Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 4 dicembre 2020, n. 59
Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell'emanazione del Dpcm 03 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”. Ulteriori disposizioni in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;
VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;
VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 gennaio 2021;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 23 e recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”.
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”, pubblicato su G.U. n. 299 del 2 dicembre 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”
VISTE le ultime ordinanze del Ministero della Salute del 27 novembre 2020, recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico”, pubblicate in G.U n. 296 del 28 novembre 2020;
CONSIDERATO quindi che alla Provincia Autonoma di Trento sono applicate in questa fase le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 3 dicembre 2020, quelle delle c.d. “aree gialle”;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
SENTITO il Commissario del Governo per la Provincia di Trento,
 

Utilizzo della mascherina

VISTO quanto disposto, in merito, dall'art. 1, comma 1, del Dpcm 3 dicembre 2020;
RITENUTO necessario, oltre a quanto previsto dall'articolo di cui al punto precedente, conservare la previsione secondo cui sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste l'obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia d'età 3-6 anni;
 

Punti vendita di generi alimentari

VISTO l'art. 1, comma 10, lett. ff) del Dpcm 3 dicembre 2020;
CONSIDERATA l'opportunità di chiarire che laddove si parla, nella disposizione di cui sopra, di punti vendita di generi alimentari, resta inteso che tali esercizi possano vendere anche ulteriori prodotti di natura diversa rispetto ai generi alimentari;
 

Spostamenti consentiti

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, richiamato dall'art. 1, comma 4 del Dpcm 3 dicembre 2020, secondo cui dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome;
CONSIDERATO che, in particolari zone del territorio provinciale, al fine di raggiungere il territorio di un diverso comune è necessario attraversare il territorio di una diversa Regione/Provincia autonoma confinante;
RITENUTO pertanto opportuno chiarire che è possibile raggiungere un diverso comune posto sul territorio provinciale, anche attraversando il territorio di una diversa Regione/Provincia autonoma confinante, a condizione di non fermarsi durante il transito, tranne che per cause di forza maggiore;
 

Applicazione per analogia delle misure previste dall'art. 3 del Dpcm 3 dicembre 2020, relative a territori comunali caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

PRESO ATTO che, dai dati forniti dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con nota prot. n. 169555 del 12 novembre 2020, acquisita in pari data al prot. PAT n. 718340, su alcuni territori comunali sussistevano indicatori di diffusione del contagio da COVID-19 particolarmente gravi, tali da richiedere l'adozione di ulteriori misure restrittive rispetto a quelle previste dall'art. 1 del Dpcm 3 novembre 2020 e rispetto alle ulteriori misure restrittive previste dall'ordinanza del Presidente della Provincia di data 14 novembre 2020 prot. 726529;
VISTO quanto previsto dalle premesse e dai punti 10), 11) e 12) dell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 14 novembre 2020 prot. 726529, nonché dall'allegato alla medesima ordinanza;
DATO ATTO che in quei Comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 era superiore al 3% della popolazione residente (esclusi da tale conteggio gli ospiti positivi delle RSA in quanto non incidenti ai fini del calcolo del rischio epidemiologico), si sono applicate, oltre alle misure di cui all'art. 3, comma 4, del Dpcm 3 novembre 2020, anche le ulteriori misure disposte dagli altri articoli del medesimo Dpcm e le ulteriori misure dell'ordinanza di data 14 novembre 2020 prot. 726529, nonché dall'allegato previsto dalla medesima ordinanza;
CONSIDERATO che tali misure si sono dimostrate particolarmente efficaci, contribuendo alla diminuzione del tasso di contagio da Covid-19 sotto la soglia del 3%, come sopra calcolato;
RITENUTO perciò di fondamentale importanza approntare idonei strumenti con cui far fronte all'eventualità di una recrudescenza localizzata della diffusione del contagio, adottando uno specifico allegato che sia coerente con quanto disposto dal Dpcm 3 dicembre 2020;
RITENUTO altresì opportuno non sospendere, nei Comuni che eventualmente superino la soglia di cui sopra, lo svolgimento in presenza del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, fermo restando quant'altro previsto dalla medesima lettera;
RITENUTO ragionevole e proporzionato dal punto di vista dell'efficacia di contenimento del virus e coerentemente con quanto previsto dal Dpcm 03 dicembre 2020, prorogare fino al 15 gennaio 2021 e per le motivazioni espresse nell'ordinanza di seguito citata, le misure dettate dall'ordinanza del Presidente della Provincia di data 19 novembre 2020 prot. 746453 in merito a “Caccia e pesca sportiva”;
 

