Tipologia: CIA
Data firma: 14 dicembre 2020
Parti: Car2Go Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, Car2Go
Fonte: filcams.cgil.it


Sommario:

 

1 Sistema di relazioni sindacali
1.1 - Diritti di Informazione - verifica e materie del confronto
1.2 - Livello Nazionale
1.3 - Livelli territoriali e/o Unità Operativa
1.4 - Pari opportunità
2 Responsabilità sociale
3 Formazione
3.1 - Formazione Continua
4 Agibilità sindacali - Assemblee
4.1 - Costituzione Coordinamento Nazionale RSA/RSU/RLS
4.2 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
5 Flessibilità / Lavoro straordinario e Banca ore
5.1 Flessibilità
5.2 Lavoro straordinario e Banca Ore
6 Smart working
6.1 - Definizione
6.2 - Personale coinvolto
6.3 - Modalità di applicazione dello Smart Working
6.4 - Riferimenti Normativi e Contrattuali
6.5 - Prevenzione e Sicurezza
6.6 - Riservatezza
6.7 - Recesso

 

7 Congedo parentale - Ex maternità facoltativa in unica soluzione integrata al 100%
8 Malattia/Infortunio
8.1 - Malattia
8.2 - Obbligo indicazione fine periodo di comporto aziendale 15gg. prima del 180°;
8.3 - Malattia bambino/assistenza e cura fino ai 12 anni
8.4 - Infortunio
9 Assenze/Permessi/Congedo matrimoniale coppie di fatto
9.1 Agevolazioni per lavoratrici/ori stranieri
9.2 Nascita del nipote
9.3 Permessi per Lutto/Grave infermità
9.4 Permessi per visita medica
9.5 Coppie di fatto
10 Appalti e terziarizzazione
11 Articolato disciplina ferie
12 Buoni pasto
13 Anticipi TFR/Aumenti o quota aziendale su Fon.te
13.1 Previdenza Integrativa
14 Articolato tutele di genere
15 Welfare
Disposizioni finali
Allegato A - Accordo sul premio di risultato


Accordo integrativo aziendale per i dipendenti di Car2Go Italia srl

Il giorno 14/12/2020 in via remoto a causa della Pandemia Covid-19, tra la Car2Go Italia srl […], la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs […], si è stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale per i dipendenti della società Car2Go Italia srl.

1 Sistema di relazioni sindacali
• Le Parti concordano che un corretto sistema di Relazioni Sindacali costituisce un importante elemento di consolidamento e miglioramento del clima aziendale, utile alla crescita di motivazione e senso di appartenenza, al rafforzamento dell'Azienda, al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo dei livelli occupazionali.
• A tale fine si riconosce quindi che, nell'ambito delle Relazioni Sindacali, assumono un'importanza sempre crescente le occasioni di informazione e confronto a tutti i livelli, vissute come prassi costante, improntate a principi di correttezza e al pieno riconoscimento delle reciproche autonomie e responsabilità al fine di realizzare intese su obiettivi condivisi, con l'intento di prevenire l'insorgere di conflitti e ricercare soluzioni ai problemi che potrebbero emergere tra le Parti.
• Di norma (entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura di ogni bilancio) e comunque su richiesta, l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente CIA si incontreranno per poter discutere di tematiche nazionali o territoriali, che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno comprendere:

1.1 - Diritti di Informazione - verifica e materie del confronto
Le parti confermano la necessità di consolidare un sistema relazionale volto al confronto negoziale a tutti i livelli. A tal fine si conviene sul carattere preventivo dell'informazione da parte dell'Azienda Car2go, così da consentire eventuali confronti tra le parti, secondo la logica di competenza per territorio e materia.
L'informazione avrà carattere periodico, almeno una volta l'anno, anche relativamente all'avanzamento di progetti aziendali e avverrà, una volta all'anno, ed in ogni caso a richiesta delle parti o di una di esse.

1.2 - Livello Nazionale
L'attività di informazione da parte dell'Azienda avrà carattere preventivo e consuntivo, anche al fine di realizzare intese e riguarderà i seguenti argomenti di carattere generale:
-andamento economico aziendale;
-strategie commerciali in ambito di sviluppo;
-innovazioni di metodo o di tecnologie che abbiano impatto sull'organizzazione aziendale a più livelli;
-processi di acquisizione, fusione, riorganizzazione, chiusure e ristrutturazioni;
-appalti e terziarizzazioni;
-struttura aziendale e composizione organici;
-programmi di formazione;
-azioni positive e pari opportunità;
-nuove forme di contratto e stage;
-ambiente e salute;
-premi aziendali;
-percorsi di crescita e carriere

1.3 - Livelli territoriali e/o Unità Operativa
Attiene a tale livello il confronto, anche al fine di realizzare intese, sui medesimi argomenti previsti a livello nazionale, in relazione agli effetti che le stesse materie possono determinare sulla struttura produttiva, occupazionale e organizzativa dei singoli territori almeno una volta l'anno o su richiesta di una delle parti.
Attiene a tale livello l'informazione e il confronto anche per la realizzazione dei seguenti argomenti: -andamento e obiettivi di unità operativa;
-organizzazione del lavoro;
-organici e loro composizione;
-occupazione e gestione dell'orario part time;
-ambiente di lavoro e tutela della salute;
-pari opportunità;
-terziarizzazione e appalti di manodopera relativi all'unità operativa di riferimento;
-Andamento orari straordinari/supplementari;
-Andamento situazione ferie, permessi e malattia

1.4 - Pari opportunità
L'Azienda si impegna a fornire annualmente, alle OOSS, le informazioni relative all'impiego del personale femminile all'interno dell'Azienda, anche con riferimento ai percorsi formativi, professionali e di crescita.

2 Responsabilità sociale
A. Ai/alle lavoratori/lavoratrici, applicando logiche eque e non discriminatorie:
- un ambiente di lavoro motivante in grado di favorire la crescita individuale grazie allo sviluppo di trasparenti opportunità di formazione, mobilità e promozione interna;
- un contesto rispettoso dei diritti umani, delle leggi e dei regolamenti in materia di Lavoro, Ambiente, Igiene, Salute e Sicurezza, nel quale sia incoraggiato il dialogo e sia rispettato l'esercizio delle libertà sindacali.
B. Agli studenti: il potenziamento e l'implementazione dei servizi in ogni ambito delle diverse attività,
la valorizzazione delle eccellenze, e la promozione di un contesto rispettoso delle diverse culture, della dignità individuale e delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene.
C. Alla Comunità Sociale: favorire e incentivare l'educazione al rispetto dell'ambiente ispirando a questa coerenza gli imperativi di sviluppo sostenibile della propria attività.

4 Agibilità sindacali - Assemblee
In occasione delle negoziazioni ed eventuale stipula e/o rinnovi del CIA, ai fini della socializzazione, consultazione e partecipazione di tutti i dipendenti, si potranno convocare assemblee retribuite in tutti i territori nazionali.
Il monte ore per lo svolgimento delle assemblee viene aumentato a 14 ore annue e di 2 (due) ore per ciascun dipendente il numero di permessi per RSA/RSU.
Le parti dichiarano reciproca disponibilità a favorire la partecipazione dei lavoratori alle assemblee, e dall'altro a non pregiudicare la copertura dei presidi di maggior lavoro
Le modalità di gestione delle assemblee saranno individuate localmente dalle rappresentanze territoriali e/o di unità operativa, secondo quanto stabilito dalla contrattazione vigente.
L'Azienda riconosce alle/ai lavoratrici/ori la possibilità di partecipare alle assemblee sindacali, sia in presenza che in modalità Video Conferenza, anche al di fuori del proprio orario di lavoro. A fronte di tale intervento l'Azienda riconoscerà la possibilità di fruire di ore compensative di riposo pari alla durata dell'assemblea.

4.1 - Costituzione Coordinamento Nazionale RSA/RSU/RLS
Le OO.SS, vista la dislocazione Aziendale nelle varie province del territorio nazionale, costituiranno un Coordinamento Nazionale tra RSA/RSU/RLS laddove costituite e/o costituende al fine di confrontarsi sulle diverse tematiche del CIA in occasione delle scadenze e/o rinnovi. Il numero complessivo terrà conto delle aree geografiche dando pari dignità di partecipazione ad un n. max di 1 Delegato per ciascuna OS col criterio di maggior rappresentanza. L'Azienda supporterà gli eventuali costi di viaggio/trasferte per la partecipazione degli stessi al coordinamento che avverrà di norma almeno una volta l'anno, privilegiando come sistema di incontro quello telematico.

4.2 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Le Parti convengono sulla fondamentale importanza rivestita dalla Prevenzione, Salute e Sicurezza dei Lavoratori e, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonché i protocolli di sicurezza anticontagio in situazione pandemica da Covid - 19, sottolineano l'importanza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (d'ora in poi denominato RLS).
Tra l'RSPP e il RLS sarà implementata la collaborazione e gli incontri nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, per migliorare le condizioni ambientali, per esaminare argomenti specifici e gli interventi adottati, per condividere i progetti e le azioni intraprese.
A tal fine, le OOSS provvederanno alla designazione/Elezione di 1 RLS per ogni territorio e viene istituito almeno un incontro annuale da svolgersi a livello nazionale, anche all'interno del Coordinamento Nazionale.

5 Flessibilità / Lavoro straordinario e Banca ore
5.1 Flessibilità

Fermo restando l'orario settimanale di 40 ore distribuito dal lunedì al venerdì, ai fini di conciliare i tempi di vita e lavoro, la società stabilisce una flessibilità in entrata e uscita garantendo le seguenti fasce orarie:
mattino - orario di entrata dalle 8.00 alle 9.30
pomeriggio - orario di uscita dalle 17.00 alle 18.30
Rimarrà invariata la pausa pranzo della durata di un'ora, non riducibile, fruibile dalle 12.00 alle 14.00.
L'Azienda si impegna a dare informazione alle Rappresentanze Sindacali l'avvenuta installazione del rilevatore presenze, che registrerà entrata al mattino, le timbrature in entrata e uscita in pausa pranzo e alla fine dell'orario lavorativo.

5.2 Lavoro straordinario e Banca Ore
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal proprio Responsabile gerarchico e contenuto ai soli casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive.
In adempimento al CCNL, le parti convengono sull'attivazione dell'istituto contrattuale della banca ore, in alternativa al pagamento delle effettive ore di straordinario svolte.
Verranno quindi accantonate le ore di straordinario svolte fino ad un massimo di 60 annue, per le quali verrà riconosciuta, nel mese di effettuazione, la maggiorazione spettante da CCNL, che potranno essere usufruite sotto forma di permessi retribuiti (che non andranno ad intaccare quindi il monte ore annuo di ROL e/o Ex festività previste dal CCNL) entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione.
In caso di mancata fruizione, in tutto o in parte, entro tale data, verrà erogata la relativa indennità sostitutiva entro il mese successivo (30 aprile)

6 Smart working
Premessa
Le Parti ritengono che lo Smart Working sia una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

6.1 - Definizione
Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro.

6.2 - Personale coinvolto
Lo Smart Working coinvolgerà tutto il personale in forza che:
- a giudizio congiunto dell'Azienda e delle OO.SS non presenti caratteri di incompatibilità di natura organizzativa e/o soggettiva
- abbia manifestato al proprio Responsabile la volontà di poter svolgere la propria prestazione lavorativa secondo tale modalità
- abbia letto e accettato i contenuti del presente accordo

6.3 - Modalità di applicazione dello Smart Working
Il presente accordo decorre dal 1 gennaio 2021 e per la durata di vigenza del CIA nonché fino a modifiche concordate, il lavoratore potrà eseguire la propria prestazione in un luogo diverso da quello assegnato dall'Azienda come sede di lavoro; tale luogo di lavoro sarà scelto a propria discrezione purché consenta lo svolgimento dell'attività lavorativa rispettando i criteri di riservatezza e sicurezza sui luoghi di lavoro anche secondo quanto previsto dall'art. 2087 c.c.
La possibilità di accedere allo Smart Working è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale fra il lavoratore e l'Azienda, del quale il presente Accordo costituisce parte integrante.
La facoltà di accedere allo Smart Working è riconosciuta anche per la totalità della prestazione o parte di essa, previa autorizzazione mensile riguardante l'O.d.L., che potrà avvenire per una settimana in alternanza con la sede lavorativa, oppure massimo di tre giornate lavorative a settimana o per tutta la settimana lavorativa e relative ore contrattuali, salvo diversa organizzazione aziendale preventivamente comunicata (5 gg) e/o sottoscritta nell'accordo individuale non frazionabili.
Per le ore lavorative prestate in regime di Smart Working il dipendente garantisce una prestazione sia qualitativamente che quantitativamente in linea con quella resa presso l'abituale sede di lavoro; Qualora possa esservi problematiche ritardi, interruzioni di servizio indipendenti dalla volontà del lavoratore e imputabili a problemi di connessione questi non influiranno sulla valutazione delle performance.
Le giornate o le settimane di presenza in ufficio saranno concordemente concordate, in linea di massima, sempre le stesse. In caso di problematiche il dipendente potrà cambiare il/i giorno/i (o la settimana) di rientro con un congruo preavviso al proprio Responsabile (5 giorni lavorativi).
La modalità di lavoro in “smart working” avverrà esclusivamente su base volontaria da parte del lavoratore, è applicabile a tutto il personale dipendente a tempo indeterminato (con esclusione dell'apprendistato professionalizzante in quanto si deve acquisire la professionalità necessaria al conseguimento della qualifica professionale).
Il numero di giornate di lavoro in “smart working” assegnato ai vari ruoli, garantiscono comunque un'adeguata presenza sul luogo di lavoro, sia per permettere il normale svolgimento delle attività, sia per alimentare continuamente le relazioni / interazioni tra le persone.
Il lavoratore in Smart Working articolerà la sua giornata di lavoro con le medesime fasce orarie del personale presente nella sede lavorativa aziendale, con l'obbligo di definire da parte del dipendente, anche in relazione alla mansione svolta, in sede di accordo individuale, le fasce di contattabilità da parte dell'Azienda. La fascia di contattabilità non potrà in nessun caso superare la normale durata dell'orario di lavoro. Resta inteso che al di fuori dell'orario di lavoro, il Lavoratore ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche.
La giornata lavorativa in Smart Working andrà inserita nel sistema di rilevazione delle presenze utilizzando un apposito giustificativo.
Nelle giornate di Smart Working non è possibile l'effettuazione di lavoro straordinario né lavoro notturno se non esplicitamente autorizzato, possibilmente via mail.
Gli strumenti di lavoro sono forniti dall'azienda (laptop e cellulare aziendale concesso in funzione dell'attività); non è previsto l'utilizzo del cellulare personale.
In caso di difficoltà o di mancanza di una connessione per l'espletamento delle proprie mansioni, l'Azienda si renderà disponibile a trovare una soluzione più opportuna al fine di garantire l'attività lavorativa.
L'Azienda garantisce la sicurezza e il buon funzionamento di tali strumenti e il Lavoratore si impegna a utilizzarli secondo quanto previsto dalle policy aziendali.
In caso di problemi tecnici (es. guasto o malfunzionamento della rete o degli strumenti informatici forniti dall'Azienda) che impediscano o ritardino significativamente lo svolgimento dell'attività lavorativa il Lavoratore è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio Responsabile. Qualora il guasto o il malfunzionamento non sia risolvibile in tempi ragionevoli l'Azienda, sentito il parere del dipendente, poiché potrebbe dipendere da una connessione domestica, l'azienda potrà valutare il rientro del Lavoratore presso la sede di lavoro, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Il lavoratore deve avere sempre a disposizione un'adeguata connessione ai sistemi aziendali.
Nell'accordo individuale dovranno essere indicati:
modalità di esecuzione della prestazione in riferimento all'orario di lavoro;
modalità di esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro (nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; strumenti informatici forniti dall'azienda;
Lo schema di accordo scritto tra azienda e lavoratore/trice sarà oggetto di informativa delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Entro i 10 giorni successivi alla presentazione della domanda da parte della lavoratrice/tore di accesso allo smart-working l'azienda ne comunicherà l'accoglimento o meno.
Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di poter lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive, e potranno comunque essere oggetto di confronto con il lavoratore interessato assistito, su sua richiesta, dall'O.S. di appartenenza.

6.4 - Riferimenti Normativi e Contrattuali
L'Azienda si impegna ad ottemperare agli obblighi di formazione per tutto il personale dipendente.
La prestazione lavorativa in Smart Working è disciplinata dal presente Accordo sindacale, dall'Accordo individuale sottoscritto dal Lavoratore, dal CCNL di riferimento, dalle norme di legge di riferimento (legge n. 81/2017 e s.m.i. e /o Decreti Legislativi 2020 su Covid 19, dal Contratto Integrativo Aziendale in vigore.
Le parti si danno atto che la modalità di lavoro in Smart Working consiste in una variazione del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa e, pertanto, l'adozione di tale tipologia di lavoro non comporta alcuna modifica degli elementi costitutivi del contratto in essere quali inquadramento, mansioni, livello retributivo ecc.
Rimarrà altresì invariato il ruolo ricoperto dal Lavoratore nell'organizzazione aziendale così come il potere direttivo, di controllo e disciplinare esercitato dal datore di lavoro sulla prestazione resa dal Lavoratore fuori dai locali aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 Legge 300/1970 e s.m.i.
In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza, il Lavoratore è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione previsti dalla normativa applicabile.
Il datore di lavoro non potrà monitorare sistematicamente l'attività del dipendente, pertanto è vietato il ricorso a software, web cam e le altre tecnologie digitali direttamente mirate a conoscere se lo Smart Worker stia lavorando o facendo altro (come da garante Privacy luglio 2016 provv.303).
Sarebbe auspicabile che il datore indichi in apposita policy al personale in SW le istruzioni e le procedure in tema di controllo e su obblighi in capo al datore ed in capo al dipendente.

6.5 - Prevenzione e Sicurezza
Il Lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dall'Azienda ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l'uso di tali strumenti.
Il Lavoratore dovrà svolgere la prestazione di Smart Working in un luogo sicuro e idoneo a garantire la sua incolumità e integrità psico-fisica. A tale riguardo il Lavoratore assume il rischio elettivo rispetto ad ogni attività in ipotesi prestata in luoghi privi delle caratteristiche di sicurezza convenute.
L'Azienda non potrà ritenersi responsabile in merito ad eventuali infortuni in cui dovessero incorrere il Lavoratore o i terzi, qualora gli stessi siano riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate che generi situazioni di rischio nell'utilizzo della propria postazione di lavoro.
Nell'eventualità di un infortunio durante la prestazione di Smart Working il Lavoratore dovrà fornire tempestiva e dettagliata comunicazione all'Azienda.

6.7 - Recesso
[…]
L'Accordo individuale di Smart Working potrà in ogni caso essere modificato per mutuo consenso.
Qualora dovessero intervenire nuove disposizioni di legge e/o di contrattazione collettiva nazionale in tema di Smart Working, le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare la necessità di adeguare le disposizioni contenute nel presente Accordo
Le parti si danno reciprocamente atto di fare una verifica semestrale sull'andamento del lavoro da remoto, per eventuali miglioramenti.

