Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente 21 dicembre 2020, n. 76/2020
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1, punto 10 e l'articolo 52, comma 2, dello Statuto d'autonomia, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 08.05.2020, n. 4, nella sua versione vigente;
• l'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 73 del 27.11.2020;
• il DPCM del 3 dicembre 2020;
• il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
 

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
• che con il decreto-legge 18.12.2020, n. 172, sono state introdotte a livello nazionale per il periodo delle festività natalizie e di Capodanno delle disposizioni ulteriormente restrittive rispetto a quelle già in vigore;
• che, in base all'art. 5 della legge provinciale recante “Legge di stabilità provinciale per l'anno 2021” approvata dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il 18.12.2020 e in fase di promulgazione, “il Presidente della Provincia applica le misure di prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 disposte dal Governo per il periodo natalizio, adeguandole alle particolarità del territorio provinciale”;
• che, sulla base di ciò, si ritiene necessario adottare le seguenti misure;
 

ORDINA

Nel periodo tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 si applicano le seguenti disposizioni, oltre a quelle già in vigore non incompatibili:
 

SPOSTAMENTI

1) su tutto il territorio della Provincia di Bolzano dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d'urgenza (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio o del partner). È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, o per svolgere attività motoria e sportiva secondo le modalità previste dalle ordinanze presidenziali in vigore;
2) durante le festività, è fortemente raccomandato di limitare gli incontri ai soli parenti stretti (nonni, genitori, ovvero partner e figli) e, al massimo, a due ulteriori persone non conviventi;
3) sono vietate feste ed eventi all'aperto, nelle abitazioni private, o nelle strutture ricettive, i cui spazi comuni devono comunque essere chiusi entro le ore 23.00;
 

COMMERCIO E SERVIZI

4) sono sospesi tutti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, pompe funebri e servizi dei saloni di barbieri e parrucchieri;
5) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, anche situate nei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e per quelle che vendono generi di prima necessità individuate nell'allegato 1, che restano comunque chiuse la domenica e nei festivi. Farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai e punti vendita di generi alimentari sono esentati dalle restrizioni di cui al primo periodo. Nell'ambito delle attività commerciali al dettaglio sospese è ammessa la vendita a distanza o con consegna a domicilio;
6) nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari ad 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti allo stesso tempo;
7) i mercati sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
 

RISTORAZIONE

8) le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono sospese, indipendentemente dal tipo di licenza o dall'attività in concreto esercitata. Rimane possibile, dalle ore 5.00 alle ore 20.00, la vendita da asporto, a condizione che l'accesso dei clienti nel locale per ritirare l'ordine avvenga nel rispetto della regola di cui al punto 6) e che non si creino assembramenti all'esterno dei locali. È possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la vendita con consegna a domicilio, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto;
9) è vietata la consumazione di cibo e bevande negli spazi pubblici e aperti al pubblico;
10) possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano il rispetto delle misure di sicurezza in essere. Anche gli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai /lavoratori, a cui non sono in alcun modo equiparati i buoni pasto, garantiscono il servizio contrattualmente pattuito con imprese o enti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del distanziamento interpersonale.
A partire dal 7 gennaio 2021 si applica la seguente disposizione, oltre a quelle già in vigore non incompatibili:
11) fermo restando lo svolgimento in presenza dei servizi per la prima infanzia, dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e delle scuole di musica, nelle scuole superiori di secondo grado e nelle scuole professionali le attività scolastiche e didattiche si svolgono fino a un massimo del 75% degli studenti in presenza. Il predetto limite del 75% può essere diversamente modulato (p.es. anche per classi, indirizzi, ecc.), in considerazione delle esigenze di trasporto, della dimensione e della concentrazione delle istituzioni scolastiche sul territorio. Nelle istituzioni scolastiche in cui la didattica si svolge in presenza, a partire dai sei anni vige l'obbligo generalizzato di indossare le protezioni delle vie respiratorie, a prescindere dalla
distanza interpersonale. Per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso di una protezione delle vie respiratorie, e per quelle che, interagendo con loro, versano nella stessa situazione di incompatibilità, la necessità di dispensa dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione dev'essere attestata da un certificato rilasciato da un medico di medicina generale o da un pediatra convenzionato di libera scelta appartenente al servizio sanitario.
 

Ulteriori disposizioni, con efficacia immediata.

12) I centri giovanili possono aprire per l'assistenza di giovani con particolari necessità di accompagnamento;
13) le attività di cui ai punti da 88) a 92) dell'ordinanza presidenziale n. 24/2020, con la modifica di cui al punto 2) dell'ordinanza presidenziale n. 33 del 31.07.2020, si svolgono nel rispetto delle ordinarie procedure sulla scelta del contraente e sulla selezione del personale fino alla cessazione dello stato di emergenza;
14) tutte le disposizioni dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 36 del 27.08.2020 sono prorogate fino al 31.01.2021.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini, e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario Speciale per l'emergenza COVID-19


Allegati:
1) Elenco delle attività commerciali al dettaglio consentite.

ALLEGATO 1 - Commercio al dettaglio
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi di inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico- sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esecraci specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
• Confezioni e calzature per bambini e neonati
• Biancheria personale
• Giochi e giocattoli in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori; piante; bulbi; semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici: saponi; detersivi e altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;
• Articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati