Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo Interfederale
Data firma: 1° Maggio 2020
Parti: Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica, Aifes e Cisal Metalmeccanici, Cisal Terziario
Settori: Metalmeccanici-Terziario
Fonte: anpit.it
 

Sommario:

  Premessa
Titolo I Aziende fino a 15 dipendenti
Art. 1 (Sfera di applicazione)
Art. 2 (Elezioni del RLS)
Art. 3 (Durata del mandato)
Art. 4 (Formazione RLS)
Art. 5 (Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS)
Art. 6 (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)
Titolo II Norme particolari per Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 7 (Sfera di applicazione)
Art. 8 (Numero dei RLS)
  Art. 9 (Monte ore per RLS)
Art. 10 (Garanzie per i RLST)
Art. 11 (Modalità di elezione)
Titolo III Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 12 (Accesso ai luoghi di lavoro)
Art. 13 (Attribuzioni e compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
Art. 14 (Informazione)
Art. 15 (Documentazione aziendale)
Art. 16 (Norme di salvaguardia ed estensive)
Titolo IV Norme finali
Art. 17 (Durata)

Accordo Interfederale sull'adeguamento delle norme di Elezione, Consultazione e Partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nei casi straordinari e di emergenza (Covid-19)

In data 1° Maggio 2020 le Associazioni Datoriali Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica e Aifes si sono incontrate con le Organizzazioni Sindacali Cisal Metalmeccanici e Cisal Terziario, di seguito anche dette “Parti”, per adeguare le norme in materia di Elezione, Consultazione e Partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (in sigla R.L.S. o RLS), compatibilmente con le misure di contrasto degli effetti “Covid-19”, anche in attuazione degli Accordi Federali e Interfederali sottoscritti dalle Parti stesse il 27 Aprile 2020.

Premesso che:
1) L'art. 47 del D.Lgs. 81/2008 prevede la seguente disciplina:
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49 ⁱⁱ, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2) Le Parti, già nel 2012, sottoscrivevano l'Accordo Interconfederale sulle Norme per l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Protocollo Sindacale per l'attuazione del disposto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., allegato ai CCNL di ciascuna Categoria.
3) Le Parti hanno già concordato e sottoscritto specifica Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro nei seguenti Settori: Commercio; Terziario Avanzato; Studi Professionali e Agenzie di Assicurazione; Servizi Ausiliari; Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi; Sale Bingo e Gaming Hall; Terzo Settore, Enti senza scopo di lucro e Sport; Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari; Società ed Enti di Formazione e delle Università Telematiche; Metalmeccanico, Installazione d'Impianti e Odontotecnico; Cooperative esercenti attività nei settori Terziario e Servizi, Facility Management, Lavorazioni Meccaniche e Lavori Edili Ausiliari, che prevedeva anche integrazioni sul Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in particolare sui relativi Permessi e Formazione.
4) Le Parti, tramite degli Enti Bilaterali Contrattuali (ENBIC per il Settori del Terziario, Servizi e Turismo ed ENBIMS per i Settori Metalmeccanico, Installazione d'Impianti, Odontotecnici, Cooperative), già con l'Accordo del 5 Marzo 2020, prevedevano la possibilità, durante il periodo emergenziale causa “Covid-19”, di effettuare gli incontri attraverso gli strumenti telematici, al fine di evitare ogni possibile occasione di contagio.
5) La modalità telematica di incontro (c.d. “in remoto”), è stata successivamente confermata anche dai provvedimenti legislativi, nazionali e territoriali, in materia di consultazione per ammortizzatori sociali, organizzazione del lavoro e promozione del lavoro agile.
6) Dal 27 Aprile 2020, le Parti hanno sottoscritto Accordi Interfederali e Federali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, anche in attuazione dei Protocolli Governativi, al fine di tutelare i lavoratori impiegati presso le Aziende che applicano i CCNL sottoscritti dalle Parti stesse, concorrendo così a favorire la continuità delle attività economiche, conciliate con il primario obiettivo di sicurezza dei lavoratori nell'ambiente e delle condizioni di lavoro.
7) Nei citati Accordi Interfederali e Federali, le Parti hanno anche previsto la costituzione, ogniqualvolta possibile in sede aziendale, di Comitati Anti-Contagio per la verifica sulla corretta applicazione delle condizioni lavorative e sanitarie, anche rispetto alle restrizioni legali “Covid- 19” con la partecipazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, quale ruolo di garanzia dell'imprescindibile necessità di tutela della salute, negli ambienti di lavoro in riferimento al “Covid-19”.
8) Nella presente situazione di emergenza sanitaria, ove sono vietati gli assembramenti, l'elezione del RLS, che normalmente avverrebbe presso i luoghi di lavoro e tra i lavoratori “in presenza”, sarebbero compromesse e, perciò, nei fatti, risulterebbe imperfetto il diritto di rappresentanza dei lavoratori come sancito dall'art. 47 del D.Lgs. 81/2008.
9) Le Parti, proprio per superare tale criticità, anche in conformità a quanto già concordato in ambito bilaterale e come confermato dalla normativa vigente in materia, intendono promuovere la rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza, anche approvando norme di elezione transitorie e sperimentali in remoto, al fine di dare contenuto fattivo alle previsioni in materia di RLS.
Pertanto, richiamando integralmente le Premesse di cui sopra, le Parti assumono il presente Accordo di regolamentazione dell'elezione del RLS nelle attuali e contingenti emergenze sanitarie da “Covid-19”.

Titolo I Aziende fino a 15 dipendenti
Art. 1 (Sfera di applicazione)

1. L'individuazione di un Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda, durante un'assemblea appositamente convocata, con questo esclusivo argomento all'Ordine del Giorno. Tale assemblea potrà anche essere organizzata o, comunque, coadiuvata dalla RSA, se costituita, o dal Rappresentante Sindacale Territoriale.
2. Qualora per ragioni sanitarie “Covid-19” o particolari situazioni lavorative, quali ad esempio: lavoratori addetti a sistemi tecnologici virtuali o dipendenti da Imprese Produttrici di energia, operanti in piattaforme petrolifere o altre particolari situazioni dipendenti dalla natura stessa delle attività lavorative, non fosse possibile effettuare in sede aziendale l'assemblea elettorale del RLS “in presenza” dei Lavoratori, previo accordo con la RSA, si potranno concordare anche sistemi di elezioni “in remoto”, con gli strumenti tecnologici in uso dai lavoratori e purché sia garantito il rispetto della riservatezza e segretezza del voto. Tali strumenti potranno comprendere l'utilizzo di videochiamate, e.mail, sistemi di comunicazione interna aziendale e simili.
3. Per garantire la correttezza, la formalità delle elezioni e la regolarità delle operazioni, anche quando svolte in modalità telematica, si dovrà costituire un Comitato Elettorale composto dalla RSA/RST e da altri due lavoratori indicati dai dipendenti. Tale Comitato avrà il compito di presidiare al corretto svolgimento della consultazione e di effettuare lo spoglio delle schede di voto e di proclamare i risultati. A seguito dell'elezione, la RSA/RST i membri del Comitato Elettorale, redigeranno il Verbale di Elezione del RLS che dovrà essere tempestivamente trasmesso al Datore di lavoro, per tutte le comunicazioni e prerogative previste dalla normativa contrattuale e legale vigente in materia.
4. In caso di elezioni del RLS svolte in modalità telematica, a seconda dello strumento tecnologico scelto in sede aziendale, saranno aggiornati i criteri di verifica del Comitato Elettorale, di cui al precedente punto 3., al fine di garantire l'essenziale compito di verifica del Comitato stesso sulla correttezza, libertà e segretezza delle operazioni di voto.

Art. 2 (Elezioni del RLS)
1. Il RLS è eletto con il sistema del voto uninominale al Candidato/Candidati di lista.
2. È eletto il Candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Godono del diritto al voto tutti i lavoratori, indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato: a tempo determinato, indeterminato, apprendistato e con orario di lavoro a tempo pieno o parziale.
4. Sono invece eleggibili solo i Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 (Durata del mandato)
1. Il mandato di RLS ha durata triennale, preferibilmente coincidente con la vigenza del CCNL applicato, con possibilità di rielezione da parte dei dipendenti del medesimo Rappresentante.
2. In caso di decadenza o dimissioni, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS, i lavoratori procederanno a nuove elezioni/designazioni, secondo le previsioni del presente Accordo, eventuale specifiche contrattuali e legislative in materia.
3. Per situazioni straordinarie di “Emergenza sanitaria” (es. per “Covid-19”) o altre ragioni simili, che potrebbero compromettere gravemente la salute dei lavoratori, è consigliata ed incentivata la designazione/elezione, anche del RLS aziendale per la durata che sarà definita direttamente dai Lavoratori interessati e, comunque, almeno coincidente con la situazione di emergenza. Terminata la situazione di crisi, si potrà tornare a fare riferimento anche al solo RLST.

Art. 4 (Formazione RLS)
1. Per la formazione dei RLS nelle aziende sino a 15 Dipendenti si rinvia alle previsioni legali in materia (art. 37 D.Lgs. 81/2008), anche tenendo presente le convenzioni vigenti di formazione gratuita a distanza, erogata dall'AIFES, in accordo con ENBIC od ENBIMS Sicurezza.

Art. 5 (Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS)
1. Salvo diversa previsione migliorativa del CCNL di settore, per l'espletamento delle funzioni proprie, il RLS avrà a disposizione 10 ore annue retribuite, pro quota temporale, normalmente da comunicare/concordare con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso.
2. Resta inteso che in caso di necessità o emergenze, il RLS, a richiesta, potrà disporre dell'ulteriore tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, previo accordo e coordinamento con le altre Figure competenti in materia di Sicurezza, prima fra tutte il RSPP e, quando previsto, il Medico Competente.

Art. 6 (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)
1. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 81/2008 e fermo restando la norma emergenziale di cui al precedente art. 3, comma 3, è prevista la facoltà per i Dipendenti di Aziende sino a 15 lavoratori, di demandare le funzioni del RLS al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (in sigla “R.L.S.T.” o “RLST”), che svolgerà le medesime attribuzioni del RLS, ma per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio.
2. Per la regolamentazione del RLST, si rinvia alle previsioni normative e contrattuali in materia, e a quelle specifiche dei costituiti Organismi Paritetici ex art. 2, lettera ee), del D.Lgs. 81/2008 (ENBIC Sicurezza ed ENBIMS Sicurezza: https://enbicsicurezza.it).

Titolo II Norme particolari per Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 7 (Sfera di applicazione)

1. Per le aziende e/o unità produttive con più di 15 Dipendenti l'individuazione del RLS avverrà esclusivamente mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva.
2. Ai sensi del comma 4. dell'art. 47 D.Lgs. 81/2008, già citato al punto 1), comma 8) delle Premesse, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Art. 8 (Numero dei RLS)
1. Il numero dei RLS che i lavoratori potranno eleggere nelle singole aziende o unità decentrate sarà di:
a) 1 RLS in aziende da 16 a 200 dipendenti;
b) 3 RLS in aziende da 201 a 500 dipendenti;
c) 6 RLS in aziende con più di 500 dipendenti.
2. In caso di aziende plurilocalizzate con diverse Sedi dislocate nel territorio nazionale o che presentano particolari rischi specifici, o in presenza di proporzionate ragioni tecnico-produttive o di emergenza sanitaria o di forza maggiore, potranno essere eletti un numero maggiore di RLS, previo accordo tra RSA, Azienda e RSPP.
3. Per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, si rinvia alle particolari previsioni dell'art. 49 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 9 (Monte ore per RLS)
1. Per l'espletamento delle mansioni del/degli RLS, è previsto l'utilizzo pro quota temporale di un monte ore annuo complessivi retribuito pari a:
a) Aziende da 16 a 100 Dipendenti: 100 ore annue;
b) Aziende con più di 100 Dipendenti: 144 ore annue.

Art. 10 (Garanzie per i RLST)
1. Agli RLST. si applicano le garanzie previste dalla L. n. 300/1970 per i dirigenti di RSA, così come tutte le prerogative contrattuali e legali in materia.

Art. 11 (Modalità di elezione)
1. Per l'elezione del RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSA, integrate da quanto previsto dal presente Accordo per il caso di Pandemia.
3. Per tutto quanto compatibile, per le attività di Consultazione ed elezione del Comitato Elettorale, si rinvia all'art. 1 che precede.

Titolo III Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 12 (Accesso ai luoghi di lavoro)

1. I RLS/RLST. avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con informazione preventiva alla Direzione aziendale, salvo emergenze, da comunicarsi almeno tre giorni lavorativi prima, anche tramite dell'Organismo Paritetico, in caso di RLST.
2. Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge.
3. Durante gli accessi del RLS/RLST, l'azienda potrà di diritto richiedere la presenza del Titolare o suo delegato e/o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSSP) e/o del Medico Competente.
4. In seguito ad accesso, il RLS/RLST trasmetterà all'Azienda, alla RSA ed agli altri Soggetti che hanno presenziato allo stesso, copia della Relazione di Accesso, con evidenza delle eventuali osservazioni.

Art. 13 (Attribuzioni e compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
1. Per le attribuzioni e compiti del RLS, si richiama integralmente la previsione normativa vigente che, di seguito, si riporta e che, a tutti gli effetti, è parte integrante del presente Accordo:
Art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
2. Resta inteso che, in caso di aggiornamenti legislativi in materia di attribuzioni del RLS, le parti aziendali dovranno adeguarsi, integrando di conseguenza i compiti del Rappresentante, sentito il RSPP e, quando previsto, il Medico Competente.
3. Per i diritti d'informazione e consultazione, l'Azienda dovrà convocare appositamente il RLS/RLST, con almeno tre giorni lavorativi di preavviso, salvo emergenze o cause di forza maggiore. In tale convocazione, l'Azienda dovrà anticipare al Rappresentante gli argomenti che saranno trattati, con apposito Ordine del Giorno. Gli incontri dovranno essere verbalizzati e, in caso di osservazioni del RLS/RLST, le stesse dovranno essere registrate.
4. Il Verbale degli incontri, indipendentemente dall'approvazione della materia presentata in Informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'Azienda, mediante un suo delegato, dai RLS/RLST, se presente, dal RSPP e Medico Competente.


Art. 14 (Informazione)
1. Il diritto d'informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda e secondo le previsioni legali e contrattuali.
2. La documentazione inerente ai versamenti agli Enti bilaterali di assistenza sanitaria integrativa e per l'assicurazione vita ed infortunio professionale ed extraprofessionale dei Lavoratori, potrà essere consultata dal RLS/RLST., ovviamente fatto salvo l'obbligo di riservatezza sui dati personali non accorpati.

Art. 15 (Documentazione aziendale)
1. Nell'espletamento del diritto all'informazione, escluso che per documentazione penalmente rilevante, il RLS/RLST non potrà pubblicizzare alcun documento di provenienza aziendale, salvo diversa autorizzazione preventiva e scritta dell'azienda stessa.
2. È fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici sull'organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive delle quali siano venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato. Fanno eccezione esclusivamente quelle informazioni necessarie a porre in essere gli obblighi legali previsti dal nostro Ordinamento.
3. La parte disciplinare del CCNL applicato prevede le sanzioni da irrogare in caso di mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, fedeltà, subordinazione e collaborazione.

Art. 16 (Norme di salvaguardia ed estensive)
1. Le Contrattazioni Collettive Nazionali di Primo Livello o Aziendali di Secondo Livello, potranno aggiornare i diritti e gli obblighi d'informazione per tutte le esigenze di tutela e prevenzione, in funzione delle specificità del settore e delle lavorazioni aziendali presenti.

Titolo IV Norme finali
Art. 17 (Durata)

1. Le presenti condizioni in materia di RLS/RLST, aggiornate anche alle situazioni di emergenza “Covid-19”, entrano in vigore dal 1° Maggio 2020.
2. Le stesse rimarranno valide fino ad eventuale disdetta di una delle Parti sottoscrittici, che potrà essere trasmessa, in qualsiasi momento, ma nel rispetto di un preavviso di 90 giorni mediante comunicazione formale.
3. In caso di future diverse previsioni legislative, le Parti s'incontreranno tempestivamente per aggiornare il presente Accordo.

Roma, 1° Maggio 2020.


Note:
Art. 48. D.Lgs. 81/2008 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni di cui al presente comma. (171)
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all' articolo 52. (172)
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.
6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

ⁱⁱArt. 49. D.Lgs. 81/2008- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; (173)
b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.