Categoria: 2016
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Tipologia: CIA
Data firma: 14 novembre 2016
Validità: 01.09.2016 - 31.12.2020
Parti: Axa Assicurazioni e RSA/First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Axa
Fonte: fnaitalia.org


Sommario:

  Premessa
1. Ambito di applicazione
2. Corporate Responsibility
3. Struttura contrattuale di riferimento e sua Armonizzazione
4. Novazioni contrattuali
4.1 Diritto all'informazione

4.2 Tutele
4.3 Tutela della privacy - Sicurezza informatica
4.4 Tutela della salute
4.5 Tutele sindacali
4.6 Orario di lavoro
4.7 Asilo
4.8 Lavoro a tempo parziale
4.9 Aspettativa
4.10 Ferie
4.11 Ex festività
4.12 Chiusure aziendali
 

4.13 Permessi
4.14 Lavoro straordinario
4.15 Lavoratori studenti
4.16 Previdenza integrativa
4.17 Trattamento di trasferta
4.18 Premio aziendale di produttività amministrativi (CCNL - Parte Prima)
4.19 Premio aziendale di produttività produttori (CCNL - Parte Seconda)
4.20 Welfare
4.21 Buono pasto
5. Allegati che costituiscono parte integrante del presente CIA
6. Stesura definitiva
7. Durata
8. Clausola di garanzia
9. Condizioni Applicative per Axa Corporate Solutions

 

Il giorno 14 novembre 2016, presso la sede di Axa Assicurazioni spa in Milano, Società capogruppo del Gruppo Assicurativo Axa Italia, […] e la funzione Relazioni Industriali, in rappresentanza di Axa Assicurazioni spa in proprio e quale capogruppo del Gruppo Assicurativo Axa Italia, quindi in nome e per conto di tutte le Società facenti parte del Gruppo Assicurativo Axa Italia (di seguito “Gruppo Axa” o anche “l'Azienda”) e le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle società del Gruppo Axa Italia (di seguito, per brevità: le RSA) della First-Cisl; della Fisac-Cgil; della Fna; del Snfia; della Uilca-Uil di seguito, ove indicati congiuntamente, per brevità anche “le Parti”

Premesso che
- Il Gruppo Assicurativo Axa Italia ha avviato sin dal 2014 un importante processo già noto di riorganizzazione e integrazione funzionale-operativa delle società di cui è costituito, nominato convenzionalmente “Axa One Italy”.
- L'Azienda - per far fronte alla competizione sempre più complessa nel settore assicurativo - ha presentato un processo di Trasformazione e Efficienza particolarmente articolato, caratterizzato da contenimento dei costi e razionalizzazione delle risorse disponibili al fine di concentrare il massimo degli sforzi economici nella competizione delle maggiori Compagnie assicurative.
- L'Azienda e le RSA hanno comunque convenuto - per contribuire alla piena integrazione delle culture aziendali e dei lavoratori - che anche le condizioni contrattuali dei Collaboratori del Gruppo Axa debbano unificarsi sottoscrivendo il presente Contratto Integrativo Aziendale.
- Le Parti, in data 21 giugno 2016, hanno stipulato l'accordo sindacale di armonizzazione e novazione contrattuale dei CIA applicati ai dipendenti del Gruppo Axa, che costituiva la bozza del nuovo Contratto Integrativo Aziendale, ed hanno istituito un'apposita commissione per la stesura del presente testo definitivo del nuovo CIA del Gruppo Axa.
Tutto ciò premesso le Parti ratificano in via definitiva il presente
Contratto Integrativo Aziendale dei collaboratori delle società del gruppo Axa e delle altre società Axa firmatarie

1. Ambito di applicazione
1.1. Il presente CIA è applicato a tutto il personale (impiegati e funzionari/quadri) con contratti a tempo indeterminato, dipendente delle seguenti società,
- Axa Assicurazioni spa
- Axa Mediterranean Holding S.A., succursale in Italia
- Axa Italia Servizi scpa
- Axa MPS Assicurazioni Vita spa
- Axa MPS Assicurazioni Danni spa
- Quadra Assicurazioni spa
- Axa Interlife spa
- Axa Life Europe Limited, sede secondaria in Italia
- Axa Technology Services Mediterranean Region Aeie - dip. in Italia
- Axa Corporate Solutions Italia
con le seguenti decorrenze:
- dal 1 settembre: orario di lavoro (paragrafo 4.6), Trattamento di trasferta (paragrafo 4.17) e buono pasto (paragrafo 4.21);
- dal 1 gennaio 2017: le altre novazioni contrattuali;
- entro il 30 giugno 2017: Welfare (paragrafo 4.20).
Nel periodo temporale tra la data di sottoscrizione del presente accordo e le decorrenze sopra indicate, manterranno validità applicativa le norme previgenti e le disposizioni del capitolo 5 del presente accordo.
1.2. Il presente CIA si applica, altresì, al personale (impiegati e funzionari/quadri) con contratto a tempo determinato, dipendente delle aziende di cui al paragrafo 1.1., con esclusione delle materie sotto elencate:
- Aspettativa
- Anticipazione del T.F.R.
- Prestiti
- Mutui
- PAP Variabile
- Welfare (paragrafo 4.20)
1.3. Il presente Accordo è infine applicato al personale con contratto di somministrazione di lavoro, con esclusivo riferimento alle norme riguardanti:
- Orario di lavoro (limitatamente agli orari di uscita ed ingresso giornalieri, festività e chiusure aziendali e con esclusione delle norme riguardanti flessibilità, ferie e permessi);
Buono pasto […]

2. Corporate Responsibility
È impegno delle parti riformulare e attualizzare la disciplina sull'Etica sociale contenuta nel previgente CIA Axa Assicurazioni entro il 30 giugno 2017, alla luce della evoluzione dei principi e valori condivisi sul tema tra OO.SS. e Azienda.

4. Novazioni contrattuali
4.1 Diritto all'informazione

Lo sviluppo di una cultura di relazioni aziendali basate sul riconoscimento dei rispettivi ruoli e sulla fiducia tra il Management e i Rappresentanti dei Lavoratori, è l'obiettivo che Axa persegue nello sviluppo del dialogo sociale.
La competenza, lo sviluppo e la motivazione dei propri collaboratori sono per Axa fattori determinanti nella realizzazione della propria ambizione di essere il riferimento mondiale nel proprio settore di attività.
Pertanto Axa intende creare una cultura e un'etica aziendale forti, ispirate, in particolar modo, ai propri valori di riferimento (professionalità, innovazione, realismo, spirito di squadra e rispetto della parola data), volta alla realizzazione professionale di ognuno dei propri collaboratori.
Il perseguimento di questi obiettivi si traduce in una politica sociale attenta sia ai bisogni di sicurezza e di stabilità espressi dai Dipendenti che a quelli di innovazione e competitività necessari al successo dell'Azienda.
È in tale contesto di relazioni, formalizzato nel protocollo di Gruppo per la Gestione del Cambiamento del 2011, recepito dall'accordo CAE del 2013, e sulle modalità di sviluppo del dialogo sociale all'interno del Gruppo Axa a livello europeo, che le Parti intendono consolidare le relazioni sindacali secondo un modello partecipativo e responsabile.
In questa logica, l'Azienda - nell'affermare la propria autonomia e responsabilità nell'iniziativa d'impresa e nel pieno rispetto delle norme contrattuali nazionali e di Legge - riconosce al Sindacato il ruolo di interlocutore preventivo nelle fasi di gestione del cambiamento da cui possano derivare rilevanti conseguenze sui lavoratori e sulle loro condizioni di lavoro.
Tale principio è stato concretizzato con la sottoscrizione, in data 3 maggio 2016, dell'Accordo sulla Riorganizzazione e Ristrutturazione per la tutela dell'occupazione del Gruppo Assicurativo Axa Italia.
All'interno delle relazioni sindacali, il sistema di Informazione e Partecipazione comprende:
a) l'istituzionalizzazione di due incontri annuali tra Direzione Aziendale e RSA, sugli argomenti previsti dal CCNL in materia di diritto all'informazione. Il primo incontro è fissato entro un mese dall'approvazione della Bozza di Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione; lo stesso incontro è sede di verifica dell'andamento (consuntivo anno precedente e conferma obiettivo anno in corso) degli indici aziendali individuati per il calcolo dei parametri cui è collegato il PAP Variabile. Il secondo, a sei mesi dal primo incontro, è fissato per la presentazione dei dati relativi alla semestrale. Sugli stessi temi, su richiesta delle RSA, saranno possibili altri incontri.
b) l'Azienda, in caso di mutamenti organizzativi di rilievo con conseguenze sull'occupazione o che possono impattare qualitativamente sulla prestazione lavorativa di gruppi di persone, informa preventivamente le RSA sui processi presupposti a tali cambiamenti ai sensi dell'art. 15 del CCNL Ania vigente. In specifici incontri preventivi a richiesta e/o nel rispetto delle procedure contrattuali, l'Azienda comunicherà alle RSA ad integrazione:
- le motivazioni alla base della scelta del processo di cambiamento;
- la previsione degli effetti del cambiamento sulle condizioni di lavoro del personale coinvolto;
- gli obiettivi che si intendono perseguire a breve e medio termine.
In caso di modifiche legislative che impattano in modo rilevante sugli argomenti disciplinati dal presente CIA possono essere previsti degli specifici incontri su richiesta di ciascuna delle Parti.
c) L'Azienda fornisce semestralmente alle RSA le seguenti informazioni, suddivise per Società e ove tecnicamente possibile per singole Direzioni ed unità organizzative (omettendo i riferimenti nominativi):
- L'ammontare delle ore di lavoro straordinario comprensivo della banca ore.
- Il numero dei nuovi assunti, il relativo inquadramento, l'unità organizzativa, il mese di assunzione e la tipologia del contratto individuale.
- L'elenco dei Funzionari / Quadri in servizio suddiviso per grado e qualifica di appartenenza.
- Il numero delle varie tipologie di contratto applicate (e che saranno concordate in sede di contrattazione collettiva) e la suddivisione dei lavoratori per genere.
- Il numero di Contratti di Consulenza in essere ed il numero dei consulenti interessati (se richiesto dalle RSA), per area organizzativa di impiego.
d) L'Azienda fornisce annualmente alle RSA, oltre a quanto già previsto dal CCNL, le seguenti informazioni di dettaglio suddivise per Società (omettendo, laddove presenti, i riferimenti nominativi):
- Il Bilancio annuale delle varie Società con i relativi allegati, la documentazione IVASS (se non vietata la sua diffusione a terzi) e la relazione semestrale al bilancio.
- Portafoglio complessivo delle Agenzie Dirette.
- Informazioni sul tipo di contratto di lavoro applicato, il numero di dipendenti ed il portafoglio complessivo delle Società Controllate in Italia.
- Il numero di dipendenti interessati da passaggio di livello.
- Il numero delle visite effettuate per la medicina preventiva e per l'assistenza sanitaria.
- Il numero dei dipendenti interessati da trasferimento della sede di lavoro e il numero dei dipendenti cessati ed assunti, suddiviso per genere.
- Le attività assegnate in appalto nel rispetto di leggi e normative vigenti in materia.
- Il numero di anticipazioni del TFR erogate nell'anno.
- L'elenco dei lavoratori/trici la cui permanenza nello stesso livello d'inquadramento sia pari, o superiore, a 10 anni al 31 dicembre del precedente anno e il numero di lavoratori che dall'anno 2008 hanno rivolto formale richiesta di mutamento di mansioni.
- Il numero di sinistri di competenza e gli organici dell'organizzazione complessiva degli uffici Servizio al Cliente e degli uffici Sinistri di Direzione.
- L'elenco dei dipendenti aggregato per rispettivo livello di inquadramento secondo la situazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il numero dei lavoratori di 6° livello riconosciuti appartenenti all'area quadri prevista dal CCNL.
- L'elenco delle posizioni aziendali per le quali è stato emesso un bando di ricerca interna nell'arco dell'anno precedente.
- Il monte ore di formazione fruito dai Funzionari e dai Quadri, nonché il numero di risorse coinvolte, suddivise per grado e qualifica di appartenenza.
- Il costo del lavoro dei dipendenti cui si applica il CCNL, complessivo e suddiviso per società.
- I criteri alla base del sistema di Valutazione della Prestazione (attraverso la valutazione delle competenze individuali), nonché dei Piani di Sviluppo suddivisi per tipologia degli stessi, riferiti alla sessione di valutazione dell'anno in corso.

