Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica. Linee di indirizzo procedurali da attuare nel luogo di lavoro in caso di notizia di contagio.
 

A TUTTI GLI ENTI                                  
 

1. L'evoluzione dell'emergenza pandemica impone ulteriori azioni di tutela negli ambienti di lavoro, con specifico riferimento a notizia di casi di contagio accertato o presunto che riguardino dipendenti e per i quali si rivelano necessari immediati e idonei adempimenti da parte dei datori di lavoro.
A questo riguardo, si pone in primo luogo all'attenzione degli Enti di servizio la circolare dell'Ispettorato Generale della Sanità militare n. 162744 del 29.10.2020 e la circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12.10.2020 recanti entrambe parametri e criteri cui i datori di lavoro sono tenuti a uniformarsi nelle situazioni di contagio accertato o presunto che dovessero verificarsi nell'ambito dei luoghi di lavoro con riguardo, in particolare, alle misure precauzionali della quarantena e dell'isolamento nonché alla definizione di contatto stretto trattato con specifiche misure di profilassi.
Si evidenziano, inoltre, le disposizioni riguardanti il rientro in servizio del dipendente al termine del prescritto periodo di quarantena/isolamento/malattia, contenute nella menzionata circolare Igesan n. 162744/2020.
2. Fermi restando gli adempimenti che ciascun datore di lavoro deve porre in essere nel luogo di lavoro di cui è responsabile, si forniscono indicazioni applicative in merito alle sottoindicate casistiche individuate dalla citata circolare Igesan in quanto oggetto di una specifica attenzione clinica da parte degli organi sanitari e pertanto meritevoli di particolare attenzione procedurale nell'ambito lavorativo.

A) ADEMPIMENTI IN CASO DI LAVORATORE DEFINITO “CONTATTO STRETTO” DI PERSONA POSITIVA
Nel caso di lavoratore che risulti essere “contatto stretto” di persona con positività accertata all'infezione da Covid19, perché informato dalle unità sanitarie territoriali di riferimento o dalla stessa persona positiva o perchè “convivente” con persona positiva o perché comunque ritenga di trovarsi nelle circostanze che definiscono il “contatto stretto”, deve porsi immediatamente in quarantena ed avvertire il proprio medico di medicina generale per la “sorveglianza attiva” e per le istruzioni di profilassi del caso.
La durata della quarantena, ove confermata e prescritta dal medico di medicina generale/SSN, in assenza di sintomi, è stabilita in 14 giorni dall'ultima esposizione al caso o in 10 giorni con test negativo effettuato il decimo giorno. Resta ferma la rimodulazione del periodo di assenza in relazione alle ulteriori prescrizioni sanitarie dovute all' evoluzione del caso. In ogni caso, il rientro in servizio al termine del periodo anzidetto è comunque autorizzato dal competente servizio sanitario militare di riferimento ove siano state esperite le procedure previste dalla richiamata circolare Igesan n. 162744 del 29.10.2020.
A questo riguardo si specifica che la menzionata circolare del Ministero della Salute esclude la quarantena nei contatti stretti di contatti stretti, pertanto ulteriori misure nei confronti del personale interessato potranno essere disposte precauzionalmente secondo le circostanze e l'evoluzione del caso valutate dal datore di lavoro titolare dell'Ente.
A questo riguardo il ricorso al lavoro agile, ove possibile, deve opportunamente ritenersi ulteriore misura prudenziale a fronte dell'esigenza di potenziare maggiormente l'azione preventiva in ulteriori contesti in cui se ne manifestasse l'esigenza.
Si rammenta che in tale contesto, è intervenuto il DM del Ministro della P.A. 19 ottobre 2020 che, all'articolo 4, co.2, stabilisce che nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli dei genitori di figli minori di 14 anni in quarantena obbligatoria disposta dalla asl per contatto in ambiente scolastico e palestre, ai sensi dell'articolo 21bis del D.L. 14.8.2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13.10.2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima area di appartenenza.
Si aggiunge, tuttavia, che ove le circostanze del caso non rendano possibile l'applicazione del lavoro agile nei suddetti periodi, resta comunque ferma la disposizione di cui all' articolo 87, comma 1, del D.L.17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni nella legge 24.4.2020, n. 27, secondo cui i periodi in quarantena o isolamento con sorveglianza attiva e in malattia dovuti a Covid19 sono equiparati a ricovero ospedaliero - che non comporta decurtazione dell'indennità di amministrazione - e non sono computabili nel periodo di comporto.

