Agenzia delle Entrate
Prot. 11 settembre 2020, n. 302831/2020
Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
 

dispone

1. Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione
1.1. La percentuale di cui al punto 5.4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 è pari al 15,6423 per cento.
1.2. L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all'unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
1.3. Il credito d'imposta è utilizzato o ceduto secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti ai punti 5 e 6 del citato provvedimento del 10 luglio 2020.

Motivazioni
L'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 riconosce un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 125.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, emanato ai sensi del comma 4 del citato articolo 125, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro dal comma 1 del richiamato articolo 125.
Il citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020 ha previsto, tra l'altro, che:
- i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili, entro il 7 settembre 2020;
- per ciascun beneficiario, il credito d'imposta è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
- ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.
Tanto premesso, tenuto conto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è pari a 1.278.578.142 euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 e 1.278.578.142; il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 15,6423 per cento.
Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione e cessione del credito d'imposta, si applicano le disposizioni di cui al citato provvedimento del 10 luglio 2020.

Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 11 settembre 2020

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini