Categoria: Normativa regionale
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Regione Umbria
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 77
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l'articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 gennaio 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; Vista l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
Visti i successivi DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19”;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla legge 159 del 27 novembre 2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 ed il quale inoltre prevede testualmente che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale; Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020;
Considerato il miglioramento, come da dati ufficiali, del trend dei contagi, dell'RT e dei guariti;
Considerato però che per motivi di tempistica questo trend si è ancora solo parzialmente trasmesso in senso positivo ai dati inerenti le ospedalizzazioni e i pazienti ricoverati in ICU; Considerato quindi che si conferma la necessità di derogare solo molto cautamente e per gradi alle misure stringenti derivanti dalla applicazione delle ordinanze 68 del 23 ottobre 2020, 69 del 30 ottobre 2020, 71 del 13 novembre 2020 e 74 del 20 novembre 2020;
Considerato che il contagio da COVID-19 sta ancora gravando sulle strutture di ricovero e cura, su base regionale;
Dato atto che, sia pure in un contesto in cui come sopra esposto permane la necessità di misure restrittive, si evidenzia, come da dati statistici forniti dalla Sanità regionale, dopo una fase iniziale di stabilizzazione, che le misure adottate con precedenti ordinanze stanno determinando effetti in termini di riduzione dei contagi relativamente alle fasce di età degli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo grado;
Considerato che tali dati evidenziano altresì una riduzione dei contagi anche nella fascia di età 11-13 anni confermando, quindi, la validità delle misure restrittive disposte con precedenti ordinanze;
Richiamate le precedenti ordinanze emanate dalla Presidente della Giunta regionale per fronteggiare l'emergenza Covid-19;
Dato atto che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;
Preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Epidemiologico della Regione Umbria del 3.12.2020;
Dato atto con riferimento alle attività didattiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado della vigenza del DPCM 3 dicembre 2020 e della scadenza al 6 dicembre 2020 delle disposizioni dell'articolo 3 comma 1 dell'ordinanza del 27 novembre 2020 n. 75, per cui dal 9 dicembre 2020 riprendono in presenza le attività didattiche delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado;
Dato atto con riferimento alle attività commerciale della vigenza del DPCM 3 dicembre 2020 e della scadenza al 6 dicembre 2020 delle disposizioni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del 27 novembre 2020 n. 75, si rende necessario abrogare, con la presente ordinanza, detto articolo ai fini della coerente applicazione delle disposizioni, applicandosi pertanto in tema di aperture e chiusure delle attività commerciali esclusivamente le disposizioni nazionali; Tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini;
Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza che potranno essere oggetto di ulteriori determinazioni in considerazione dell'andamento dei contagi;
Visto il DPCM 3 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U del 3 dicembre 2020, n. 301;
 

ORDINA

Art. 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza è consentita l'apertura nelle giornate di domenica degli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare di cui alle lettere f), g) ed h) dell'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché l'esercizio di ogni altra attività commerciale esercitata su aree pubbliche.
Si applicano, comunque, a tutte le attività commerciali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, lettera ff) del DPCM 3 dicembre 2020.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 15 gennaio 2021 gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita di cui alle lettere f), g) ed h) dell'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 hanno l'obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:
• mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro;
• garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
• obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfestazione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
• garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d'aria;
• accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:
A) per locali fino a quaranta metri possono accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
B) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera A), l'accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 10 mq. di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all'unità inferiore, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro;
C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
D) all'ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all'interno sulla base della superficie del locale;
• adozione di modalità di accesso per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
3. Ai centri commerciali o attività comunque denominate di cui all'articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché ai centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture assimilabili come individuati all'articolo 1 comma 9 lettera ff) del DPCM 3 dicembre 2020, ed alle attività economiche e commerciali svolte negli stessi si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1.
4. Per l'esercizio delle attività di cui ai commi 2 e 3 si applicano altresì le disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020 e suoi allegati.
5. L'art 1 dell'ordinanza n. 75 del 27 novembre 2020 ed il comma 3 dell'articolo 1 dell'ordinanza 20 novembre 2020 n. 74 sono abrogati.
 

Art. 2

1. A decorrere dal 7 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021 sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.
 

Art. 3

1. A decorrere dal 9 dicembre 2020 le attività didattiche delle classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie, sono realizzate in presenza nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 10 lettera s) del DPCM 3 dicembre 2020.
2. È raccomandato:
• alle aziende che gestiscono servizi di trasporto la verifica del rigoroso rispetto del coefficiente di riempimento pari 50% dei mezzi di trasporto di cui alle disposizioni dell'articolo 1 comma 10 lettera mm) del DPCM 3 dicembre 2020;
• alle istituzione scolastiche ed agli enti locali, ognuno per le proprie competenze, di vigilare e porre in essere ogni utile iniziativa ed attivare tutte le misure necessarie ed idonee al fine di evitare assembramenti.
3. A decorrere dal giorno 7 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021 si applicano, per i corsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), nonché a tutte le altre attività di formazione, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 10 lettera s) del DPCM 3 dicembre 2020 nel rispetto delle specifiche note del Ministero dell'Istruzione.
4. A decorrere dal giorno 7 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021 sono sospese tutte le attività in presenza degli organismi e soggetti privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione.
 

Art. 4

1. A decorre dal giorno 7 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021 sono sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.
2. È sospeso per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti. Non è consentito altresì per tutti gli atleti l'uso delle parti comuni nonché degli spogliatoi relativamente alle associazioni e società dilettantistiche per le attività di allenamento e preparazione alle competizioni esclusivamente di rilevanza regionale, provinciale e locale.
 

Art. 5

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa in conformità dell'art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.
 

Art. 6

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, al Ministro dell'Università e della Ricerca, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell'Umbria, alle Camere di Commercio di Perugia e Terni e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 04/12/2020

Presidente Donatella Tesei