Provincia Autonoma Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente 7 dicembre 2020, n. 75/2020
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO
• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1, punto 10 e l'articolo 52, comma 2, dello Statuto d'autonomia, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 08.05.2020, n. 4, nella sua versione vigente;
• l'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 73 del 27.11.2020;
• il DPCM del 3 dicembre 2020;
CONSTATATO
• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
• che, come risulta dalla lettera del Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria del 7.12.2020, la situazione epidemiologica per infezione da SARS- CoV-2 è stabile e permette un limitato ridimensionamento delle misure di sicurezza;
• in considerazione del fatto che a causa della quasi totale assenza di turisti, dovuta alle limitazioni alla circolazione internazionale delle persone, il rischio che si verifichino assembramenti ai mercati appare notevolmente ridotto;
• che, sulla base di ciò, si ritiene possibile adottare le seguenti misure;
 

ORDINA

1) il punto n. 9) dell'ordinanza presidenziale contingibile ed urgente n. 73 del 27.11.2020 è così sostituito:
“fermo restando il divieto di sagre e fiere di cui al punto 33) e dei mercati annuali che per la loro capacità attrattiva sono ad esse assimilabili, le attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato si tengono nel rispetto delle misure di cui all'allegato 1 della presente ordinanza;”
2) al punto n. 15) dell'ordinanza presidenziale contingibile ed urgente n. 73 del 27.11.2020 è aggiunto il periodo seguente:
“si applicano inoltre le ulteriori misure previste dall'art. 1 lettera u) del DPCM del 3 dicembre 2020.”
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini, e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.
 

ALLEGATO 1
Misure specifiche per i mercati

1. Nei mercati in cui i banchi sono disposti uno di fronte all'altro e il passaggio per la clientela che si forma tra i banchi così disposti deve essere di regola di almeno 3,5 m.
2. I banchi di mercato disposti in fila devono essere distanti 80 cm uno dall'altro e i gestori dei banchi così collocati devono in ogni caso rispettare la distanza interpersonale di 1 m.
3. Lo spazio di 80 cm che si forma tra i banchi di mercato disposti come descritto al punto 2 non può essere utilizzato dai clienti come passaggio e dev'essere chiuso da parte dei gestori dei banchi di mercato.
4. I gestori dei banchi di mercato e i clienti devono indossare una protezione delle vie respiratorie e mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 m, ai sensi delle vigenti misure di sicurezza. Devono essere in ogni caso evitati gli assembramenti.
5. Deve essere garantita un'ampia disponibilità e accessibilità dei sistemi per la disinfezione delle mani.
6. L'uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto di alimenti e bevande è obbligatorio. Detti guanti devono essere forniti dal gestore del banco e, comunque, le mani devono essere disinfettate all'entrata e all'uscita dell'area del mercato.
7. In caso non sia possibile rispettare le distanze di cui al comma 1, l'area del mercato dovrà essere delimitata con transenne e dovrà essere istituito un servizio d'ordine, che regoli l'accesso e l'uscita e che garantisca che il mercato sia frequentato solamente da 1 cliente ogni 10 m2. Per il calcolo del rapporto cliente/10m2 si considera tutta l'area dello spazio in cui si svolge il mercato. Nel caso in cui le caratteristiche del luogo non permettano detta organizzazione, i Comuni devono, anche in deroga alle previsioni regolamentari, allocare il mercato su più aree, in modo che sia possibile applicare una delle due soluzioni precedenti.
8. Deve essere in ogni caso garantito l'accesso ai mezzi di soccorso.
9. Presso gli accessi ai mercati devono essere messe a disposizione in ogni caso informazioni per la clientela in merito all'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza di 1 m, all'obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie e alle altre misure di sicurezza da osservare.