PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
E
INAIL - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA

 

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito denominata Università), con sede legale in Genova, Via Balbi, 5 - 16126 Genova, pec: ***@pec.unige.it (***), rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Stefano Delfino, autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera del consiglio di amministrazione del 22 luglio 2020

E

l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (di seguito denominato INAIL o Istituto), ***, nella persona del Direttore Regionale per la Liguria pro tempore Dott.ssa Angela Razzino domiciliata per la carica presso la Direzione Regionale Liguria, in Via G. D'Annunzio, 76 - 16121 Genova, pec: ***@postacert.inail.it
dette ciascuna singolarmente anche “parte” e congiuntamente anche “parti”
 

PREMESSO CHE:

a) INAIL è un ente strumentale dello Stato, al quale è demandato il compito di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, contribuendo a garantire la salute e sicurezza sul lavoro e di svolgere, ai sensi dell'art. 9, comma 6, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., attività a fini prevenzionali;
b) INAIL partecipa al processo di trasformazione del Welfare, creando sinergie con gli altri attori istituzionali per la sicurezza, tramite iniziative ad alto valore aggiunto sul territorio, mirate alla consulenza e alla formazione degli operatori dei diversi settori;
c) INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze anche attraverso la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
d) INAIL svolge anche attività di formazione sui temi della prevenzione degli infortuni, della sicurezza sul lavoro in collaborazione e parternariato con realtà accademiche, per ampliare la propria offerta formativa su tematiche innovative per formare nuove figure professionali in grado di rispondere alle sfide del cambiamento del mondo del lavoro e dell'innovazione tecnologica;
e) INAIL per migliorare l'efficacia della mission istituzionale di promozione della cultura della prevenzione, ha interesse ad ampliare la rete delle sinergie sul territorio soprattutto con Università che con feriscono un indubbio valore aggiunto, in virtù delle specifiche competenze possedute da entrambi;
f) l'Università ha tra le sue finalità istituzionali la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre istituzioni;
g) l'Università, per la realizzazione dei propri obiettivi, sviluppa la ricerca scientifica e svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati;
h) l'Università svolge attività didattica per il conferimento di titoli di laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, ed inoltre può organizzare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, permanente e ricorrente successivi al consegui mento dei titoli di primo e secondo livello, alla conclusione dei quali sono rilasciati il diploma di Master di primo livello e il diploma di Master di secondo livello;
i) l'Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, promuove tirocini in strutture produttive, progettuali di ricerca, di servizio, professionali esterne alle strutture universitarie, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal proprio regolamento didattico di Ateneo;
j) l'Università partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;
k) l'Università e l'INAIL intendono proseguire la collaborazione intrapresa, considerati i proficui risultati ottenuti.
 

TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
 

Art. 2 - Finalità

1. Le parti intendono proseguire, in attuazione dei relativi fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente, la collaborazione già avviata.
 

Art. 3 - Attività

1. Le parti intendono collaborare alla progettazione e alla realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.; [dlgs101/2018]
b) reciproca collaborazione generale ed assistenza di carattere tecnico-scientifico, in tutti i campi in cui si riconosca, da parte dei contraenti, un interesse per l'attuazione di progetti e di programmi in comune (conferenze, convegni, congressi, ecc.);
c) sviluppo e realizzazione di “studi di settore”, “linee d'indirizzo” e linee guida” su problematiche di igiene e sicurezza relative a specifici settori lavorativi (edilizia, agricoltura, ecc.) aventi un'elevata incidenza di infortuni e malattie professionali;
d) collaborazione, nell'ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, per avviare e/o sviluppare sinergie con altri soggetti pubblici e privati in materie di interesse reciproco e della collettività;
e) predisposizione e attuazione di progetti di formazione universitaria, post-universitaria di alta formazione e corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente nelle aree di comune interesse dei contraenti;
f) svolgimento di tirocini, presso le sedi dell'INAIL, a favore degli studenti e dei laureati dell'Università;
g) borse di studio e/o Master nell'ambito delle risorse stanziate e disponibili;
h) forme di collaborazione tra le parti che si concretizzino con la consulenza tecnica dell'Università e delle strutture in cui essa si articola, per la redazione di progetti di interesse comune.
 

Art. 4 - Accordi attuativi

1. Le modalità ed i tempi della collaborazione tra le parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifici Accordi attuativi tra le Parti e/o tra l'Istituto e le strutture dell'Ateneo, nel rispetto del presente Protocollo d'Intesa e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. L'attivazione di tirocini avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
 

Art. 5 - Oneri economici

1. Il presente accordo non comporta oneri economici a carico delle parti. Gli eventuali oneri economici, in compartecipazione tendenzialmente paritaria, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all'art. 4, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
 

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per uguale periodo a seguito di accordo scritto tra le parti, previa delibera dell'Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.
3. Le parti redigono, annualmente in forma congiunta una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché una rendicontazione dei costi derivanti dagli Accordi Attuativi stipulati.
 

Art. 7 - Comitato paritetico di coordinamento

1. Per il presente Protocollo, le parti designano ciascuna un referente, con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la realizzazione.
Per l'Università è il Prof. Paolo Durando
Per l'INAIL è il Dott. Mauro Morganti
 

Art. 8 - Tavolo tecnico operativo

1. Per l'attuazione concreta delle attività di cui all'art. 3, le parti, nei singoli Accordi attuativi, istituiscono un Tavolo tecnico operativo, cui è demandata la parte organizzativa dell'iniziativa progettuale definita, composto da membri delle parti contraenti, nel rispetto del presente Protocollo d'Intesa e della normativa vigente.
 

Art. 9 - Recesso o scioglimento

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con P.E.C. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
4. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente atto.
 

Art. 10 - Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo d'Intesa.
 

Art. 11 - Sicurezza e coperture assicurative

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 05/08/1998, le Parti concordano nel rinviare gli aspetti afferenti la sicurezza e le relative coperture assicurative ai singoli Accordi Attuativi di cui all'articolo del presente Protocollo.
 

Art. 12 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle convenzioni attuative di cui all'articolo 2, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli Accordi Attuativi.
 

Art. 13 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche riguardo alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi, opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
 

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Le parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli Accordi attuativi di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
 

Art. 15 - Registrazione

1. Il presente atto si compone di n. 12 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
2. Il presente Protocollo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 - 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a INAIL il rimborso della quota di spettanza.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Genova, 18 dicembre 2020

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
Il Rettore
(Prof. Stefano Delfino)

INAIL - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA
Direttore regionale della Liguria
Dott.ssa Angela Razzino


fonte: inail.it