7 Congedo parentale - Ex maternità facoltativa in unica soluzione integrata al 100%
[…]
In ottica di tutela delle lavoratrici madri nonché della paternità, al rientro dall'astensione dal lavoro la/il lavoratrice/ore sarà coinvolta/o in un processo di accompagnamento con il supporto di un tutor individuato dalla Direzione Risorse Umane volto ad agevolare il rientro al lavoro. Verrà verificata anche in presenza dalla RSU/RSA l'efficacia di tale percorso.

9 Assenze/Permessi/Congedo matrimoniale coppie di fatto
9.4 Permessi per visita medica

Le parti convengono di istituire permessi retribuiti aggiuntivi al monte ore annuo di ferie, ex festività e Rol, pari a 15 ore annue pro-capite, per visite mediche, esami diagnostici e terapie riabilitative, comprensive dei tempi di spostamento.
I suddetti permessi potranno essere fruiti a partire da una quota minima di 1 ora e sarà sempre necessario produrre adeguata certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria, presso cui il dipendente si è recato, indicante il giorno e l'orario di visita stessa. I dati contenuti nella documentazione fornita dal dipendente verranno trattati a norma del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR)
L'articolato sarà oggetto di verifica al termine del triennio di vigenza del presente accordo, al fine di valutarne l'efficacia.

10 Appalti e terziarizzazione
La società si fa garante di esigere dalle aziende appaltatrici e/o in affidamento dei servizi ad essa collegate, del rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico di appartenenza; di tutte le norme previdenziali, antinfortunistiche ed anticontagio da Covid-19, nonché le richieste da parte della Car2Go del DURC (documento unico di regolarità contributiva), con l'inserimento di apposita clausola nel capitolato d'appalto o di affidamento.

14 Articolato tutele di genere
Le parti sostengono fermamente campagne contro la violenza sulle donne e contro la violenza sull'orientamento sessuale in genere. Con l'espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking, allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso e all'orientamento sessuale.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo.
Le Parti firmatarie il presente CIA condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono che sia interesse reciproco contrastare tutte le forme di molestie e di violenza che possono presentarsi sul luogo di lavoro, anche attivate dai clienti e quindi personale esterno.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 80/2015 ed eventuali future modifiche normative, le Parti introducono le seguenti misure di miglior favore per le vittime di violenza di genere.
La Società aggiungerà, a proprio carico, 2 mesi alla durata del congedo retribuito di 3 mesi, già previsto ad oggi dalla normativa vigente. I/Le lavoratori/lavoratrici per usufruire del periodo aggiuntivo, dovranno aver fruito interamente delle proprie ferie e permessi maturati al momento della presentazione della richiesta scritta e dovranno documentare di essere inseriti in un percorso certificato dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri anti violenza o dalle Case Rifugio; il congedo di cui sopra potrà essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni; durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire l'intera retribuzione di fatto (Art. 208 CCNL) corrispondente all'ultima retribuzione, inoltre tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e quattordicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e del Premio di Risultato.
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la/il lavoratrice/ore, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta/o a dare comunicazione all'Azienda con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre idonea certificazione come meglio dettagliato al primo comma; la/il lavoratrice/ore rientrante nei casi descritti al 1° comma ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della/del lavoratrice/ore, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Qualora una lavoratrice/lavoratore, vittima di violenza di genere, per tutelare la propria sicurezza personale o quella dei figli, manifestasse la richiesta di essere trasferito (anche temporaneamente), questa sarà valutata dalla Società in modo prioritario;
La Società accoglierà, laddove possibile in base alle disponibilità organizzative, eventuali richieste pervenute dalle vittime di violenza di genere, in merito alla modifica anche temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da orizzontale a verticale;
Le Parti riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dall'informazione, si impegnano ad individuare entro il primo trimestre di vigenza del CIA almeno un'Associazione rivolta all'assistenza delle vittime di Violenza di genere, e a far sì che la stessa sia a disposizione delle risorse eventualmente interessate.