Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 11 dicembre 2020, n. 552
Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19. Ordinanza ai sensi degli articoli 2, comma 24 e 4, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 recante “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza";
VISTO, in particolare, l’art. 2 della succitata legge regionale, il quale prevede:
- al comma 10: Tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superfìcie e persone, al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve essere altresì assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Trovano applicazione i protocolli di sicurezza vigenti, sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello statale.
al comma 11: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività commerciali al dettaglio possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10;
al comma 12: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività inerenti ai servizi alla persona e agli altri settori dei servizi possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.
al comma 13: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10;
al comma 14: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10;
al comma 15: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive ubicate sul territorio regionale e le attività turistiche possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10;
al comma 16: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere regolare attività gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure dì sicurezza di cui ai protocolli di sicurezza vigenti;
al comma 17: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le attività produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sull'intero territorio regionale possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10 e che le imprese rispettino, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i protocolli nazionali;
al comma 18: Per i servizi educativi per l'infanzia, le attività formative delle scuole dell'infanzia, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, e per i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero, si applica la normativa statale emergenziale in vigore, fatti salvi ulteriori interventi normativi regionali;
al comma 19: Gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, si svolgono nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro e previa copertura di naso e bocca;
al comma 23: Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19).
al comma 24: L'eventuale sospensione delle attività di cui ai commi da 11 a 19 è disposta, in caso di necessità inerenti all'andamento dell'emergenza sanitaria, dal Presidente della Regione. Tale sospensione è disposta anche in caso di violazione delle misure di cui ai relativi protocolli di sicurezza vigenti.
VISTO, inoltre, Part. 4, comma 1, della medesima legge regionale secondo cui II Presidente della Regione opera in attuazione delle disposizioni statali emanate per la specifica emergenza, dell'ordinamento regionale e dell’organizzazione regionale di protezione civile e, con propria ordinanza, sentita l'Unità di supporto e coordinamento per l’emergenza COVID-19 di cui all’articolo 3, tenuto conto dell’andamento epidemiologico, del contesto socio-economico e delle peculiarità del territorio regionale, stabilisce le misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19''. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, n. 301 ;
CONSIDERATO che l’articolo 14, comma 4, del DPCM 3 dicembre 2020 prevede che “£e disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute in data 4 dicembre 2020, emanata ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM 3 dicembre 2020, con validità per un periodo di quindici giorni a decorrere dal 6 dicembre 2020 che colloca la Regione Valle d’Aosta in uno scenario di tipo 3 con un livello di rischio "‘alto” del documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020, e che dispone l’applicazione alla medesima Regione, tra le altre, delle misure di cui all’articolo 2 del DPCM citato;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 538 in data 5 dicembre 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi delTart. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, attività commerciali, servizi di ristorazione, e pratica venatoria”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 551 in data 11 dicembre 2020, recante “Unite de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19”;
RICHIAMATI gli esiti del report n. 27, aggiornato al 18 novembre 2020 e relativo alla settimana 9-15 novembre 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”, in relazione ai quali la Regione è stata classificata a rischio alto e comunicato un Rt calcolato sulla data inizio sintomi puntuale di 1,14;
RICHIAMATI, gli esiti del report n. 28, aggiornato al 25 novembre 2020 e relativo alla settimana 16-22 novembre 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”, in relazione ai quali alla Regione è stata attribuita una classificazione di rischio moderata con probabilità alta di progressione a rischio alto e comunicato un Rt calcolato sulla data inizio sintomi puntuale di 0,99;
RICHIAMATI, altresì, gli esiti del report n. 29, aggiornato al 2 dicembre 2020 e relativo alla settimana 23-29 novembre 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”, in relazione ai quali alla Regione è stata attribuita una classificazione di rischio moderata e comunicato un Rt calcolato sulla data inizio sintomi puntuale di 0,79;
CONSIDERATO che i dati sopra riportati, fanno emergere una situazione della pandemia sul territorio regionale in miglioramento:
RITENUTO necessario, in considerazione di quanto sopra, pur nel prendere atto che i dati fomiti dalle Autorità Sanitarie evidenziano un’evoluzione positiva della pandemia, di stabilire, in ragione dell’atteso consolidamento di tale evoluzione, misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 della l.r. n. 1172020 e, per i medesimi motivi, di stabilire, con riferimento alle attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, che l’apertura delle medesime abbia decorrenza dal 16 dicembre 2020;
RITENUTO necessario, altresì, ai fini di consolidare e ulteriormente migliorare la situazione attuale come sopra descritta, disporre la sospensione delle attività di cui al punto 20 del dispositivo della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 2, comma 24, della l.r. n. 11/2020;
RITENUTO, infine, di revocare, dall’entrata in vigore della presente ordinanza, l’ordinanza n. 538 in data 5 dicembre 2020;
SENTITA l’Unité de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19;
 

ORDINA

1. La revoca dell’ordinanza n. 538 in data 5 dicembre 2020;
2. che nell’intero territorio regionale dal 12 dicembre 2020 si applichino le seguenti disposizioni:
 

DISPOSIZIONI GENERALI

3. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. E’ fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni di cui alla presente ordinanza. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto del distanziamento sociale e in assenza di pubblico. L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
 

SPOSTAMENTI

4. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, -salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità e per i casi espressamente previsti dalla presente ordinanza. I Sindaci possono dispone con misure proprie ulteriori precisazioni in relazione agli spostamenti consentiti all’interno del territorio comunale;
5. Lo svolgimento di attività necessitate dall’esigenza di autoconsumo di generi alimentari su superfici agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna sono consentite anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso. Nel caso di appezzamenti contigui di limitate dimensioni, le suddette attività devono essere svolte rispettando la distanza interpersonale di almeno tre metri, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
6. Lo spostamento verso l’abitazione non di residenza o di domicilio (c.d. seconda casa), sita nel territorio regionale, è consentito da parte del proprietario o di soggetto titolare di qualsiasi diritto sull’immobile e dei rispettivi conviventi, anche congiuntamente, per ragioni di necessità quali motivi di sicurezza, di manutenzione e di controllo. Durante lo svolgimento di tali attività è vietato ogni assembramento di persone e l’accesso all’immobile è consentito ad un massimo di due persone contemporaneamente nel caso di soggetti conviventi; nei restanti casi l’accesso è limitato ad una sola persona.
7. Gli spostamenti degli operatori e delle unità cinofile del Soccorso alpino valdostano del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, finalizzati allo svolgimento di allenamenti e attività di addestramento, in quanto soggetti posti a supporto delle attività svolte nell’ambito del sistema regionale di protezione civile di cui alla l.r. 5/2001 e di soccorso in montagna, sono consentiti anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione. Le predette attività avvengono nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri; laddove la natura dell’attività non consenta tale rispetto, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
8. In ragione delle peculiarità del territorio della Regione e delle ridotte dimensioni dei Comuni, in caso di necessità di usufruire delle attività produttive, industriali, artigianali e commerciali di cui non sospese ai sensi della presente ordinanza è consentito lo spostamento nei Comuni vicini.
9. Per gli spostamenti consentiti gli interessati hanno l’onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un’autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Regione mette a disposizione dei cittadini e delle forze dell’ordine tramite il proprio sito web un modello di autodichiarazione, ma si precisa che in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi direttamente al momento del controllo.
 

SPORT E ATTIVITÀ MOTORIA

10. L’attività sportiva o attività motoria all'aperto, si svolgono anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Lo svolgimento di attività sportiva all’aperto presso impianti, centri e circoli sportivi, comprese le piste di sci nordico, é consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti impianti.
11. La pratica dello sci di alpinismo, al di fuori dei comprensori sciistici e con [’accompagnamento di guida alpina o maestro di sci, le escursioni con le ciaspole su sentieri e percorsi tracciati si svolgono anche nei comuni vicini a quello di residenza, domicilio o abitazione e, comunque, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri tra persone non conviventi, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti e senza alcun assembramento.
12. L’attività venatoria, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, si svolge secondo quanto stabilito della normativa di settore e nel rispetto del distanziamento sociale tra persone non conviventi, e senza alcun assembramento.
 

ESERCIZI COMMERCIALI E SERVIZI

13. Le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, osservano le seguenti misure:
è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
gli ingressi avvengono in modo dilazionato;
è vietato sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento; utilizzo delle mascherine;
utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;
accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati;
esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l'accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati;
l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti.
14. I mercati sono aperti nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e dei protocolli in essere.
 

RISTORAZIONE, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITÀ’ RICETTIVE

15. Le attività dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese sino al 15 dicembre 2020. A decorrere dal 16 dicembre 2020 tali attività si svolgono dalle ore 5.00 alle ore 18.00, esclusivamente con servizio al tavolo consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che si tratti di conviventi. È vietata la consumazione al banco. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non sono sottoposte al limite di orario, limitatamente al servizio dei propri ospiti. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
16. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e negli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
17. Le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rispetto del mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni, e nel rispetto dei protocolli vigenti;
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

18. A decorrere dal 14 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 18 della l.r. 11/2020, per le scuole secondarie di secondo grado, la possibilità di svolgere attività didattica in presenza è riservata agli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente, agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie, allo scopo di garantire l’inclusione scolastica nonché qualora sia necessario l’uso di laboratori, per un monte ore massimo di dieci moduli orari per ogni laboratorio e per ogni classe, esclusivamente per i percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio presenti nell’istruzione e Formazione professionale, attuati anche da parte di organismi di formazione, in considerazione della fondamentale analogia con le scuole secondarie di secondo grado, rispetto al valore delle attività svolte e al target dei destinatari, nell’istruzione professionale in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo, nonché nell’istruzione tecnica - settore tecnologico, e nell’istruzione liceale - indirizzo artistico e musicale. È inoltre consentito lo svolgimento di attività e corsi extra-scolastici ad indirizzo musicale, limitatamente alle lezioni individuali, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari.
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

19. Tenendo costantemente sotto controllo l’evolversi della situazione epidemiologica, le Pubbliche Amministrazioni adottano tutte le misure organizzative idonee sia ad assicurare la massima applicazione possibile di lavoro agile - ciò data la necessità di ridurre la mobilità e le occasioni di contagio - sia a garantire la massima qualità ed effettività dei servizi alle cittadine e ai cittadini. Nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, salvo motivate ragioni.
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI

20. Che nell’intero territorio regionale, dal 12 dicembre 2020 sono sospese le seguenti attività:
parchi tematici e di divertimento;
palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche;
centri culturali, sociali, ricreativi e giovanili;
sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport;
l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, formativo, ludico, sportivo, e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
prove e le esibizioni di cori e bande;
sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
- i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica;
è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
 

DISPOSIZIONI FINALI

21. È in ogni caso vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.
22. A tutte le attività di cui alla l.r. 11/2020 e alla presente ordinanza, si applicano gli specifici protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 adottati dalla Giunta regionale e, in mancanza di questi, le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o linee di indirizzo nazionali.
La presente ordinanza ha efficacia sull’intero territorio regionale dal giorno 12 dicembre 2020 fino al 20 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 18 in materia di “Istruzione e formazione” della presente ordinanza.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta, ai sensi dell’articolo 2, comma 23, della l.r. 11/2020, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre e alla Sovrintendente agli Studi, per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, al Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Commissario dell’Azienda USL, per notizia.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.