4.2 Tutele
[…]
C. Pari opportunità
Le Parti danno atto dell'avvenuta istituzione, nella materia di cui all'oggetto, di una Commissione Paritetica, i cui intendimenti, la composizione e il programma di lavoro, sono descritti nel Regolamento approvato in seduta plenaria in data 16 aprile 2009.
Il testo del suddetto Regolamento è parte integrante del presente CIA.
La Commissione è composta da 10 membri effettivi e 2 membri supplenti. La Direzione e le RSA designeranno 5 membri effettivi e 1 membro supplente.
Questa commissione si incontrerà, almeno 2 volte all'anno, fatti salvi i casi di urgenza, definiti tali da almeno due membri.
La Commissione si occupa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
- Ricostruire l'evoluzione storica della presenza femminile in azienda;
- Rilevare l'eventuale esistenza di ostacoli nel sistema organizzativo e culturale aziendale nei confronti del personale femminile (percorso professionale, orari, ecc.);
- Suggerire idonee iniziative volte a prevenire i casi di molestie sessuali;
- Individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate al personale femminile rispetto a ciò che viene offerto a quello maschile;
- Impostare interventi su questi temi a livello aziendale.
Annualmente la Commissione definisce un programma di lavoro (con date certe di inizio attività e termine delle stesse), nonché le risorse economiche ed organizzative (a carico dell'Azienda, previa verifica congiunta di compatibilità) necessarie all' attuazione del programma. In tale ambito viene garantito un percorso formativo specifico per i componenti la Commissione.

4.4 Tutela della salute
Le parti, in merito alla normativa prevista in materia dal D.Lgs. 9.4.2008 n° 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e successive modifiche, concordano che saranno eletti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di Gruppo (RLS), secondo le modalità previste nell'allegato 14 del CCNL in vigore.
Per ciascuna delle sedi principali di lavoro (Milano, Torino, Roma e Roma AXAMPS) è prevista la presenza di almeno 1 RLS.

4.5 Tutele sindacali
[…]
4. L'Azienda provvederà a dotare i locali messi a disposizione delle RSA presso le sedi principali di:
- telefono con linea esterna urbana ed interurbana
- fax
- terminale con accesso alla Rete ed al Web nel rispetto degli standard Aziendali
- stampante Laser all'interno dei locali a disposizione delle RSA; in alternativa qualora non possibile in locale sullo stesso piano (compatibilmente alle policy aziendali che regolamentano i siti di lavoro)
Nell'ottica di favorire la comunicazione tra RSA e l'Azienda, è affidato in dotazione ai Coordinatori delle 5 sigle sindacali e ai 5 Referenti - dietro singola richiesta - un PC portatile con collegamento remoto. Resta inteso che, nell'eventualità di decadenza dalla carica ricoperta o di cessazione del rapporto di lavoro, il singolo Coordinatore/Referente si impegnerà a riconsegnare, secondo le modalità che verranno comunicate dall'Azienda, il suddetto PC portatile.
5. Alle RSA è messo a disposizione una sezione del sito Intranet per la diffusione delle informative sindacali (ONE). Ove non fosse disponibile l'accesso al sito Intranet, le RSA possono far ricorso all'utilizzo della posta elettronica aziendale.
6. Per il personale che si rechi in assemblea sindacale in sede diversa da quella di lavoro, l'Azienda autorizzerà l'assenza per il tempo necessario agli spostamenti, definendo la sua durata preventivamente e volta per volta con le RSA. La durata dell'assenza autorizzata costituisce orario di lavoro.
Commissioni Paritetiche
Nel rispetto del modello partecipativo e responsabile delle Relazioni Industriali possono essere costituite Commissioni Paritetiche su tematiche inerenti il rapporto di lavoro.
In tali casi la Commissione, costituita di volta in volta da un numero variabile di componenti, di espressione aziendale e sindacale, in funzione delle finalità specifiche per cui è istituita, non è sede di contrattazione, ma esclusivamente di analisi e confronto sulla tematica individuata comunemente.
La Commissione ha durata di norma 12 mesi, salvo quanto diversamente previsto dal CCNL, deve esaurire i propri lavori con un verbale che riferisca delle conclusioni assunte, ancorché non condivise.
Le Commissioni eventualmente già costituite saranno oggetto di armonizzazione, secondo le nuove linee guida di cui ai precedenti punti, entro il 30 giugno 2017.
L'Azienda riconoscerà il trattamento di trasferta per il personale impegnato fuori sede in tali commissioni. Potranno essere istituite ulteriori commissioni paritetiche su specifiche tematiche.

4.6 Orario di lavoro
1. Rilevazione dell'orario di lavoro:
a) Tutto il personale è tenuto, per motivi legati all'attenta gestione della Sicurezza in azienda, a segnalare, nelle modalità previste dalle procedure Aziendali, la propria entrata e la propria uscita dal luogo di lavoro.
b) La rilevazione viene acquisita al minuto primo.
c) Per le figure professionali per le quali non è prevista la rilevazione puntuale delle ore lavorate, l'Azienda s'impegna ad organizzare l'attività lavorativa secondo la distribuzione settimanale che segue, tale da garantire un orario di lavoro pari a 37 ore settimanali, come previsto dal CCNL.
2. Orario personale interno:
a) La distribuzione dell'orario base di lavoro settimanale è la seguente:

 

Orario Entrata di

Orario di Intervallo

Orario di Uscita

Lunedì/Giovedì

8.30

12.30-13.30

17.30

Venerdì

8.30

 

13.30

Semifestivi

8.30

 

12.00

b) La flessibilità prevista per chi effettua l'orario base è la seguente:

 

Orario Entrata di

Orario di Intervallo

Orario di Uscita

Lunedì/Giovedì

8.00-9.30

Min 30 minuti max 90 minuti

17.00-18.30

Venerdì

8.00-9.30

 

12.30-14.30

Semifestivi

8.00-9.30

 

 

c) La frazione minima dell'intervallo è di 30 minuti, la massima di 90 minuti, da effettuare all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 12.30 e le ore 14.30. La frazione minima per il personale part-time è di 10 minuti ad eccezione del part-time di tipo E (orizzontale 75%, vedi tabelle che seguono al paragrafo 4.8, sezione A).
d) È possibile utilizzare la flessibilità in entrata o in uscita tranne che nella stessa giornata si sia usufruito, in concomitanza con l'inizio o la fine dell'orario di lavoro:
- di mezza giornata di ferie
- di permessi
- di sciopero
- di malattia
Sono fatte salve le fasce di flessibilità non interessate dai casi sopra riportati.
e) L'orario flessibile si applica al personale che effettua le timbrature in entrata e uscita.
f) Il recupero di debiti di flessibilità è consentito nella fascia di flessibilità giornaliera.
g) La compensazione di flessibilità può essere effettuata nell'arco del mese solare.
h) Entro il limite delle 12 ore è possibile riportare al mese successivo eventuali saldi positivi o negativi di flessibilità del mese.
i) Eventuali maggiori saldi positivi non danno titolo ad accredito orario o stipendiale.
j) Le ulteriori eccedenze negative, oltre le 12 ore, purché non frequenti, sono eccezionalmente considerate alla stregua di permessi non retribuiti e quindi saranno detratte dal cedolino paga del mese successivo e contabilizzate al minuto primo.
k) Il personale che usufruisce, per disposizione di legge, di temporanee riduzioni dell'orario giornaliero (allattamento, assistenza familiari disabili, ecc.) deve comunque garantire l'effettuazione delle rimanenti ore di lavoro previste dall'orario base, senza possibilità di accumulare debiti o crediti di flessibilità. La flessibilità prevista per l'orario di entrata e di intervallo è ammessa solo se il recupero avviene nell'arco della giornata stessa (a scorrimento).
[…]

4.8 Lavoro a tempo parziale
In riferimento alla normativa in vigore, le Parti condividono l'importanza del principio di non discriminazione tra lavoratori ad orario full-time e lavoratori ad orario part-time in relazione a tutti gli aspetti caratterizzanti il rapporto di lavoro. L'Azienda, in presenza di proprie esigenze organizzative e produttive, avuto riguardo anche alle mansioni svolte dai lavoratori, può offrire a tutti i dipendenti la possibilità di aderire a contratti per prestazioni di lavoro a tempo parziale.
Saranno favorite, ai fini della precedenza nell'accoglimento, le domande di passaggio da tempo pieno a tempo parziale avanzate da lavoratori che abbiano comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità, compresi i nuclei familiari previsti alla L. 76/2016.
L'azienda, dichiarando la propria massima disponibilità, si impegna a dare priorità all'accoglimento tempestivo di tutte le richieste di lavoro a tempo parziale inoltrate fra il termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità ed il secondo anno di vita del figlio, nonché quelle relative a personale in possesso dei requisiti di legge per la fruizione di permessi e congedi per assistenza a familiari afflitti da grave handicap, compresi i nuclei familiari previsti alla L. 76/2016.
Nei casi in cui, circostanze oggettive impedissero l'accoglimento della richiesta, queste saranno illustrate alle RSA nel corso di uno specifico incontro, finalizzato a ricercare soluzioni condivise.
In caso di richiesta di part-time dalla stipula del presente contratto, che impatta su unità organizzative in cui già siano presenti altri lavoratori part-time derivanti dai precedenti accordi, l'Azienda si riserva, nella valutazione, di verificare con i singoli individualmente la disponibilità al rientro.
[…]
d) La durata del rapporto a tempo parziale sarà biennale, salvo quanto previsto alla successiva lettera e), ed è rinnovabile. Successivamente al superamento del periodo di prova, per i lavoratori assunti a tempo determinato e per i contratti di durata pari o superiore all'anno, è possibile richiedere il part-time.
e) Nel caso di documentata necessità di assistenza, per grave malattia o infermità, a genitori, figli, fratelli, coniuge o convivente, compresi i nuclei familiari previsti alla L. 76/2016, l'Azienda, in relazione alle esigente tecnico - organizzative, potrà concedere il part-time orizzontale per periodi inferiori al biennio. Tale possibilità è esclusa per coloro che beneficiano dei permessi di cui alla Legge 104 per i soggetti di cui sopra.
f) Il passaggio a part-time avviene non oltre un mese dopo la presentazione della richiesta. Le eventuali richieste di ritorno al rapporto di lavoro a tempo pieno sono accolte, compatibilmente con le esigenze organizzative, entro tre mesi dalla richiesta.
g) La trasformazione del rapporto a tempo parziale e il ritorno a full-time, con le modalità di cui sopra, non determina novazione dell'originario rapporto di lavoro.
h) Al rapporto di lavoro part-time si applica la disciplina prevista per il personale a tempo pieno dal CCNL, in quanto compatibile.
[…]
C. Percentuale massima di utilizzo del part - time:
Si precisa che il limite percentuale massimo complessivo di utilizzo di tutte le tipologie di part time (fatti salvi i limiti previsti per ogni singola tipologia:
part-time antimeridiano 8,5%, part-time pomeridiano 5%, part-time verticale 5%) non può in ogni caso eccedere il 14% del totale dei dipendenti.
Dal conteggio dei limiti massimi sono esclusi i part time derivanti da agevolazioni di legge.
Le Parti si impegnano ad adeguare la normativa aziendale agli eventuali accordi in sede Ania e alle norme di legge in materia.
[…]

4.13 Permessi
[…]
B. Tutela dei dipendenti diversamente abili
a.i.1) L'Azienda concede permessi retribuiti a tutti i lavoratori che, affetti da nefropatie, o altre patologie invalidanti, devono sottoporsi a continue terapie per la sopravvivenza.
a.i.2) Ai lavoratori diversamente abili e/o ai lavoratori che abbiano familiari fiscalmente a carico diversamente abili e bisognosi di assistenza continua, sono concessi permessi retribuiti per un massimo di giorni 6 all'anno oltre quelli di cui alla normativa vigente in materia, usufruibili anche a mezze giornate e ad ore.
a.i.3) E' previsto il rimborso delle spese di trasporto verso la sede di lavoro e viceversa per i dipendenti non vedenti totali, ove non già attuato da parte degli Enti Locali come previsto dalle norme di legge e contrattuali. Particolari casi di “ciechi parziali” (ex art. 3 Legge n. 138 del 3 aprile 2001 e successive modifiche) e “ipovedenti gravi” (ex art. 4 Legge n. 138 del 3 aprile 2001 e successive modifiche) saranno valutati dall'Azienda.
a.i.4) L'handicap e la necessità delle cure devono essere documentate dalle competenti strutture pubbliche o private convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.
a.i.5) Su richiesta del lavoratore, l'Azienda valuterà eventuali casi ulteriori rispetto alle previsioni di cui al punto 2) che precede.
[…]

4.14 Lavoro straordinario
1) Lo svolgimento del lavoro straordinario, fatte salve le norme di legge e di CCNL, è consentita unicamente previa richiesta effettuata per la singola giornata dal responsabile competente attraverso il portale HR, secondo le indicazioni operative fornite dall'amministrazione del personale, in presenza di esigenze organizzative straordinarie e/o picchi di lavoro.
[…]
Nel caso di debiti di flessibilità, le eventuali ore di lavoro eccedenti l'ordinario orario di lavoro, vanno ad erodere il debito stesso prima di essere riconosciute come ore di lavoro straordinario
2) A parziale deroga dell'articolo 115 CCNL, le ore eccedenti il normale orario di lavoro, se richieste con le modalità indicate al punto 1) che precede, confluiranno nella Banca Ore fino al raggiungimento di 40 ore.
[…]
8) L'Azienda informa le RSA nel caso in cui particolari esigenze tecnico-organizzative- produttive prevedano l'effettuazione di rilevanti quantità di lavoro straordinario per un intero servizio.