B) ADEMPIMENTI IN CASO DI LAVORATORE “POSITIVO” AL COVID
Il lavoratore che si trovi nella condizione di positività accertata (per aver effettuato un test diagnostico per qualsiasi motivo) deve immediatamente porsi in isolamento ed avvertire il proprio medico di medicina generale o la asl di riferimento per la “sorveglianza attiva” e per le istruzioni sanitarie nonché informare con immediatezza il proprio ufficio di appartenenza al fine di consentire un immediato ed efficace “tracciamento” secondo le procedure e le circostanze previste dal titolare dell'Ente.
La durata del periodo di isolamento, in assenza di sintomi, è stabilita in almeno 10 giorni dalla comparsa della positività e negli ulteriori giorni necessari per l'esito del test. Resta ferma la eventuale rimodulazione del periodo di assenza in relazione a prescrizioni sanitarie rilasciate a seguito dell'evoluzione del caso (es. permanenza della positività). In ogni caso il rientro in servizio al termine del periodo anzidetto è comunque autorizzato dal competente servizio sanitario militare di riferimento ove siano state esperite le procedure previste dalla richiamata circolare Igesan n. 162744 del 29.10.2020.
Sono applicate, anche in questo caso, le disposizioni di cui all'articolo 4, co. 2, del DM 19 ottobre 2020, richiamate nel precedente punto A), ove compatibili con le circostanze del caso e che, comunque, anche in caso di isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva, è applicabile la disposizione sopra richiamata di cui al citato articolo 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2020.

C) LAVORATORE CON MALATTIA CERTIFICATA
L'insorgenza di sintomi nel corso del periodo di monitoraggio della quarantena o nel corso del periodo di isolamento di persona positiva comporta l'insorgenza dello stato di malattia (attestato telematico); il lavoro agile, ove sia stato disposto, sarà interrotto ed il lavoratore sarà considerato in malattia equiparata a “ricovero ospedaliero”: in merito, è onere del lavoratore comunicare lo stato di malattia dovuta a Covid19 presentando copia del certificato di malattia in quanto, ai sensi dell'articolo 87 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 24.4.2020, n. 27, i periodi di assenza suddetti “dovuti a Covid19” danno diritto all'applicazione delle discipline più favorevoli della non computabilità nel periodo di comporto e dell'equiparazione al “ricovero ospedaliero” che non prevede decurtazione dell'indennità di amministrazione.
In ogni caso, il rientro in servizio al termine del periodo di prognosi indicato nell'attestato telematico è comunque autorizzato dal servizio sanitario militare di riferimento ove siano state esperite le procedure previste dalla circolare Igesan n. 162744 del 29.10.2020.

D) RIENTRO IN SERVIZIO DI DIPENDENTE CONTAGIATO DA COVID19
La circolare citata Igesan n. 162744/2020 stabilisce che il personale che deve rientrare in servizio al termine del periodo di quarantena/isolamento/malattia dovrà essere inviato dal proprio Ente di servizio a visita medica presso il Servizio Sanitario Militare di riferimento.
Occorre precisare, in merito, che resta invariata la disciplina delle visite di idoneità al servizio nei confronti del personale civile stabilita dalle norme di legge e contrattuali di riferimento; la visita medica prevista dalle disposizioni dell'Ispettorato Generale della Sanità militare nella contingente eccezionale criticità dell'evoluzione pandemica, risponde alla necessaria esigenza di contenere ogni possibile rischio di contagio prevedendo l'autorizzazione al rientro nella relativa comunità di lavoro esclusivamente nei confronti delle casistiche sopra individuate.
Il rientro in servizio sarà pertanto autorizzato ove:
• nel caso di conclusione del periodo di quarantena/isolamento, il medico del SSMR abbia verificato l'assenza di segni e sintomi riconducibili a infezione da Covid nonché l'esito dei test effettuati;
• nel caso di conclusione del periodo di prognosi per malattia, il medico del SSMR abbia verificato l'assenza di condizioni cliniche ostative al rientro in servizio;
 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO