Cassazione Penale, Sez. 4, 16 dicembre 2020, n. 35945 - Infortunio mortale di un datore di lavoro colpito alla testa da una forma di grana. Responsabilità del costruttore della macchina non sicura


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO
Data Udienza: 25/11/2020
 

Fatto


1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente F.S., con sentenza n. 80/19 del giorno 10/01/2019, confermava la sentenza emessa in data 05/12/2016 dal Tribunale di Parma, appellata dall'imputato, condannandolo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
1.1. Il Tribunale di Parma aveva dichiarato il F.S. responsabile: "del reato previsto dall'art. 589 cod. pen., perché quale socio amministratore e legale rappresentante della ditta F.S. & C, snc costruiva e immetteva sul mercato, la macchina automatica tipo "spazzolatrice-rivoltaforme" modello Tecnica/2 matricola 1202877 anno di costruzione 2012, risultata non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in quanto la macchina, consegnata il 15 marzo 2012 alla Magazzini Generali N.P. snc di Traversetolo mancava di dispositivi di protezione o comunque presentava un impianto relativo ai dispositivi di sicurezza non conforme alla normativa CEE e UNION in materia dì direttiva macchine, in particolare:
- il sistema di traino della macchina consente che la macchina, in condizioni di blocco o anche di errore, possa ugualmente spostarsi e muoversi, per cui nel caso di arresto della macchina con le pinze proiettate all'esterno, in fase di presa delle forme, la macchina muovendosi determina l'insorgenza di pericoli di caduta; sistema non conforme alla DE 2006/42 CE in quanto non sono stati previsti e ideati sistemi di sicurezza tali da impedire, quando la macchina si trova in condizioni di arresto o di errore, qualsiasi movimento o comunque consentire la movimentazione solo mediante specifico comando e previo ripristino di tutte le condizioni di sicurezza;
- i sistemi di arresto di emergenza sono stati costruiti in maniera da non consentire il blocco della movimentazione della macchina in caso di emergenza per cui un pulsante blocca le sole pinze e altro pulsante blocca il sistema di traino così da non garantire sistema adeguato di protezione e sicurezza, in violazione delle previsioni di cui alla DE 2006/42 CE;
- il sistema di emergenza che determina l'arresto della macchina che era in funzione con le modalità "automatiche" alla ripresa e passando alle modalità "manuali" e non automatiche la macchina ha aperto le pinze nel frattempo bloccatesi attesa la situazione di emergenza: comando che determina l'insorgenza di rischi e pericoli di caduta dall'alto di oggetti (nel caso di specie di forme di formaggio del peso di circa 45 kg) si tratta dì un sistema di arresto di emergenza non conforme alle prescrizioni di cui alla norma EN 150 13850, D.Lgs. 17/2010;
- il quadro di comando del sistema di traino del macchinario, separato dalla macchina, è stato dotato di due pulsanti contrassegnati dalle sigle generiche di "avanti e indietro" : di fatto il manovratore -con la testa rivolta verso il quadro comandi -che si trovi a schiacciare il pulsante avanti di fatto non procede in avanti ma arretra e viceversa: il macchinario dunque ha installato un sistema di comando di direzioni di avanti e indietro che, per chi manovra non corrispondono a una movimentazione in avanti e indietro bensì contraria: sistema realizzato in violazione delle disposizioni 1507000 e EN60047 che impongono chiarezza e coerenza tra gli organi di comandi e gli effetti dagli stessi provati sulla macchina.
- i documenti allegati alla macchina attestano che la stessa sia conforme alle Direttive Europee (O.E 2006142/CE, D.E.2004104/CE, O.E. 20095/CE) in relazione alla DE 2006/42 sono stati allegati anche i documenti relativi alle istruzioni d'uso e manutenzione e valutazione rischi: entrambi risultati generici. In particolare:
- per quanto attiene ai manuali d'uso e di manutenzione essi non disciplinano tutte le fasi operative della macchina, non contemplano situazioni di utilizzo del macchinario improprio ma ragionevolmente prevedibile, non prevedono specifici dispositivi individuali di protezione malgrado richiamati e contemplati nel manuale valutazione rischi che tra l'altro suggeriva il loro impiego in caso di necessità o comunque per mitigare rischi residui;
- per quanto attiene al documento valutazione rischi allegato al fascicolo tecnico esso risulta generico in quanto prevedeva impiego di DPI per ridurre i rischi senza specificare quali dovessero essere tali DPI, in caso di pericoli di urto con materiale movimentato, in caso di pericoli derivanti da errato posizionamento pericoli derivanti dal ripristino di energia elettrica dopo una eventuale sospensione della erogazione: non venivano indicati e contemplati i pericoli derivanti da caduta proiezione di oggetti) in quanto non riscontrati per cui in sede di progettazione non sono stati presi.
Cosicché quando D.P. alla guida del macchinario giungeva alle corsie del magazzino contraddistinte dai numeri 24 e 25 predisponeva e configurava la macchina per lavorare le forme posizionate in alto sulla scaffalatura 24, regolati i pantografi (distanziatori meccanici) rispetto alla guida fissata alla base della scaffalatura 25 impartiva il comando di start in modalità automatica: ma accadeva che le due pinze della macchina che si trovavano in corrispondenza della prima colonna di forme di formaggio (a inizio corsia) posizionate in maniera verticale in corrispondenza dell'ultimo e terzultimo scaffale, non riuscivano a serrare in maniera efficace le forme di grana tanto che dopo alcuni tentativi di presa scattava l'allarme, la macchina andava in blocco e con elevata probabilità veniva riavviata con il comando manuale che determinava l'apertura delle pinze; accadeva che N.P., il quale si trovava ai piedi del macchinario si avvicinava per verificare quanto stava accadendo e veniva investito alla testa da una forma di grana che era precipitata dalla scaffalatura in corrispondenza delle pinze; le lesioni al capo determinavano il decesso sul colpo. In Traversetolo il 2 aprile 2012".
1.2. L'imputato era stato condannato in primo grado, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di reclusione, con condanna al risarcimento del danno, in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, concedendosi una provvisionale immediatamente esecutiva di € 90.000,00, con condanna alla refusione delle spese di parte civile e con il dissequestro della macchina di cui all'imputazione.

2. Avverso tale sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, F.S., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Il ricorrente premette che dalla ricostruzione del fatto appare incerta sia la condotta della vittima che quella del figlio della stessa, costituitosi parte civile, così come controversa apparirebbe sia la colpa dell'imputato di aver fornito una macchina non sicura che la sussistenza del nesso di causa tra tale colpa e l'evento mortale. Riassume, poi, l'iter logico della motivazione precisandone i vari punti.

I) Con un primo motivo deduce vizio motivazionale assumendosi che la Corte distrettuale avrebbe ritenuto la macchina priva dei requisiti di sicurezza in contrasto con le risultanze probatorie. Si deduce la violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, anche per mancato espletamento di una perizia dibattimentale . Il F.S. elenca le ragioni, indicate nel capo di imputazione, per cui la macchina non era conforme alle norme di sicurezza evidenziando che nonostante l'elevato numero di contestazioni, i giudici di merito avrebbero condannato l'imputato solo per la contestazione relativa alla possibilità di spostare la macchina anche quando la stessa si trovava in blocco o in errore. Si è ritenuto casualmente e penalmente rilevante, anche se in concorso con la vittima, la scelta tecnica di avere consentito la possibilità di spostare la macchina quando fosse risultata in blocco o in errore, senza prevedere un sistema di ritrazione automatica delle pinze. Quest'unica mancanza avrebbe reso la macchina non sicura e avrebbe consentito di stabilire il nesso di causalità tra la condotta del produttore e l'evento mortale. Si richiama la consulenza prodotta in primo grado e la richiesta di espletamento di una perizia dibattimentale disattesa da entrambi i giudici di merito. Il vizio motivazionale di contraddittorietà rispetto alle risultanze istruttorie o comunque di violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sarebbe ravvisabile con riferimento alle deposizioni del consulente del pubblico ministero Saccani e dell'ufficiale di polizia giudiziaria dell'ASL dr. Dall'Argine, entrambi esaminati all'udienza del 27/4/2016. Viene riportata la dichiarazione del consulente Saccani evidenziando che lo stesso avrebbe dichiarato che proprio un eventuale meccanismo di ritrazione automatica delle pinze avrebbe potuto essere pericoloso e che, in ogni caso, nessuna macchina, una volta entrata in blocco o in allarme, se viene passata al funzionamento manuale può impedire qualsiasi movimento. Si richiama sul punto la relazione del consulente della difesa. Pertanto, si lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove attribuisce alla mancanza di ritrazione delle pinze la prova che la macchina fosse non sicura e quindi difettosa. Si evidenzia, inoltre, la superficialità e l'approssimazione della valutazione compiuta sulla macchina dal Saccani che: ha ammesso di non conoscere quel tipo di macchina; ha dichiarato che le pinze si erano aperte in automatico, in contraddizione con le dichiarazioni di D.P. e del consulente della difesa; ha ammesso che un meccanismo di ritrazione automatico delle pinze era pericoloso; ha erroneamente descritto la manovra di regolazione dei pantografi. In ogni caso, il F.S. ritiene che sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso Saccani possa escludersi la presenza di vizi o difetti della macchina o, quanto meno, essendovi seri dubbi sull'effettiva sussistenza di vizi o difetti il giudic:e avrebbe dovuto disporre una perizia in sede di dibattimento. Infine, si evidenzia come, dalle dichiarazioni sia del Saccani che di Dall'Argine, emerga che gli stessi non abbiano compreso le modalità di piazzamento della macchina e di regolazione dei pantografi, tale circostanza sarebbe evidente alla luce della testimonianza resa dal D.P.. Pertanto, alla luce delle contraddizioni emerse e della mancanza di prova al di là di ogni ragionevole dubbio sull'effettiva esistenza di vizi del macchinario, indispensabile sarebbe stato l'espletamento di una perizia.

II) Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione per avere considerato irrilevante la posizione della vittima al momento del sinistro, nonché mancanza di prova sulla ricostruzione del fatto. Il ricorrente dopo aver evidenziato che nella ricostruzione operata nell'imputazione al timone della macchina spazzolatrice si trovava il figlio della vittima, D.P., mentre dalle dichiarazioni di quest'ultimo vi era il padre, riporta lo stralcio della motivazione della sentenza impugnata laddove si afferma l'irrilevanza della circostanza, ai fine di dimostrarne la contraddittorieta. Infatti, secondo quanto dichiarato da DalI'Argine, l'operatore della macchina é protetto dalla struttura della stessa con assoluta improbabilità di venire colpito dalla forma di formaggio in caduta. Si evidenzia che tra l'operatore e il bocco pinze vi é una distanza di m. 2,5-3, con conseguente incompatibilita della traiettoria di caduta. Pertanto, si ravviserebbe vizio di motivazione per contraddizione o travisamento di prova.
Inoltre, l’affermazione dell'irrilevanza della posizione della vittima appare del tutto illogica, dal momento che proprio la posizione dell'operatore appare decisiva. Se, infatti, come affermato in sentenza non costituisce condotta imprevedibile che l’operatore abbia deciso di spostare la macchina manualmente senza ritrarre le pinze, essendo necessario per operare lo spostamento essere al timone, in tal modo si darebbe per scontato che la vittima si trovasse al timone e, di conseguenza, la sua posizione non può essere indifferente. Infatti, se la vittima si fosse trovata, invece china sui pantografi, non poteva essere al timone e quindi allo stesso timone si trovava il figlio, come sostenuto dalla difesa e come contestato nell'imputazione. La mancanza di prova sulla ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente e nella posizione dei soggetti determinerebbe vizio di motivazione su uri punto decisivo della stessa. Si denuncia, inoltre l'illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove, senza una perizia dibattimentale, dopo avere correttamente ritenuto non imprevedibile la condotta dell'operatore che movimenta la macchina senza ritrarre le pinze, afferma la non imprevedibilità della condotta di agire direttamente sui pantografi. Si evidenzia, poi, l'illogicità della negata abnormità della condotta del titolare dell'azienda, di esperienza trentennale, di mettersi sotto il carro della macchina per intervenire sui pantografi con l'intenzione di spostare una macchina di 2.200 kg. in direzione perpendicolare all’asse delle ruote. Tale illogicità sarebbe immediatamente percepibile. Non sarebbe, infatti, possibile capire quali requisiti avrebbe dovuto avere la macchina per evitare che D.P. , postosi sotto la verticale della forma in caduta, venisse colpito dalla stessa. La macchina, ricorda il ricorrente, era andata in blocco durante la lavorazione in automatico. Di conseguenza, l'operatore aveva modificato la modalità in manuale mentre vi era una persona sotto il carro alzato in corrispondenza del blocco pinze, determinando, quindi, con tale comportamento abnorme un rischio gravissimo ed evidentissimo. Errata sarebbe, pertanto, la conclusione che l’ipotesi di ricostruzione alternativa prospettata dall'imputato, coerente tra l'altro con il capo di imputazione, sia indifferente ai fini di quella considerate provata, che vede la vittima ai comandi della macchina. L’incertezza sulla dinamica dell’incidente avrebbe dovuto determinare l'assoiuzione dell’imputato, in forza del principio sul ragionevole dubbio. Secondo la ricostruzione prospettata dai ricorrente, infatti, la responsabilità dell’infortunio andrebbe ascritta esclusivamente al figlio della vittima D.P., che disattese le regole di utilizzo della macchina, e al padre, che si pose esattamente sotto la verticale del blocco pinze dopo che la macchina era andata in blocco. Nelle istruzioni di uso era espressamente previsto il rispetto del posizionamento e, in ogni caso, anche ove dovessero ritenersi esistenti le contestate anomalie, le stesse sarebbero state irrilevanti rispetto all’evento verificatosi. Si deduce, infine, che l’affermazione della Corte di appello di non stravaganza della condotta dell'operatore che decida di intervenire direttamente sui pantografi chinandosi sotto il carro alzato, sarebbe in contrasto evidente con le risultanze istruttorie sul piazzamento della macchina sulla scalera 25. L'affermazione avrebbe potuto ritenersi logica e coerente solo ove fossero state confermate le valutazioni tecniche sul funzionamento della macchina espresse dal consulente del pubblico ministero Saccani e dell'ufficiale di polizia giudiziaria Dall’Argine. Valutazioni che, invece, come gia sostenuto sono state smentite dalle dichiarazioni di D.P. e dalla ricostruzione del consulente della difesa. Si evidenzia che, a pagina 14 della relazione, il Saccani sostiene che l’unico modo per eseguire Ia regolazione del pantografo sul binario 25 era porsi sotto il gruppo pinze-spazzole, ponendo in alto lo stesso gruppo, mentre in sede di esame testimoniale, dopo aver ammesso di non mai visto macchina del
genere afferma che per posizionare Ia macchina nella corsia 25 occorre accedere ai pantografi da posizione scomoda perché al disotto del gruppo motore. Anche il Dall’Argine afferma che nella corsia 25 era possibile accedere ai pantografi andando sotto la macchina, confermando di non essere assolutamente a conoscenza delle corrette modalità di piazzamento descritte da D.P. e documentalmente dimostrate dall’imputato. Mentre, quindi, i tecnici hanno erroneamente affermato che l'operatore dovesse porsi sotto la macchina a carro alzato per intervenire sui pantografi, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente omesso di considerare l'abnormità della condotta dell'operatore che piuttosto che adottare le modalità conosciute di intervento, ha deciso di infilarsi sotto la macchina nell'impossibile tentativo di spostarla, per il peso di 22 quintali, in senso perpendicolare al proprio asse. Contraddittoria - secondo la tesi proposta in ricorso- appare quindi la motivazione laddove decide di fare a meno di una perizia dibattimentale a fronte dei comprovati errori di comprensione delle modalità della macchina, cosi come laddove non considera la condotta di D.P. , al timone della macchina, idonea a interrompere il nesso di causalità tra la non conformità della macchina e l'incidente escludendo la penale responsabilità dell'imputato.
 

