;
Ritenuto conseguentemente necessario, in via generale, ridurre al minimo le possibilità di assembramento, sia prevedendo limiti puntuali sia formulando raccomandazioni;
Ritenuto, in particolare, di prevedere per gli esercizi di vendita di generi alimentari la possibilità di ingresso per una persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità dell'accompagnamento per persone con difficoltà o per la custodia di minori di età inferiore a 14 anni;
Ritenuto necessario, visto il rischio correlato alla formazione di assembramenti in ragione del prossimo periodo festivo di fine anno, durante il quale si registra un aumento della presenza di persone negli esercizi di vendita, contingentare l'accesso della clientela nei locali commerciali;
Ritenuto necessario, visto il rischio correlato alla formazione di assembramenti di persone che consumano alimenti o bevande, limitare sensibilmente l'assunzione degli stessi su area pubbliche o aperte al pubblico;
Ritenuto necessario, visto il rischio correlato alla formazione di assembramenti di persone con il dispositivo di protezione abbassato per consumare alimenti o bevande, limitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'esclusiva consumazione da seduti, sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati e limitare la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico;
Ritenuto opportuno, alla luce dell'analisi dei dati epidemiologici che mostrano come gli anziani siano la popolazione più a rischio, con la maggiore possibilità di sviluppare le conseguenze più gravi, raccomandare fortemente comportamenti di massima protezione, esortando l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte degli ultrasessantacinquenni nella fascia oraria generalmente meno frequentata;
Ritenuto essenziale ridurre al minimo gli spostamenti degli individui nelle zone solitamente soggette ad affollamento;
Preso atto che generalmente buona parte del contagio avviene a livello intra familiare e durante le attività di integrazione di tipo informale;
Acquisito il parere della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità del 5 dicembre 2020;
 

ORDINA

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, dal 6 dicembre 2020 e fino al giorno 15 gennaio 2021 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure di carattere generale:
a) È obbligatorio al di fuori dell'abitazione l'uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o tabacchi, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Resta altresì obbligatorio l'utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.
b) L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
c) In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è consentito l'accesso ad un solo cliente per volta e per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri è consentito l'accesso di un cliente ogni venti metri quadri e comunque nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tutti i punti vendita devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed evitare l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.
d) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 11.00 fino a chiusura è consentita esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati e in ogni caso nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro. I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto
e) La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell'esercizio di vendita e, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti.
f) La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
g) È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni preferibilmente dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
h) È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro.
i) È fortemente raccomandato di non utilizzare mezzi di trasporto pubblico salvo che per necessità non espletabili con altri mezzi.
l) È fortemente raccomandato svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto in aree solitamente non affollate e comunque rimanendo l'obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
In particolare, in caso di mancata osservanza di quanto stabilito al punto 1, lett. c) e d) è disposta la misura cautelare dell'immediata chiusura dell'esercizio da parte dell'organo accertatore ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 5 dicembre 2020.
 

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
f.to dott. Massimiliano FEDRIGA