Sport invernali

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 10, lett. d) del Dpcm 3 dicembre 2020 in materia di attività sportiva e motoria;
CONSIDERATO opportuno specificare che è consentito lo svolgimento degli sport invernali, purché in forma individuale e nel rispetto degli eventuali protocolli di settore;
 

Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, che, in virtù delle modifiche introdotte dal decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, permette alle Regioni e alle Province Autonome di introdurre misure derogatorie, in senso restrittivo, rispetto a quanto disposto a livello nazionale;
CONSIDERATO il report settimanale, aggiornato al 25 novembre 2020, effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, che per la Provincia Autonoma di Trento individua una diminuzione dei contagi a livello provinciale, con valori RT per ricovero ospedaliero ed in riferimento alla settimana 16-22 novembre 2020 pari a 0.9 (CI 0.68 - 1.15) [medio 14 gg]
RITENUTO ragionevole e proporzionato dal punto di vista dell'efficacia di contenimento del virus e coerentemente con quanto previsto dal Dpcm 03 dicembre 2020, prorogare fino al 15 gennaio 2021 e per le motivazioni espresse nell'ordinanza di seguito citata, le misure dettate dall'ordinanza del Presidente della Provincia di data 14 novembre 2020 prot. 756532 in merito a “Controllo del cinghiale”;
RITENUTO ragionevole e proporzionato dal punto di vista dell'efficacia di contenimento del virus e coerentemente con quanto previsto dal Dpcm 03 dicembre 2020, prorogare fino al 15 gennaio 2021 le misure dettate dall'ordinanza del Presidente della Provincia di data 14 novembre 2020 prot. 726529 e previste dal punto 2) di cui alle “Misure anti-assembramento e di prevenzione generale in materia di Covid-19”, nonché la raccomandazione prevista dal punto 13) relativa ai soggetti sopra i 70 anni;
RITENUTO ragionevole e proporzionato dal punto di vista dell'efficacia di contenimento del virus e coerentemente con quanto previsto dal Dpcm 03 dicembre 2020, prorogare fino al 15 gennaio 2021 e per le motivazioni espresse nell'ordinanza di seguito citata, le misure dettate dall'ordinanza del Presidente della Provincia di data 5 novembre 2020 prot. 696090/1 in merito a “Disposizioni per garantire la continuità dell'amministrazione dei beni d'uso civico”, nonché le raccomandazioni di cui ai punti 20), 21), e 22);
RITENUTO ragionevole e proporzionato dal punto di vista dell'efficacia di contenimento del virus e coerentemente con quanto previsto dal Dpcm 03 dicembre 2020, prorogare fino al 15 gennaio 2021 e per le motivazioni espresse nell'ordinanza di seguito citata, le misure dettate dall'ordinanza del Presidente della Provincia di data 26 ottobre prot. 659641/1 in merito a “Divieto di incontri in luoghi pubblici”, “Disposizioni in materia di attività di bande musicali e cori”, “Accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali”, “Accesso agli uffici aperti al pubblico e ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale”, “Centri per anziani”, “Disposizioni in materia di sagre, fiere e mercati”, “Gestione in sicurezza dei servizi educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione per i minori di età 3 mesi-17 anni”, “Disposizioni sulla quarantena nell'ambito di servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico”
RITENUTO, altresì, di far salve le disposizioni previste dai punti 4), 5) e 6) dell'Ordinanza del Presidente della Provincia di data 8 ottobre 2020, prot. n. 619122;
RITENUTO ragionevole e proporzionato dal punto di vista dell'efficacia di contenimento del virus e coerentemente con quanto previsto dal Dpcm 03 dicembre 2020, prorogare fino al 15 gennaio 2021 e per le motivazioni espresse nell'ordinanza di seguito citata, le misure dettate dall'ordinanza del Presidente della Provincia di data 17 luglio 2020 prot. n. 422780/1, in merito a “Impianti a fune” e “Luoghi di riparo in montagna” e “Buffet”;
RITENUTO ragionevole e proporzionato dal punto di vista dell'efficacia di contenimento del virus e coerentemente con quanto previsto dal Dpcm 03 dicembre 2020, prorogare fino al 15 gennaio 2021 e per le motivazioni espresse nell'ordinanza di seguito citata, le misure dettate dall'ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1 in merito all' “Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020”, relativamente a quelle attività attualmente non sospese dal Dpcm 03 dicembre 2020;
Tutto ciò premesso,
 

IL PRESIDENTE

ORDINA QUANTO SEGUE

Disposizioni introdotte dal Dpcm 03 dicembre 2020 in materia di misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

1) a partire dal giorno di adozione della presente ordinanza, sul territorio provinciale si applicano le disposizioni introdotte dal Dpcm 03 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID- 19»”, così come sotto chiarite e integrate;
 

Utilizzo della mascherina

2) sul territorio provinciale si applica quanto disposto dall'art. 1, comma 1 del Dpcm 3 dicembre 2020, secondo cui è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti¬contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
3) sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste l'obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia d'età 3-6 anni;
 

Punti vendita di generi alimentari

4) in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 10, lett. ff), del Dpcm 3 dicembre 2020 in merito all'esercizio dell'attività commerciale nei giorni festivi e prefestivi, si chiarisce che i punti vendita di generi alimentari possono vendere anche ulteriori prodotti di natura diversa rispetto ai generi alimentari;
 

Spostamenti consentiti

5) in merito al divieto di spostamenti tra Regioni/Province autonome nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, si specifica che i residenti/domiciliati nel territorio provinciale, nell'ambito degli spostamenti consentiti, possono transitare sul territorio di altra Regione/Provincia Autonoma confinante qualora abbiano la necessità di raggiungere comuni diversi nella Provincia Autonoma di Trento, a condizione che non si fermino sul territorio attraversato facente parte di altra Regione/Provincia autonoma confinante, tranne che per motivi di forza maggiore;
Applicazione per analogia delle misure previste dall'art. 3 del Dpcm 3 dicembre 2020, relative a territori comunali caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto
6) nei Comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 è superiore al 3% della popolazione residente (esclusi da tale conteggio gli ospiti positivi delle RSA in quanto non incidenti ai fini del calcolo del rischio epidemiologico), così come attestato dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, a partire dal giorno successivo alla comunicazione di tale dato al Sindaco del Comune interessato da parte del Presidente della Provincia, si applicano le misure di cui all'art. 3, comma 4, del Dpcm 3 dicembre 2020 (si veda l'all.to 1 alla presente ordinanza); a modifica di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lett. f) del predetto Dpcm, si dispone nei predetti Comuni lo svolgimento in presenza anche del secondo e del terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Si specifica altresì che, qualora nei vari protocolli/linee guida anti- Covid19 attualmente vigenti nei vari settori, si preveda la misura che le persone provenienti da “zone a rischio” non possano accedere ai vari luoghi di lavoro o ad attività varie, tale misura non si applica ai residenti dei Comuni di cui al presente punto, per i quali in tema di spostamento vale quanto previsto nell'allegato 1 alla presente;
7) nei Comuni di cui al punto precedente si applicano, oltre alle misure di cui all'art. 3, comma 4, del Dpcm 3 dicembre 2020, anche le ulteriori misure disposte dagli altri articoli del medesimo Dpcm e le misure della presente e delle precedenti ordinanze del Presidente della Provincia, ove non siano previste analoghe misure più rigorose;
8) nelle aree caratterizzate da scenario di massima gravità e da livello di rischio molto alto (cosiddette “zone rosse”), le attività di caccia e pesca sono consentite ai soli soggetti residenti e domiciliati nell'ambito del territorio comunale interessato, ancorché esclusivamente in forma individuale, intendendosi pertanto vietata ogni attività di caccia che richieda l'accompagnamento; è vietato, per svolgere tali attività, ogni spostamento in entrata ed in uscita dal medesimo comune soggetto a restrizioni; è fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dal punto 11 della presente ordinanza, relativamente al “Controllo del cinghiale”;
9) le misure di cui ai punti precedenti del presente paragrafo sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni;
 

Sport invernali

10) nel rispetto di quanto previsto dal Dpcm 3 dicembre 2020 in merito all'attività sportiva e motoria, resta inteso che è consentito lo svolgimento degli sport invernali, purché in forma individuale, e con l'osservanza degli eventuali protocolli di settore;
Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19
È prorogata fino al 15 gennaio 2021 l'efficacia delle seguenti misure:
 

Controllo del cinghiale

11) l'attività del controllo del cinghiale sia consentita, a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, anche nel periodo che va delle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, comunque nel rispetto di quanto disposto con la deliberazione n. 886 del 25 giugno 2020 della Giunta provinciale e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;
 

Misure anti-assembramento e di prevenzione generale in materia di Covid-19

12) è consentito svolgere l'attività sportiva o attività motoria all'aperto e preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; in ogni caso tali attività devono essere svolte al di fuori delle strade e delle piazze dei centri storici della città;
 

Disposizioni per garantire la continuità dell’amministrazione dei beni d’uso civico

13) per le motivazioni di cui all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 53 del 5 novembre 2020, tuttora attuali, fino al 15 gennaio 2021 sono mantenute le forme di amministrazione dei beni d'uso civico attualmente in essere in capo ai comuni e sono prorogati i comitati di amministrazione delle ASUC eletti, ancorché scaduti o in scadenza;
 

Divieti di incontri in luoghi pubblici

14) divieto di incontro (salvo che nell'ambito delle attività regolamentate dai protocolli vigenti), oltre il numero massimo di 6 persone e salvo il caso in cui si tratti di un gruppo di persone conviventi, in tutti i luoghi pubblici (a titolo esemplificativo piazze, vie, parchi); si precisa che le aree all'aperto di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado non rientrano nella categoria dei luoghi pubblici. Sono consentite, oltre il numero superiore alle 6 persone, le manifestazioni pubbliche in forma statica di cui al Dpcm 3 dicembre 2020 e alle condizioni ivi previste, ossia con osservanza delle distanze sociali prescritte e delle altre misure di contenimento e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 

Disposizioni in materia di attività di bande musicali e cori

15) sono sospese nei luoghi al chiuso le attività delle bande musicali e dei cori; tali attività rimangono consentite all'aperto nel rispetto del distanziamento di due metri tra un componente e l'altro. Tali attività sono consentite nell'ambito della formazione musicale delle scuole musicali iscritte al Registro provinciale delle scuole musicali, nel rispetto dei protocolli vigenti;
 

Accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali

16) divieto di accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per visite a parenti o conoscenti ricoverati ovvero accesso regolamentato, in casi eccezionali e all'esito di autorizzazione scritta da parte del responsabile sanitario della struttura di ricovero;
 

Accesso agli uffici aperti al pubblico e ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale

17) possibilità di accedere agli uffici aperti al pubblico e agli ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale, esclusivamente previo appuntamento e con onere di esporre, all'esterno degli uffici e degli ambulatori, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, in rapporto alla dimensione dei locali e nel rispetto del distanziamento sociale;
 

Centri per anziani

18) fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 10 lett. f), del Dpcm 3 dicembre 2020 in merito alla sospensione delle attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, si specifica che sono sospese le attività in presenza nei centri per anziani e nei luoghi ad essi assimilati (compresa l'Università della terza età) che hanno finalità meramente ludico/ricreative o di socializzazione o animazione e che comunque non costituiscono servizi pubblici essenziali;
 