Diritto
 



3. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

4. Ed invero, il ricorrente sostanzialmente ripropone in larga parte motivi di appello sui quali la Corte distrettuale si è adeguatamente confrontata. L'unica doglianza sulla quale i giudici di appello non si soffermano è la mancata ammissione della perizia dibattimentale che comunque viene superata dalla minuziosa ricostruzione dei fatti della sentenza di primo grado che spiega i motivi per cui ha ritenuto superflua la stessa perizia. Condivisibile e privo di aporie logiche è l'assunto sull'indifferenza della circostanza relativa all'esatta posizione della vittima. Tra l'altro dalla ricostruzione operata è emerso che la forma di formaggio non colpiva il D.P. direttamente, ma di rimbalzo dopo aver colpito la macchina.

4.1 È indubbio -secondo la coerente ricostruzione dei fatti che offre il provvedimento impugnato- che l'incidente sia stato provocato contemporaneamente dall'errata manovra e dalla mancata ritrazione delle pinze che urtavano le forme. Viene ricordato nel provvedimento impugnato come sia certo che la persona offesa errò nell'effettuare il posizionamento della macchina intervenendo, dopo che era andata in blocco, direttamente sui pantografi per regolarli e muovendo poi manualmente la macchina per ricollocarla alla giusta distanza, anziché ritirare le pinze, smontare la parte terminale del binario, far sfilare la macchina, effettuare la regolazione sui pantografi e quindi rimontare il binario e ricollocare la macchina davanti allo scaffale riattivando la modalità automatica. Tuttavia è corretto e privo di aporie logiche il rilievo che se, una volta andata in blocco, la macchina avesse avuto un dispositivo che impedisse di spostarla manualmente o comunque, prima che la si potesse spostare, provocasse automaticamente la ritrazione delle pinze e l'abbassamento del carro superiore, onde evitare che potessero verificarsi accidentali urti contro forme del peso di 40 kg poste a notevoli altezze da terra, non vi sarebbe stato alcun urto con le forme dell'ultimo scaffale e il D.P. non sarebbe stato colpito da una di esse. In tale condizione nessun rilievo avrebbe comunque avuto -si legge ancora nel provvedimento impugnato- la circostanza, che viene ritenuta la più probabile nella ricostruzione difensiva, che il timone fu in realtà manovrato dal figlio della persona offesa (come peraltro è effettivamente contestato nel capo d'imputazione), mentre il padre si trovava chino nella parte bassa della macchina per regolare i pantografi: infatti, se non fosse stato possibile spostare la macchina azionando manualmente il timone una volta che era andata in blocco con le pinze proiettate all'esterno, oppure se, una volta andata in blocco, le pinze si fossero automaticamente retratte, non si sarebbe verificata quella situazione di pericolo che ha cagionato l'infortunio. Nel provvedimento impugnato viene anche dato atto di come, secondo il consulente tecnico della difesa, la corretta procedura prevedeva che in caso di blocco per mancata presa della forma l'operatore mettesse la macchina in sicurezza dando il comando "indietro pinza" e poi svolgesse in modalità manuale una serie di operazioni quali smontaggio del binario, sfilatura della macchina, regolazione dei pantografi ecc.
..
4.2. Sennonché, i giudici del gravame del merito, evidenziano anche come, dalla sua testimonianza, sia emerso anche che la macchina aveva ben 32 diversi tipi di allarme (il che rendeva anzitutto necessario individuare il tipo di problematica che l'allarme segnalava per poter azionare il corretto comando di sicurezza) e che nel manuale di istruzioni non era espressamente previsto l'inconveniente verificatosi nel caso concreto (e cioè la mancata presa della forma da parte delle pinze non correttamente distanziate dallo scaffale), né conseguentemente quale fosse la corretta procedura di intervento. Né d'altra parte -come si dirà ampiamente di qui a poco- era imprevedibile che l'operatore, sebbene a conoscenza della corretta procedura, per leggerezza dovuta a eccessiva confidenza o per dimenticanza o anche per ragioni di tempo, omettesse di azionare il comando "indietro pinza" ed effettuasse invece lo spostamento manuale dell'intera macchina con le pinze non retratte.

4.3. Corretto è il rilievo che la circostanza che la persona offesa fosse anche il titolare dell'azienda al cui interno avvenne l'infortunio è del tutto ininfluente, in quanto il costruttore risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione e fornitura di una macchina priva dei necessari requisiti di sicurezza indipendentemente dal soggetto che la utilizza, poiché il divieto di fabbricazione e vendita fissato dalla norma e di carattere generale è assoluto, in quanto collegato al divieto di utilizzo di un macchinario non a norma. Conferente, in tal senso, è il richiamo che il provvedimento impugnato opera al principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui "l'imprenditore­ costruttore che costruisca una macchina industriale priva. dei dispositivi di sicurezza [ ... ] non può invocare il principio dell'affidamento qualora l'acquirente utilizzi la macchina ponendo in essere una condotta imprudente, in quanto tale condotta sarebbe stata innocua o, comunque, avrebbe avuto conseguenze di ben diverso spessore, qualora la macchina fosse stata dotata dei presidi antinfortunistici" (così questa Sez. 4, n. 41985 2003) .

5. Corretta appare anche l'avvenuta esclusione dell'abnormità del comportamento del lavoratore, non essendo estranea la condotta del D.P. alla mansione che stava svolgendo. Non appare assolutamente illogico che il D.P. abbia deciso di intervenire manualmente posto che dall'istruttoria è emerso che in caso di blocco la procedura corretta prevedeva il riposizionamento della macchina proprio attraverso una apposita procedura.

5.1. Come si legge nella logica motivazione della sentenza impugnata, escluso che la condotta della persona offesa fosse estranea alla mansione che andava compiendo (in quanto D.P. doveva ricalibrare la distanza della macchina dalla scaffalatura per consentirne la messa in funzione automatica), si deve anche escludere che egli abbia operato in maniera così stravagante da essere ritenuta del tutto imprevedibile, apparendo al contrario facilmente ipotizzabile che l'operatore tenti di sistemare le distanze operando direttamente sui pantografi senza porre in essere la complessa e brigosa procedura astrattamente prevista (arretramento manuale delle pinze, sfilamento della macchina dal binario mediante lo smontaggio dell'ultima parte dì esso, nuova calibratura dei pantografi, rimontaggio del binario, riposizionamento della macchina, riazionamento delle pinze), favorito dal fatto che la macchina poteva essere agevolmente spostata e riposizionata operando manualmente col timone. D'altronde, viene anche evidenziato che quella macchina era nuova ed era stata consegnata al D.P. poco più di due settimane prima dell'infortunio e l'attività di istruzione e formazione del personale (precisamente del solo  D.P., figlio del deceduto, come emerge dal certificato di collaudo del 20 marzo 2012) si sia svolta nel corso di quattro giorni, dedicati però anche all'installazione della macchina e delle guide e alle prove di funzionamento.

5.2. Né assume alcun rilievo, secondo la logica conclusione dei giudici del gravame del merito, la circostanza, enfatizzata dalla difesa, che l'arca non fosse stata transennata, come prescritto nel manuale di istruzioni, in quanto la transennatura riguarda la fase in cui la macchina funziona in automatico lungo la scaffalatura, e non la fase in cui la macchina viene allestita e predisposta per iniziare le operazioni di spazzolatura all'interno delle corsie. D'altra, parte, se anche vi fossero state le transenne, nel momento in cui scattò l'allarme e la macchina andò in blocco l'operatore avrebbe dovuto rimuoverle od oltrepassarle per andare a verificare sul quadro comandi il tipo di problema e operare per risolverlo (quindi anche per eseguire quella operazione di ritrazione delle pinze che avrebbe messo la macchina in sicurezza).

5.3. Sicché nessuna delle condotte colpose della persona offesa esclude la sussistenza del nesso causale fra la colpa dell'imputato per aver fornito una macchina non sicura (in violazione dell'art. 23 del dlgs. 81/2008 e della direttiva macchine 2006/42/CE in materia di movimentazione, arresto di emergenza, sicurezza dei sistemi di comando) e l'evento mortale. I giudici del gravame del merito coerentemente richiamano il dictum di Sez. 4 n. 37060/2008 per ricordare, anche solo incidentalmente, che la presenza di certificati di conformità o di marcatura CE sulla macchina non esclude la responsabilità del costruttore, in quanto il marchio CE ha natura autocertificatoria (tanto che la sua presenza non esonera da responsabilità nemmeno chi acquista e utilizza un macchinario marcato CE).

5.4. Infondato è, pertanto, il motivo di ricorso volto a censurare il provvedimento impugnato laddove ha ritenuto insussistente ai fini dell'esonero da responsabilità dell'odierno ricorrente il comportamento in concreto posto in essere dalla persona offesa.

5.5. Si è detto che la circostanza che quest'ultima fosse il titolare dell'azienda che utilizzava il macchinario non lo poneva in una posizione diversa, quanto all'utilizzo del macchinario, rispetto a quella di qualsiasi altro lavoratore. Ebbene, va rammentato che le disposizioni antinfortunistiche hanno lo scopo di tutelare il lavoratore anche dai pericoli derivanti da sua colpa e che solo in presenza di un comportamento abnorme del lavoratore si può escludere il nesso di causalità; un comportamento abnorme è solo quello posto in essere in un ambito estraneo alle mansioni che gli sono affidate oppure, se rientrante in tali mansioni, consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano da qualunque ipotizzabile condotta imprudente.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo.


 

P.Q.M.
 



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalla parte civile D.P., che si liquidano in euro tremila, oltre accessori di legge.

Così deciso il 25/11/2020