Disposizioni in materia di sagre, fiere e mercati

19) fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 10 lett. n), del Dpcm 3 dicembre 2020 in materia di sagre e fiere, sono fatte salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio;
20) in particolare, il soggetto promotore/organizzatore per i mercati tipici (di cui all'art. 18 della legge provinciale n. 17/2010) e il Sindaco del Comune per i mercati saltuari (di cui all'art. 13, comma 1, lett. e) del Regolamento 24 aprile 2013 n. 6-108/Leg.) devono predisporre un apposito protocollo anti-Covid19 da validare a cura dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o in alternativa devono rispettare l'apposito Protocollo elaborato in via preventiva dalla stessa APSS, nella più ampia collaborazione e concertazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento;
21) nell'apposito protocollo anti-Covid19 di cui al punto precedente è obbligatorio tenere dislocate in aree distinte e separate le attività di somministrazione di cibo e bevande rispetto a tutte le altre attività, al fine di evitare maggiore concentrazione di affluenza e potenziali assembramenti;
Gestione in sicurezza dei servizi educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione per minori di età 3 mesi /17anni
22) alle attività educative, ludico-ricreative e di socializzazione erogate sull'intero territorio provinciale per minori in età 3 mesi/17 anni, indipendentemente se di gruppo o individuale erogate da enti pubblici, privati, organizzazioni del terzo settore e volontariato si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n 1260 del 21 agosto 2020 ed eventuali successive modifiche della medesima (“Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n 322 inerente lo strumento dei buoni di servizio relativo alla programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 218-2020, al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia-lavoro in grado di affrontare con maggior efficacia l'emergenza epidemiologica da COVID 19 per l'anno scolastico educativo 2020/2021”) nonché le Linee di indirizzo per l'attivazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative approvate con Ordinanze del Presidente della Provincia del 25 agosto 2020, del 3 settembre 2020 e con nota del Dipartimento di prevenzione dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di data 11 settembre 2020;
23) resta inteso che, a prescindere dalle disposizioni di settore, nell'ambito delle attività di cui al punto precedente, va rispettato in modo rigoroso il divieto di gare, competizioni e attività in senso lato connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-ricreativo-amatoriale, così come previsto dal Dpcm 3 dicembre 2020 (per l'individuazione degli sport di contatto si rimanda all'apposito provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport);
 

Disposizioni sulla quarantena nell'ambito di servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico

24) nell'ambito dei sevizi socio-educativi della prima infanzia, delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, qualora vengano riscontrate due positività all'interno di una singola classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutta la classe;
25) nell'ambito delle scuole secondarie di secondo grado, compresa la formazione professionale, qualora venga riscontrata una positività all'interno di una singola classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutta la classe;
26) in ogni caso, relativamente a quanto sopra previsto, resta salva la discrezionalità della Centrale Covid di valutare le misure adeguate da adottare in relazione al caso concreto, nell'ambito dei protocolli di settore;
 

Impianti a fune

27) quale specificazione al protocollo “Tavolo Tecnico; Impianti a fune”, di cui all'Allegato della deliberazione di Giunta provinciale n. 725 di data 29 maggio 2020, gli operatori addetti agli impianti, in alternativa alla mascherina chirurgica, potranno utilizzare anche mascherine di stoffa a protezione delle vie respiratorie;
28) quale specificazione al protocollo “Tavolo Tecnico; Impianti a fune”, di cui all'Allegato della deliberazione di Giunta provinciale n. 725 di data 29 maggio 2020, per la discesa a valle in caso di eventi atmosferici eccezionali (come, ad esempio, temporali), è consentito l'utilizzo dei veicoli a pieno carico in deroga al limite di portata dei 2/3 della capienza massima previsto nel citato protocollo, al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni a monte, fermo restando l'obbligo di utilizzo di mascherine adeguate a protezione delle vie respiratorie;
29) si chiarisce che le disposizioni di cui ai due punti precedenti trovano applicazione compatibilmente con la possibilità di apertura degli impianti medesimi, in base alla normativa vigente;
 

Luoghi di riparo in montagna

30) in tutti i luoghi di riparo presenti in montagna, a prescindere dalla relativa denominazione, tutti gli escursionisti che lo richiedono devono essere accolti nella struttura in caso di condizioni meteorologiche avverse (non solo pioggia, ma anche vento, basse temperature, ecc.), nonché nelle ore serali o notturne e in caso di difficoltà dell'escursionista o di necessità di sosta.
In queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento degli ambienti e mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento, il luogo di riparo dovrà accogliere gli escursionisti e si dovrà assicurare che tutte le persone indossino una mascherina adeguata a protezione delle vie respiratorie.
In questa fase non potranno essere somministrati alimenti e, se possibile, si dovrà tenere aperta una porta o una finestra verso l'esterno. Ai luoghi di riparo viene data in via provvisoria la possibilità di ricavare spazi aggiuntivi esterni coperti di carattere temporaneo per dare riparo agli escursionisti.
 

Buffet

31) il servizio di buffet può essere fornito secondo le consuete modalità self service, con obbligo da parte della clientela/utenza di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie e di guanti monouso messi a disposizione dagli esercenti. Resta inteso che sarà necessaria la presenza di personale che sorveglierà il corretto svolgimento delle operazioni di prelievo alimenti e che i guanti andranno sostituiti ad ogni accesso nell'area buffet;
Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020
32) è prorogata fino al 15 gennaio 2021 l'efficacia delle misure dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1 in merito all' “Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020”, relativamente a quelle attività attualmente non sospese dal Dpcm 03 dicembre 2020;
 

SI RACCOMANDA

33) ai soggetti sopra i 70 anni, di evitare centri di possibile aggregazione e di usufruire dei servizi domiciliari forniti da “restaacasapassoio”, se intendano per necessità recarsi presso esercizi commerciali presso grandi e medie strutture di vendita, di recarsi presso gli stessi nelle prime 2 ore di apertura e si raccomanda altresì agli esercenti di invitare, senza alcun obbligo, i soggetti più giovani ad usufruire dell'esercizio dopo le prime 2 ore di apertura;
34) ai soggetti sopra i 70 anni, di limitare i contatti sociali esclusivamente alle sole strette convivenze o ai soggetti che si prendono cura della loro persona, di evitare laddove non strettamente indispensabili i contatti con persone di età inferiore ai 30 anni, di evitare la partecipazione a eventi/funzioni/celebrazioni ancorché attualmente consentiti, di rispettare rigorosamente in tutti i contesti le regole fondamentali per evitare il contagio (distanziamento sociale, uso della mascherina, disinfezione costante delle mani);
 

Disposizioni finali

35) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dalla data di adozione della medesima e fino al giorno 15 gennaio 2021, salvo ove eventualmente indicati termini diversi, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate. Si applicano altresì le ulteriori disposizioni del Dpcm 3 dicembre 2020, qualora coerenti con il contenuto della presente ordinanza;
36) è prorogata fino al 31 gennaio 2021 l'efficacia di quelle misure o la portata di quei termini dettati con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per gli stessi sia stata prevista esplicitamente l'efficacia o la portata temporale fino alla cessazione dello stato di emergenza (quale inteso al momento di adozione della relativa ordinanza), salvo quanto diversamente disposto dalle precedenti ordinanze;
37) è prorogata fino al 31 gennaio 2021 l'efficacia di quelle misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per le stesse non sia stata fissata alcuna data di efficacia temporale e le medesime non siano state esplicitamente modificate o superate;
38) restano salvi i diversi termini di efficacia temporale di quelle ulteriori misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che, fin dall'ordinanza di adozione, trovano applicazione oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi fissato al 31 gennaio 2021);
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

dott. Maurizio Fugatti       
 

ALLEGATO 1
MISURE APPLICABILI AI COMUNI IN CUI IL TASSO DI CONTAGIO COVID-19 È SUPERIORE AL 3% DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno dei medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui tali territori comunali è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della presente ordinanza;
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del Dpcm 3 dicembre 2020, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 10, lett. ff) del predetto Dpcm 3 dicembre 2020. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 10, lettere f) e g) del citato Dpcm, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18 del Dpcm 3 dicembre 2020, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22 del predetto Dpcm; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del Dpcm 3 dicembre 2020;
i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
l) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96, e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo, n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia della misura.